Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 04/06/1991 |
Numero: | 181 |
Sommario |
Art. 1. Fondo nazionale per l'artigianato. |
Art. 2. Fondo per il credito agevolato al commercio. |
Art. 3. Contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso. |
Art. 4. Contributi ai consorzi all'esportazione. |
Art. 5. Copertura finanziaria. |
Art. 6. Rifinanziamento della legge 24 dicembre 1985, n. 808. |
§ 45.1.141 – L. 4 giugno 1991, n. 181.
Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
(G.U. 18 giugno 1991, n. 141).
Art. 1. Fondo nazionale per l'artigianato.
1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'art. 3 del
2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del
(Omissis).
Art. 2. Fondo per il credito agevolato al commercio.
1. Il Fondo di cui all'art. 6 della
Art. 3. Contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso.
1. Il Fondo di cui all'art. 6 della
Art. 4. Contributi ai consorzi all'esportazione.
1. Per l'integrazione dell'ammontare dei contributi concedibili, sulla base delle vigenti autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 5 della
2. L'integrazione di cui al comma 1 ha carattere straordinario ed è volta ad elevare la misura del contributo concedibile a ciascun consorzio o società consortile fino ai limiti massimi d'intervento previsti dal citato art. 5 della
3. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1991, si fa fronte con le disponibilità del Fondo di cui al primo comma dell'art. 1 del
4. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 1 del
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, comma 1, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, valutato in lire 62,3 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. Rifinanziamento della
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1990, si provvede:
a) quanto a lire 110 miliardi tramite utilizzo delle disponibilità iscritte in conto competenza e in conto residui, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera c), della
b) quanto a lire 40 miliardi tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.