§ 56.6.245 - O.P.C.M. 20 febbraio 2008, n. 3657.
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:20/02/2008
Numero:3657


Sommario
Art. 1.      1. Per l'espletamento delle iniziative previste dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3653 del 30 gennaio 2008 il commissario delegato ivi richiamato è [...]
Art. 2.      1. Ai fini della riscossione dei crediti vantati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania nei confronti dei comuni della stessa regione per i costi di smaltimento [...]
Art. 3.      1. Per accelerare il rientro in un contesto di ordinarietà della situazione d'emergenza inerente allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per contenere le spese del personale [...]
Art. 4.      1. Per accelerare le iniziative finalizzate al superamento dello stato d'emergenza, in particolare, per consentire la messa in esercizio in tempi rapidi dell'impianto di termodistruzione sito [...]


§ 56.6.245 - O.P.C.M. 20 febbraio 2008, n. 3657.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria.

(G.U. 29 febbraio 2008, n. 51)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

     Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

     Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

     Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;

     Considerato che occorre procedere alla ricognizione dei debiti e dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2007 dalla struttura del commissario delegato ed assicurare nel contempo la gestione della struttura commissariale e dei rapporti giuridici ad essa imputati;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

     Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3653 in data 30 gennaio 2008, con cui il prefetto dott. Goffredo Sottile è stato nominato commissario delegato per la liquidazione della gestione commissariale e per la gestione e conseguente liquidazione dei rapporti giuridici in corso fino alla cessazione dello stato d'emergenza;

     Considerata la particolare urgenza di assumere iniziative volte al completamento dell'impianto di termodistruzione nel comune di Acerra, per il completamento del sistema dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Napoli, indispensabile al superamento della situazione emergenziale in atto;

     Visti gli esiti della riunione tenutasi il 12 febbraio 2008 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale a cui ha partecipato, tra l'altro, il commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3653 del 2008;

     Vista la nota del commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3653/2008 pervenuta in data 14 febbraio 2008;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Per l'espletamento delle iniziative previste dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3653 del 30 gennaio 2008 il commissario delegato ivi richiamato è autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore che opera sulla base di indicazioni impartite dallo stesso commissario con ordinanza commissariale che ne definirà anche il compenso ed al quale è riconosciuto, previo concerto del commissario, il potere di firma in caso di assenza del commissario medesimo.

     2. Al commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso pari al trattamento economico mensile in godimento al netto dei contributi previdenziali previsti per legge, con oneri posti a carico della contabilità speciale intestata al medesimo, oltre al rimborso delle documentate spese di viaggio dalla sede di residenza alla sede di servizio, nonchè le spese di vitto e alloggio nella sede di servizio ed eventuali spese di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

     3. Ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3653 del 2008 le parole «11 gennaio 2008» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2007».

     4. Tenuto conto della complessità delle attività da porre in essere ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3653 del 2008 il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un consulente di elevata e comprovata professionalità ed in possesso di specifiche competenze economiche-finanziarie, a cui è corrisposto un compenso in misura pari al 50% del trattamento spettante al commissario delegato oltre l'eventuale trattamento di missione. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 3343 del 12 marzo 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «cinque consulenti» sono sostituite dalle seguenti: «tre consulenti».

     5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può destinare alla struttura emergenziale personale comandato in servizio presso i propri uffici senza mutare la natura del comando e il titolo giuridico abilitante.

     6. Per le esigenze connesse all'emergenza rifiuti nella regione Campania il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre l'invio in missione, con oneri a proprio carico, di una unità di personale appartenente alla carriera prefettizia, già in posizione di fuori ruolo e titolare di incarico dirigenziale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini della riscossione dei crediti vantati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania nei confronti dei comuni della stessa regione per i costi di smaltimento dei rifiuti, il Ministero dell'interno, sulla base degli importi comunicati dal commissario delegato, provvede a trattenere quota parte delle somme da attribuire ai predetti comuni a titolo di trasferimenti erariali.

     2. Il Ministero dell'interno provvede al versamento delle somme di cui al comma 1 direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3653 del 2008.

     3. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3584 del 20 aprile 2007 è abrogata.

 

     Art. 3.

     1. Per accelerare il rientro in un contesto di ordinarietà della situazione d'emergenza inerente allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per contenere le spese del personale comunque impiegato per le predette finalità, sono soppressi il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3605 del 9 agosto 2007 e l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 30 giugno 2006.

     2. Il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3653 del 30 gennaio 2008, provvede al completamento degli adempimenti di natura amministrativa e contabile relativi ai contenziosi ancora in corso, già posti in capo al prefetto di Napoli ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 del 2004.

     3. Entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il prefetto di Napoli provvede al passaggio delle consegne trasmettendo tutta la pertinente documentazione al commissario delegato di cui al comma 2, provvedendo altresì al trasferimento delle residue disponibilità finanziarie nella contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3653 del 2008, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità speciale.

 

     Art. 4.

     1. Per accelerare le iniziative finalizzate al superamento dello stato d'emergenza, in particolare, per consentire la messa in esercizio in tempi rapidi dell'impianto di termodistruzione sito nel comune di Acerra, è autorizzato il trattamento e lo smaltimento di rifiuti contraddistinti dai codici CER 191212, 190501 e 190503 presso detto impianto, assicurando comunque il rispetto dei livelli delle emissioni inquinanti già fissati nel provvedimento di autorizzazione.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.