§ 35.3.6 - D.Lgs.C.P.S. 18 aprile 1947, n. 265 .
Trattamento economico del personale in servizio negli Uffici diplomatici e consolari all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.3 personale
Data:18/04/1947
Numero:265


Sommario
Art. 1.      Il personale di ruolo in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche e negli Uffici consolari di prima categoria percepisce
Art. 2.      Con decreti del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro, verranno determinate le [...]
Art. 3.      Gli assegni di sede da corrispondersi al personale in servizio all'estero sono pagati in valuta locale ed il loro ammontare è determinato nella stessa valuta secondo le [...]
Art. 4.      Salvo quanto è disposto col presente decreto nei riguardi del trattamento di reggenza di un ufficio, al funzionario in servizio all'estero spetta l'assegno del posto al [...]
Art. 5.      Gli assegni di cui al precedente art. 2 sono maggiorati, in rapporto alla situazione di famiglia di ciascun funzionario all'estero, nelle proporzioni seguenti
Art. 6.      Ai fini delle disposizioni del presente decreto s'intende per "assegno locale" quello stabilito dalla lettera b) dell'art. 1 comprensivo degli eventuali aumenti o [...]
Art. 7.      Il funzionario in servizio all'estero conserva per intero, durante il congedo ordinario, il proprio assegno personale. Se, peraltro, egli avesse diritto per ragioni di [...]
Art. 8.      Agli incaricati d'affari muniti di lettere credenziali ed agli altri funzionari di ruolo di gruppo A, incaricati della reggenza, di uffici consolari e che non godano di [...]
Art. 9.      Al funzionario di gruppo A, chiamato a sostituire durante il congedo ordinario il titolare di un ufficio, trascorsi i termini previsti dall'art. 7 e dal successivo art. [...]
Art. 10.      Durante il congedo straordinario del titolare od in caso di vacanza del posto, al funzionario di gruppo A, incaricato della reggenza, che goda di proprio assegno [...]
Art. 11.      L'assegno locale del reggente, aumentato di quello di reggenza, non può superare i 4/5 dell'assegno locale del titolare, ferma restando la corresponsione, oltre tale [...]
Art. 12.      Nei casi di reggenza affidata al personale appartenente ai gruppi B e C il trattamento ed i limiti di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 sono ridotti alla metà
Art. 13.      Nel caso di reggenza affidata a personale il cui trattamento non sia previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto l'assegno di reggenza sarà fissato [...]
Art. 14.      Il funzionario all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia o che vi sia trattenuto durante o allo scadere del suo congedo [...]
Art. 15.      Durante l'assenza dalla propria sede, il titolare di un ufficio all'estero, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale o la metà di esso, è tenuto a [...]
Art. 16.      All'atto della destinazione all'estero o del trasferimento da una ad altra sede spetta a ciascun funzionario una indennità di sistemazione
Art. 17.      In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, la quota non acquista sull'indennità di sistemazione corrisposta in base alle norme in vigore prima del [...]
Art. 18.      Nei casi di destinazione o di trasferimento in una sede nella quale il funzionario fruisca di alloggio arredato a spese dello Stato, l'indennità di sistemazione è [...]
Art. 19.      Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a disposizione da altre Amministrazioni dello Stato, destinato a prestar servizio all'estero presso [...]
Art. 20.      Le spese per retribuzioni al personale locale e quelle per fitto dei locali occorrenti alle sedi diplomatiche e consolari sono integralmente a carico dello Stato purchè [...]
Art. 21.      Nessuna indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa a qualsiasi titolo al personale contemplato nel presente decreto, in relazione ed in dipendenza del [...]
Art. 22.      E' istituita presso il Ministero degli affari esteri una Commissione permanente incaricata dell'esame del finanziamento delle rappresentanze all'estero e del trattamento [...]
Art. 23.      Sono abrogate nei riguardi del detto personale, le disposizioni di cui al decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, al decreto 26 febbraio 1934, n. 426 e successive [...]
Art. 24.      Con decreti del Ministro per le finanze e il tesoro verrà provveduto alle variazioni del bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto
Art. 25.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica e per la durata di due anni


§ 35.3.6 - D.Lgs.C.P.S. 18 aprile 1947, n. 265 [1] .

