§ 52.3.9 – L. 1 novembre 1940, n. 1610.
Facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di militarizzare cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:01/11/1940
Numero:1610


Sommario
Art. 1.      In tempo di guerra o di eccezionali emergenze i cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o direttamente utilizzabili ai fini della difesa [...]
Art. 2.      Il trattamento economico, che eventualmente potrà essere assegnato alle persone militarizzate in applicazione della presente legge, sarà stabilito con decreti dei [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano al personale militarizzato ai sensi del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, numero 2707, e della legge 25 [...]
Art. 4.      Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e della applicazione dei regolamenti di disciplina militare alle persone di cui al precedente art. 1, la [...]


§ 52.3.9 – L. 1 novembre 1940, n. 1610.

Facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di militarizzare cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o con la difesa della nazione.

(G.U. 3 dicembre 1940, n. 282).

 

     Art. 1.

     In tempo di guerra o di eccezionali emergenze i cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o direttamente utilizzabili ai fini della difesa della nazione possono, con decreto del Ministro per la guerra o per la marina o per l'aeronautica, essere assoggettati alla giurisdizione militare.

     In tale posizione detti cittadini, nei rapporti tra loro ed i militari delle forze armate, sono soggetti alle norme dei vigenti regolamenti di disciplina militare, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro competente di concerto con quello per le finanze.

     Ciascun Ministero militare fisserà le modalità per l'uso delle divise o distintivi da parte delle persone militarizzate a norma della presente legge.

 

          Art. 2.

     Il trattamento economico, che eventualmente potrà essere assegnato alle persone militarizzate in applicazione della presente legge, sarà stabilito con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano al personale militarizzato ai sensi del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, numero 2707, e della legge 25 agosto 1940, n. 1304.

 

          Art. 4.

     Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e della applicazione dei regolamenti di disciplina militare alle persone di cui al precedente art. 1, la presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha effetto, ad ogni altro fine, dal giorno 11 giugno 1940.