Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 26/05/1942 |
Numero: | 739 |
Sommario |
Art. 1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico, per i quali il numero [...] |
Art. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore, indetti con decreto Ministeriale 18 novembre 1941, pubblicato [...] |
Art. 3. Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto nei precedenti articoli, si applicano i Regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 27 gennaio 1933, numero [...] |
§ 57.7.29 - R.D. 26 maggio 1942, n. 739. [1]
Modificazione del numero dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine medio e degli ordini superiori tecnico e classico.
(G.U. 10 luglio 1942, n. 161).
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico, per i quali il numero degli aspiranti non sia superiore a mille, sono composte di tre membri.
In tutti gli altri casi, è data facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di elevare il numero dei membri da tre ad un massimo di nove, scelti fra i professori ufficiali o liberi docenti delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, o fra i presidi, i direttori ed i professori di ruolo degli Istituti e Scuole di istruzione media e superiore, in ragione di due membri per ogni mille candidati, o frazione di mille, in più del numero previsto dal primo comma del presente articolo.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore, indetti con decreto Ministeriale 18 novembre 1941, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 22 novembre 1941.
Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto nei precedenti articoli, si applicano i Regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 27 gennaio 1933, numero 153, e 5 luglio 1934, n. 1185.
[1] Abrogato dall'art. 2 del