§ 52.1.23 – D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740.
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:17/04/1948
Numero:740


Sommario
Art. 1.      All'art. 60 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono aggiunti i seguenti due comma
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 71 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è sostituito dal seguente
Art. 3. 
Art. 4.      Dalla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" degli elenchi di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e sino [...]
Art. 5.      I contravventori all'ordinanza del Prefetto sono puniti con l'ammenda sino a lire centomila
Art. 6.      Al primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, sono sostituiti i seguenti
Art. 7.      Gli atti ed i contratti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo [...]
Art. 8.      L'esenzione decennale di cui all'art. 91 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è applicabile anche alle case ricostruite [...]
Art. 9.      Allo scopo di alleviare la crisi degli alloggi nei Comuni maggiormente danneggiati dalla guerra, inclusi negli elenchi di cui all'art. 1 del decreto legislativo [...]


§ 52.1.23 – D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740. [1]

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.

(G.U. 22 giugno 1948, n. 143).

 

     Art. 1.

     All'art. 60 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono aggiunti i seguenti due comma:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 71 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3. [2]

     [Alle disposizioni contenute nel capo V del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono aggiunte, dopo l'art. 72, quelle di cui appresso, sotto il titolo “Disposizioni speciali per i Comuni più gravemente danneggiati”.

     (Omissis).]

 

          Art. 4.

     Dalla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" degli elenchi di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e sino all'approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto può sospendere i lavori di costruzione o ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi menzionati nell'art. 1 del decreto legislativo medesimo, se tali lavori rendano più difficile o più onerosa l'attuazione del piano.

     Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.

 

          Art. 5.

     I contravventori all'ordinanza del Prefetto sono puniti con l'ammenda sino a lire centomila.

     Inoltre nella valutazione delle indennità di espropriazione dell'edificio, non si tien conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell'ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione dei lavori.

 

          Art. 6.

     Al primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, sono sostituiti i seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 7.

     Gli atti ed i contratti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e nel presente decreto, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

     Detti atti, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti al conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

     Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

 

          Art. 8.

     L'esenzione decennale di cui all'art. 91 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è applicabile anche alle case ricostruite anteriormente alla sua entrata in vigore semprechè la ricostruzione non sia stata effettuata a totale carico dello Stato.

 

          Art. 9.

     Allo scopo di alleviare la crisi degli alloggi nei Comuni maggiormente danneggiati dalla guerra, inclusi negli elenchi di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, o in quelli di cui all'art. 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta motivata dalle Amministrazioni comunali, può, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, ove occorra, del Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda la tutela monumentale, artistica e paesistica, consentire che gli edifici ad uso di abitazione abbiano altezze maggiori di quelle prescritte dai regolamenti edilizi locali e dalle norme di attuazione dei rispettivi piani regolatori.

     La deroga può essere ammessa in via eccezionale anche per costruzioni eseguite oltre i limiti regolamentari anteriormente all'emanazione del presente decreto, quando si accerti che tali costruzioni si siano rese indispensabili per attenuare il grave disagio derivante dalla scarsità di abitazioni.

     Le disposizioni di cui al presente decreto cesseranno di avere efficacia col 31 dicembre 1949.


[1] Ratificato dall'art. 2 della L. 28 luglio 1950, n. 834. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Successivamente tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411, al 31 dicembre 2002 dall'art. 5 della L. 1 agosto 2002, n. 166, al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.