§ 98.1.29583 - D.P.R. 16 ottobre 1957, n. 1021.
Rettifica di errore nel testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, concernente nuovo trattamento economico del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/10/1957
Numero:1021


Sommario
Art. unico.      Il testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, è rettificato, in conformità al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della [...]


§ 98.1.29583 - D.P.R. 16 ottobre 1957, n. 1021.

Rettifica di errore nel testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, concernente nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero.

(G.U. 2 novembre 1957, n. 271)

 

     Art. unico.

     Il testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, è rettificato, in conformità al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue:

     "Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni e assegni stessi".