§ 57.7.11b - Legge 19 maggio 1950, n. 323.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:19/05/1950
Numero:323


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, è ratificato con la seguente modificazione


§ 57.7.11b - Legge 19 maggio 1950, n. 323. [1]

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.

(G.U. 15 giugno 1950, n. 135).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, è ratificato con la seguente modificazione:

     Art. 2. Alla lettera c) aggiungere: "i maestri elementari che, avendo prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo, siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciate dalla facoltà di magistero e abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di ottimo".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.