§ 56.6.259 - O.P.C.M. 1 luglio 2008, n. 3686.
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:01/07/2008
Numero:3686


Sommario
Art. 1.  Struttura di missione
Art. 2.  Contabilità speciale e trasferimento risorse
Art. 3.  Personale dirigenziale
Art. 4.  Emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90
Art. 5.  Anticipazione di risorse
Art. 6.  Discariche di Savignano Irpino e S. Arcangelo Trimonte e riparto fondi legge 28 febbraio 2008, n. 31
Art. 7.  Consorzi di bacino
Art. 8.  Consorzio unico
Art. 9.  Deroga


§ 56.6.259 - O.P.C.M. 1 luglio 2008, n. 3686.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per la definizione delle attività delle pregresse gestioni commissariali.

(G.U. 10 luglio 2008, n. 160)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

     Visto il decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, recante «Organizzazione delle Strutture di Missione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e determinazione degli emolumenti spettanti al personale coinvolto nelle relative attività»;

     Ritenuta la necessità di provvedere alla istituzione di una Missione per la definizione dei contenziosi e delle situazioni creditorie e debitorie delle pregresse gestioni affidate ai Commissari delegati di cui all'art. 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008;

     Vista la nota del 27 maggio 2008 con cui il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008 rappresenta la necessità che vengano accreditate le risorse finanziarie da destinare alla costruzione delle discariche di Savignano Irpino (Avellino) e S. Arcangelo Trimonte (Benevento), nonchè le note, rispettivamente, del 4 giugno 2008 del Presidente della regione Campania e del 12 giugno 2008 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico;

     Visto l'art. 33, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania autorizza, in favore dei Commissari delegati la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008;

     Visto, in particolare, l'art. 1-septies del sopra citato art. 33 che rinvia ad una successiva ordinanza di protezione civile il riparto delle predette risorse finanziarie;

     Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Struttura di missione

     1. Ai fini della definizione dei contenziosi e delle situazioni creditorie e debitorie delle pregresse gestioni affidate ai Commissari delegati di cui all'art. 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008 è istituita la Missione denominata «Missione Gestione Contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa» [1].

     2. La Missione di cui al comma 1 è preposta alla definizione del contenzioso e della situazione creditoria e debitoria maturata alla data del 10 giugno 2008 e si articola nei seguenti settori di attività, che possono essere affidati a responsabili di settore:

     a) gestione del Contenzioso;

     b) gestione della situazione creditoria pregressa;

     c) gestione della situazione debitoria pregressa;

     d) gestione del personale utilizzato dalla missione;

     e) gestione amministrativo-contabile delle attività affidate alla Missione e tenuta della contabilità speciale intestata al Capo Missione.

     3. L'incarico di Capo Missione della Struttura di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere conferito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di diritto privato.

     4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

     Art. 2. Contabilità speciale e trasferimento risorse

     1. Per l'espletamento delle attività affidate alla Missione di cui all'art. 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Capo Missione.

     2. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all'art. 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, sono trasferite, in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità speciale, sulla contabilità speciale intestata al Capo Missione ed in deroga all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.

     3. Sulla contabilità speciale di cui al comma 1 affluiscono le entrate provenienti dalla riscossione dei crediti maturati alla data del 10 giugno 2008.

     4. Per il soddisfacimento delle esigenze della Missione di cui all'art. 1 il Capo Missione è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Capo Missione è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonchè degli oneri contributivi ed assicurativi.

     5. In fase di prima applicazione della presente ordinanza le risorse umane della missione sono individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato anche nell'ambito delle risorse umane disponibili alle pregresse gestioni commissariali.

 

     Art. 3. Personale dirigenziale

     1. Il Capo Missione può provvedere alla nomina di due unità di personale dirigenziale di seconda fascia per essere coadiuvato nello svolgimento dei compiti affidati [2].

     2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, per la durata massima dello stato di emergenza, nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero possono essere attribuiti con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, o conferiti a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza [3].

 

     Art. 4. Emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90

     1. All'art. 9, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, dopo le parole di cui al presente comma" sono aggiunte le parole ovvero titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 1, comma 6, della presente ordinanza".

     2. Al personale civile non dirigenziale, in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, per le esigenze delle Missioni di cui alla medesima ordinanza, ovvero in servizio ai sensi dell'art. 2, comma 4, della presente ordinanza, è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile. Al predetto personale potranno essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali.

     3. Nell'ambito della Missione tecnica operativo impiantistica di cui agli articoli 1 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, al responsabile del Settore denominato «Amministrazione» è affidata anche la responsabilità del coordinamento, del controllo e della definizione delle attività amministrativo-contabili dei reparti delle Forze Armate di cui all'art. 9, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682. Al predetto responsabile è attribuita la speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, forfettariamente parametrata su base mensile a 270 ore di lavoro straordinario diurno. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale intestata al Capo della Missione tecnica operativo impiantistica.

