§ 57.7.59 - D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 373.
Conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:21/04/1947
Numero:373


Sommario
Art. 1.      I concorsi per il conferimento dei posti di insegnante negli istituti e scuole d'istruzione media di ogni tipo e grado, di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale, di [...]
Art. 2.      La metà dei posti di cui al precedente articolo sarà conferita mediante un concorso per soli titoli. Ad esso potranno partecipare:
Art. 3.      Le Commissioni giudicatrici, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procedono alla somma dei voti riportati nelle prove di esame superate in precedenza con [...]
Art. 4.      L'altra metà del posti sarà conferita esclusivamente attraverso un concorso per titoli e per esami.
Art. 5.      Per i posti di insegnante elementare, i candidati, qualora non possano documentare la votazione ottenuta nelle singole prove di esame, ma possano dimostrare di aver conseguito l'idoneità in uno [...]
Art. 6.      I documenti relativi ai risultati conseguiti in precedenti concorsi magistrali debbono essere rilasciati dai competenti provveditori agli studi oppure dal Ministero della pubblica istruzione [...]
Art. 7.      I concorsi a posti di maestro elementare sono banditi dai singoli Provveditorati agli studi per i posti di grado 12°, nel numero che verrà stabilito dal Ministero per ciascuna provincia.
Art. 8.  [3]
Art. 9.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche al primo concorso ordinario a posti di insegnante negli istituti e scuole di istruzione media, di direttore di scuole secondarie [...]
Art. 10.      I posti di vice segretario economo, di assistente, di tecnico agrario, di censore di disciplina, di capofficina, di istruttore pratico e di maestra di laboratorio negli istituti e scuole di [...]
Art. 11.      Qualora i posti da conferire mediante i concorsi per titoli di cui agli articoli precedenti non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quelli da conferire [...]
Art. 12.      I posti di segretario negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, di applicato negli istituti e scuole di istruzione tecnica, di prefetto di disciplina negli istituti [...]
Art. 13.      L'art. 2 della legge 31 maggio 1943, n. 570, è modificato nel senso che al concorso a posti di direttore didattico possono partecipare:
Art. 14.      E' abrogata la disposizione dell'art. 9 della legge 1° giugno 1942, n. 675, concernente la distinzione delle sedi principali e secondarie.
Art. 15.      In relazione al numero dei candidati al concorso a cattedre negli istituti di istruzione media ed a posti di insegnante elementare, possono essere costituite Commissioni giudicatrici con un [...]
Art. 16.      Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di cui al presente decreto, potrà essere stabilito in quaranta giorni dalla data di pubblicazione dei relativi bandi.
Art. 17.      Dopo la pubblicazione dei bandi relativa ai concorsi di cui agli articoli 1 e 9 saranno indetti una sola volta per ogni tipo di cattedre di istituti di istruzione media e per i posti di [...]
Art. 18.      Il limite di età stabilito dalle vigenti disposizioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione media, di posti di direttore [...]
Art. 19.      Qualora il numero del vincitori dei concorsi di cui all'art. 17 sia superiore al numero dei posti vacanti alla data di espletamento dei concorsi, la nomina degli altri aventi diritto sarà [...]
Art. 20.      Il periodo di prova per conseguire il grado di ordinario è ridotto, per i vincitori della sessione speciale di cui sopra, da tre anni a un anno.
Art. 21.      Per quanto non è previsto dal presente decreto valgono le vigenti disposizioni sui concorsi e sugli esami di abilitazione all'insegnamento.


§ 57.7.59 - D.Lgs.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 373. [1]

Conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.

(G.U. 28 maggio 1947, n. 120)

 

     Art. 1.

     I concorsi per il conferimento dei posti di insegnante negli istituti e scuole d'istruzione media di ogni tipo e grado, di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale, di direttore didattico e di maestro elementare, accantonati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, saranno espletati, in deroga alle norme in vigore, secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

 

          Art. 2.

