§ 4.9.387 - D.M. 24 settembre 2008, n. 174.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:24/09/2008
Numero:174


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'articolo 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e modificato da ultimo dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, [...]
Art. 2.      1. L'articolo 9-bis, come inserito con l'articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e modificato dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'articolo 9-ter, come inserito con l'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto 4 maggio 2006, n. 227, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'allegato II, sezione I, Parte B, «Additivi per materie plastiche» del decreto 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
Art. 5.      1. Il D.M. 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, è modificato come segue.
Art. 6.      1. Il D.M. 15 giugno 2000, n. 210, è modificato come segue:
Art. 7.      1. E' consentita a partire dal 1° maggio 2008 la commercializzazione e l'impiego di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle [...]


§ 4.9.387 - D.M. 24 settembre 2008, n. 174.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE.

(G.U. 7 novembre 2008, n. 261 - S.O. n. 246)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

     Vista la direttiva 2007/19/CE della Commissione del 6 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

     Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

     Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 270;

     Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000, n. 210 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;

     Visto il decreto 4 maggio 2006, n. 227 recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE;

     Visto il decreto 23 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2008, concernente la delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato, On.le Francesca Martini;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 5 giugno 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 28 agosto 2008;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. L'articolo 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'articolo 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e modificato da ultimo dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, è sostituito come segue:

     «1. Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano ai seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a contatto con i prodotti alimentari o sono già a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione (di seguito «materiali e oggetti di materia plastica»):

     a) ai materiali e agli oggetti, nonchè alle parti di essi, costituiti esclusivamente di materia plastica;

     b) ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;

     c) agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica che costituiscono i coperchi composti esclusivamente da due o più strati di diversi tipi di materiali.

     2. Per «materia plastica» si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.

     3. Per «materiale od oggetto di materia plastica multistrato» si intende un materiale o oggetto di materia plastica composto da due o più strati di materiali, ciascuno dei quali realizzato esclusivamente in materia plastica, tenuti insieme da adesivi o mediante altri mezzi. La composizione di ogni strato di materiale plastico di un materiale o oggetto deve essere conforme al presente regolamento.

     4. Per «barriera funzionale di materia plastica» si intende una barriera composta di uno o più strati di materia plastica che assicura che il materiale o oggetto finito sia conforme all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni del presente regolamento.

     5. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da due o più strati - ognuno dei quali è costituito esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:

     a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;

     b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B alle condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci;

     c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come additivi alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, che non devono migrare:

     1) nei prodotti alimentari finiti in quantità tale da svolgere una funzione tecnologica;

     2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni più basse loro applicabili;

     3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi additivi alimentari o aromi in quantità superiori alle restrizioni di cui all'allegato II, sezione I, Parte B.

     6. Per la preparazione dei materiali ed oggetti di plastica multistrato in deroga a quanto previsto al comma 3, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale di materia plastica può, sempre che il materiale o l'oggetto finito sia conforme ai limiti di migrazione globale e specifici di cui al presente regolamento:

     a) non essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui al presente regolamento;

     b) essere fabbricato con sostanze diverse da quelle comprese nel presente regolamento.

     7. Le sostanze di cui al comma 6, lettera b) non devono appartenere ad alcuna delle categorie seguenti:

     a) sostanze classificate come sostanze di comprovata o sospetta «cancerogeneicita», «mutagenicita» o «tossicità per la riproduzione» di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, aggiornato con la direttiva 2004/73/CE recante il 29° adeguamento al progresso tecnico e recepita con il decreto 28 febbraio 2006 (S.O. n. 100 del 20/04/2006);

     b) sostanze classificate come sostanze «cancerogene», «mutagene» o «tossiche per la riproduzione» in base al principio della responsabilità personale, secondo quanto previsto dall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE aggiornato con la direttiva 2001/59/CE recante il 28° adeguamento al progresso tecnico e recepita con il decreto 14 giugno 2002 (S.O. n. 244 del 17/10/2002).

     8. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

     9. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parti A e B, possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per la produzione di:

     rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;

     siliconi;

     resine epossidiche;

     materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito di materia plastica e almeno uno strato non è costituito esclusivamente di materia plastica.

     10. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche si applicano anche alle resine di cui al precedente comma 9.

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 9-bis, come inserito con l'articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e modificato dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, è sostituito dal seguente:

     «1. I materiali ed oggetti di cui all'articolo 9 non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiore a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto o simulante alimentare (mg/kg) (limite di migrazione globale).

     2. Il limite di cui al comma 1 è pari a 10 mg per decimetro quadrato di superficie del materiale o dell'oggetto (mg/dm2) nei seguenti casi:

     a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri;

     b) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie del materiale od oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essa.

     3. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, Parte B.

     4. I limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui allo articolo 9, comma 9.

     5. I limiti di migrazione specifica riportati all'allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm2 nei seguenti casi:

     a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri;

     c) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la l'area della superficie del materiale od oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essa.

     In tali casi i limiti espressi in mg/kg vanno divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm2 .

     6. Per i materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto o già a contatto con gli alimenti per lattanti e bambini, disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D. P. R. 7 aprile 1999, n. 128, si applica il limite di migrazione globale di 60 mg/kg ed i limiti di migrazione specifica che devono essere espressi solo in mg/kg.

     7. La migrazione delle sostanze di cui all'articolo 9, comma 7 nel prodotto o simulante alimentare non deve superare il valore di 0,01 mg/kg, misurato con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004. Tale limite deve essere espresso sempre come concentrazione nei prodotti o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti per controstampa (set-off).

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 9-ter, come inserito con l'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto 4 maggio 2006, n. 227, è sostituito dal seguente:

     «1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali ed oggetti di materia plastica e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono accompagnate da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

     2. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali ed oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) devono essere accompagnati dalla dichiarazione di cui al comma 1.

