Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/07/2000 |
Numero: | 226 |
Sommario |
Art. 1. Conferma delle disposizioni relative alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo |
§ 98.1.32083 - D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226.
Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo
(G.U. 17 agosto 2000, n. 191)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 27, comma 1, della
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto l'articolo 8, comma 1, del
Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle comunità montane;
Visti gli articoli 53, comma 1 e 70, comma 3 della
Visto il
Visto il
Visto il
Considerata l'opportunità di apportare talune modifiche alle disposizioni contenute nel predetto
Sentita la Conferenza unificata di cui al predetto articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 30 maggio 2000 e del 1 giugno 2000.
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1. Conferma delle disposizioni relative alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo
1. Ai sensi degli articoli 53, comma 1 e 70, comma 3 della
a) al comma 4 dell'articolo 1, dopo la parola "decreto." sono aggiunte le seguenti:
"Ai fini dell'erogazione del beneficio il comune può avvalersi della collaborazione delle scuole";
b) al comma 3 dell'articolo 2, alla lettera c), dopo la parola "familiare" sono inserite le seguenti:
"esclusi il coniuge ed i figli,";
c) dopo il primo comma dell'articolo 3 è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, le somme indicate nelle predette tabelle si intendono modificate in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.";
d) ai commi 2 e 4 dell'articolo 3, le parole "30 settembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"15 luglio";
e) al comma 3 dell'articolo 3, le parole "In considerazione dei tempi eccezionalmente ristretti a disposizione," sono soppresse. [1]
2. Per l'anno 2000, sono confermati i piani di riparto di cui alle tabelle A (1) e A (2) allegate al citato
3. Ai fini di cui al comma 1 sono utilizzate le disponibilità annuali di bilancio. Per l'anno 2000, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità determinate dall'articolo 53, comma 1, della
[1] La Corte costituzionale con sentenza 21 dicembre 2001, n. 419, ha annullato il presente comma.
[2] La Corte costituzionale con sentenza 21 dicembre 2001, n. 419, ha annullato il presente comma.