     La metà dei posti di cui al precedente articolo sarà conferita mediante un concorso per soli titoli. Ad esso potranno partecipare:

     a) per i posti di insegnante negli istituti e scuole d'istruzione media, coloro che siano in possesso della idoneità o dell'abilitazione relativa al concorso al quale chiedono di essere ammessi;

     b) per i posti di direttore nelle scuole di avviamento professionale congiunti a cattedre di materie tecniche nelle stesse scuole, coloro che in precedente concorso, appartenente alla stessa classe di quella al quale chiedono di essere ammessi, abbiano riportato una votazione non inferiore ai 6/10;

     c) per le direzioni didattiche, coloro che, essendo in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 13, abbiano riportato nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai 6/10; i maestri elementari che, avendo prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo, siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciate dalla facoltà di magistero e abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di ottimo [2] .

     d) per i posti di maestro elementare, coloro che nelle prove di un precedente concorso magistrale, anche se di categoria superiore alla quinta, abbiano riportato una votazione non inferiore ai 6/10.

 

          Art. 3.

     Le Commissioni giudicatrici, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procedono alla somma dei voti riportati nelle prove di esame superate in precedenza con quelli da esse assegnati ai titoli e comprendono nella graduatoria dei vincitori, per ordine di merito, determinate dal voto complessivo, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore ai 60/100, se aspiranti a cattedre di istruzione media, e a posti di direttore di scuola di avviamento, o a 120/200 per i posti di direttore didattico; ovvero a 105/175 per i posti di maestro elementare.

     Per quanto riguarda i concorsi a cattedre di istruzione media, le Commissioni giudicatrici stabiliranno il punteggio da attribuire ai candidati in possesso di titoli di studio aventi pieno valore di abilitazione.

 

          Art. 4.

     L'altra metà del posti sarà conferita esclusivamente attraverso un concorso per titoli e per esami.

     Per essere compresi nella graduatoria dei vincitori, i concorrenti dovranno aver raggiunto la votazione complessiva di cui al precedente articolo, riportando non meno di 6/10 in ognuna delle prove di esame.

     Il 25% del posti di insegnante negli istituti di istruzione media e di maestro elementare da conferire a norma del primo comma del presente articolo è riservato:

     a) nei concorsi a cattedre di istruzione media, a coloro che abbiano prestato lodevole servizio, dopo il conseguimento della laurea o di altro titolo richiesto per l'ammissione al concorso, per almeno tre anni scolastici nell'ultimo decennio, in qualità di supplenti o incaricati;

     b) nei concorsi a posti di maestro elementare, a coloro che abbiano prestato, per almeno tre anni nell'ultimo decennio, lodevole servizio di provvisori o supplenti.

 

          Art. 5.

     Per i posti di insegnante elementare, i candidati, qualora non possano documentare la votazione ottenuta nelle singole prove di esame, ma possano dimostrare di aver conseguito l'idoneità in uno dei concorsi banditi dai provveditori agli studi o dal Ministero della pubblica istruzione, sono parimenti ammessi a partecipare al concorso per soli titoli. In tal caso a ciascun candidato è attribuita per ognuna di tali prove, agli effetti della graduatoria del concorso, la votazione minima richiesta per conseguire l'approvazione.

     In caso di parità di votazione complessiva dei concorrenti, la precedenza è data a coloro che abbiano conseguita l'idoneità in concorsi a posti di insegnante già appartenenti a categorie più elevate.

 

          Art. 6.

     I documenti relativi ai risultati conseguiti in precedenti concorsi magistrali debbono essere rilasciati dai competenti provveditori agli studi oppure dal Ministero della pubblica istruzione limitatamente ai concorsi da esso banditi.

 

          Art. 7.

     I concorsi a posti di maestro elementare sono banditi dai singoli Provveditorati agli studi per i posti di grado 12°, nel numero che verrà stabilito dal Ministero per ciascuna provincia.

     Non è consentito partecipare al concorso in più di una provincia.

