§ 52.2.3a - Legge 23 febbraio 1952, n. 93.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:23/02/1952
Numero:93


Sommario
Art. 1.      E' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con le seguenti [...]
Art. 2.      Coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati discriminati, ma [...]
Art. 3.      Coloro che, avendo partecipato a concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi, espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto [...]
Art. 4.      E' data facoltà a coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione di cui alla presente legge, per effetto della lettera b) dell'art. 11 del decreto legislativo 4 [...]
Art. 5. 
Art. 6.      La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale


§ 52.2.3a - Legge 23 febbraio 1952, n. 93.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.

(G.U. 10 marzo 1952, n. 60).

 

 

     Art. 1.

     E' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con le seguenti modificazioni:

     Art. 4. - E' sostituito dal seguente:

     "Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia è computato, agli effetti delle vigenti disposizioni, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia".

     "Tale disposizione non si applica a coloro che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite commissioni, riportando sanzioni di gravità superiore agli arresti di rigore".

     Art. 6. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati dall'ultimo comma dell'art. 4".

     Art. 11. - L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

     "La esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione.

     "La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni al valor militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943, o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazione per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra".

 

          Art. 2.

     Coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati discriminati, ma abbiano riportato sanzioni disciplinari non di stato o per il loro comportamento durante il periodo di prigionia o di internamento o per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento di fedeltà a quest'ultima, qualora non si trovino nelle condizioni di cui alle modificazioni apportate, con l'articolo precedente, all'art. 11 del decreto, possono fruire, a norma delle disposizioni in vigore in favore dei combattenti, dei seguenti benefici:

     a) computo, agli effetti dell'inquadramento nei ruoli, degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni, del periodo trascorso presso reparti operanti;

     b) aumento dei limiti massimi di età stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai pubblici concorsi.

     Coloro che si trovano nelle condizioni contemplate nel primo comma del presente articolo non possono però partecipare ai concorsi speciali per combattenti, reduci e partigiani, nè possono occupare, nei concorsi ordinari, i posti messi a disposizione dei combattenti, dei reduci e dei partigiani.

 

          Art. 3.

     Coloro che, avendo partecipato a concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi, espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto delle cause di esclusione dai benefici spettanti ai combattenti previste dall'art. 11, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e venute a cessare in dipendenza della presente legge, sono nominati nel limite dei posti disponibili nel grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito. Essi prendono posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nel ruolo alla data della loro nomina, che decorre ad ogni effetto dal giorno in cui viene disposta.

     Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già approvata la graduatoria del concorso, ma non abbiano ancora avuto luogo le nomine, coloro per i quali sussistevano le predette cause di esclusione e che abbiano riportato una classifica superiore a quella dell'ultimo dei vincitori sono nominati nel limite dei posti disponibili nel grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo dei vincitori.

     E' riconosciuta valida l'idoneità conseguita da coloro che si trovavano nelle stesse cause di esclusione.

     Cessa ogni effetto delle cause di esclusione suddette nei confronti di coloro che abbiano presentato domanda di ammissione a concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che abbiano avuto luogo le prove di esame ed essi, per le stesse cause, non vi siano stati ammessi.

     Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia scaduto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

 

          Art. 4.

     E' data facoltà a coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione di cui alla presente legge, per effetto della lettera b) dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, di presentare ricorso, tramite le competenti autorità militari, al Ministero della difesa, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     Entro detto termine di tempo il Ministro per la difesa nominerà, a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori nel periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5. [1]

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo abrogato dall'art. unico della L. 2 aprile 1958, n. 364.