Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.2 ex combattenti |
Data: | 07/02/2006 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare |
Art. 2. Copertura finanziaria |
§ 52.2.46 - L. 7 febbraio 2006, n. 44.
Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.
(G.U. 17 febbraio 2006, n. 40)
Art. 1. Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
1. In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell'articolo 1 della
a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al
b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E.
2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della
3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della
4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Art. 2. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3 della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l'importo degli assegni di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entità dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.