§ 57.4.16 – R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1866.
Aggiornamento del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:26/09/1935
Numero:1866


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      I concorsi magistrali, generali e speciali e per titoli, per i ruoli di ogni categoria, sono indetti ogni biennio dal ministro
Art. 4. 
Art. 5.      Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nei riguardi dell'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi
Art. 6.      Il consiglio di disciplina presso ciascun provveditorato agli studi è composto dal provveditore agli studi che lo presiede e di quattro membri, nominati dal ministro
Art. 7.      Gli insegnanti delle scuole rurali gestite dall'opera nazionale Balilla e dall'opera nazionale Italia Redenta sono assunti, in seguito a concorsi per titoli e per esami, [...]
Art. 8.      Gli insegnanti delle scuole rurali i quali, nominati in seguito a concorso abbiano prestato cinque anni di servizio qualificato almeno buono, possono, in seguito ad [...]
Art. 9.      Il ministro stabilisce, con suo decreto, di concerto col ministro per le finanze, le norme per il funzionamento didattico ed amministrativo degli enti delegati alla [...]
Art. 10.      E' soppresso il consiglio scolastico istituito presso ogni provveditorato agli studi con l'art. 1 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577
Art. 11.      In deroga al disposto dell'art. 25 capoverso del regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, possono partecipare ai concorsi per titoli indetti per l'anno scolastico [...]


§ 57.4.16 – R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1866. [1]

Aggiornamento del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione.

(G.U. 7 novembre 1935, n. 259).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     I concorsi magistrali, generali e speciali e per titoli, per i ruoli di ogni categoria, sono indetti ogni biennio dal ministro.

     Il ministro stesso assegna un unico tema per l'esame scritto dei concorsi di ciascuna categoria.

     Per l'apertura dei concorsi generali debbono osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto del capo del governo, in data 16 giugno 1932-X, per l'espletamento di concorsi di ammissione negli impieghi statali.

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5.

     Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nei riguardi dell'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi.

 

          Art. 6.

     Il consiglio di disciplina presso ciascun provveditorato agli studi è composto dal provveditore agli studi che lo presiede e di quattro membri, nominati dal ministro.

     I membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

     Contro le deliberazioni del consiglio di disciplina è ammesso ricorso al ministro.

     Il ministro può, anche di sua iniziativa, modificare o annullare le deliberazioni del consiglio di disciplina.

     Sono abrogati l'art. 4 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e l'art. 7 del regio decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127.

 

          Art. 7.

     Gli insegnanti delle scuole rurali gestite dall'opera nazionale Balilla e dall'opera nazionale Italia Redenta sono assunti, in seguito a concorsi per titoli e per esami, indetti da ciascuno degli enti, per un numero determinato di posti.

     I bandi di concorso sono sottoposti all'approvazione del ministro, il quale nomina le commissioni giudicatrici, composte di tre membri. Le spese dei concorsi sono a carico degli enti.

     La nomina degli insegnanti deve essere fatta secondo l'ordine della graduatoria, nei limiti dei posti messi a concorso.

     La nomina acquista carattere di stabilità dopo un triennio di prova favorevole.

     Con decreto reale, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, saranno stabilite le modalità ed i programmi degli esami e le norme per la valutazione dei titoli.

 

          Art. 8.

     Gli insegnanti delle scuole rurali i quali, nominati in seguito a concorso abbiano prestato cinque anni di servizio qualificato almeno buono, possono, in seguito ad ispezione, essere assunti col grado di ordinari nei ruoli di quinta categoria delle scuole di Stato. Ad essi può essere riservato fino ad un decimo dei posti che si rendono annualmente vacanti.

     La stessa disposizione si applica anche nei riguardi degli insegnanti presentemente in servizio nelle scuole rurali, ancorché assunti senza concorso, fermo in ogni caso il limite di posti fissati nel comma precedente.

 

          Art. 9.

     Il ministro stabilisce, con suo decreto, di concerto col ministro per le finanze, le norme per il funzionamento didattico ed amministrativo degli enti delegati alla gestione delle scuole rurali e determina, sulla somma assegnata per ciascuna scuola, la misura delle retribuzioni mensili da corrispondersi agli insegnanti.

 

          Art. 10.

     E' soppresso il consiglio scolastico istituito presso ogni provveditorato agli studi con l'art. 1 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577.

     E' pure soppressa la commissione dei ricorsi degli insegnanti elementari.

     Sono abrogati gli articoli 2, 3, 164 (terzo comma) del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, il n. 6 dell'art. 1 e l'art. 33 del regio decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, modificato con regio decreto 8 marzo 1934-XII, n. 501.

 

          Art. 11.

     In deroga al disposto dell'art. 25 capoverso del regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, possono partecipare ai concorsi per titoli indetti per l'anno scolastico 1935-36 coloro che alla data del bando non abbiano compiuto il 51° anno di età.


[1] Convertito in legge dalla L. 16 marzo 1936, n. 496. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 30 agosto 1946, n. 237.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 30 agosto 1946, n. 237.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 30 agosto 1946, n. 237.