Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 22/12/1977 |
Numero: | 1258 |
Sommario |
Art. 1. Comunicazione al C.I.P.I. dei bilanci di esercizio certificati da parte delle imprese beneficiarie. |
Art. 2. Sospensione delle agevolazioni per mancato rispetto della condizione relativa alla redditività. |
§ 55.2.8 – D.P.R. 22 dicembre 1977, n. 1258.
Attuazione della delega di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale.
(G.U. 26 agosto 1977, n. 238).
Art. 1. Comunicazione al C.I.P.I. dei bilanci di esercizio certificati da parte delle imprese beneficiarie.
Le imprese quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a dieci miliardi di lire, determinato ai sensi dell'art. 17 del
Art. 2. Sospensione delle agevolazioni per mancato rispetto della condizione relativa alla redditività. [1]
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della