 

          Art. 8. [3]

     Nei concorsi previsti dai precedenti articoli 2 e 4, i candidati che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive estensioni e modificazioni, non inclusi nella graduatoria dei vincitori, saranno compresi in una speciale graduatoria ed assunti in ruolo in ordine di merito e fino ad esaurimento nei limiti di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, semprechè raggiungano nel concorso le seguenti votazioni complessive:

     a) per le cattedre di istruzione media e per i posti di direttore di scuole di avviamento, 70/100, con 7/10 dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di 6/10 in ognuna di esse;

     b) per i posti di direttore didattico, 140/200, con 7/10 dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di 6/10 in ognuna di esse;

     c) per i posti di maestro elementare 122,50/175, con 7/10 dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

     I candidati in attesa di nomina ai sensi del comma precedente hanno diritto di precedenza su ciascun altro aspirante, ad eccezione dei candidati di cui all'art. 19, agli effetti rispettivamente delle nomine ad incarichi e supplenze per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione media e per le cattedre cui si riferisce il concorso al quale hanno preso parte, e delle nomine a maestro provvisorio o supplente.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche al primo concorso ordinario a posti di insegnante negli istituti e scuole di istruzione media, di direttore di scuole secondarie di avviamento professionale, di direttore didattico e di maestro elementare, che sarà indetto dopo la pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 10.

     I posti di vice segretario economo, di assistente, di tecnico agrario, di censore di disciplina, di capofficina, di istruttore pratico e di maestra di laboratorio negli istituti e scuole di istruzione tecnica, accantonati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, saranno conferiti, per metà mediante concorso per titoli al quale potranno essere ammessi a partecipare coloro che abbiano superato le prove di esame di un precedente analogo concorso, secondo le disposizioni contenute nei regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 16 ottobre 1934, n. 1840, e per l'altra metà mediante concorso per esami.

     Le stesse norme si applicano al primo concorso ordinario per i detti posti che sarà bandito nel termine di cui al precedente art. 9.

 

          Art. 11.

     Qualora i posti da conferire mediante i concorsi per titoli di cui agli articoli precedenti non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante i corrispondenti concorsi per esami e viceversa.

     Al numero dei posti stabiliti per i concorsi ordinari potranno, con decreto del Ministero della pubblica istruzione, essere portati in aumento quelli rimasti eventualmente disponibili perché non coperti con i concorsi riservati di cui ai precedenti articoli 2 e 4.

 

          Art. 12.

     I posti di segretario negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, di applicato negli istituti e scuole di istruzione tecnica, di prefetto di disciplina negli istituti e scuole tecniche agrarie, di sottocapofficina e di sottomaestra di laboratorio negli istituti e scuole di istruzione tecnica, disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno conferiti, in deroga alle disposizioni dei regi decreti 27 novembre 1924, n. 2367 e 16 ottobre 1934, n. 1840, per mezzo di concorsi per titoli.

 

          Art. 13.

     L'art. 2 della legge 31 maggio 1943, n. 570, è modificato nel senso che al concorso a posti di direttore didattico possono partecipare:

     a) i maestri di ruolo che si trovino da almeno tre anni nel grado ordinario e che siano provvisti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero;

     b) i maestri che, essendo sforniti di uno dei titoli indicati nella precedente lettera a), abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo.

 

          Art. 14.

     E' abrogata la disposizione dell'art. 9 della legge 1° giugno 1942, n. 675, concernente la distinzione delle sedi principali e secondarie.

     L'art. 122, lettera c) del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è modificato nel senso che sono ammessi ai concorsi per posti di maestro elementare, anche se eccedono il prescritto limite massimo di età, oltre alle categorie indicate nella lettera c) dell'articolo citato, e salvo l'osservanza delle altre disposizioni emanate in materia, coloro che abbiano prestato servizio di provvisorio o supplente nelle scuole elementari statali, o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile, nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite predetto.

 

          Art. 15.

     In relazione al numero dei candidati al concorso a cattedre negli istituti di istruzione media ed a posti di insegnante elementare, possono essere costituite Commissioni giudicatrici con un numero di componenti superiore a quello stabilito dal regio decreto 26 maggio 1942, n. 739, e dall'art. 271 del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, modificato dal regio decreto 26 aprile 1931, n. 945, e dal regio decreto 11 agosto 1933, n. 1206.

     Dette Commissioni potranno suddividersi in sotto commissioni che, per quanto riguarda gli istituti e scuole di istruzione media, attenderanno allo svolgimento delle operazioni dei concorsi in sedi da stabilire.

 

          Art. 16.

     Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di cui al presente decreto, potrà essere stabilito in quaranta giorni dalla data di pubblicazione dei relativi bandi.