     4. Nei confronti di tutto il personale militare per le esigenze delle Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, ovvero della Missione di cui all'art. 1 della presente ordinanza, ove le perduranti ed improcrastinabili esigenze di servizio non consentano di ottemperare a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, i termini per la fruizione della licenza ordinaria decorrono dalla data di cessazione dello stato di emergenza in corso nella regione Campania.

     5. Al personale chiamato a far parte della Struttura di Missione di cui all'art. 1 della presente ordinanza è attribuito il trattamento economico di cui all'art. 9, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.

     6. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee delle Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, ovvero della Missione di cui all'art. 1 della presente ordinanza, i Capi Missione sono autorizzati ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene temporaneamente messo a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza. Al personale di cui al presente comma potranno essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del Capo della Missione di impiego ovvero, ove non residente nella regione Campania potrà essere attribuito il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536 e corrisposto, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali [4].

     7. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 per le esigenze delle Missioni di cui alla medesima ordinanza, ovvero chiamato in servizio ai sensi dell'art. 2, comma 4, della presente ordinanza, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.

     8. Al personale dirigente della carriera prefettizia, messo a disposizione dal Ministero dell'interno per le esigenze delle Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, è attribuita, a decorrere dalla data di assegnazione alla Missione e in relazione ai giorni di effettivo impiego, ove lo stesso non sia titolare di incarico dirigenziale nell'ambito delle Missioni sopra richiamate, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, parametrata, su base mensile, a centocinquanta ore di lavoro straordinario nella misura oraria diurna del personale delle Forze di polizia corrispondente per qualifica. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali.

     9. All'art. 9, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 10 giugno 2008 la parola «non» è soppressa.

     10. Al personale in servizio presso le pregresse gestioni commissariali continua ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento fino alla data di assegnazione alle Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 e all'art. 1 della presente ordinanza, ovvero fino alla data di rientro in servizio presso l'Amministrazione di appartenenza o di risoluzione del rapporto. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale intestata alla missione finanziaria di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 [5].

 

     Art. 5. Anticipazione di risorse

     1. Nelle more della messa a disposizione delle risorse di cui all'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, al fine di soddisfare le esigenze urgenti delle Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire, a titolo di anticipazione, sulla istituenda contabilità speciale intestata al Capo della Missione finanziaria, l'importo di euro 30 milioni dal Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

     2. L'anticipazione di cui al comma 1 è recuperata dalle risorse che saranno rese disponibili ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.

 

     Art. 6. Discariche di Savignano Irpino e S. Arcangelo Trimonte e riparto fondi legge 28 febbraio 2008, n. 31

     1. Per accelerare le iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania, in particolare per consentire in termini di somma urgenza il completamento dei lavori di realizzazione delle discariche di Savignano Irpino e S. Arcangelo Trimonte è riservata la somma di euro 35 milioni a carico del Fondo Aree Sottoutilizzate, a valere sulle risorse finanziarie non ancora programmate sulle delibere CIPE n. 35 del 2005 e/o n. 3 del 2006.

     2. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma 1 sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1, fermo restando il rispetto dei criteri e delle modalità di erogazione di cui alle delibere citate al comma 1.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 33, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 dicembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ripartite nella misura di seguito indicata:

     a) euro 30 milioni da accreditare sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1; a tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a trasferire la somma di 20 milioni di euro in deroga alle norme in materia di contabilità speciale;

     b) euro 30 milioni da accreditare in favore della contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, intestata al Capo della Missione finanziaria.

 

     Art. 7. Consorzi di bacino

     1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 90 del 2008, i Consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta, istituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, provvedono, entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a trasmettere al Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, il bilancio di esercizio redatto ai sensi all'art. 2423 e seguenti del codice civile, la consistenza del personale a tempo indeterminato o in posizione di lavoro flessibile, suddiviso per categoria o profili professionali, nonchè gli atti costituivi dei citati consorzi relativamente agli assetti funzionali, organizzativi e gestionali ivi compresi i contratti collettivi di lavoro del personale dipendente.

 

     Art. 8. Consorzio unico

     1. La gestione del Consorzio unico di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è attribuita in capo ad un soggetto cui è conferito un incarico dirigenziale di prima fascia con provvedimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 [6].

     2. L'incarico di cui al comma 1 può essere altresì attribuito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. Al titolare dell'incarico di cui al comma 1, è attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale indennità operativa omnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536, da corrispondere in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al medesimo titolare, ove in quiescenza, è attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di prima fascia. Al personale di cui al presente comma è altresì attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza.

