§ 57.1.12 - Legge 19 luglio 1961, n. 1012.
Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:19/07/1961
Numero:1012


Sommario
Art. 1.      Nelle scuole materne, elementari e secondarie della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste l'insegnamento è impartito nella lingua materna degli alunni.
Art. 2.      Le scuole di cui al secondo comma dall'art. 1 sono riservate agli appartenenti al gruppo linguistico sloveno, cittadini italiani o regolarmente residenti nella zona.
Art. 3.      Nelle scuole elementari e secondarie con lingua di insegnamento slovena è obbligatorio lo studio della lingua italiana.
Art. 4. 
Art. 5.      Per l'insegnamento nelle scuole elementari in lingua slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste è istituito presso ciascuno dei due Provveditorati agli studi uno speciale [...]
Art. 6.      Per il servizio di vigilanza e ispettivo sulle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena, i provveditori agli studi di Gorizia e di Trieste si avvalgono di personale che abbia piena [...]
Art. 7.      I posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste sono conferiti a seguito [...]
Art. 8.      Ai diplomi ed ai certificati degli studi compiuti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena viene riconosciuta, a tutti gli effetti, la stessa validità dei diplomi e dei certificati delle [...]
Art. 9.      Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce il numero dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno delle scuole con lingua di insegnamento slovena, [...]
Art. 10.      Nel ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena del Territorio di Trieste, sono iscritti gli insegnanti elementari assunti in ruolo a norma [...]
Art. 11.      E' confermata l'istituzione nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena nel Territorio di Trieste del contingente dei posti ruolo speciale transitorio, disposta con effetto dal 1° [...]
Art. 12.      All'atto della prima applicazione della presente legge, è indetto un concorso speciale riservato al personale non di ruolo in possesso di abilitazione che insegni attualmente nelle scuole con [...]
Art. 13.      Per il personale amministrativo e di servizio, a carico dello Stato, dipendente dalle scuole con lingua d'insegnamento slovena, verranno riaperti i termini per la presentazione delle domande per [...]
Art. 14.      Per quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti rispettivamente in materia di istruzione elementare e secondaria.


§ 57.1.12 - Legge 19 luglio 1961, n. 1012.

Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste.

(G.U. 9 ottobre 1961, n. 252)

 

     Art. 1.

     Nelle scuole materne, elementari e secondarie della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste l'insegnamento è impartito nella lingua materna degli alunni.

     A tal fine nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste possono essere istituite, in aggiunta alla scuole in lingua italiana, scuole con lingua d'insegnamento slovena nei tipi previsti dagli ordinamenti scolastici in vigore.

     All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

     Nulla è innovato per quanto concerne gli oneri degli Enti locali in materia di istruzione.

 

          Art. 2.

     Le scuole di cui al secondo comma dall'art. 1 sono riservate agli appartenenti al gruppo linguistico sloveno, cittadini italiani o regolarmente residenti nella zona.

     L'iscrizione e la frequenza nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena sono sottoposte alle norme vigenti per le corrispondenti scuole italiane.

 

          Art. 3.

     Nelle scuole elementari e secondarie con lingua di insegnamento slovena è obbligatorio lo studio della lingua italiana.

     Alle cattedre di lingua italiana nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena possono essere assegnati professori di ruolo o incaricati delle corrispondenti scuole italiane, aventi piena conoscenza della lingua slovena da accertarsi mediante apposita prova.

 

          Art. 4. [1]

     Gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame per ciascun tipo di scuola ed istituto con lingua di insegnamento slovena sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

 

          Art. 5.

     Per l'insegnamento nelle scuole elementari in lingua slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste è istituito presso ciascuno dei due Provveditorati agli studi uno speciale ruolo di insegnanti elementari.

     I posti nei ruoli suddetti sono conferiti per concorsi, ai quali possono partecipare candidati di lingua materna slovena, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso nei ruoli magistrali comuni.

     Gli insegnanti elementari dei ruoli speciali di cui al presente articolo godono dello stesso trattamento economico e di carriera vigente per gli insegnanti elementari dei ruoli magistrali comuni.

 

          Art. 6.

     Per il servizio di vigilanza e ispettivo sulle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena, i provveditori agli studi di Gorizia e di Trieste si avvalgono di personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena.

 

          Art. 7.

     I posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste sono conferiti a seguito di concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

     Ai concorsi di cui al comma precedente possono partecipare i candidati di lingua materna slovena, che siano in possesso di tutti i requisiti normalmente richiesti per l'accesso in ruolo.

     Gli insegnanti delle scuole secondarie predette godono dello stesso trattamento economico e di carriera, vigente per i professori delle corrispondenti scuole italiane.

 

          Art. 8.

     Ai diplomi ed ai certificati degli studi compiuti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena viene riconosciuta, a tutti gli effetti, la stessa validità dei diplomi e dei certificati delle corrispondenti scuole statali con lingua di insegnamento italiana.

 

Norme finali e transitori

 

          Art. 9.

     Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce il numero dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in base alle norme generali vigenti nonchè alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

 

          Art. 10.

     Nel ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena del Territorio di Trieste, sono iscritti gli insegnanti elementari assunti in ruolo a norma dall'art. 12 della legge 13 marzo 1958, n. 248, nonchè, a domanda, gli insegnanti di ruolo in servizio nelle scuole stesse al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 11.

     E' confermata l'istituzione nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena nel Territorio di Trieste del contingente dei posti ruolo speciale transitorio, disposta con effetto dal 1° ottobre 1958 dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, sulla base della situazione di fatto esistente alla predetta data, con i criteri dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, e, per gli insegnamenti conferiti per incarico, con i criteri stabiliti dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405.

     Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione saranno altresì confermate le graduatorie di merito, distinte per insegnamento nonchè le nomine per i posti di ruolo speciale transitorio di cui trattasi, conferite dallo stesso Commissario generale del Governo al personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie in lingua slovena del Territorio di Trieste, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 13 marzo 1958, n. 248.

 

          Art. 12.

     All'atto della prima applicazione della presente legge, è indetto un concorso speciale riservato al personale non di ruolo in possesso di abilitazione che insegni attualmente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o che vi abbia insegnato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni scolastici, anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a buono.

     Tale concorso viene espletato per titoli e per esame-colloquio tendente ad accertare la idoneità didattica del candidato per le rispettive materie d'insegnamento.

     All'atto della prima applicazione della presente legge, il personale insegnante dei ruoli ordinari distaccato a prestare servizio presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena, è collocato, a domanda, nei limiti delle cattedre o dei posti di ruolo previsti per ciascuna scuola, nelle cattedre o nei posti di cui all'art. 1, comma secondo e relativamente all'insegnamento da essi impartito.

 

          Art. 13.

     Per il personale amministrativo e di servizio, a carico dello Stato, dipendente dalle scuole con lingua d'insegnamento slovena, verranno riaperti i termini per la presentazione delle domande per collocamento nei ruoli speciali transitori (ruoli aggiunti) previsti dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

     Al personale suddetto verranno accordati tutti i benefici previsti dai due citati provvedimenti legislativi.

 

          Art. 14.

     Per quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti rispettivamente in materia di istruzione elementare e secondaria.

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 11 della L. 23 febbraio 2001, n. 38.