Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 04/09/2008 |
Numero: | 3699 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per garantire la necessaria celerità all'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli differenziati, i Commissari ad acta di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3693 del [...] |
Art. 2. 1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, la Missione tecnica operativa impiantistica è autorizzata [...] |
Art. 3. 1. All'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 dopo le parole «della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono aggiunte le parole « e di [...] |
§ 56.6.267 - O.P.C.M. 4 settembre 2008, n. 3699.
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
(G.U. 8 settembre 2008, n. 210)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3686 del 1° luglio 2008, n. 3693 del 16 luglio 2008, n. 3695 del 31 luglio 2008, e n. 3697 del 29 agosto 2008;
Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emanate al fine di fronteggiare all'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Tenuto conto, in particolare, del mutato quadro normativo, con il subentro nella gestione degli impianti, nel ruolo di commissari ad acta, di soggetti non esercenti in modo professionale ed istituzionale l'attività di gestione dei rifiuti, trattandosi di alti ufficiali dell'esercito, che impone, onde evitare insostenibili interruzioni del servizio di gestione dei rifiuti con pericolose ripercussioni sulla salute pubblica e la salubrità ambientale, una deroga alle procedure per l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori di cui all'art. 212 del
Tenuto conto, altresì, in ragione della particolare gravità del contesto emergenziale e della peculiare qualifica delle aree di cui sopra quali siti di interesse strategico nazionale, tra l'altro presidiati dall'esercito, della necessità di adottare misure di salvaguardia particolarmente pregnanti, consentendo la possibilità di procedere ad una sostituzione del personale impegnato nei cantieri delle opere realizzande e nelle aree connesse alla gestione dei rifiuti, nonchè di disporre di provvedimenti di allontanamento, comunque motivati, nei confronti di soggetti autori di condotte incompatibili con la delicatezza delle opere in fase di realizzazione, con particolare riferimento al termovalorizzatore di Acerra, che costituisce opera di fondamentale e di improcrastinabile realizzazione per il superamento della grave crisi in atto, per cui è preminente la necessità di intervenire per evitare ogni eventuale azione, anche omissiva, tale da poter pregiudicare la tempestiva realizzazione delle opere necessarie;
Ravvisata, infine, l'esigenza di garantire continuità al servizio di gestione dei rifiuti che impone la necessità di doversi avvalere di tutte le risorse umane disponibili, con conseguente possibilità di procedere alla assegnazione del personale impiegato anche a strutture diverse da quella di appartenenza sia pur sempre nell'ambito del territorio regionale;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del
Dispone:
1. Per garantire la necessaria celerità all'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli differenziati, i Commissari ad acta di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3693 del 16 luglio 2008 citata in premessa, sono autorizzati a svolgere quanto di competenza, evitando soluzioni di continuità, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 212 del
2. Allo scopo di consentire al Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del
3. Per garantire condizioni di adeguata sicurezza nei cantieri delle opere realizzande inerenti allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè nei siti, nelle aree e presso gli impianti di interesse, la Missione coordinamento gestione emergenziale può disporre nei confronti delle imprese operanti la immediata sostituzione del personale impiegato nelle aree citate che risulti aver tenuto condotte, anche omissive, incompatibili con le esigenze connesse alla realizzazione delle opere, nonchè con l'esercizio dei siti, delle aree e degli impianti, ovvero del personale sulla cui condotta siano pervenute informazioni, dalla competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o dalle Forze dell'ordine, che rendano la presenza del predetto personale incompatibile con le medesime esigenze.
1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, la Missione tecnica operativa impiantistica è autorizzata ad erogare, in via di temporanea anticipazione, il trattamento economico dovuto al personale dipendente delle società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania di cui all'art. 3, comma 1, della medesima ordinanza.
2. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti già in capo alle società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania, ivi compresi i relativi uffici e siti, e dovendosi assicurare il pieno regime organico nell'espletamento delle attività comunque connesse alla gestione dei rifiuti, tenuto conto dell'attuale contesto di somma urgenza e di gravità delle condizioni ambientali ed antropiche, il personale impiegato nei predetti impianti, siti ed uffici, che si assenti dal servizio, anche per malattia, determinando il pericolo della compromissione in tutto o in parte delle richiamate attività gestorie, può, in deroga alla pertinente contrattazione collettiva di lavoro, essere destinato ad altra struttura nell'ambito della regione Campania.
3. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del
1. All'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 dopo le parole «della
2. Per le esigenze della Missione sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695, il Sottosegretario di Stato, di cui all'art. 1 del
3. L'incarico di cui al comma 2 è conferito, per la durata massima dello stato di emergenza dal Sottosegretario di Stato, ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682, nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, anche in deroga ai limiti previsti dal
4. Per le esigenze della Missione sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3695 del 31 luglio 2008, il Sottosegretario di Stato, di cui all'art. 1 del
5. L'incarico di cui al comma 4 può essere conferito, per la durata massima dello stato di emergenza, nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del
6. Al personale titolare degli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 e 4 è attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale indennità operativa onnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006; al personale di cui al presente comma è altresì attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale intestata al Capo della missione tecnica operativo impiantistica.
7. In relazione alle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, gli Uffici e le strutture di cui agli articoli 9 e 10 del
8. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693, del 16 luglio 2008, le parole «per sessanta giorni» sono sostituite con le parole «fino al 31 dicembre 2008».
9. Per il tempo occorrente alla definizione del piano straordinario di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 gli Uffici destinati allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania si considerano autorizzati per gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
10. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3697 del 29 agosto 2008 citata in premessa, dopo le parole «del 1° luglio 2008», è aggiunto il seguente periodo «e della Gestione di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686».
11. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3697 del 29 agosto 2008, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2.bis Al personale di cui al precedente comma è altresì attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali» [1].
12. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, dopo le parole «temporaneamente messo a disposizione dalle Amministrazioni di appartenenza,» sono aggiunte le parole «anche in posizione di comando,».
13. L'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 è così sostituito: «Al personale di cui al comma 2 è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ivi incluso, ove non residente nella regione Campania, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al medesimo personale, ove residente nella regione Campania potranno, invece, essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del titolare dell'incarico dirigenziale di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così rettificato con Comunicato pubblicato nella G.U. 12 settembre 2008, n. 214.