§ 55.3.32 - D.L. 29 novembre 2004, n. 280.
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:29/11/2004
Numero:280


Sommario
Art. 1.  Stato di grave crisi di mercato e interventi urgenti a sostegno del settore agricolo
Art. 2.  Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse
Art. 3.  Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I
Art. 4.  Incarichi dirigenziali
Art. 5.  Forniture di interesse nazionale
Art. 6.  Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 55.3.32 - D.L. 29 novembre 2004, n. 280. [1]

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

(G.U. 29 novembre 2004, n. 280)

 

     Art. 1. Stato di grave crisi di mercato e interventi urgenti a sostegno del settore agricolo

     1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di grave crisi di mercato per le produzioni di cui all'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore del trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.

     2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non dovrà determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.

     3. Per l'anno 2004 sono ricevibili le domande per l'accesso al contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, comunque presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stanziamenti di cui al comma 5 del predetto articolo 11 non utilizzati alla predetta data, sono destinati al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

     4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 30,519 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 17,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, quanto a 12,919 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118. A tale fine il predetto importo di 12,919 milioni di euro viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

     5. Per gli interventi strutturali connessi alle funzioni di cui al comma 4, è assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122. A tale fine, il predetto importo di 10 milioni di euro viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2. Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse

     1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003, alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne facciano richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo, nonchè le modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi, può essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.

     2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi.

 

     Art. 3. Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I

     1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

     2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.

     3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.

 

     Art. 4. Incarichi dirigenziali

     1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Se l'incarico riguarda pubblici dipendenti con contratto a tempo determinato, il contratto è sospeso per la durata dell'incarico e riprende vigore alla conclusione dell'incarico stesso purchè sussistano esigenze per la sua prosecuzione [2].

     2. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

 

     Art. 5. Forniture di interesse nazionale

     1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

     a) al primo periodo, dopo le parole: «contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti» sono inserite le seguenti: «, di forniture di interesse nazionale»;

     b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie.».

 

     Art. 6. Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

     1. All'articolo 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente.».

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge. L’art. 1 della L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto. L’art. 1 della L. 29 aprile 2005, n. 71 ha disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del presente decreto.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 1 dicembre 2004, n. 282.