Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 01/07/2008 |
Numero: | 3686 |
Sommario |
Art. 1. Struttura di missione |
Art. 2. Contabilità speciale e trasferimento risorse |
Art. 3. Personale dirigenziale |
Art. 4. Emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 |
Art. 5. Anticipazione di risorse |
Art. 6. Discariche di Savignano Irpino e S. Arcangelo Trimonte e riparto fondi legge 28 febbraio 2008, n. 31 |
Art. 7. Consorzi di bacino |
Art. 8. Consorzio unico |
Art. 9. Deroga |
§ 56.6.259 - O.P.C.M. 1 luglio 2008, n. 3686.
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per la definizione delle attività delle pregresse gestioni commissariali.
(G.U. 10 luglio 2008, n. 160)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto il
Visto il
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, recante «Organizzazione delle Strutture di Missione di cui all'art. 1, comma 3, del
Ritenuta la necessità di provvedere alla istituzione di una Missione per la definizione dei contenziosi e delle situazioni creditorie e debitorie delle pregresse gestioni affidate ai Commissari delegati di cui all'art. 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008;
Vista la nota del 27 maggio 2008 con cui il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008 rappresenta la necessità che vengano accreditate le risorse finanziarie da destinare alla costruzione delle discariche di Savignano Irpino (Avellino) e S. Arcangelo Trimonte (Benevento), nonchè le note, rispettivamente, del 4 giugno 2008 del Presidente della regione Campania e del 12 giugno 2008 del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'art. 33, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla
Visto, in particolare, l'art. 1-septies del sopra citato art. 33 che rinvia ad una successiva ordinanza di protezione civile il riparto delle predette risorse finanziarie;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del
Dispone:
Art. 1. Struttura di missione
1. Ai fini della definizione dei contenziosi e delle situazioni creditorie e debitorie delle pregresse gestioni affidate ai Commissari delegati di cui all'art. 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008 è istituita la Missione denominata «Missione Gestione Contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa» [1].
2. La Missione di cui al comma 1 è preposta alla definizione del contenzioso e della situazione creditoria e debitoria maturata alla data del 10 giugno 2008 e si articola nei seguenti settori di attività, che possono essere affidati a responsabili di settore:
a) gestione del Contenzioso;
b) gestione della situazione creditoria pregressa;
c) gestione della situazione debitoria pregressa;
d) gestione del personale utilizzato dalla missione;
e) gestione amministrativo-contabile delle attività affidate alla Missione e tenuta della contabilità speciale intestata al Capo Missione.
3. L'incarico di Capo Missione della Struttura di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere conferito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di diritto privato.
4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del
Art. 2. Contabilità speciale e trasferimento risorse
1. Per l'espletamento delle attività affidate alla Missione di cui all'art. 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Capo Missione.
2. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all'art. 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, sono trasferite, in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità speciale, sulla contabilità speciale intestata al Capo Missione ed in deroga all'art. 1, comma 4, del
3. Sulla contabilità speciale di cui al comma 1 affluiscono le entrate provenienti dalla riscossione dei crediti maturati alla data del 10 giugno 2008.
4. Per il soddisfacimento delle esigenze della Missione di cui all'art. 1 il Capo Missione è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del
5. In fase di prima applicazione della presente ordinanza le risorse umane della missione sono individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato anche nell'ambito delle risorse umane disponibili alle pregresse gestioni commissariali.
Art. 3. Personale dirigenziale
1. Il Capo Missione può provvedere alla nomina di due unità di personale dirigenziale di seconda fascia per essere coadiuvato nello svolgimento dei compiti affidati [2].
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, per la durata massima dello stato di emergenza, nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del
Art. 4. Emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al
1. All'art. 9, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, dopo le parole di cui al presente comma" sono aggiunte le parole ovvero titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 1, comma 6, della presente ordinanza".
2. Al personale civile non dirigenziale, in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, per le esigenze delle Missioni di cui alla medesima ordinanza, ovvero in servizio ai sensi dell'art. 2, comma 4, della presente ordinanza, è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile. Al predetto personale potranno essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali.
3. Nell'ambito della Missione tecnica operativo impiantistica di cui agli articoli 1 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, al responsabile del Settore denominato «Amministrazione» è affidata anche la responsabilità del coordinamento, del controllo e della definizione delle attività amministrativo-contabili dei reparti delle Forze Armate di cui all'art. 9, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682. Al predetto responsabile è attribuita la speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, forfettariamente parametrata su base mensile a 270 ore di lavoro straordinario diurno. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale intestata al Capo della Missione tecnica operativo impiantistica.
4. Nei confronti di tutto il personale militare per le esigenze delle Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, ovvero della Missione di cui all'art. 1 della presente ordinanza, ove le perduranti ed improcrastinabili esigenze di servizio non consentano di ottemperare a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del
5. Al personale chiamato a far parte della Struttura di Missione di cui all'art. 1 della presente ordinanza è attribuito il trattamento economico di cui all'art. 9, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.
6. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee delle Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, ovvero della Missione di cui all'art. 1 della presente ordinanza, i Capi Missione sono autorizzati ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene temporaneamente messo a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza. Al personale di cui al presente comma potranno essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del Capo della Missione di impiego ovvero, ove non residente nella regione Campania potrà essere attribuito il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536 e corrisposto, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali [4].
7. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 per le esigenze delle Missioni di cui alla medesima ordinanza, ovvero chiamato in servizio ai sensi dell'art. 2, comma 4, della presente ordinanza, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.
