Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 07/06/1975 |
Numero: | 230 |
Sommario |
Art. 1. Le provvidenze di carattere creditizio, nonchè quelle tributarie tuttora vigenti, previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere applicate, con [...] |
Art. 2. Per l'applicazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, anche per i piani presentati od approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, a modifica [...] |
Art. 3. Il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla presente legge è stabilito nella misura del 7 per cento annuo, comprensivo di ogni accessorio e spesa |
Art. 4. Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi e da concedersi, in applicazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, [...] |
Art. 5. All'onere di lire 16.000 milioni relativo all'anno finanziario 1975 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del [...] |
§ 55.1.24 - Legge 7 giugno 1975, n. 230. [1]
Rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464.
(G.U. 23 giugno 1975, n. 163)
Le provvidenze di carattere creditizio, nonchè quelle tributarie tuttora vigenti, previste dall'art. 9 della
Esse possono essere concesse anche per i piani presentati od approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Per l'applicazione dell'art. 9 della
Il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla presente legge è stabilito nella misura del 7 per cento annuo, comprensivo di ogni accessorio e spesa.
Tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi e da concedersi, in applicazione dell'art. 9 della
16.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1975;
28.000 milioni di lire per gli anni finanziari dal 1976 al 1989.
Le somme previste dal presente articolo, nonchè quelle previste dall'articolo 10 della
All'onere di lire 16.000 milioni relativo all'anno finanziario 1975 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del