§ 57.1.114 - D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:06/04/2006
Numero:211


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, [...]
Art. 2.      1. Le tabelle A
Art. 3.      1. Sono confermate le ripartizioni effettuate con i decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e [...]
Art. 4.      1. Gli importi relativi alle singole annualità 1999, 2000 e 2001 spettanti, rispettivamente, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, [...]


§ 57.1.114 - D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo.

(G.U. 13 giugno 2006, n. 135).

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'articolo 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

     Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, con relative istruzioni;

     Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

     Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;

     Preso atto della sentenza 21 dicembre 2001, n. 419, con la quale la Corte Costituzionale annullava, per quanto di ragione, l'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 1999, con le tabelle ad esso allegate e l'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 226 del 2000, laddove escludevano dal beneficio le Province autonome di Trento e Bolzano;

     Ritenuto di recepire, con il presente regolamento, i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 419 del 2001;

     Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e il Titolo III, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, in materia di assistenza scolastica;

     Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e il Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di assistenza scolastica;

     Visti i decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932 del 16 luglio 2003 e i decreti del Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno 2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005 con i quali, nelle more della definizione del presente provvedimento, si disponeva d'urgenza, in esecuzione del giudicato, inserendo nelle ripartizioni relative agli esercizi finanziari 2002, 2003, 2004 e 2005 anche le suindicate Province, previo accantonamento cautelare delle somme eventualmente assegnabili, rispettivamente, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta egualmente preterite nei provvedimenti originari, ancorchè non ricorrenti;

     Preso atto delle richieste d'inserimento nel piano di riparto, pervenute, nel contempo, anche dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e della permanenza delle medesime basi di calcolo adottate nelle precedenti ripartizioni, confermata dall'ISTAT;

     Ritenuta l'opportunità, a fronte delle considerazioni addotte nel giudicato, di estenderne gli effetti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta;

     Considerata, altresì, la necessità di non assegnare, in un'unica soluzione, importi ultronei rispetto alle obiettive esigenze e tali da sottrarre contestualmente, alle restanti Regioni, somme eccessive ostacolando, così, l'adeguato soddisfacimento dei bisogni dell'utenza del servizio scolastico, facente capo, peraltro, alla fascia più debole delle rispettive realtà territoriali;

     Acquisito il parere espresso dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome nella seduta del 16 giugno 2005;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente nelle sedute del 10 novembre 2005 e 19 ottobre 2005;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno;

     A d o t t a

     il seguente decreto:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

 

     Art. 2.

     1. Le tabelle A[1] ed A[2] allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, sono sostituite, rispettivamente, dalle unite tabelle A[1] ed A[2] che fanno parte integrante del presente decreto.

 

     Art. 3.

     1. Sono confermate le ripartizioni effettuate con i decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932 del 16 luglio 2003 e i decreti del Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno 2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005, e relative tabelle, citati in premessa.

     2. Alla data d'entrata in vigore del presente decreto - a valere sugli accantonamenti all'uopo disposti dai decreti di cui al comma 1 e con riferimento, rispettivamente, alle tabelle A[1] ed A[2] - alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono assegnate le somme complessive di Euro 3.859.336 ed Euro 1.434.224 ed alla Regione Valle d'Aosta quelle di Euro 430.388 ed Euro 126.852.

 

     Art. 4.

     1. Gli importi relativi alle singole annualità 1999, 2000 e 2001 spettanti, rispettivamente, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, indicati, per ognuna di esse, nelle allegate tabelle A[1] ed A[2], saranno corrisposti, compatibilmente con i finanziamenti annualmente appostati in bilancio per le finalità di riferimento ed in proporzione agli stessi, con corrispondenti assegnazioni aggiuntive nel corso di ciascuna delle ripartizioni inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, utilizzando le risorse rivenienti dall'abbattimento proporzionale delle quote spettanti, nelle medesime annualità, alle altre Regioni. I relativi importi sono determinati con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1.