     3. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dall'operatore di settore e contiene le informazioni riportate nell'allegato VII del presente regolamento.

     4. L'operatore di settore mette a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Tale documentazione contiene condizioni e risultati delle prove, calcoli, altre analisi nonchè accertamenti relativi alla sicurezza o considerazioni comprovanti la conformita».

 

     Art. 4.

     1. L'allegato II, sezione I, Parte B, «Additivi per materie plastiche» del decreto 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

     2. L'allegato IV, sezione I, Parte A, «Determinazione della migrazione globale» del decreto 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato «Norme di base per la verifica della migrazione globale e specifica» di cui al decreto 22 luglio 1998, n. 338 è modificato come segue.

     a) nell'introduzione del Capitolo I è inserita, in fine, la seguente frase:

     «Per "Alimenti non grassi" si intendono gli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti diversi dal simulante D».

 

     Art. 5.

     1. Il D.M. 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, è modificato come segue.

     a) All'allegato I, sezione A «Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza» sono inserite, in fine, le sostanze riportate nell'allegato II del presente regolamento;

     b) all'allegato I, sezione A «Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza» è modificata la colonna «restrizioni e/o specifiche» per le sostanze riportate nell'allegato III del presente regolamento;

     c) l'allegato II, «Simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti», è modificato come segue:

     1) il punto 3 della «Premessa» è sostituto dal seguente:

     «3. Quando il segno "X" è seguito da una barretta obliqua e da un numero, dividere il risultato delle prove di migrazione per tale numero. Nel caso di alcuni tipi di alimenti grassi, questo numero convenzionale, noto come «coefficiente di riduzione per il simulante D (DRF)» viene utilizzato in modo da tener conto del maggior potere estraente del simulante rispetto a quello dell'alimento».

     2) dopo il punto 4 della «Premessa» è inserito il seguente punto 4 bis:

     «4 bis. Se dopo il segno "X" compare tra parentesi la lettera "b", la prova va effettuata con etanolo al 50% (v/v)»;

     3) il punto 7 della tabella è sostituito dal seguente.

 

07

Prodotti lattiero-caseari

 

 

 

 

07.01

Latte

 

 

 

 

 

A. intero

 

 

 

X(b)

 

B. parzialmente disidratato

 

 

 

X(b)

 

C. parzialmente o totalmente scremato

 

 

 

X(b)

 

D. disidratato

 

 

 

 

07.02

Latte fermentato, come yogurt, latticello e prodotti analoghi

 

X

 

X(b)

07.03

Crema e crema acida

 

X(a)

 

X(b)

07.04

Formaggi:

 

 

 

 

 

A. interi, con crosta non commestibile

 

 

 

 

 

B. tutti gli altri

X(a)

X(a)

 

X/3*

07.05

Presame

 

 

 

 

 

A. liquido o pastoso

X(a)

X(a)

 

 

 

B. in polvere o secco

 

 

 

 

 

     d) all'allegato III, sezione 1, lettera D «Ulteriori disposizioni applicabili nella verifica del rispetto dei limiti di migrazione», dopo il punto 2 sono inseriti i punti 2-bis e 2-ter e dopo il punto 5 sono inseriti i punti 5-bis e 6, riportati nell'allegato IV del presente regolamento.

 

     Art. 6.

     1. Il D.M. 15 giugno 2000, n. 210, è modificato come segue:

     a) l'allegato II è sostituito dall'allegato V al presente regolamento;

     b) l'allegato III è sostituito dall'allegato VI al presente regolamento.

 

     Art. 7.

     1. E' consentita a partire dal 1° maggio 2008 la commercializzazione e l'impiego di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente regolamento.

     2. E' vietata a partire dal 1° luglio 2008, limitatamente agli ftalati individuati con il numero REF 74560, 74640, 74880, 75100 e 75105, la produzione e l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle restrizioni ed alle specifiche del presente regolamento.

     3. E' vietata a partire dal 1° luglio 2008, limitatamente alle sostanze individuate con il numero REF 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 e 93760, la produzione e l'importazione di coperchi muniti di guarnizioni non conformi alle restrizioni ed alle specifiche del presente regolamento.

     4. E' vietato impiegare nella produzione di materiali ed oggetti di materia plastica la sostanza azodicarbammide, avente numero REF 36640 e numero CAS 000123-77-3.

     5. Fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3 la produzione e l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 1° maggio 2009.

 

 

Allegato I

(articolo 4, comma 1)

Elenco degli additivi per materie plastiche

 

N. PM/REF

N. CAS.

NOME

RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE

30000

000064-19-7

Acido acetico

 

30045

000123-86-4

Acetato di butile

 

30080

004180-12-5

Acido acetico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

30140

000141-78-6

Acetato di etile

 

30180

02180-18-9

Acetato di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese) *

30280

000108-24-7

Anidride acetica

 

30295

000067-64-1

Acetone

 

30340

330198-91-9

Acido 12-(acetossi)stearico, estere 2,3-bis (acetossi) di propile

 

30370

 

Acido acetil acetico, sali

 

30401

-

Acetilati mono e di gliceridi degli acidi grassi

 

30610

 

Acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, e loro mono-, di- e triesteri di glicerolo (sono inclusi gli acidi grassi ramificati presenti come impurezze naturali)

 

30612

 

Acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, sintetici, e loro mono-,di- e triesteri di glicerolo

 

30960

 

Acidi alifatici, monocarbossilici (C6-C22), esterificati con poliglicerolo

 

31328

 

Acidi grassi da oli e grassi alimentari animali o vegetali

 

31500

025134-51-4

Polimero dell'acido 2-propenoico, con 2-etilesile 2-propenoato

LMS(T) = 6 mg/kg (36) (espresso come acido acrilico)

 

 

 

LMS = 0,05 mg/kg * (espresso come acrilato di 2-etilesile)

