§ 52.2.46 - L. 7 febbraio 2006, n. 44.
Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:07/02/2006
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
Art. 2.  Copertura finanziaria


§ 52.2.46 - L. 7 febbraio 2006, n. 44.

Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

(G.U. 17 febbraio 2006, n. 40)

 

Art. 1. Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

     1. In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è fissata:

     a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

     b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E.

     2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonchè ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

     3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dalla presente legge con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002.

     4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

 

     Art. 2. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l'importo degli assegni di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entità dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.