Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 17/06/2008 |
Numero: | 107 |
Sommario |
Art. 1. Impianti di selezione e trattamento rifiuti termovalorizzatore di Acerra |
Art. 2. Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti |
Art. 3. Personale delle Forze armate |
Art. 4. Sottosegretario di Stato |
Art. 5. Rimborsi alle Amministrazioni dello Stato |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 56.6.256 - D.L. 17 giugno 2008, n. 107. [1]
Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania.
(G.U. 17 giugno 2008, n. 140)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della
Visto l'articolo 5 della
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;
Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;
Tenuto conto degli addebiti di natura penale a carico dei rappresentanti delle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a., già affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania;
Ritenuta, quindi, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare le occorrenti iniziative per assicurare la continuità nel servizio di trattamento dei rifiuti, allo scopo di prevenire l'aggravamento delle situazioni di pericolo in atto per l'incolumità pubblica, anche mediante l'utilizzo degli impianti ex CDR;
Considerato che le aree di stoccaggio e le discariche disponibili nella regione Campania non presentano volumetrie sufficienti a ricevere, nel medio termine, la massa indifferenziata dei rifiuti giornalmente prodotti nel territorio campano e che appare necessario disporre di una preventiva riduzione volumetrica dei rifiuti che soltanto i predetti impianti ex CDR possono assicurare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Impianti di selezione e trattamento rifiuti termovalorizzatore di Acerra
1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del
2. Le province della regione Campania nelle more dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (Napoli) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. Per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario delle Forze armate si provvede con le risorse di cui all'articolo 17 del
Art. 2. Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, del
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18 del
Art. 3. Personale delle Forze armate
1. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui all'articolo 2, comma 7, del
Art. 4. Sottosegretario di Stato
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 del
2. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, del
3. Al comma 2 dell'articolo 2 del
Art. 5. Rimborsi alle Amministrazioni dello Stato
1. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle Amministrazioni dello Stato, per le finalità di cui al
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 16 agosto 2008, n. 191). Abrogato dall'art. 1 della