31520

61167-58-6

Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile

LMS = 6 mg/kg *

31530

123968-25-2

Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifenil)etil]fenile

LMS = 5 mg/kg

31542

174254-23-0

Acido acrilico, metilestere, telomero con 1-dodecanetiolo, C16-C18 esteri alchilici

QM = 0,5% (p/p) in PF

31730

000124-04-9

Acido adipico

 

31920

00103-23-1

Adipato di bis (2-etilesile)

LMS = 18 mg/kg (1)

33120

 

Alcoli alifatici, monoidrici, saturi, lineari, primari (C4-C24)

 

33350

009005-32-7

Acido alginico

 

33801

 

Acido n-alchil (C10-C13) benzensolfonico

LMS = 30 mg/kg

34230

-

Acido alchil(C8-C22)solfonico

LMS = 6 mg/kg *

34281

 

Acidi alchil (C8-C22) solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio

 

34475

 

Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato

 

34480

 

Alluminio (fibre, fiocchi e polveri)

 

34560

021645-51-2

Alluminio idrossido

 

34650

151841-65-5

Fosfato idrossibis [2,2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil) di alluminio

LMS = 5 mg/kg *

34690

011097-59-9

Alluminio magnesio carbonato idrossido

 

34720

001344-28-1

Alluminio ossido

 

34850

143925-92-2

Ammine, bis-alchilate (da

QM = Solo per:

 

 

grassi idrogenati) ossidate

a) poliolefine a 0,1% (p/p) ma non per polietilene a bassa densità quando è a contatto con prodotti alimentari per i quali il decreto 26 aprile 1993, n. 220 fissa un coefficiente di riduzione inferiore a 3;

 

 

 

b) polietilene tereftalato a 0,25% (p/p) a contatto con prodotti alimentari diversi da quelli per i quali è previsto l'uso del simulante D

34895

000088-68-6

2-Amminobenzammide

LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzarsi unicamente per polietilene tereftalato destinato al contatto con l'acqua e le bevande

35120

013560-49-1

Acido 3-ammino crotonico, diesterificato con tiobis(2-idrossietil)etere

 

35160

06642-31-5

6-Ammino-1,3-dimetiluracile

LMS = 5 mg/kg

35170

00141-43-5

2-Amminoetanolo

LMS = 0,05 mg/kg

 

 

 

Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET

35284

00111-41-1

N-(2-Amminoetil)etanolamm

LMS = 0,05 mg/kg

 

 

ina

Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET

35320

07664-41-7

Ammoniaca

 

35440

12124-97-9

Ammonio bromuro

 

35600

01336-21-6

Ammonio idrossido

 

35760

001309-64-4

Triossido di antimonio

LMS = 0,04 mg/kg (39) (espresso come antimonio) *

35840

000506-30-9

Acido arachico

 

35845

007771-44-0

Acido arachidonico

 

36000

000050-81-7

Acido ascorbico

 

36080

000137-66-6

Ascorbil palmitato

 

36160

010605-09-1

Ascorbil stearato

 

36720

17194-00-2

Idrossido di bario

LMS(T) = 1 mg/kg (12) (espresso come bario) *

36800

10022-31-8

Nitrato di bario

LMS(T) = 1 mg/kg (12) (espresso come bario) *

36840

12007-55-5

Bario tetraborato

LMS(T) = 1 mg/kg

 

 

 

(espresso come Bario (12) e LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano

36880

008012-89-3

Cera d'api

 

36960

003061-75-4

Beenammide

 

37040

000112-85-6

Acido beenico

 

37280

001302-78-9

Bentonite

 

37360

000100-52-7

Benzaldeide

In accordo con la nota 9 dell'allegato VI

37600

000065-85-0

Acido benzoico

 

37680

000136-60-7

Benzoato di butile

 

37840

000093-89-0

Benzoato di etile

 

38000

000553-54-8

Benzoato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio) *

38080

000093-58-3

Benzoato di metile

 

38160

002315-68-6

Benzoato di propile

 

38240

00119-61-9

Benzofenone

LMS = 0,6 mg/kg *

38505

351870-33-2

Sale disodico,

LMS = 5 mg/kg *

 

 

acido-2,3-dicarbossilico di cis-endo-biciclo[2.2.1]eptano

Da non utilizzare con polietilene a contatto con alimenti acidi. Purezza ≥ 96%

38510

136504-96-6

1,2-bis(3-amminopropil) etilendiammina, polimero con N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina e 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina

LMS = 5 mg/kg

38515

001533-45-5

4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene

LMS = 0,05 mg/kg (1)

38560

07128-64-5

2,5-bis(5-terz-butil-2-benzossazolil)tiofene

LMS = 0,6 mg/kg *

38700

63397-60-4

Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno

LMS = 18 mg/kg *

38800

32687-78-8

N,N'-bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]idrazide

LMS = 15 mg/kg *

38810

080693-00-1

Difosfito di bis

LMS = 5 mg/kg

 

 

(2,6-di-terz-butil-4-metilfenil)pentaeritrite

(come somma di fosfito e fosfato)

38820

26741-53-7

Bis(2,4-di-terz-butilfenil) pentaeritritol difosfito

LMS = 0,6 mg/kg *

38840

154862-43-8

Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol difosfito

LMS = 5 mg/kg [somma della sostanza stessa, la sua forma ossidata [bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritolfosfato] e il suo prodotto di idrolisi (2,4-dicumilfenolo)]

38879

135861-56-2

Bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitolo

 

38885

002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-idrossi-4-n-ottilossifenil)-1,3,5-triazina

LMS = 0,05 mg/kg. Solo per prodotti alimentari acquosi

38940

110675-26-8

2,4-bis(duodeciltiometil)-6-metilfenolo

LMS(T) = 5 mg/kg * (40)

38950

079072-96-1

Bis(4-etilbenzilidene) sorbitolo

 