Trattamento economico del personale in servizio negli Uffici diplomatici e consolari all'estero.

(G.U. 30 aprile 1947, n. 99, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il personale di ruolo in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche e negli Uffici consolari di prima categoria percepisce:

     a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

     b) l'assegno di sede con le eventuali sue maggiorazioni e riduzioni;

     c) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

 

          Art. 2.

     Con decreti del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro, verranno determinate le sedi delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di prima categoria.

     Con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro, verrà determinato per ciascuna Rappresentanza diplomatica e per ciascun Ufficio consolare di prima categoria, il personale al quale gli assegni di sede sono attribuiti.

     Le sedi degli Uffici commerciali all'estero sono determinate in conformità di quanto disposto nell'art. 7 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 310 e nel decreto legislativo 16 gennaio 1946, n. 12, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro.

 

          Art. 3.

     Gli assegni di sede da corrispondersi al personale in servizio all'estero sono pagati in valuta locale ed il loro ammontare è determinato nella stessa valuta secondo le seguenti modalità.

     Gli assegni di sede constano di due elementi:

     1) gli assegni base, provvisoriamente ed ai soli fini amministrativi e contabili espressi in dollari, indicati nell'allegata tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per le finanze e il tesoro:

     2) i coefficienti di maggiorazione o di riduzione relativi alle singole sedi, determinati con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze e il tesoro. Con gli stessi decreti saranno indicati i rapporti fissi per il ragguaglio in valuta locale degli assegni di sede espressi in dollari.

     Con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze e il tesoro, sentito il parere della Commissione permanente di cui al successivo art. 22, possono essere apportate ai coefficienti di maggiorazione o di riduzione ed ai rapporti di ragguaglio le variazioni che si rendessero necessarie in seguito a sopravvenuti mutamenti nelle situazioni economiche e monetarie locali di ogni singola sede.

     Eccezionalmente ed in via provvisoria le competenze del personale prestante servizio in Paesi la cui valuta sia soggetta a progressivi deprezzamenti possono essere corrisposte in valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze e il tesoro.

     Gli stipendi e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno - ove non ne sia richiesto il pagamento in lire - sono trasferiti in valuta locale salvo le eccezioni per i Paesi previsti dal comma precedente.

 

          Art. 4.

     Salvo quanto è disposto col presente decreto nei riguardi del trattamento di reggenza di un ufficio, al funzionario in servizio all'estero spetta l'assegno del posto al quale è destinato anche quando vi siano o si rendano vacanti altri posti superiori nella stessa sede.

 

          Art. 5.

     Gli assegni di cui al precedente art. 2 sono maggiorati, in rapporto alla situazione di famiglia di ciascun funzionario all'estero, nelle proporzioni seguenti:

     a) del 10% per gli ammogliati senza figli, purchè non separati legamente e per coloro che abbiano solo figli a carico;

     b) del 15% per gli ammogliati purchè non separati legalmente e con uno o due figli a carico;

     c) del 20% per gli ammogliati purchè non separati legalmente e con tre o più figli a carico.

     Agli effetti di tali maggiorazioni si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività. La maggiorazione del 15% spetta anche ai funzionari vedovi che abbiano figlie nubili maggiorenni conviventi e a carico.

 

          Art. 6.

     Ai fini delle disposizioni del presente decreto s'intende per "assegno locale" quello stabilito dalla lettera b) dell'art. 1 comprensivo degli eventuali aumenti o riduzioni in relazione alle singole sedi, e per "assegno personale" quello risultante dal cumulo dell'assegno locale con la maggiorazione eventualmente dovuta in dipendenza della situazione di famiglia del funzionario ai sensi dell'art. 5.

 

          Art. 7.

     Il funzionario in servizio all'estero conserva per intero, durante il congedo ordinario, il proprio assegno personale. Se, peraltro, egli avesse diritto per ragioni di cumulo, ad un congedo ordinario superiore ad un mese, fruisce dell'intero assegno personale anche per il successivo periodo di congedo ordinario, ma in ogni caso per non più di due mesi cumulativamente.

