Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/10/1957 |
Numero: | 1021 |
Sommario |
Art. unico. Il testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, è rettificato, in conformità al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della [...] |
§ 98.1.29583 - D.P.R. 16 ottobre 1957, n. 1021.
Rettifica di errore nel testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, concernente nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero.
(G.U. 2 novembre 1957, n. 271)
Il testo promulgato dell'art. 6 della
"Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni e assegni stessi".