§ 57.7.123 - Legge 9 ottobre 1951, n. 1570.
Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:09/10/1951
Numero:1570


Sommario
Art. 1.      Il personale di ruolo e non di ruolo, addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, assunto a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:
Art. 2.      L'art. 20 del testo unico succitato è modificato come segue:
Art. 3.      Gli assegni di sede da corrispondersi al personale di cui all'art. 1 sono indicati nell'allegata tabella A, vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro.
Art. 4.      Al personale femminile coniugato, non separato legalmente, l'assegno di sede è ridotto alla metà quando il coniuge risiede nello stesso Stato estero e non sia assolutamente e permanentemente [...]
Art. 5.      Gli assegni di sede sono maggiorati in rapporto alla situazione di famiglia del personale all'estero nelle seguenti proporzioni:
Art. 6. 
Art. 7.      L'assegno di sede è conservato per intero al personale in servizio all'estero anche durante il congedo con le seguenti limitazioni, e semprechè il congedo stesso sia stato autorizzato dalle [...]
Art. 8.      Ai professori supplenti e incaricati ed ai maestri elementari provvisori incaricati inviati dall'Italia il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 1 è attribuito [...]
Art. 9.      Le ore di lezioni impartite dai professori di ruolo e dai professori supplenti e incaricati inviati dall'Italia oltre le venti ore settimanali, e le ore di lezione impartite dai maestri [...]
Art. 10.      Per il personale subalterno assunto sul luogo si applicano le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 8.
Art. 11.      Al personale direttivo ed insegnante assunto a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta una indennità di stabilimento, in occasione della prima destinazione [...]
Art. 12.      Al personale insegnante incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di assenza del titolare spetta l'indennità annua indicata nell'allegata tabella B.
Art. 13.      Al personale inviato dall'Italia e destinato alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è dovuto, per raggiungere la sede alla data della nomina, per il [...]
Art. 14.      Il personale direttivo ed insegnante all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, l'assegno [...]
Art. 15.      Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge e con essa incompatibili.
Art. 16.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha effetto dal 1° maggio 1947 e conserva la sua efficacia fino al 30 aprile 1949.


§ 57.7.123 - Legge 9 ottobre 1951, n. 1570. [1]

Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero.

(G.U. 18 gennaio 1952, n. 15)

 

     Art. 1.

     Il personale di ruolo e non di ruolo, addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, assunto a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

     a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

     b) l'assegno di sede con le sue eventuali maggiorazioni e riduzioni;

     c) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

          Art. 2.

     L'art. 20 del testo unico succitato è modificato come segue:

     "Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione, saranno stabiliti prima dell'inizio di ogni anno scolastico il programma delle attività culturali all'estero, il contingente del personale ed il limite massimo di spesa".

 

          Art. 3.

     Gli assegni di sede da corrispondersi al personale di cui all'art. 1 sono indicati nell'allegata tabella A, vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro.

     Su tali assegni si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione o di riduzione e le altre disposizioni stabilite in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, per gli assegni di sede del personale diplomatico e consolare che non sia capo-missione.

     Qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella diplomatico-consolare, si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione previsti per la competente circoscrizione consolare.

     Per gli stipendi e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno si applica, anche per il personale indicato nella presente legge, l'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265.

 

          Art. 4.

     Al personale femminile coniugato, non separato legalmente, l'assegno di sede è ridotto alla metà quando il coniuge risiede nello stesso Stato estero e non sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

 

          Art. 5.

     Gli assegni di sede sono maggiorati in rapporto alla situazione di famiglia del personale all'estero nelle seguenti proporzioni:

     a) del 10 per cento per i coniugati senza figli purché non separati legalmente e per i non coniugati o vedovi che abbiano un figlio a carico;

     b) del 15 per cento per i coniugati purché non separati legalmente con uno o due figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano due o tre figli a carico;

     c) del 20 per cento per i coniugati purché non separati legalmente e con tre o quattro figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano quattro o più figli a carico.

     Le maggiorazioni non sono corrisposte nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, ovvero per il personale femminile quando il coniuge non sia assolutamente o permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

     Agli effetti della maggiorazione del presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

 

          Art. 6. [2]

     Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni e assegni stessi.

 

          Art. 7.

     L'assegno di sede è conservato per intero al personale in servizio all'estero anche durante il congedo con le seguenti limitazioni, e semprechè il congedo stesso sia stato autorizzato dalle competenti autorità diplomatico-consolari se fruito durante il periodo delle lunghe vacanze e direttamente dal Ministero degli affari esteri se fruito in altro periodo dell'anno:

     a) per non oltre trenta giorni complessivamente in ciascun anno, aumentati dei giorni strettamente necessari per un solo viaggio di andata e ritorno nei limiti stabiliti ai sensi dell'art. 7, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265, ma in ogni caso non eccedente il numero di quindici al personale che esplica funzioni direttive o mansioni di segreteria e di servizio;

     b) per non oltre sessanta giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio di andata e ritorno, al rimanente personale di ogni ordine e grado.

 

          Art. 8.

     Ai professori supplenti e incaricati ed ai maestri elementari provvisori incaricati inviati dall'Italia il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 1 è attribuito soltanto se prestino servizio per non meno di venti o venticinque ore settimanali rispettive.