     4. Il titolare dell'incarico di cui al comma 1, al quale sono affidate le funzioni di indirizzo, coordinamento, impulso e verifica, adotta il provvedimento ricognitivo di scioglimento dei consorzi di bacino. A tale fine, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere efficiente ed efficace la struttura del consorzio unico, nonchè ridurre i costi funzionali ed organizzativi, il soggetto gestore individua, con proprio provvedimento, per ogni consorzio di bacino soppresso o per più consorzi, un unico responsabile individuato tra le seguenti categorie di personale anche in quiescenza: dirigenti dei consorzi soppressi, segretari e dirigenti comunali dei comuni consorziati, dirigenti delle Prefetture, anche non appartenenti alla carriera prefettizia, dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni, personale militare, ovvero tra gli attuali commissari o subcommissari, al quale è attribuita la gestione delle risorse umane, economiche e strumentali. Con il provvedimento di incarico è determinata una specifica indennità di posizione, con oneri a carico del consorzio unico. Il soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla nomina, presenta un piano industriale, avvalendosi anche di collaborazioni coordinate e continuative in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 con relativo fabbisogno del personale, nonchè la definizione dell'organizzazione, anche nelle sue articolazioni territoriali, del consorzio unico. A tal fine, i responsabili nominati predispongono, per ciascun ambito di competenza, una proposta di razionalizzazione delle attività, delle risorse umane, strumentali e dei fabbisogni finanziari. Il piano prevede la riduzione del personale adibito allo svolgimento di compiti di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) in misura non inferiore al venti per cento, con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici o attraverso procedure di mobilità. I citati responsabili provvedono, altresì, a monitorare le situazioni debitorie pregresse, predisponendo dei piani di rientro con particolare riguardo ai contributi dovuti agli enti previdenziali, ed agli oneri riflessi. Gli enti locali, debitori dei consorzi di bacino soppressi, sono tenuti a liquidare al consorzio unico le somme dovute e non corrisposte ai consorzi di bacino soppressi, anche a titolo di quote consortili, entro e non oltre trenta giorni dall'adozione della presente ordinanza. Ove non vi provvedano, il titolare dell'incarico di cui al comma 1 nomina commissari ad acta per provvedere in sostituzione degli enti locali inadempienti, con spese a carico degli enti stessi [7].

     5. Al personale a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio unico si applicano le disposizioni previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165/2001.

     6. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, limitatamente alle sedi collocate nella provincia di Napoli e Caserta, possono procedere alle assunzioni di personale subordinatamente alla verifica, presso il Consorzio unico, dell'esistenza di personale da trasferire in mobilità.

     7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 6, il titolare dell'incarico di cui al comma 1 promuove, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, specifiche conferenze di servizi con le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonchè con le società a prevalente capitale pubblico, per l'eventuale collocamento in mobilità del personale del Consorzio unico nell'ambito territoriale dei soppressi consorzi. Il soggetto gestore, in caso di inerzia del singolo soppresso consorzio, procede a dare avvio alle descritte procedure di mobilità, per la ricollocazione del personale in esubero. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, previa concertazione con le OO.SS., adotta la tabella di equiparazione del personale da trasferire in mobilità ai sensi del presente articolo [8].

     8. Il Consorzio unico può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato limitatamente al 50 per cento dei cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età nell'anno precedente.

     9. Il titolare dell'incarico di cui al comma 1 si avvale, anche per mezzo di accordo istituzionale di collaborazione, di personale militare e civile, anche di livello dirigenziale, appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici anche locali, che viene posto in posizione di comando, ovvero autorizzato a svolgere incarico extraistituzionale ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In particolare può avvalersi di un Ufficiale superiore della guardia di finanza del nucleo speciale per la tutela della pubblica amministrazione nonchè di personale dirigenziale anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di segretari comunali anche posti in disponibilità nonchè di personale dirigente della carriera prefettizia [9].

     10. Alla costituzione degli organi del consorzio unico si provvede entro il 31 dicembre 2008.

     11. Gli oneri relativi al presente articolo gravano sulla gestione del consorzio unico fatta eccezione per quanto diversamente previsto [10].

     12. Decorsi sessanta giorni dalla presente ordinanza, ove non confermati o revocati, cessano in ogni caso i contratti di consulenza, di co.co.co. o collaborazione professionale posti in essere dai soppressi consorzi [11].

 

     Art. 9. Deroga

     1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, il Capo della missione finanziaria di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, è autorizzato a conferire l'incarico di responsabile unico del procedimento a professionista di comprovata professionalità, in deroga all'art. 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] La missione di cui al presente comma è stata soppressa dall'art. 3 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3756.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 della O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della O.P.C.M. 29 agosto 2008, n. 3697.

[6] Comma già modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della O.P.C.M. 5 febbraio 2009, n. 3738.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693.

[11] Comma aggiunto dall'art. 4 della O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693.