Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 30/08/1946 |
Numero: | 237 |
Sommario |
Art. 1. Gli organi provinciali dell'Amministrazione dell'istruzione elementare sono: il Provveditore agli studi e, secondo le competenze fissate dalle leggi e dai regolamenti, il Consiglio scolastico e [...] |
Art. 2. Il Provveditore agli studi sovraintende personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici e dei direttori didattici all'insegnamento elementare pubblico e privato; bandisce in base alle [...] |
Art. 3. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 4 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866 ed ogni altra disposizione contraria e comunque non compatibile con quelle del presente decreto. |
§ 57.7.50 - D.Lgs.C.P.S. 30 agosto 1946, n. 237. [1]
Attribuzioni dei Provveditori agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare.
(G.U. 26 ottobre 1946, n. 244)
Gli organi provinciali dell'Amministrazione dell'istruzione elementare sono: il Provveditore agli studi e, secondo le competenze fissate dalle leggi e dai regolamenti, il Consiglio scolastico e il Consiglio di disciplina.
Il Provveditore agli studi sovraintende personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici e dei direttori didattici all'insegnamento elementare pubblico e privato; bandisce in base alle disposizioni impartite dal Ministro i concorsi magistrali; approva le relative graduatorie; provvede alle nomine e ai trasferimenti dei maestri; decide, con provvedimento definitivo, sui loro ricorsi contro i certificati di servizio e contro la punizione della censura; promuove ogni provvedimento utile all'istruzione elementare; dispone, nei casi gravi ed urgenti, la chiusura delle scuole; nomina d'accordo col Prefetto, commissari per indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi verso la scuola; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti.
Sono però soggetti a ratifica del Ministero e debbono essere presi su conforme avviso del Consiglio scolastico provinciale, i provvedimenti relativi alla nomina senza concorso nei casi previsti dalla legge ed alla riassunzione in servizio di insegnanti elementari.
Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 4 del regio
[1] Ratificato dall'art. unico,