§ 55.1.49 - Legge 28 novembre 1985, n. 710.
Interventi in favore della produzione industriale


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:28/11/1985
Numero:710


Sommario
Art. 1.      I contributi di cui agli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, possono essere concessi fino all'esaurimento degli attuali stanziamenti
Art. 2.      È elevato a lire 20 miliardi il limite dimensionale relativo a progetti di investimento concernenti le creazioni di nuovi impianti industriali di cui all'art. 3, primo [...]
Art. 3.      Trascorso un anno dalla concessione delle agevolazioni di cui agli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, se, per qualsiasi motivo, l'impresa non dà inizio [...]
Art. 4.      Al quinto comma dell'art. 28 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e [...]
Art. 5.      Le imprese artigiane dei settori estrattivo e manifatturiero sono ammesse, per operazioni relative ad investimenti di importo non inferiore a cinquecento milioni di [...]
Art. 6.      Le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi [...]
Art. 7.      Il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato dell'ulteriore somma di lire 200 [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 55.1.49 - Legge 28 novembre 1985, n. 710.

Interventi in favore della produzione industriale

(G.U. 11 dicembre 1985, n. 291)

 

 

     Art. 1.

     I contributi di cui agli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, possono essere concessi fino all'esaurimento degli attuali stanziamenti.

     Per i progetti di ammodernamento di cui agli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, le disposizioni di cui all'art. 3bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle per i progetti di investimento di cui all'art. 3 del D.L. 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, in materia di vincoli occupazionali, sono abrogate.

     La norma di cui al precedente comma si applica alle domande per le quali non è stato emesso il decreto di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sono abrogati gli artt. 9 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e 2 del D.P.R. 22 dicembre 1977, n. 1258.

 

          Art. 2.

     È elevato a lire 20 miliardi il limite dimensionale relativo a progetti di investimento concernenti le creazioni di nuovi impianti industriali di cui all'art. 3, primo comma, del D.L. 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350.

     È altresì elevato a lire 8 miliardi il limite dimensionale previsto dalla disposizione richiamata nel comma precedente per i progetti di investimento concernenti l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva o delle aree occorrenti, sempre che il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di lire 20 miliardi, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.

     Il limite dimensionale degli investimenti di cui all'art. 4, primo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, è elevato a 4.000 milioni di lire.

     Dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti relativi al capitale investito ed agli investimenti globali di cui agli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, come modificati dall'art. 3 del D.L. 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono maggiorati del 50 per cento. Essi sono successivamente aggiornati, ogni biennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando la media, relativamente al medesimo periodo, dei deflattori degli investimenti lordi riportati nelle relazioni generali sulla situazione economica del Paese.

 

          Art. 3.

     Trascorso un anno dalla concessione delle agevolazioni di cui agli artt. 5, 6 e 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, se, per qualsiasi motivo, l'impresa non dà inizio all'investimento, la concessione medesima è revocata.

 

          Art. 4.

     Al quinto comma dell'art. 28 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante le operazioni di rifinanziamento effettuate dal Mediocredito centrale".

 

          Art. 5.

     Le imprese artigiane dei settori estrattivo e manifatturiero sono ammesse, per operazioni relative ad investimenti di importo non inferiore a cinquecento milioni di lire, ad agevolazioni creditizie di cui al D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale importo sarà periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 6.

     Le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 25, primo comma, lettera a), del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 40 miliardi all'anno per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.

     All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per i medesimi anni finanziari, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento disposto nel fondo speciale di conto capitale con legge 22 dicembre 1984, n. 887, sotto la voce del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato "Modifiche ed integrazioni del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, recante interventi in favore del settore industriale".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     Il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato dell'ulteriore somma di lire 200 miliardi in ragione di lire 105 miliardi per l'anno 1985, di lire 77 miliardi per l'anno 1986 e di lire 18 miliardi per l'anno 1987, da destinare alle finalità di cui all'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante interventi in favore delle piccole e medie imprese.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, quanto a lire 105 miliardi mediante riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, quanto a lire 77 miliardi per l'anno 1986 e lire 18 miliardi per l'anno 1987 mediante riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio, all'uopo intendendosi ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Per consentire il potenziamento degli interventi di innovazione tecnologica, conseguenti al processo di ristrutturazione e riconversione del sistema industriale, le disponibilità finanziarie del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono trasferite al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

     A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina annualmente, con propri decreti, la quota da trasferire ai sensi del precedente comma, tenuto conto degli impegni assunti sul "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale".

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.