39060

35958-30-6

1,1-Bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)etano

LMS = 5 mg/kg *

39090

-

N,N-Bis(2-idrossietil)alchil (C8-C18)ammina

LMS(T) = 1,2 mg/kg (13) *

39120

-

Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C8-C18)ammina

LMS(T) = 1,2 mg/kg (13) (espresso come ammina terziaria escludendo HCl) *

39200

006200-40-4

Cloruro di bis(2-idrossietil)-2-idrossipropil-3-(dodecilossi)metilammonio

LMS = 1,8 mg/kg

39680

000080-05-7

2,2-Bis(4-idrossifenil) propano

LMS(T) = 0,6 mg/kg (28)

39815

182121-12-6

9,9-Bis(metossimetil)fluorene

QMA = 0,05 mg/6 dm2

39890

087826-41-3

Bis(metilbenzilidene)

 

 

069158-41-4

sorbitolo

 

 

054686-97-4

 

 

39925

129228-21-3

3,3-Bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano

LMS = 0,05 mg/kg

40000

00991-84-4

2,4-Bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina

LMS = 30 mg/kg *

40020

110553-27-0

2,4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo

LMS(T) = 5 mg/kg * (40)

40160

61269-61-2

Copolimero N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)esametilendiammina-1,2-dibromoetano

LMS = 2,4 mg/kg *

40320

10043-35-3

Acido borico

LMS(T) 6 mg/kg (23)

 

 

 

espresso come boro fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2001, né 31, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano

40400

10043-11-5

Boro nitruro

 

40570

000106-97-8

Butano

 

40580

000110-63-4

1,4-Butandiolo

LMS(T) = 5 mg/kg (24)

40720

025013-16-5

Butilidrossianisolo (BHA)

LMS = 30 mg/kg *

40800

13003-12-8

4,4'-Butilidenbis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)

LMS = 6 mg/kg *

40980

19664-95-0

Butirrato di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese) *

41040

05743-36-2

Calcio butirrato

 

41120

10043-52-4

Cloruro di calcio

 

41280

001305-62-0

Calcio idrossido

 

41520

001305-78-8

Calcio ossido

 

41600

012004-14-7

Calcio solfoalluminato

 

 

037293-22-4

 

 

41680

000076-22-2

Canfora

In accordo con la nota 9 dell'allevago VI

41760

008006-44-8

Cera candelilla

 

41840

00105-60-2

Caprolattame

LMS(T) = 15 mg/kg (5)

41960

000124-07-2

Acido caprilico

 

42000

63438-80-2

Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno

LMS = 30 mg/kg *

42080

001333-86-4

Nero di carbone

Conformemente alle specifiche dell'allegato V

42160

000124-38-9

Carbonio biossido

 

42320

007492-68-4

Acido carbonico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

42400

10377-37-4

Carbonato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio) *

42480

00584-09-8

Carbonato di rubidio

LMS = 12 mg/kg *

42500

 

Acido carbonico, sali

 

42640

009000-11-7

Carbossimetil cellulosa

 

42720

008015-86-9

Cera carnauba

 

42800

009000-71-9

Caseina

 

42880

008001-79-4

Olio di ricino

 

42960

064147-40-6

Olio di ricino, deidratato

 

43200

 

Mono e digliceridi dell'olio di ricino

 

43280

009004-34-6

Cellulosa

 

43300

009004-36-8

Cellulosa acetobutirrato

 

43360

068442-85-3

Cellulosa rigenerata

 

43440

008001-75-0

Ceresina

 

43480

064365-11-3

Carbone attivo

Conformemente alle specifiche dell'allegato V

43515

 

Esteri degli acidi grassi dell'olio di cocco con cloruro di colina

QMA = 0,9 mg/6 dm2

43600

04080-31-3

Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano

LMS = 0,3 mg/kg *

43680

00075-45-6

Clorodifluorometano

LMS = 6 mg/kg *

 

 

 

Conformente alle specifiche dell'allegato V

44160

000077-92-9

Acido citrico

 

44640

000077-93-0

Citrato di trietile

 

44960

11104-61-3

Ossido di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (espresso come cobalto) *

45195

007787-70-4

Bromuro di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

45200

001335-23-5

Ioduro di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

 

 

 

LMS = 1 mg/kg

 

 

 

(espresso come iodio) (11)

45280

 

Fibre di cotone

 

45440

-

Cresoli butilati, stirenati

LMS = 12 mg/kg *

45450

068610-51-5

Copolimero di p-cresolo, di diciclopentadiene e di isobutilene

LMS = 5 mg/kg

45560

014464-46-1

Cristobalite

 

45600

003724-65-0

Acido crotonico

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)

45640

005232-99-5

Estere etilico dell'acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico

LMS = 0,05 mg/kg

45650

6197-30-4

Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico,2-etilesil estere

LMS = 0,05 mg/kg *

45705

166412-78-8

Acido 1,2-ciclo-esandicarbossilico, diisononil estere

 

45760

000108-91-8

Cicloesilammina

 

45920

009000-16-2

Dammar

 

45940

000334-48-5

Acido n-decanoico

 

46070

10016-20-3

Alfa-destrina

 

46080

0785-39-9

Beta destrina

 

46375

061790-53-2

Farina fossile

 

46380

068855-54-9

Terra di diatomee calcinata in continuo con carbonato di sodio

 

46480

032647-67-9

Dibenzilidene sorbitolo

 

46640

000128-37-0

Butilidrossitoluene (BHT)

LMS = 30 mg/kg *

46700

-

5,7-di ter-butil-3-(3,4 e 2,3-dimetil-fenil)-3H-benzofuran-2-one contenente: a) 5,7- di-ter-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (80-100% p/p) e b) 5,7-di-ter-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (0-20% p/p)

LMS = 5 mg/kg

46720

004130-42-1

2,6-di-terz-butil-4-etilfenolo

QMA = 4,8 mg/6 dm2

46790

004221-80-1

3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzoato di 2,4-di-terz-butilfenile