     Qualora il funzionario venga a trascorrere il suo congedo ordinario in Italia, ha diritto all'intero assegno personale per il periodo di cui al comma precedente, aumentato dei giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno, che saranno stabiliti con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per le finanze e tesoro. Il godimento dell'assegno per i giorni di viaggio è consentito una volta l'anno, qualunque sia la durata del congedo stesso.

     Trascorso il periodo durante il quale compete al funzionario l'intero assegno personale, questo è ridotto ad un terzo per il tempo successivo, sempre che sia compreso nel limite del congedo ordinario spettantegli.

     Qualora l'assenza del funzionario dalla sede di servizio si prolunghi oltre la durata del congedo ordinario che può spettargli in base alle norme in vigore, egli perde l'intero assegno personale.

     Ai fini della corresponsione dell'assegno personale durante il congedo, il periodo di tempo previsto per il viaggio è ridotto della metà, qualora il funzionario sia chiamato a prestare servizio al Ministero ovvero sia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato a disposizione, in aspettativa od a riposo.

     Il funzionario che fruisce di congedo ordinario prima che siano trascorsi otto mesi di initerrotto servizio all'estero non ha diritto all'assegno nè durante il periodo di congedo nè per i giorni di viaggio.

 

          Art. 8.

     Agli incaricati d'affari muniti di lettere credenziali ed agli altri funzionari di ruolo di gruppo A, incaricati della reggenza, di uffici consolari e che non godano di assegno proprio, è attribuito con decreto del Ministro per gli affari esteri un assegno di reggenza che non può superare i quattro quinti dell'assegno locale relativo al posto assunto in reggenza oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

 

          Art. 9.

     Al funzionario di gruppo A, chiamato a sostituire durante il congedo ordinario il titolare di un ufficio, trascorsi i termini previsti dall'art. 7 e dal successivo art. 14 del presente decreto, entro i quali il titolare stesso fruisce dell'intero assegno personale o della metà di esso, è corrisposta, in aumento del normale assegno personale dovutogli, una quota pari a due quinti dell'assegno locale del titolare.

 

          Art. 10.

     Durante il congedo straordinario del titolare od in caso di vacanza del posto, al funzionario di gruppo A, incaricato della reggenza, che goda di proprio assegno personale, sono devoluti i 3/5 dell'assegno locale relativo al posto assunto in reggenza.

 

          Art. 11.

     L'assegno locale del reggente, aumentato di quello di reggenza, non può superare i 4/5 dell'assegno locale del titolare, ferma restando la corresponsione, oltre tale limite, dell'eventuale maggiorazione per famiglia già spettante sul proprio assegno locale al reggente medesimo. Tale trattamento non può, in ogni caso, essere inferiore a quello relativo al posto da lui anteriormente occupato.

 

          Art. 12.

     Nei casi di reggenza affidata al personale appartenente ai gruppi B e C il trattamento ed i limiti di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 sono ridotti alla metà.

 

          Art. 13.

     Nel caso di reggenza affidata a personale il cui trattamento non sia previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto l'assegno di reggenza sarà fissato con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri nei limiti peraltro di cui agli articoli sopracitati, oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia.

     Nel caso di reggente di ufficio consolare, munito di patente, il limite massimo del trattamento di reggenza è costituito dall'assegno locale stabilito per il posto assunto in reggenza, oltre l'eventuale maggiorazione di famiglia.

 

          Art. 14.

     Il funzionario all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia o che vi sia trattenuto durante o allo scadere del suo congedo ordinario, conserva, in relazione al periodo in cui presta tale servizio, il proprio assegno personale intero per i primi dieci giorni e ridotto alla metà per un periodo successivo che non può in ogni caso superare i cinquanta giorni.

     Al funzionario chiamato dall'estero per i motivi indicati nel comma precedente competono altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'assegno personale intero per i giorni trascorsi in viaggio di cui all'art. 7.

