Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 19/05/1950 |
Numero: | 323 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, è ratificato con la seguente modificazione |
§ 57.7.11b - Legge 19 maggio 1950, n. 323. [1]
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.
(G.U. 15 giugno 1950, n. 135).
Il
Art. 2. Alla lettera c) aggiungere: "i maestri elementari che, avendo prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo, siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciate dalla facoltà di magistero e abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di ottimo".
[1] Abrogata dall'art. 1 del