 

46800

67845-93-6

3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzoato di esadecile

 

46870

003135-18-0

3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di diottadecile

 

46880

065140-91-2

3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di monoetile, sale di calcio

LMS = 6 mg/kg

47210

26427-07-6

Acido dibutiltiostannoico, polimero [= Tiobis(solfuro di butilstagno), polimero]

In accordo con le specifiche dell'allegato V

47440

000461-58-5

Diciandiammide

 

47500

153250-52-3

N,N'-dicicloesil-2,6-naftalene dicarbossamide

LMS = 5 mg/kg *

47540

27458-90-8

Disolfuro di di-terz-dodecile

LMS = 0,05 mg/kg

47600

084030-61-5

Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno

LMS(T) = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare (41) [come somma di tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno, di bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno, tricloruro di monododecilstagno e dicloruro di di-dodecilstagno], espressi come somma di cloruro di mono- e di-dodecilstagno *

47680

000111-46-6

Dietilen glicole

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

48460

000075-37-6

1,1-Difluoroetano

 

48620

00123-31-9

1,4-Diidrossibenzene

LMS = 0,6 mg/kg

48640

00131-56-6

2,4-Diidrossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg (15) *

48720

00611-99-4

4,4'-Diidrossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

48800

00097-23-4

2,2'-Diidrossi-5,5'-diclorodifenilmetano

LMS = 12 mg/kg *

48880

00131-53-3

2,2'-Diidrossi-4-metossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg (15) *

49485

134701-20-5

2,4-Dimetil-6(1-metilpentadecil)-fenolo

LMS = 1 mg/kg

49540

00067-68-5

Dimetilsolfossido

 

49595

057583-35-4

Bis(etilesil tioglicolato) di stagno dimetile

LMS(T) = 0,18 mg/kg * (16) (espresso come stagno)

49600

26636-01-1

Bis(isoottile tioglicolato)di dimetilstagno

LMS(T) 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno) *

49840

02500-88-1

Disolfuro di diottadecile

LMS = 3 mg/kg *

50160

-

Bis[n-alchile(C10-C16)tioglicolato] di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno) *

50240

010039-33-5

Bis(2-etilesile maleato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno) *

50320

015571-58-1

Bis(2-etilesile tioglicolato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno) *

50360

-

Bis(etile maleato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno) *

50400

033568-99-9

Bis(isoottile maleato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno) *

50480

026401-97-8

Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno) *

50560

-

1,4-Butandiolo bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno) *

50640

003648-18-8

Dilaurato di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno) *

50720

015571-60-5

Dimaleato di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno) *

50800

-

Dimaleato di di-n-ottilstagno esterificato

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno) *

50880

-

Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n=2-4)

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno) *

50960

069226-44-4

Etilenglicole bis(tioglicolato)di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno) *

51040

015535-79-2

Tioglicolato di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno) *

51120

-

(Tiobenzoato)(2-etilesile tioglicolato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno) *

51200

00126-58-9

Dipentaeritrite

 

51570

00127-63-9

Difenilsolfone

LMS(T) = 3 mg/kg * (25)

51680

00102-08-9

N,N'-Difeniltiourea

LMS = 3 mg/kg *

51700

147315-50-2

2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)5[(esil)ossi]fenolo

LMS = 0,05 mg/kg

51760

025265-71-8

Dipropilenglicole

 

 

000110-98-5

 

 

52000

27176-87-0

Acido dodecilbenzensolfonico

LMS = 30 mg/kg *

52320

52047-59-3

2-(4-Dodecilfenil)indolo

LMS = 0,06 mg/kg *

52640

016389-88-1

Dolomite

 

52645

10436-08-5

Cis-11-Eicosenammide

 

52720

000112-84-5

Erucammide

 

52730

000112-86-7

Acido erucico

 

52880

23676-09-7

4-Etossibenzoato di etile

LMS = 3,6 mg/kg *

52900

000064-17-5

Etanolo

 

53200

23949-66-8

2-Etossi-2'-etilossanilide

LMS = 30 mg/kg *

53270

037205-99-5

Etilcarbossimetilcellulosa

 

53280

009004-57-3

Etilcellulosa

 

53360

000110-31-6

N,N-etilenbisoleammide

 

53440

005518-18-3

N,N-etilenbispalmitammide

 

53520

00110-30-5

N,N-etilenbisstearammide

 

53600

000060-00-4

Acido etilendiamminotetraacetico

 

53610

054453-03-1

Etilendiamminotetraacetato di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

53650

000107-21-1

Etilenglicole

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

54005

005136-44-7

Etilene-N-palmitammide-N-stearammide

 

54260

009004-58-4

Etilidrossietilcellulosa

 

54270

 

Etilidrossimetilcellulosa

 

54280

 

Etilidrossipropilcellulosa

 

54300

118337-09-0

2,2'-Etilidenbis(4,6-di-terz-butilfenil)fluorofosfonito

LMS = 6 mg/kg

54450

 

Grassi e oli, animali o vegetali, commestibili

 

54480

 

Grassi e oli, idrogenati, animali o vegetali, commestibili

 

54880

000050-00-0

Formaldeide

LMS(T) = 15 mg/kg (22) *

54930

025359-91-5

Copolimero formaldeide -1-naftolo [=Poli(1-idrossinaftilmetano)

LMS = 0,05 mg/kg

55040

000064-18-6

Acido formico

 

55120

00110-17-8

Acido fumarico

 

55190

029204-02-2

Acido gadoleico

 

55200

001166-52-5

Gallato di dodecile

LMS(T) = 30 mg/kg (34) *

55280

001034-01-1

Gallato di ottile

LMS(T) = 30 mg/kg (34) *

55360

000121-79-9

Gallato di propile

LMS(T) = 30 mg/kg (34) *

55440

009000-70-8

Gelatina

 

55520

 

Fibre di vetro

 

