Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 28/11/1985 |
Numero: | 710 |
Sommario |
Art. 1. I contributi di cui agli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, possono essere concessi fino all'esaurimento degli attuali stanziamenti |
Art. 2. È elevato a lire 20 miliardi il limite dimensionale relativo a progetti di investimento concernenti le creazioni di nuovi impianti industriali di cui all'art. 3, primo [...] |
Art. 3. Trascorso un anno dalla concessione delle agevolazioni di cui agli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, se, per qualsiasi motivo, l'impresa non dà inizio [...] |
Art. 4. Al quinto comma dell'art. 28 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e [...] |
Art. 5. Le imprese artigiane dei settori estrattivo e manifatturiero sono ammesse, per operazioni relative ad investimenti di importo non inferiore a cinquecento milioni di [...] |
Art. 6. Le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi [...] |
Art. 7. Il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato dell'ulteriore somma di lire 200 [...] |
Art. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 55.1.49 - Legge 28 novembre 1985, n. 710.
Interventi in favore della produzione industriale
(G.U. 11 dicembre 1985, n. 291)
I contributi di cui agli artt. 5, 6 e 8 del
Per i progetti di ammodernamento di cui agli artt. 5, 6 e 8 del
La norma di cui al precedente comma si applica alle domande per le quali non è stato emesso il decreto di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono abrogati gli artt. 9 della
È elevato a lire 20 miliardi il limite dimensionale relativo a progetti di investimento concernenti le creazioni di nuovi impianti industriali di cui all'art. 3, primo comma, del
È altresì elevato a lire 8 miliardi il limite dimensionale previsto dalla disposizione richiamata nel comma precedente per i progetti di investimento concernenti l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva o delle aree occorrenti, sempre che il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di lire 20 miliardi, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.
Il limite dimensionale degli investimenti di cui all'art. 4, primo comma, del
Dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti relativi al capitale investito ed agli investimenti globali di cui agli artt. 5, 6 e 8 del
Trascorso un anno dalla concessione delle agevolazioni di cui agli artt. 5, 6 e 8 del
Al quinto comma dell'art. 28 del
Le imprese artigiane dei settori estrattivo e manifatturiero sono ammesse, per operazioni relative ad investimenti di importo non inferiore a cinquecento milioni di lire, ad agevolazioni creditizie di cui al
Le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 25, primo comma, lettera a), del
All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per i medesimi anni finanziari, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento disposto nel fondo speciale di conto capitale con
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14 della
All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, quanto a lire 105 miliardi mediante riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, quanto a lire 77 miliardi per l'anno 1986 e lire 18 miliardi per l'anno 1987 mediante riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio, all'uopo intendendosi ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 29, punto I, lettera b), della
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per consentire il potenziamento degli interventi di innovazione tecnologica, conseguenti al processo di ristrutturazione e riconversione del sistema industriale, le disponibilità finanziarie del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" di cui all'art. 3 della
A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina annualmente, con propri decreti, la quota da trasferire ai sensi del precedente comma, tenuto conto degli impegni assunti sul "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.