     Qualora il servizio di cui sopra non raggiunga le ore settimanali di cui al precedente comma, il trattamento stesso è ridotto di tanti ventesimi quante sono le ore settimanali in meno per i professori supplenti e incaricati e di tanti venticinquesimi quante sono le ore settimanali in meno per i maestri elementari provvisori e incaricati.

     Per i professori supplenti e incaricati e per i maestri provvisori e incaricati assunti sul luogo la retribuzione è fissata col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso in valuta locale in rapporto al numero delle ore settimanali d'insegnamento, in base alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da regolarsi di concerto col Ministero del tesoro.

     Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione è dovuta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.

 

          Art. 9.

     Le ore di lezioni impartite dai professori di ruolo e dai professori supplenti e incaricati inviati dall'Italia oltre le venti ore settimanali, e le ore di lezione impartite dai maestri elementari di ruolo o dai maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia oltre le venticinque ore settimanali, sono retribuite in ragione di un trentesimo del solo stipendio fissato per l'interno nel limite massimo di cinque ore settimanali.

 

          Art. 10.

     Per il personale subalterno assunto sul luogo si applicano le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 8.

 

          Art. 11.

     Al personale direttivo ed insegnante assunto a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta una indennità di stabilimento, in occasione della prima destinazione all'estero nella misura di un ventiquattresimo dell'assegno di sede di cui all'art. 3, con le maggiorazioni spettanti per la famiglia ai sensi dell'art. 5.

 

          Art. 12.

     Al personale insegnante incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di assenza del titolare spetta l'indennità annua indicata nell'allegata tabella B.

     Al professore di grado inferiore al 6° eventualmente incaricato dal Ministero degli affari esteri delle funzioni di direttore degli istituti di cultura di cui all'articolo 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, è attribuita una indennità di direzione nel limite massimo di cui alla medesima tabella B. L'indennità non è cumulabile con quella indicata nel precedente comma.

     Al personale di cui ai due precedenti commi, non spetta l'indennità di carica stabilita dal disposto all'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

 

          Art. 13.

     Al personale inviato dall'Italia e destinato alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è dovuto, per raggiungere la sede alla data della nomina, per il trasferimento in altra sede all'estero, per ragioni di servizio e per il richiamo in patria al termine definitivo del servizio all'estero:

     a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo in prima classe per il personale di grado non inferiore al 7° ed in seconda classe per il rimanente personale;

     b) il rimborso dell'intero prezzo di trasporto per i viaggi che non possono farsi per mezzo di ferrovia o di piroscafo.

     Qualora tutto o parte del viaggio venga compiuto per via aerea può ugualmente essere autorizzato il rimborso del biglietto ove la spesa relativa risulti minore che con mezzo normale, o se sia stato, su richiesta dell'interessato, preventivamente autorizzato dal Ministero;

     c) la diaria per i giorni di viaggio in territorio nazionale in relazione al grado gerarchico rispettivo.

     Esclusivamente per i giorni di viaggio in ferrovia su percorso estero strettamente necessari per raggiungere la sede o per trasferirsi in altra sede all'estero per ragioni di servizio o per il ritorno in patria al termine definitivo del servizio all'estero, compete una diaria pari all'assegno di sede giornaliero di cui all'art. 3.

     Il rimborso di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è dovuto al capo famiglia anche per il coniuge, purché non separato legalmente, e per i figli a carico ai sensi del precedente art. 7.

 

          Art. 14.

     Il personale direttivo ed insegnante all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, l'assegno di sede intero per i primi dieci giorni e ridotto alla metà per un periodo successivo che non può in ogni caso superare i dieci giorni.

     Al personale chiamato all'estero per i motivi indicati nel comma precedente compete il rimborso della spesa di viaggio nei limiti previsti dal precedente art. 13.

 

          Art. 15.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge e con essa incompatibili.

 

          Art. 16.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha effetto dal 1° maggio 1947 e conserva la sua efficacia fino al 30 aprile 1949.

 

 

     TABELLA A

     Tabella del nuovo assegno di sede per il personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero

 

 

Dollari annui

Professori universitari e funzionari di grado 3°, 4° e 5°

2.970

Professori universitari di grado 6° e 7°, presidi e direttori effettivi e funzionari di grado 6°

2.640

Professori di scuole di istruzione media e funzionari di grado 7°, 8° e 9°

1.980

Ispettori scolastici e direttori didattici

1.650

Professori di scuole di istruzione media di grado 10° e 11°, incaricati e supplenti inviati dall'Italia e funzionari di grado 10° e 11°

1.320

Maestri elementari di grado 9° e 10°

1.320

Maestri elementari di grado 11° e 12°, maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia, segretari di ruolo di scuole d'istruzione media inviati dall'Italia

990

Personale subalterno inviato dall'Italia

330

 

 

     Tabella B

     Tabella delle indennità spettanti al personale insegnante incaricato della direzione delle scuole o degli istituti di cultura in caso di assenza del titolare

 

 

Dollari annui

Direzione di scuola media completa (inferiore e superiore)

250 (a)

Direzione di scuola inferiore

180 (a)

Direzione di scuola elementare di oltre 10 classi

150 (a)

Direzione di scuola elementare di oltre 5 classi

120 (a)

Direzione di Istituto di cultura italiana

500 (b)

 

 

(a) Somma fissa

 

(b) Limite massimo d'indennità

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così modificato dall'art. unico del D.P.R. 16 ottobre 1957, n. 1021.