Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 17/04/1948 |
Numero: | 740 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 60 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono aggiunti i seguenti due comma |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 71 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è sostituito dal seguente |
Art. 3. |
Art. 4. Dalla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" degli elenchi di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e sino [...] |
Art. 5. I contravventori all'ordinanza del Prefetto sono puniti con l'ammenda sino a lire centomila |
Art. 6. Al primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, sono sostituiti i seguenti |
Art. 7. Gli atti ed i contratti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo [...] |
Art. 8. L'esenzione decennale di cui all'art. 91 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è applicabile anche alle case ricostruite [...] |
Art. 9. Allo scopo di alleviare la crisi degli alloggi nei Comuni maggiormente danneggiati dalla guerra, inclusi negli elenchi di cui all'art. 1 del decreto legislativo [...] |
§ 52.1.23 – D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740. [1]
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.
(G.U. 22 giugno 1948, n. 143).
All'art. 60 del
(Omissis).
Il primo comma dell'art. 71 del
(Omissis).
[Alle disposizioni contenute nel capo V del
(Omissis).]
Dalla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" degli elenchi di cui al primo comma dell'art. 1 del
Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni.
I contravventori all'ordinanza del Prefetto sono puniti con l'ammenda sino a lire centomila.
Inoltre nella valutazione delle indennità di espropriazione dell'edificio, non si tien conto delle opere eseguite dopo la notificazione dell'ordinanza del Prefetto, con la quale viene disposta la sospensione dei lavori.
Al primo comma dell'art. 6 del
(Omissis).
Gli atti ed i contratti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel
Detti atti, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti al conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.
Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
L'esenzione decennale di cui all'art. 91 del
Allo scopo di alleviare la crisi degli alloggi nei Comuni maggiormente danneggiati dalla guerra, inclusi negli elenchi di cui all'art. 1 del
La deroga può essere ammessa in via eccezionale anche per costruzioni eseguite oltre i limiti regolamentari anteriormente all'emanazione del presente decreto, quando si accerti che tali costruzioni si siano rese indispensabili per attenuare il grave disagio derivante dalla scarsità di abitazioni.
Le disposizioni di cui al presente decreto cesseranno di avere efficacia col 31 dicembre 1949.
[1] Ratificato dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 58 del