Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 28/11/2008 |
Numero: | 3718 |
Sommario |
Art. 1. 1. I prefetti di Napoli e Caserta provvedono a richiedere alle stazioni appaltanti tutti gli atti relativi alle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 172 del 6 [...] |
Art. 2. 1. Al fine di contribuire al superamento dell'emergenza rifiuti, e nelle more delle decisione da parte del Consiglio di Stato sulla natura del rapporto di lavoro del personale a tempo [...] |
Art. 3. 1. Al fine di far fronte agli oneri di gestione connessi all'espletamento del servizio di raccolta differenziata, il contributo riconosciuto ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza del Ministro [...] |
Art. 4. 1. Al soggetto vicario del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 è attribuita una speciale indennità [...] |
§ 56.6.276 - O.P.C.M. 28 novembre 2008, n. 3718.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
(G.U. 6 dicembre 2008, n. 286)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
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Visto il
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3686 del 1° luglio 2008, n. 3693 del 16 luglio 2008, n. 3695 del 31 luglio 2008, n. 3697 del 29 agosto 2008, n. 3699 del 4 settembre 2008, n. 3705 del 18 settembre 2008, n. 3707 del 6 ottobre 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008 e n. 3716 del 19 novembre 2008;
Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emanate al fine di fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del
Dispone:
1. I prefetti di Napoli e Caserta provvedono a richiedere alle stazioni appaltanti tutti gli atti relativi alle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del
2. La gestione delle discariche, dei siti di stoccaggio e degli impianti comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti già attribuita ai disciolti consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta è affidata, anche in forma associata, ai comuni sul cui territorio insiste il sito. Il passaggio delle gestione viene coordinato dalla missione siti, aree e impianti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008.
1. Al fine di contribuire al superamento dell'emergenza rifiuti, e nelle more delle decisione da parte del Consiglio di Stato sulla natura del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato del consorzio unico di bacino di Napoli e Caserta, articolazione territoriale NA1, il contratto a tempo determinato, fermo restando il trattamento economico in godimento da ritenersi omnicomprensivo rispetto a qualsiasi ulteriore onere, del predetto personale è prorogato al 31 gennaio 2009. Il personale non utilizzato per la raccolta differenziata nell'ambito della predetta articolazione territoriale è impiegato, nell'ambito della provincia di Napoli, per le attività di raccolta dei rifiuti e spazzamento per il superamento delle accertate criticità, con particolare riferimento ai contesti territoriali del Parco nazionale del Vesuvio, nelle aree archeologiche di Pompei ed Ercolano, agli ambiti territoriali dei comuni di Marano, Giugliano, Boscotrecase, Boscoreale, Somma Vesuviana, Sant'Antimo, Bacoli e Brusciano.
2. Il personale a tempo determinato, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro con il Consorzio unico di bacino di Napoli e Caserta, è posto alle dipendenze funzionali dei Sindaci o dei soggetti ai quali è attribuita la responsabilità della raccolta dei rifiuti o dello spazzamento. Le risorse finanziarie necessarie alla proroga del contratto a tempo determinato di cui al presente articolo gravano sui contributi ai Consorzi di bacino erogati mensilmente dalla Missione finanziaria ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008.
1. Al fine di far fronte agli oneri di gestione connessi all'espletamento del servizio di raccolta differenziata, il contributo riconosciuto ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno 25 febbraio 1999, n. 2499 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio unico è attribuito ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all'art. 4 del
1. Al soggetto vicario del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 è attribuita una speciale indennità operativa mensile omnicomprensiva, ad esclusione del trattamento economico di missione, sostitutiva del compenso forfettario d'impiego, del compenso forfettario di guardia, del compenso per lavoro straordinario e dell'indennità di marcia. Tale emolumento è pari all'ammontare di 320 ore di lavoro straordinario diurno. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale intestata al Capo della missione tecnico operativa.
2. L'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 è sostituito dal seguente: 1. Al personale effettivo del Comando logistico sud, assegnato alle Missioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza, e nel contempo disponibile per esigenze del citato comando, è attribuita una speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva, ad esclusione del trattamento economico di missione, sostitutiva del compenso forfettario d'impiego, del compenso per lavoro straordinario e dell'indennità di marcia. Tale emolumento è pari all'ammontare di 300 ore di lavoro straordinario diurno per il capo missione e per l'unità di personale incaricata di coadiuvare il capo missione ai sensi dell'art. 8 della presente ordinanza, nonchè di 250 ore di lavoro straordinario diurno per il restante personale, in relazione al grado o qualifica rivestiti e con decorrenza dalla data di assegnazione alle medesime missioni. Per il personale non effettivo al comando logistico sud, impiegato per le sole esigenze delle missioni sopra richiamate, la citata speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva è attribuita nella misura di 150 ore di lavoro straordinario diurno e sostituisce anche il compenso forfettario di guardia.
3. All'art. 4, comma 1, sesto alinea, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, le parole «gestione del personale utilizzato dalla missione» sono sostituite dalle parole «gestione del personale militare delle missioni».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.