§ 57.7.50 - D.Lgs.C.P.S. 30 agosto 1946, n. 237.
Attribuzioni dei Provveditori agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:30/08/1946
Numero:237


Sommario
Art. 1.      Gli organi provinciali dell'Amministrazione dell'istruzione elementare sono: il Provveditore agli studi e, secondo le competenze fissate dalle leggi e dai regolamenti, il Consiglio scolastico e [...]
Art. 2.      Il Provveditore agli studi sovraintende personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici e dei direttori didattici all'insegnamento elementare pubblico e privato; bandisce in base alle [...]
Art. 3.      Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 4 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866 ed ogni altra disposizione contraria e comunque non compatibile con quelle del presente decreto.


§ 57.7.50 - D.Lgs.C.P.S. 30 agosto 1946, n. 237. [1]

Attribuzioni dei Provveditori agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare.

(G.U. 26 ottobre 1946, n. 244)

 

     Art. 1.

     Gli organi provinciali dell'Amministrazione dell'istruzione elementare sono: il Provveditore agli studi e, secondo le competenze fissate dalle leggi e dai regolamenti, il Consiglio scolastico e il Consiglio di disciplina.

 

          Art. 2.

     Il Provveditore agli studi sovraintende personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici e dei direttori didattici all'insegnamento elementare pubblico e privato; bandisce in base alle disposizioni impartite dal Ministro i concorsi magistrali; approva le relative graduatorie; provvede alle nomine e ai trasferimenti dei maestri; decide, con provvedimento definitivo, sui loro ricorsi contro i certificati di servizio e contro la punizione della censura; promuove ogni provvedimento utile all'istruzione elementare; dispone, nei casi gravi ed urgenti, la chiusura delle scuole; nomina d'accordo col Prefetto, commissari per indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi verso la scuola; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti.

     Sono però soggetti a ratifica del Ministero e debbono essere presi su conforme avviso del Consiglio scolastico provinciale, i provvedimenti relativi alla nomina senza concorso nei casi previsti dalla legge ed alla riassunzione in servizio di insegnanti elementari.

 

          Art. 3.

     Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 4 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866 ed ogni altra disposizione contraria e comunque non compatibile con quelle del presente decreto.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico, L. 21 marzo 1953, n. 190. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.