§ 55.1.24 - Legge 7 giugno 1975, n. 230.
Rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:07/06/1975
Numero:230


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze di carattere creditizio, nonchè quelle tributarie tuttora vigenti, previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere applicate, con [...]
Art. 2.      Per l'applicazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, anche per i piani presentati od approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, a modifica [...]
Art. 3.      Il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla presente legge è stabilito nella misura del 7 per cento annuo, comprensivo di ogni accessorio e spesa
Art. 4.      Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi e da concedersi, in applicazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, [...]
Art. 5.      All'onere di lire 16.000 milioni relativo all'anno finanziario 1975 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del [...]


§ 55.1.24 - Legge 7 giugno 1975, n. 230. [1]

Rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464.

(G.U. 23 giugno 1975, n. 163)

 

 

     Art. 1.

     Le provvidenze di carattere creditizio, nonchè quelle tributarie tuttora vigenti, previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere applicate, con le modalità previste dal decreto ministeriale 28 dicembre 1972 e dalla presente legge, anche agli imprenditori che presentino domande per assumere partecipazioni o per effettuare apporti finanziari destinati a realizzare piani per la riorganizzazione, ristrutturazione o conversione di aziende industriali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la cui sussistenza sia stata riconosciuta con la procedura dell'art. 3 della legge stessa. Le provvidenze medesime si applicano anche agli imprenditori che provvedono alla riorganizzazione, ristrutturazione, conversione o costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento dei loro stabilimenti, al fine di assorbire, in tutto od in parte, la manodopera non riassorbita da imprese che si siano trovate o si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

     Esse possono essere concesse anche per i piani presentati od approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Per l'applicazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, anche per i piani presentati od approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, a modifica di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 7 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, i limiti di importo, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dalla presente legge, sono stabiliti con direttive del CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

 

          Art. 3.

     Il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla presente legge è stabilito nella misura del 7 per cento annuo, comprensivo di ogni accessorio e spesa.

     Tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

 

          Art. 4.

     Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi e da concedersi, in applicazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa in aggiunta a quelli già previsti dall'art. 10 della legge 8 agosto 1972, n. 464:

     16.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1975;

     28.000 milioni di lire per gli anni finanziari dal 1976 al 1989.

     Le somme previste dal presente articolo, nonchè quelle previste dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 464, eventualmente non impegnate alla chiusura dei singoli esercizi, sono riportate negli esercizi successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al primo e terzo comma dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, dopo che siano state finanziate tutte le richieste accoglibili presentate da imprese del Mezzogiorno.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 16.000 milioni relativo all'anno finanziario 1975 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.