55600

 

Microsfere di vetro

 

55680

000110-94-1

Acido glutarico

 

55920

000056-81-5

Glicerina

 

56020

099880-64-5

Glicerolo dibeenato

 

56360

 

Glicerolo esterificato con acido acetico

 

56486

 

Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C14-C18) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C16-C18)

 

56487

 

Glicerolo esterificato con acido butirrico

 

56490

 

Glicerolo esterificato con acido erucico

 

56495

 

Glicerolo esterificato con acido 12 idrossistearico

 

56500

 

Glicerolo esterificato con acido laurico

 

56510

 

Glicerolo esterificato con acido linoleico

 

56520

 

Glicerolo esterificato con acido miristico

 

56535

-

Glicerolo esterificato con acido nonanoico

 

56540

 

Glicerolo esterificato con acido oleico

 

56550

 

Glicerolo esterificato con acido palmitico

 

56570

 

Glicerolo esterificato con acido propionico

 

56580

 

Glicerolo esterificato con acido ricinoleico

 

56585

 

Glicerolo esterificato con acido stearico

 

56610

030233-64-8

Glicerolo monobeenato

 

56720

026402-23-3

Glicerolo monoesanoato

 

56800

030899-62-8

Glicerolo monolaurato diacetato

 

56880

026402-26-6

Glicerolo monoottanoato

 

57040

 

Glicerolo monooleato esterificato con acido ascorbico

 

57120

 

Glicerolo monooleato esterificato con acido citrico

 

57200

 

Glicerolo monopalmitato esterificato con acido ascorbico

 

57280

 

Glicerolo monopalmitato esterificato con acido citrico

 

57600

 

Glicerolo monostearato esterificato con acido ascorbico

 

57680

 

Glicerolo monostearato esterificato con acido citrico

 

57800

018641-57-1

Tribeenato di glicerina

 

57920

000620-67-7

Glicerolo trieptanoato

 

58300

 

Glicina, sali

 

58320

007782-42-5

Grafite

 

58400

009000-30-0

Gomma di guar

 

58480

009000-01-5

Gomma arabica

 

58720

000111-14-8

Acido eptanoico

 

58960

00057-09-0

Bromuro di esadeciltrimetilammonio

LMS = 6 mg/kg *

59120

23128-74-7

1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]

LMS = 45 mg/kg *

59200

35074-77-2

1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]

LMS = 6 mg/kg *

59280

000100-97-0

Esametilentetrammina

LMS(T) = 15 mg/kg (22) (espresso come formaldeide)

59360

000142-62-1

Acido esanoico

 

59760

019569-21-2

Huntite (carbonato naturale di calcio e magnesio)

 

59990

007647-01-0

Acido cloridrico

 

60030

012072-90-1

Idromagnesite

 

60080

012304-65-3

Idrotalcite

 

60160

000120-47-8

4-Idrossibenzoato di etile

 

60180

004191-73-5

4-Idrossibenzoato di isopropile

 

60200

000099-76-3

4-Idrossibenzoato di metile

 

60240

000094-13-3

4-idrossibenzoato di propile

 

60320

70321-86-7

2-[2-Idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo

LMS = 1,5 mg/kg *

60400

03896-11-5

2-(2'-idrossi-3'-terz-butil-5'-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo

LMS(T) = 30 mg/kg (19) *

60480

003864-99-1

2-(2-idrossi-3,5-di-terz-butifenil)-5-clorobenzotriazolo

 

60560

009004-62-0

Idrossietilcellulosa

 

60800

65447-77-0

Copolimero 1-(2-idrossietil)-4-idrossi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina-succinato di dimetile

LMS = 30 mg/kg *

60880

009032-42-2

Idrossietilmetilcellulosa

 

61120

009005-27-0

Amido idrossietilico

 

61280

03293-97-8

2-Idrossi-4-n-esilossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg (15) *

61360

00131-57-7

2-Idrossi-4-metossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg *

61390

037353-59-6

Idrossimetilcellulosa

 

61440

02440-22-4

2-(2'-Idrossi-5-metilfenil) benzotriazolo

LMS(T) = 30 mg/kg (19) *

61600

01843-05-6

2-idrossi-4-n-ottilossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg (15) *

61680

009004-64-2

Idrossipropilcellulosa

 

61800

009049-76-7

Amido idrossipropilico

 

61840

000106-14-9

Acido 12-idrossistearico

 

62020

007620-77-1

Acido 12-idrossistearico, sale di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)

62140

06303-21-5

Acido ipofosforoso

 

62245

012751-22-3

Fosfuro di ferro

Solo per polimeri e copolimeri del PET

62450

000078-78-4

Isopentano

 

62640

008001-39-6

Cera giapponese

 

62720

001332-58-7

Caolino

 

62800

 

Caolino calcinato

 

62960

000050-21-5

Acido lattico

 

63040

000138-22-7

Lattato di butile

 

63200

51877-53-3

Lattato di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg * (10) (espresso come manganese)

63280

000143-07-7

Acido laurico

 

63760

008002-43-5

Lecitina

 

63840

00123-76-2

Acido levulinico

 

63920

000557-59-5

Acido lignocerico

 

63940

008062-15-5

Acido lignosolfonico

LMS = 0,24 mg/kg *

 

 

 

Da utilizzare solo come disperdente per dispersioni polimeriche

64015

000060-33-3

Acido linoleico

 

64150

028290-79-1

Acido linolenico

 

64240

001332-37-2

Ossido di ferro

 

64320

010377-51-2

Ioduro di litio

LMS(T) = 1 mg/kg * (11) (espresso come iodio) e LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)

64500

 

Lisina sali

 

64640

001309-42-8

Idrossido di magnesio

 

64720

001309-48-4

Ossido di magnesio

 

64800

00110-16-7

Acido maleico

LMS(T) = 30 mg/kg (10)