 

          Art. 17.

     Dopo la pubblicazione dei bandi relativa ai concorsi di cui agli articoli 1 e 9 saranno indetti una sola volta per ogni tipo di cattedre di istituti di istruzione media e per i posti di direttore di scuole di avviamento professionale, di direttore didattico e di insegnante elementare, con le norme e le modalità stabilite dal presente decreto, concorsi riservati a coloro che, essendo in possesso del titolo legale di studio per l'ammissione ai corrispondenti concorsi ordinari, conseguito prima del 1943, non abbiano potuto prendere parte ai concorsi stessi per uno dei seguenti motivi:

     1) perché esclusi con decisione ministeriale, per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi;

     2) perché appartenenti alla razza ebraica;

     3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confine di polizia e per comportamento contrario al regime fascista;

     4) perché costretti a espatriare per sottrarsi a persecuzioni politiche;

     5) in generale perché impediti anche di fatto da un provvedimento dell'autorità governativa di data non posteriore al 25 luglio 1943, emanato per qualsiasi causa d'indole politica.

     Alla predetta sessione speciale sono ammessi anche coloro che per uno dei motivi di cui ai nn. 2, 3 e 4 del precedente comma, essendosi iscritti ai corsi universitari in tempo utile per conseguire il titolo prima del 1943, hanno potuto sostenere gli esami di laurea soltanto dopo la liberazione del territorio nazionale.

     Gli interessati devono provare di essersi trovati in una delle condizioni dianzi indicate. Per i non iscritti al p.n.f. la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'Amministrazione scolastica o delle altre Amministrazioni oppure da testimonianze di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza agli interessati al disciolto partito.

     L'Amministrazione ha facoltà di fare al riguardo tutti gli accertamenti che ritenga opportuni. Quando la prova fornita dagli interessati risultasse falsa dopo la nomina, questa sarà revocata, salva l'azione penale.

 

          Art. 18.

     Il limite di età stabilito dalle vigenti disposizioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione media, di posti di direttore di scuole secondarie di avviamento professionale, di posti di direttore didattico e di insegnante elementare, è prorogato, per coloro che sono ammessi alla sessione speciale di cui al precedente articolo, di un numero di anni pari a quello degli anni decorsi dalla data del bando del primo concorso al quale ciascun aspirante non poté partecipare. Non potrà in ogni caso essere ammesso alla sessione speciale il candidato che abbia superato i 65 anni.

     L'esenzione dal limite di età di cui al primo comma varrà, per gli aspiranti di cui all'art. 17, comma primo, anche per l'ammissione ai concorsi ordinari.

     Nulla è innovato per quanto attiene agli altri requisiti richiesti dalle norme vigenti per la partecipazione ai concorsi di cui sopra.

 

          Art. 19.

     Qualora il numero del vincitori dei concorsi di cui all'art. 17 sia superiore al numero dei posti vacanti alla data di espletamento dei concorsi, la nomina degli altri aventi diritto sarà disposta negli anni successivi, per non più di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, con precedenza rispetto ai candidati di cui all'art. 8, fino ad esaurimento della rispettiva graduatoria.

     Ai candidati in attesa di nomina si applica il disposto dell'art. 8, ultimo comma, con precedenza rispetto ai candidati di cui all'articolo stesso.

 

          Art. 20.

     Il periodo di prova per conseguire il grado di ordinario è ridotto, per i vincitori della sessione speciale di cui sopra, da tre anni a un anno.

 

          Art. 21.

     Per quanto non è previsto dal presente decreto valgono le vigenti disposizioni sui concorsi e sugli esami di abilitazione all'insegnamento.

 


[1] Ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1950, n. 323. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Lettera modificata dalla legge di ratifica.

[3] A norma dell'art. 16, D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 830 il presente articolo è abrogato limitatamente a quanto riguarda i concorsi a posti di maestro elementare, successivamente, a seguito delle modifiche apportate allo stesso articolo 16 dall'art. unico, L. 5 aprile 1950, n. 191 il presente articolo è abrogato per quanto riguarda i concorsi riservati ed ordinari a posti di maestro elementare, ad eccezione del concorso ordinario generale per titoli ed esami.