§ 52.2.25 – D.Lgs. 4 marzo 1948, n. 137.
Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:04/03/1948
Numero:137


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti spettano
Art. 2.      Agli effetti del presente decreto sono considerati militarizzati
Art. 3.      Ai militari ed ai militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversando le linee nemiche, raggiunsero il territorio non occupato dalle Forze armate tedesche e si [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Ai militari ed ai militarizzati che, essendo prigionieri di una delle Nazioni Unite, entrarono volontariamente a far parte, dopo l'8 settembre 1943, di formazioni di [...]
Art. 6.      Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in [...]
Art. 7.      Ai fini dell'applicazione in favore dei partigiani combattenti delle disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, ai sensi dell'art. 4 del decreto [...]
Art. 8.      Ai fini dell'applicazione dei benefici spettanti ai reduci dalla deportazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, è computato l'intero [...]
Art. 9.      Agli effetti dei benefici spettanti ai combattenti della guerra 1940-45 e salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, le vigenti disposizioni in favore dei [...]
Art. 10.      Ai militari ed ai militarizzati che durante la guerra o comunque prima della entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e del [...]
Art. 11.      Ferme restando le altre cause di esclusione stabilite dalle vigenti norme, i benefici in favore dei combattenti non sono applicabili
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 52.2.25 – D.Lgs. 4 marzo 1948, n. 137. [1]

Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.

(G.U. 20 marzo 1948, n. 67).

 

     Art. 1.

     Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti spettano:

     1) per il periodo dall'11 giugno 1940 alle ore 20 dell'8 settembre 1943:

     a) ai militari appartenenti a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori di dette Forze armate, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse;

     b) ai militarizzati al seguito dell'esercito operante od assegnati ad altre Forze armate operanti nelle condizioni di cui alla lettera precedente;

     2) per il periodo dalle ore 20 dell'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945 (guerra di liberazione):

     ai militari ed ai militarizzati appartenenti od assegnati a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori di dette Forze armate, siano riconosciuti partecipanti in modo diretto ed immediato alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse.

     Per i militari ed i militarizzati che, pur avendo appartenuto od essendo stati assegnati, durante la guerra di liberazione, a reparti mobilitati in zona di operazioni, non si siano trovati nelle specifiche condizioni indicate nel n. 2 del comma precedente, il servizio prestato nei reparti medesimi è tuttavia computato, secondo le vigenti disposizioni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio spettanti ai pubblici dipendenti.

 

          Art. 2.

     Agli effetti del presente decreto sono considerati militarizzati:

     a) coloro che abbiano ottenuto la militarizzazione ai sensi del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, della legge 25 agosto 1940, n. 1304, della legge 1° novembre 1940, n. 1610, del bando 6 febbraio 1942, n. 108, del bando 9 marzo 1942, n. 118, o dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123;

     b) i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'A.O.I. 24 settembre 1940, n. 1930, e 30 dicembre 1940, n. 1810.

 

          Art. 3.

     Ai militari ed ai militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversando le linee nemiche, raggiunsero il territorio non occupato dalle Forze armate tedesche e si posero a disposizione di un Comando militare nazionale, è riconosciuta la qualità di combattenti, computandosi un periodo di sessanta giorni, agli effetti dei conseguenti benefici.

 

          Art. 4. [2]

     Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia è computato, agli effetti delle vigenti disposizioni, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia.

     Tale disposizione non si applica a coloro che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite commissioni, riportando sanzioni di gravità superiore agli arresti di rigore.

 

          Art. 5.

     Ai militari ed ai militarizzati che, essendo prigionieri di una delle Nazioni Unite, entrarono volontariamente a far parte, dopo l'8 settembre 1943, di formazioni di cooperatori, al seguito della Forze armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite disposizioni degli Stati Maggiori delle Forze armate italiane, sono attribuiti, per i periodi di effettiva cooperazione durante le operazioni, tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti.

     Detti benefici spettano altresì, per il periodo compreso tra il 31 maggio 1944 e l'8 maggio 1945, ai militari e militarizzati delle divisioni "Cuneo" e "Regina", nonchè ai militari e militarizzati delle altre Forze armate, riunitisi in formazioni, i quali, dopo il ciclo delle operazioni svoltesi a Creta e nelle Isole dell'Egeo, dipendenti dal Comando delle Forze armate dell'Egeo, vennero impiegati, quali cooperatori per servizi di guerra, dalle autorità alleate.

 

          Art. 6.

     Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati dall'ultimo comma dell'art. 4 [3].

     Detti benefici spettano fino alla data in cui venne a cessare detta condizione di cattività.

     Per il successivo periodo di tempo, durante il quale detti militari o militarizzati siano stati trattenuti dalle Forze armate alleate, sono applicabili le disposizioni degli articoli 4 e 5.

 

          Art. 7.

     Ai fini dell'applicazione in favore dei partigiani combattenti delle disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, è considerato l'intero periodo per il quale sia stata riconosciuta la qualifica di partigiano combattente a norma del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518.

 

          Art. 8.

     Ai fini dell'applicazione dei benefici spettanti ai reduci dalla deportazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, è computato l'intero periodo della deportazione.

 

          Art. 9.

     Agli effetti dei benefici spettanti ai combattenti della guerra 1940-45 e salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, le vigenti disposizioni in favore dei combattenti, che fanno riferimento alla data dell'armistizio, devono intendersi riferite alla data dell'8 maggio 1945.

 

          Art. 10.

     Ai militari ed ai militarizzati che durante la guerra o comunque prima della entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, siano stati impiegati in operazioni particolarmente rischiose per la bonifica dei campi minati o per il rastrellamento di bombe e proiettili di guerra o per il dragaggio, la disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi sono applicabili le disposizioni dei decreti stessi, limitatamente ai periodi di impiego in tali servizi, secondo le indicazioni degli Stati Maggiori delle Forze armate ed indipendentemente dallo svolgimento dei cicli operativi.

 

          Art. 11.

     Ferme restando le altre cause di esclusione stabilite dalle vigenti norme, i benefici in favore dei combattenti non sono applicabili:

     a) ai disertori, ancorchè, per effetto dell'amnistia, non sia intervenuta condanna penale;

     b) a coloro che sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, non siano stati discriminati ovvero, se discriminati, abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento a quest'ultima.

     Avverso il provvedimento dell'autorità militare con cui, nel caso previsto dalla lettera a) e semprechè non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, venga negata la qualità di combattente, l'interessato può ricorrere, entro sessanta giorni, al Ministro per la difesa. Questi decide in via definitiva sulla base dei fatti già accertati, delle eventuali risultanze processuali, nonchè di ogni altro necessario accertamento.

     La esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione [4].

     La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni al valor militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943, o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazione per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra [5].

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 febbraio 1952, n. 93.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di ratifica 23 febbraio 1952, n. 93.

[3] Comma così sostituito dalla L. di ratifica 23 febbraio 1952, n. 93.

[4] Comma così sostituito dalla L. di ratifica 23 febbraio 1952, n. 93.

[5] Comma aggiunto dalla L. di ratifica 23 febbraio 1952, n. 93.