64990

025736-61-2

Copolimero stirene-anidride maleica, sale sodico

In conformità con le specifiche dell'allegato V

65020

006915-15-7

Acido malico

 

65040

00141-82-2

Acido malonico

 

65120

07773-01-5

Cloruro di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg * (10) (espresso come manganese)

65200

12626-88-9

Idrossido di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg * (10) (espresso come manganese)

65280

10043-84-2

Ipofosfito di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg * (10) (espresso come manganese)

65360

11129-60-5

Ossido di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg * (10) (espresso come manganese)

65440

-

Pirofosfito di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg * (10) (espresso come manganese)

65520

000087-78-5

Mannitolo

 

65920

66822-60-4

Copolimeri di cloruro di N-metacriloilossietil-N,N-dimetil-N-carbossimetilammonio, sale di sodio-metacrilato di ottadecile-metacrilato di etile-metacrilato di cicloesile-N-vinil-2-pirrolidone

 

66200

037206-01-2

Metilcarbossimetilcellulosa

 

66240

009004-67-5

Metilcellulosa

 

66350

085209-93-4

Fosfato di 2,2'

LMS = 5 mg/kg *

 

 

metilene-bis(4,6-di-terz-butilfenile) di litio

LMS(T) = 0,6 (8) (espresso come litio)

66360

85209-91-2

2,2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil)sodio fosfato

LMS = 5 mg/kg *

66400

00088-24-4

2,2'-Metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)

LMS(T) = 1,5 mg/kg (20) *

66480

00119-47-1

2,2'-Metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)

LMS(T) = 1,5 mg/kg (20) *

66560

004066-02-8

2,2'-metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)

LMS(T) = 3 mg/kg (6)

66580

000077-62-3

2,2'-Metilenbis [4-metil-6-(1-metilcicloesil)fenolo]

LMS(T) = 3 mg/kg (6)

66640

009004-59-5

Metiletilcellulosa

 

66695

 

Metilidrossimetilcellulosa

 

66700

009004-65-3

Metilidrossipropilcellulosa

 

66755

002682-20-4

2-Metil-4-isotiazolin-3-one

LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

66905

000872-50-4

N-metilpirrolidone

 

66930

068554-70-1

Metilsilsesquiossano

Monomero residuo nel metilsilsesquiossano: < 1 mg metiltrimetossisilano/kg di metilsilsesquiossano

67120

012001-26-2

Mica

 

67155

-

Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-metil-2-benzossazolil)-stilbene

Non più dello 0,05% p/p (quantità di sostanza usata/quantità della formulazione). Conformemente alle specifiche dell'allegato V

67180

 

Miscela di ftalato di n-decile n-ottile (50% p/p), di ftalato di di-n-decile (25% p/p) e di ftalato di di-n-ottile (25% p/p)

LMS = 5 mg/kg (1)

67200

001317-33-5

Molibdeno bisolfuro

 

67360

67649-65-4

Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno

LMS(T) = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare (41) [come somma di tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno, di bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno, tricloruro di monododecilstagno e dicloruro di di-dodecilstagno], espressi come somma di cloruro di mono- e di-dodecilstagno *

67515

057583-34-3

Tris(etilsil tioglicolato) di stagno monometile

LMS(T) = 0,18 mg/kg * (16) (espresso come stagno)

67520

54849-38-6

Tris(isoottile tioglicolato) di monometilstagno

LMS(T) = 0,18 mg/kg * (16) (espresso come stagno)

67600

-.

Tris[alchil(C10-C16)tioglicolato] di mono-n-ottilstagno

LMS(T) = 1,2 mg/kg * (18) (espresso come stagno)

67680

27107-89-7

Tris(2-etilesile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno

LMS(T) = 1,2 mg/kg * (18) (espresso come stagno)

67760

26401-86-5

Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno

LMS(T) = 1,2 mg/kg * (18) (espresso come stagno)

67840

 

Acidi montanici e/o loro esteri con etilenglicole e/o con 1,3-butandiolo e/o con glicerolo

 

67850

008002-53-7

Cera montana

 

67891

000544-63-8

Acido miristico

 

67896

020336-96-3

Acido miristico, sale di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg * (8) (espresso come litio)

68040

03333-62-8

7-[2-H-nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilcumarina

 

68078

027253-31-2

Neodecanoato di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg (espresso come acido neodecanoico)

 

 

 

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (espresso come cobalto)

 

 

 

Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D

68125

037244-96-5

Nefelina sienite

 

68145

080410-33-9

2,2'2”-Nitrilo[trietiltris(3,3',5,5'-tetra-terz-butil-1,1'-bifenil-2,2'diil)fosfito]

LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)

68320

02082-79-3

3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile

LMS = 6 mg/kg *

68400

10094-45-8

Ottadecilerucammide

LMS = 5 mg/kg *

68860

04720-48-5

Acido n-ottilfosfonico

LMS = 0,05 mg/kg *

68960

000301-02-0

Oleammide

 

69040

000112-80-1

Acido oleico

 

69160

014666-94-5

Acido oleico sale di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg * (14) (espresso come cobalto)

69760

00143-28-2

Alcol oleico

 

69840

016260-09-6

Oleilpalmitammide

LMS = 5 mg/kg *

69920

000144-62-7

Acido ossalico

LMS(T) = 6 mg/kg * (29)

70000

070331-94-1

2,2'-ossamidobis[etil-3-(3,5-di-terzbutil-4-idrossifenil)propionato]

 

70240

012198-93-5

Ozocerite

 

70400

000057-10-3

Acido palmitico

 

71020

000373-49-9

Acido palmitoleico

 

71440

009000-69-5

Pectina

 

71600

000115-77-5

Pentaeritrite

 

71635

025151-96-6

Dioleato di pentaeritrite

LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto il simulante D

71670

178671-58-4

Tetrakis(2-ciano-3,3-difenilacrilato)di pentaeritrite

LMS = 0,05 mg/kg

71680

006683-19-8

Pentaeritrolo tetrakis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)-propionato]

