§ 98.1.27974 - D.L. 1 giugno 1987, n. 212 .
Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/06/1987
Numero:212


Sommario
Art. 1.      1. I benefici previsti dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese [...]
Art. 2.      1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive [...]
Art. 3.      1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni [...]
Art. 4.      1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 20 , primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come [...]
Art. 5.      1. Al quarto comma dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, dopo le parole: "un aumento della spesa [...]
Art. 6.      1. L'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti [...]
Art. 8.      1. Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, sono sostituiti dal seguente
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27974 - D.L. 1 giugno 1987, n. 212 [1].

Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.

(G.U. 3 giugno 1987, n. 127)

 

     Art. 1.

     1. I benefici previsti dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, nonchè di:

     a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;

     b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

     c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;

     d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaborati e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi nè per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.

     2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     3. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

     5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

     6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.

 

          Art. 2.

     1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 80 miliardi di lire per il solo anno finanziario 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Interventi per le piccole e medie imprese", "Società finanziarie per l'innovazione" e "Servizi all'innovazione per l'impresa minore". La quota di detta assegnazione eventualmente non utilizzata è trasferita al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per gli interventi di cui all'art. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina l'ammontare della quota da trasferire, tenuto conto delle deliberazioni adottate dal Comitato di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il "Fondo nazionale per l'artigianato".

     2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito pro capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione. L'importo attribuibile a ciascuna regione non può superare il trenta per cento delle somme impegnate dalla regione stessa nell'anno precedente per interventi in materia di artigianato finanziati con proprie risorse.

     3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali, all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.

     4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.

     5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 20 , primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, e dalle disposizioni del successivo art. 6, è autorizzata per l'anno medesimo la spesa complessiva di lire 200 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo la seguente ripartizione: per gli interventi indicati dalla lettera a), lire 15 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera b), lire 20 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera c), lire 95 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera d), lire 70 miliardi.

 

          Art. 5.

     1. Al quarto comma dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, dopo le parole: "un aumento della spesa complessiva" sono aggiunte le seguenti: "ovvero che comportino un aumento di spesa non superiore all'onere a carico dello Stato per il trattamento straordinario di integrazione salariale per gli addetti alla produzione".

     2. Il terzo comma dell'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è sostituito dal seguente:

     "Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera".

 

          Art. 6.

     1. L'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, è sostituito dal seguente:

     "1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 3, terzo comma, lettera b), possono essere concessi all'ENI e, per i minerali di interesse siderurgico, all'IRI, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero, anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite, per lo svolgimento di:

     a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;

     b) lavori di ricerca operativa;

     c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

     2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al primo comma finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione o la partecipazione in miniere all'estero già in attività di coltivazione. Il finanziamento agevolato di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione.

     3. I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

     4. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attività mineraria all'estero.

     5. La Direzione generale delle miniere controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonchè la congruità delle spese sostenute.

     6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

     7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori".

     2. All'art. 20, primo comma, lettera d), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, dopo le parole: "ricerca mineraria" sono aggiunte le parole: "e l'acquisizione o la partecipazione, in miniere".

 

          Art. 7.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, derivanti dalle autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui all'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696. La spesa complessiva resta comunque correlata all'importo che verrà effettivamente accertato per le predette disponibilità di cui al richiamato Fondo della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Politica mineraria".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     1. Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, sono sostituiti dal seguente:

     "La riproduzione della descrizione e dei disegni dei brevetti per invenzioni, prevista dal secondo comma dell'art. 38 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può essere effettuata, anche direttamente a cura dell'Ufficio centrale brevetti, mediante microfilmatura ovvero acquisizione su supporto elettronico o optoelettronico, ed allo stesso modo può essere effettuata la riproduzione degli originali delle domande di brevetto, della documentazione relativa ai brevetti per modelli industriali e per marchi d'impresa, nonchè dei registri di cui agli articoli 5 e 10 del presente decreto. Previa tale riproduzione, dopo l'estinzione dei diritti di brevetto, l'Ufficio centrale brevetti può procedere, anche senza il parere dell'Archivio centrale dello Stato, alla distruzione dei registri dei brevetti, dei registri delle domande e dei fascicoli contenenti gli atti e documenti relativi alle domande di brevetto".

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 3 ottobre 1987, n. 399, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.