§ 50.3.3a - Circolare 26 ottobre 1999, n. 208/E.

Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:26/10/1999
Numero:208

§ 50.3.3a - Circolare 26 ottobre 1999, n. 208/E. [1]

 

     E' prassi delle Direzioni Regionali, riconducibile alle direttive impartite dalla soppressa Direzione Generale del Contenzioso con circolare n. 1 del 14 gennaio 1978, trasmettere le proposte di ricorso per cassazione sia all'Avvocatura Generale dello Stato, sia alla Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, per consentire a quest'ultima la possibilità di intervenire tempestivamente, disattendendo la proposta nel caso in cui non ravvisasse conveniente coltivare ulteriormente la controversia.

     A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che ha riformato il processo tributario, è stato rilevato un considerevole aumento delle proposte di ricorso pervenute alla Direzione Centrale, malgrado nella circolare n. 201/E dell'11 agosto 1998, menzionandosi esclusivamente l'inoltro all'Avvocatura di Stato, sia stato omesso ogni riferimento a questo adempimento.

     In materia di trattazione dei ricorsi per cassazione, invero, il necessario e sistematico controllo sulle proposte degli Uffici è assicurato, sul piano dell'opportunità e sul piano tecnico, dal successivo vaglio sia della Direzione Regionale, competente in via istituzionale alla trattazione degli affari del contenzioso giurisdizionale ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. e) del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, sia dell'Avvocatura di Stato, competente alla difesa dell'Amministrazione dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. Si aggiunga che, nel contesto del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e alla luce dei principi fondamentali e delle linee- guida enunciati, tra l'altro, dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, non solo l'azione ma anche l'organizzazione dell'Amministrazione devono necessariamente ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, sulla base di un'articolazione di competenze orientata all'ottimizzazione delle risorse, allo snellimento delle procedure ed all'eliminazione di duplicazioni funzionali.

     Pertanto, anche in ragione del richiamato aumento del numero di ricorsi per cassazione conseguente all'entrata in vigore del nuovo processo tributario, si ritiene inopportuno e superato un ulteriore controllo a posteriori, su ogni singolo atto, da parte della Direzione Centrale.

     Occorre tuttavia salvaguardare il proficuo esercizio delle funzioni proprie della Direzione Centrale, alla quale gli artt. 36 e ss. del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, attribuiscono compiti di rilevazione, esame ed indirizzo dell'attività contenziosa svolta dagli uffici periferici dinanzi le Commissioni Tributarie, compito che a maggior ragione deve ritenersi sussistente con riferimento ai ricorsi per cassazione.

     In adesione a quest'ultima esigenza e in attesa della predisposizione di una specifica procedura automatizzata che consenta l'acquisizione dei dati in via informatica, le Direzioni Regionali avranno cura di trasmettere in copia alla Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, per fini conoscitivi, soltanto le proposte di ricorso concernenti fattispecie ritenute di particolare interesse e, in ogni caso, quelle caratterizzate da:

     - notevole rilevanza dei principi di diritto in discussione;

     - valore complessivo della controversia superiore a un miliardo di lire;

     - persistente e grave contrasto tra istruzioni dell'Amministrazione ed orientamento giurisprudenziale;

     - connessione con procedimenti penali nei quali l'Amministrazione si sia costituita parte civile;

     - rifiuto dell'Avvocatura di proseguire la controversia;

     - apprezzabile consistenza numerica delle liti interessate (verrà in questo caso trasmessa la proposta più significativa, relativa al c.d. "caso pilota").

     Si intendono superate le istruzioni impartite con la citata circolare n. 1 del 1978, nella parte in cui prevedono il sistematico inoltro in copia alla Direzione Centrale di tutte le proposte di ricorso per cassazione.

 

 


[1] Emanata dal Ministero delle finanze.