8. Al personale dirigente della carriera prefettizia, messo a disposizione dal Ministero dell'interno per le esigenze delle Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, è attribuita, a decorrere dalla data di assegnazione alla Missione e in relazione ai giorni di effettivo impiego, ove lo stesso non sia titolare di incarico dirigenziale nell'ambito delle Missioni sopra richiamate, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, parametrata, su base mensile, a centocinquanta ore di lavoro straordinario nella misura oraria diurna del personale delle Forze di polizia corrispondente per qualifica. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilità speciali.
9. All'art. 9, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 10 giugno 2008 la parola «non» è soppressa.
10. Al personale in servizio presso le pregresse gestioni commissariali continua ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento fino alla data di assegnazione alle Missioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 e all'art. 1 della presente ordinanza, ovvero fino alla data di rientro in servizio presso l'Amministrazione di appartenenza o di risoluzione del rapporto. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale intestata alla missione finanziaria di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 [5].
Art. 5. Anticipazione di risorse
1. Nelle more della messa a disposizione delle risorse di cui all'art. 17 del
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è recuperata dalle risorse che saranno rese disponibili ai sensi dell'art. 17 del
Art. 6. Discariche di Savignano Irpino e S. Arcangelo Trimonte e riparto fondi
1. Per accelerare le iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania, in particolare per consentire in termini di somma urgenza il completamento dei lavori di realizzazione delle discariche di Savignano Irpino e S. Arcangelo Trimonte è riservata la somma di euro 35 milioni a carico del Fondo Aree Sottoutilizzate, a valere sulle risorse finanziarie non ancora programmate sulle delibere CIPE n. 35 del 2005 e/o n. 3 del 2006.
2. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma 1 sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1, fermo restando il rispetto dei criteri e delle modalità di erogazione di cui alle delibere citate al comma 1.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 33, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 dicembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla
a) euro 30 milioni da accreditare sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1; a tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a trasferire la somma di 20 milioni di euro in deroga alle norme in materia di contabilità speciale;
b) euro 30 milioni da accreditare in favore della contabilità speciale di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, intestata al Capo della Missione finanziaria.
Art. 7. Consorzi di bacino
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, del
Art. 8. Consorzio unico
1. La gestione del Consorzio unico di cui all'art. 11, comma 8, del
2. L'incarico di cui al comma 1 può essere altresì attribuito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga all'art. 53 del
3. Al titolare dell'incarico di cui al comma 1, è attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale indennità operativa omnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536, da corrispondere in deroga all'art. 24 del
4. Il titolare dell'incarico di cui al comma 1, al quale sono affidate le funzioni di indirizzo, coordinamento, impulso e verifica, adotta il provvedimento ricognitivo di scioglimento dei consorzi di bacino. A tale fine, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere efficiente ed efficace la struttura del consorzio unico, nonchè ridurre i costi funzionali ed organizzativi, il soggetto gestore individua, con proprio provvedimento, per ogni consorzio di bacino soppresso o per più consorzi, un unico responsabile individuato tra le seguenti categorie di personale anche in quiescenza: dirigenti dei consorzi soppressi, segretari e dirigenti comunali dei comuni consorziati, dirigenti delle Prefetture, anche non appartenenti alla carriera prefettizia, dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni, personale militare, ovvero tra gli attuali commissari o subcommissari, al quale è attribuita la gestione delle risorse umane, economiche e strumentali. Con il provvedimento di incarico è determinata una specifica indennità di posizione, con oneri a carico del consorzio unico. Il soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla nomina, presenta un piano industriale, avvalendosi anche di collaborazioni coordinate e continuative in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del
5. Al personale a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio unico si applicano le disposizioni previste dagli articoli 33 e 34 del
6. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 6, il titolare dell'incarico di cui al comma 1 promuove, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, specifiche conferenze di servizi con le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
8. Il Consorzio unico può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato limitatamente al 50 per cento dei cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età nell'anno precedente.
9. Il titolare dell'incarico di cui al comma 1 si avvale, anche per mezzo di accordo istituzionale di collaborazione, di personale militare e civile, anche di livello dirigenziale, appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici anche locali, che viene posto in posizione di comando, ovvero autorizzato a svolgere incarico extraistituzionale ai sensi dell'art. 53 del
10. Alla costituzione degli organi del consorzio unico si provvede entro il 31 dicembre 2008.
11. Gli oneri relativi al presente articolo gravano sulla gestione del consorzio unico fatta eccezione per quanto diversamente previsto [10].
12. Decorsi sessanta giorni dalla presente ordinanza, ove non confermati o revocati, cessano in ogni caso i contratti di consulenza, di co.co.co. o collaborazione professionale posti in essere dai soppressi consorzi [11].
Art. 9. Deroga
1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, il Capo della missione finanziaria di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, è autorizzato a conferire l'incarico di responsabile unico del procedimento a professionista di comprovata professionalità, in deroga all'art. 10 del
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] La missione di cui al presente comma è stata soppressa dall'art. 3 della
[2] Comma così modificato dall'art. 5 della
[3] Comma così modificato dall'art. 5 della
[4] Comma così modificato dall'art. 5 della
[5] Comma così modificato dall'art. 3 della
[6] Comma già modificato dall'art. 4 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[8] Comma così modificato dall'art. 4 della
[9] Comma così modificato dall'art. 5 della
[10] Comma così modificato dall'art. 4 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 4 della