Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.2 ex combattenti |
Data: | 02/04/1958 |
Numero: | 364 |
Sommario |
Art. unico. Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci sono estese agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone [...] |
§ 52.2.31 – L. 2 aprile 1958, n. 364.
Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche.
(G.U. 21 aprile 1958, n. 96).
Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci sono estese agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.
Sono abrogati l'art. 5 della