 

 

     TABELLA A[1]

     PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO

     77.468.250 euro (già 150 miliardi di lire)

 

Regioni e Province autonome

Famiglie con reddito fino a euro 15,493,71 (già 30 milioni di lire) (val. %)

Alunni

Alunni meno abbienti

Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome

 

[a]

[b]

[c]

[d]

Piemonte

13,3

140.196

18.646

3.123.275

Valle d'Aosta

15,9

4.040

642

107.597

Lombardia

8,2

303.582

24.894

4.169.776

Bolzano

10,9

18.637

2.031

340.271

Trento

10,9

17.064

1.860

311.552

Veneto

9,1

159.523

14.517

2.431.575

Friuli-Venezia Giulia

16,1

35.777

5.760

964.834

Liguria

15,7

46.353

7.277

1.218.991

Emilia-Romagna

10,6

120.117

12.732

2.132.717

Toscana

11,1

118.923

13.200

2.211.117

Marche

14,1

56.812

8.010

1.341.782

Umbria

11,9

31.577

3.758

629.420

Lazio

15,7

215.788

33.879

5.674.791

Abruzzo

20,4

58.244

11.882

1.990.235

Molise

30,7

15.318

4.703

787.705

Campania

27,2

331.866

90.268

15.120.096

Puglia

24,3

211.628

51.426

8.613.949

Basilicata

30,2

32.239

9.736

1.630.840

Calabria

35,2

113.109

39.814

6.669.031

Sicilia

31,3

273.673

85.660

14.348.259

Sardegna

24,8

87.876

21.793

3.650.437

Totale

-

2.392.342

462.488

77.468.250

 

[a] Distribuzione percentuale delle famiglie che, nell'ambito della Regione di residenza, non superano 15.493,71 euro di reddito netto (già 30 milioni di lire) - ultimo dato ISTAT

[b] Numero alunni.

[c] Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore a 15.493,71 euro (già 30 milioni di lire); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della Regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

[d] Somme attribuite alle Regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

 

     TABELLA A[2]

     PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA, ANCHE IN COMODATO, DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

     25.822.750 euro (già 50 miliardi di lire)

 

Regioni e Province autonome

Famiglie con reddito fino a euro 15,493,71 (già 30 milioni di lire) (val. %)

Alunni

Alunni meno abbienti

Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome

 

[a]

[b]

[c]

[d]

Piemonte

13,3

116.703

15.521

1.071.220

Valle d'Aosta

15,9

2.890

460

31.713

Lombardia

8,2

246.232

20.191

1.393.489

Bolzano

10,9

11.500

1.254

86.511

Trento

10,9

12.341

1.345

92.837

Veneto

9,1

138.055

12.563

867.039

Friuli-Venezia Giulia

16,1

32.269

5.195

358.556

Liguria

15,7

41.055

6.446

444.847

Emilia-Romagna

10,6

110.416

11.704

807.761

Toscana

11,1

109.634

12.169

839.873

Marche

14,1

54.453

7.678

529.890

Umbria

11,9

31.029

3.692

254.836

Lazio

15,7

191.158

30.012

2.071.273

Abruzzo

20,4

53.574

10.929

754.275

Molise

30,7

15.075

4.628

319.404

Campania

27,2

247.312

67.269

4.642.580

Puglia

24,3

172.728

41.973

2.896.771

Basilicata

30,2

30.154

9.107

628.488

Calabria

35,2

95.904

33.758

2.329.832

Sicilia

31,3

189.831

52.417

4.100.687

Sardegna

24,8

76.004

18.849

1.300.868

Totale

-

1.978.317

374.160

25.822.750

 

[a] Distribuzione percentuale delle famiglie che, nell'ambito della Regione di residenza, non superano 15.493,71 euro di reddito netto (già 30 milioni di lire) - ultimo dato ISTAT.

[b] Numero alunni.

[c] Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore a 15.493,71 euro (già 30 milioni di lire); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della Regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

[d] Somme attribuite alle Regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.