     Al funzionario in servizio all'estero comandato temporaneamente presso altra sede, esclusi i casi di reggenza, spetta, oltre il trattamento di missione previsto dalle vigenti disposizioni per un periodo non eccedente i trenta giorni, quello inerente al posto occupato nella nuova sede, sempre che tale trattamento non sia inferiore a quello relativo al posto dal quale il funzionario proviene.

     Il periodo di tempo trascorso dal funzionario fuori sede per ragioni di servizio, da determinarsi mediante verbali, non è calcolato nel computo della durata del congedo ordinario concessogli a termini delle disposizioni in vigore.

 

          Art. 15.

     Durante l'assenza dalla propria sede, il titolare di un ufficio all'estero, nel periodo in cui conserva l'intero assegno personale o la metà di esso, è tenuto a sostenere tutte le spese poste dalle vigenti disposizioni a suo carico come se egli fosse in sede.

     Nel periodo in cui il titolare in congedo ordinario percepisce soltanto un terzo dell'assegno personale, tali spese sono ripartite fra il titolare e il reggente in ragione della metà per ciascuno.

     Le spese stesse sono, invece, a carico del reggente quando il titolare cessi, per qualsiasi ragione, dal godimento totale dell'assegno.

 

          Art. 16.

     All'atto della destinazione all'estero o del trasferimento da una ad altra sede spetta a ciascun funzionario una indennità di sistemazione.

     L'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un dodicesimo dell'assegno locale annuo stabilito per il posto al quale il funzionario è destinato o trasferito, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.

     Per i titolari di Rappresentanze diplomatiche l'indennità di sistemazione è fissata nella misura del 70% dell'assegno locale mensile aumentato eventualmente della maggiorazione di famiglia.

     L'indennità anzidetta è corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento. Essa s'intende acquisita per una metà con l'assunzione delle funzioni in sede e per l'altra metà allo scadere del secondo anno di residenza nella stessa sede.

     Qualora prima della scadenza del biennio, il funzionario sia trasferito ad altra sede all'estero, la quota precedentemente non acquisita è trattenuta sull'indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede. Tale quota non può in ogni caso superare la metà della indennità di sistemazione prevista per la nuova sede, restando acquisita al funzionario l'eventuale eccedenza.

     Per il funzionario all'estero chiamato, prima della scadenza del biennio, a prestare servizio al Ministero oppure collocato a disposizione, l'indennità di sistemazione s'intende interamente acquisita ove egli abbia trascorso un anno di servizio nell'ultima residenza all'estero e, ove tale periodo non sia stato compiuto, la quota non acquisita è trattenuta in occasione e solo nell'eventualità di successiva destinazione all'estero sulla indennità di sistemazione corrispondente alla nuova sede, fermo restando il limite di cui al comma precedente.

     Nei casi in cui ai precedenti commi, l'indennità di sistemazione si considera interamente acquisita qualora il funzionario cessi comunque dal servizio.

     Il funzionario destinato all'estero, oppure trasferito da una ad altra sede all'estero, che non abbia raggiunto la sua residenza, è tenuto a restituire integralmente la indennità di sistemazione corrispostagli. Qualora la residenza non sia stata raggiunta per effetto di disposizione dell'Amministrazione o per cause di forza maggiore ed il funzionario comprovi di aver già impegnato in tutto od in parte nelle spese di sistemazione l'indennità corrispostagli, il Ministero degli affari esteri determina la quota di tale indennità da considerarsi come acquisita. Tale quota non può, comunque, superare la metà dell'indennità percepita ed il funzionario è tenuto a restituire l'eventuale quota residua.

     L'Amministrazione per ricuperare tali crediti ha anche diritto di rivalersi sullo stipendio, sugli assegni od indennità comunque dovuti.

 

          Art. 17.

     In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, la quota non acquista sull'indennità di sistemazione corrisposta in base alle norme in vigore prima del presente decreto è trattenuta sull'indennità di sistemazione spettante per il nuovo posto ai sensi del presente decreto e fino a non oltre la metà di quest'ultima. La quota della precedente indennità che eventualmente non rientrasse in tale limite s'intende definitivamente acquisita dal funzionario.

