§ 45.1.141 – L. 4 giugno 1991, n. 181.
Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:04/06/1991
Numero:181


Sommario
Art. 1.  Fondo nazionale per l'artigianato.
Art. 2.  Fondo per il credito agevolato al commercio.
Art. 3.  Contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso.
Art. 4.  Contributi ai consorzi all'esportazione.
Art. 5.  Copertura finanziaria.
Art. 6.  Rifinanziamento della legge 24 dicembre 1985, n. 808.


§ 45.1.141 – L. 4 giugno 1991, n. 181.

Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.

(G.U. 18 giugno 1991, n. 141).

 

     Art. 1. Fondo nazionale per l'artigianato.

     1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è conferita la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

     2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2. Fondo per il credito agevolato al commercio.

     1. Il Fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio, è incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1990.

 

          Art. 3. Contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso.

     1. Il Fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato di lire 62,3 miliardi per l'anno 1990 per la concessione, alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, dei contributi previsti dai commi 15 e 16 dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

          Art. 4. Contributi ai consorzi all'esportazione.

     1. Per l'integrazione dell'ammontare dei contributi concedibili, sulla base delle vigenti autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, è autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi.

     2. L'integrazione di cui al comma 1 ha carattere straordinario ed è volta ad elevare la misura del contributo concedibile a ciascun consorzio o società consortile fino ai limiti massimi d'intervento previsti dal citato art. 5 della legge n. 83 del 1989, secondo le modalità fissate dai decreti applicativi del Ministro del commercio con l'estero.

     3. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1991, si fa fronte con le disponibilità del Fondo di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. La somma di lire 5 miliardi, versata all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

     4. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è ridotta nella misura corrispondente all'ulteriore spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, comma 1, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato".

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio".

     3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, valutato in lire 62,3 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, art. 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso".

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6. Rifinanziamento della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi nell'anno 1990.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

     a) quanto a lire 110 miliardi tramite utilizzo delle disponibilità iscritte in conto competenza e in conto residui, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sul capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione dei predetti interventi; la somma di lire 110 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in conto competenza, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     b) quanto a lire 40 miliardi tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.