§ 57.1.124 - D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268.
Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:29/11/2007
Numero:268


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
Art. 2.  Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali dello studente e disposizioni finanziarie


§ 57.1.124 - D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268.

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

(G.U. 29 gennaio 2008, n. 24)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     Visto l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

     Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, concernente regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne la durata e il funzionamento delle consulte provinciali e l'istituzione di un consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali dello studente;

     Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 25 giugno 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 12 ottobre 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

     Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567

     1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. La durata in carica dei predetti rappresentanti è di due anni. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.»;

     b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può articolarsi in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche.».

 

     Art. 2. Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali dello studente e disposizioni finanziarie

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, l'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

     «Articolo 6-bis (Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti). - 1. La Conferenza nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, assume la denominazione di Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; esso è organo consultivo del Ministero ed assicura una sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale.

     2. E' composto da tutti i presidenti eletti in ciascuna consulta.

     3. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

     a) coordina e cura lo scambio di informazioni relativamente alle attività delle consulte provinciali degli studenti;

     b) promuove 1'ideazione e realizzazione di attività progettuali di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale;

     c) esprime, su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, pareri su azioni attinenti la partecipazione degli studenti e la progettualità delle consulte;

     d) promuove indagini conoscitive sulla condizione studentesca i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro;

     e) elabora proposte ed indicazioni progettuali con particolare attenzione al funzionamento del sistema di partecipazione e rappresentanza degli studenti.

     4. Il Consiglio nazionale dei presidenti si dota di un regolamento interno che ne fissa le modalità organizzativo-gestionali, nonchè la pianificazione delle adunanze, che, comunque, possono essere convocate anche dal Ministro.

     5. I componenti del Consiglio rimangono in carica fino al subentro dei rispettivi successori.

     6. Il Consiglio si articola in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche.

     7. Il Ministero assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica riguardo all'istituzione ed al funzionamento delle consulte provinciali degli studenti, dei coordinamenti regionali rappresentativi e del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.».

     2. L'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, recante, in rubrica, disposizioni finanziarie, assume la numerazione 6-ter.