 

          Art. 18.

     Nei casi di destinazione o di trasferimento in una sede nella quale il funzionario fruisca di alloggio arredato a spese dello Stato, l'indennità di sistemazione è ridotta in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo.

     A riduzione entro gli stessi limiti è soggetto l'assegno personale del funzionario che, nella sede all'estero, sia provvisto di alloggio demaniale arredato o preso in affitto dallo Stato. Qualora l'alloggio non sia arredato a spese dello Stato, l'assegno personale può essere ridotto in misura non inferiore al dodicesimo. La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con propri decreti dal Ministro per gli affari esteri.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili ai titolari di Rappresentanze diplomatiche.

 

          Art. 19.

     Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a disposizione da altre Amministrazioni dello Stato, destinato a prestar servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti od internazionali, ecc., può essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze e il tesoro.

     Il godimento di tale assegno è soggetto alle limitazioni previste dagli articoli 7, 14 e 17 del presente decreto.

 

          Art. 20.

     Le spese per retribuzioni al personale locale e quelle per fitto dei locali occorrenti alle sedi diplomatiche e consolari sono integralmente a carico dello Stato purchè debitamente autorizzate.

     Le spese di cancelleria, nonchè quelle per l'illuminazione ed il riscaldamento delle sedi diplomatiche all'estero, vengono rimborsate per metà.

     Le spese di cancelleria e le minute spese varie d'ufficio, occorrenti agli Uffici consolari di 1a categoria all'estero sono interamente a carico dello Stato entro i limiti fissati dal Ministero degli affari esteri; sono integralmente a carico dello Stato le spese di illuminazione e di riscaldamento e quelle di pulizia occorrenti per gli ambienti destinati ad ufficio.

     Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionale determinanti spese che, a giudizio del Ministero degli affari esteri siano sproporzionate all'assegno personale del funzionario che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire una quota da rimborsarsi al funzionario. Tale quota non può, in nessun caso, superare la metà delle spese medesime.

 

          Art. 21.

     Nessuna indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa a qualsiasi titolo al personale contemplato nel presente decreto, in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dal presente decreto.

 

          Art. 22.

     E' istituita presso il Ministero degli affari esteri una Commissione permanente incaricata dell'esame del finanziamento delle rappresentanze all'estero e del trattamento economico del personale dipendente dal Ministero stesso in servizio all'estero. La Commissione fa proposte ed esprime il proprio avviso sulle questioni ad essa sottoposte.

     La Commissione, nominata dal Ministro per gli affari esteri, è presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ovvero da un funzionario del ruolo diplomatico consolare, in servizio, di grado non inferiore al 4° ed è composta dal direttore generale del Personale, di due funzionari di gruppo A del Ministero degli affari esteri, da un magistrato della Corte dei conti, di tre rappresentanti del Ministero delle finanze e del tesoro (uno della Ragioneria generale dello Stato, uno della Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, uno della Direzione generale del tesoro), e di un consulente giuridico del Ministero degli affari esteri, designati ciascuno dai rispettivi Ministri. Per ciascun membro può essere nominato un supplente.

     Quando il presidente della Commissione lo stimi opportuno, possono dal medesimo essere chiamati a partecipare alle sedute della Commissione anche funzionari di speciale competenza.

     Le mansioni di segretario sono esplicate da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 23.

     Sono abrogate nei riguardi del detto personale, le disposizioni di cui al decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, al decreto 26 febbraio 1934, n. 426 e successive modificazioni, al decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1823, al decreto 29 ottobre 1936, n. 2068, al decreto-legge 15 aprile 1937, n. 522 e successive modificazioni ed al decreto-legge 15 gennaio 1942, n. 332, all'art. 8 del decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656.

     Sono altresì abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto e con esso incompatibili.

 

          Art. 24.

     Con decreti del Ministro per le finanze e il tesoro verrà provveduto alle variazioni del bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 25.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica e per la durata di due anni.

 

     Tabella - (omissis)


[1]  Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.