 

71720

000109-66-0

Pentano

 

71935

007601-89-0

Sale di sodio monoidrato dell'acido perclorico

LMS = 0,05 mg/kg (31) *

71960

003825-26-1

Acido perfluoroottanoico, sale di ammonio

Da utilizzare solo negli oggetti per uso ripetuto, sinterizzati ad alte temperature

72081/10

-

Resine idrocarburiche (idrogenate) deriate dal petrolio

LMS = 5 mg/kg * In conformità alle specifiche dell'allegato V

72160

00948-65-2

2-Fenilindolo

LMS = 15 mg/kg *

72640

007664-38-2

Acido fosforico

 

72800

01241-94-7

Fosfato di difenile 2-etilesile

LMS = 2,4 mg/kg *

73040

13763-32-1

Fosfato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio) *

73120

10124-54-6

Fosfato di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese) *

73160

-

Fosfati di mono- e dialchile (C16 e C18)

LMS = 0,05 mg/kg

73720

000115-96-8

Fosfato di tricloroetile

LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

74010

145650-60-8

Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile)etile

LMS = 5 mg/kg (come somma di fosfito e fosfato)

74240

03570-04-4

Tris (2,4-di-terz-butilfenile)fosfito

 

74400

-

Fosfito di tris(nonil -e/o

LMS = 30 mg/kg *

 

 

dinonilfenile)

Per materie plastiche esenti da plastificanti in quantità non superiore allo 0,3%, per copolimero butadiene-stirene alla dose massima dell'1,5% sulla materia plastica e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D

74480

000088-99-3

Acido o-ftalico

 

74560

000085-68-7

Benzil butil ftalato

Da utilizzare unicamente come:

 

 

 

a) plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

 

 

 

b) plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, ad eccezione degli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento come definiti dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D.P.R. 7 aprile 1999, n. 128;

 

 

 

c) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1% nel prodotto finito.

 

 

 

LMS = 30 mg/kg di simulante alimentare.

 

 

 

Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'articolo 1, comma 4 del D.M. 17 dicembre 1999, n. 538

74640

000117-81-7

Bis(2-etilesile)ftalato

Da utilizzare unicamente come:

 

 

 

a) plastificante nei materiali e oggetti ad uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi;

 

 

 

b) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1% nel prodotto finito.

 

 

 

LMS = 1,5 mg/kg di simulante alimentare.

 

 

 

Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'articolo 1, comma 4 del D.M. 17 dicembre 1999, n. 538

74880

000084-74-2

Dibutil ftalato

Da utilizzare unicamente come:

 

 

 

a) plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi;

 

 

 

b) coadiuvante tecnologico di lavorazione nelle poliolefine, in concentrazioni non superiori allo 0,05% nel prodotto finito.

 

 

 

LMS = 0,3 mg/kg di simulante alimentare

75100

068515-48-0 028553-12-0

Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari a catena

Da utilizzare unicamente come:

 

 

ramificata C8-C10, con oltre il 60% di C9

a) plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

 

 

 

b) plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, ad eccezione degli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D.P.R. 7 aprile 1999, n. 128;

 

 

 

c) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1% nel prodotto finito.

 

 

 

LMS(T) = 9 mg/kg di simulante alimentare (42)

75105

068515-49-1 026761-40-0

Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari a catena ramificata C9-C11 con oltre il 90% di C10

Da utilizzare unicamente come:

 

 

 

a) plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

 

 

 

b) plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, ad eccezione degli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D.P.R. 7 aprile 1999, n. 128;

 

 

 

c) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1% nel prodotto finito.

 

 

 

LMS(T) = 9 mg/kg di simulante alimentare (42)

76320

000085-44-9

Anidride ftalica

 

76415

019455-79-9

Acido pimelico, sale di calcio

 

76721

009016-00-6 063148-62-9

Polidimetilsilossano (PM > 6800)

In accordo con le specifiche dell'allegato V

76730

-

Polidimetilsilossano, gamma-idrossipropilato

LMS = 6 mg/kg

76815

-

Poliestere dell'acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari

Conformemente alle specifiche dell'allegato V

76845

031831-53-5

Poliestere di 1,4 butandiolo con caprolattone

Nel rispetto della restrizione prevista per le sostanze di cui ai nn. rif. 14260 e 13720.

 

 

 

Conformemente alle specifiche dell'allegato V

76866

-

Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3- e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, che possono essere terminati con acido acetico o acidi grassi C12-C18 o n-ottanolo e/o n-decanolo

LMS = 30 mg/kg

76960

025322-68-3

Polietilenglicole

 

77370

070142-34-6

30-dipolidrossistearato di polietileneglicole

 

77440

-

Diricinoleato di polietilenglicole

LMS = 42 mg/kg *

77520

61791-12-6

Estere di polietilenglicole con olio di ricino

LMS = 42 mg/kg *

77600

061788-85-0

Olio di ricino, idrogenato esterificati con polietilenglicole

 

77702

 

Acidi monocarbossilici alifatici e loro solfati di sodio e di ammonio esterificati con polietilenglicole

 

77895

068439-49-6

Etere monoalchilico

LMS = 0,05 mg/kg

 

 

(C16-C18) di polietilenglicole (OE=2-6)

In accordo con le specifiche dell'allegato V

78320

09004-97-1

Monoricinoleato di polietilenglicole

LMS = 42 mg/kg *

79040

009005-65-5

Polietilenglicole sorbitano monolaurato

 

79120

009005-65-6

Polietilenglicole sorbitano monooleato

 

79200

009005-66-7

Polietilenglicole sorbitano monopalmitato

 

79280

009005-67-8

Polietilenglicole sorbitano monostearato

 

79360

009005-70-3

Polietilenglicole sorbitano trioleato

 

79440

009005-71-4

Polietilenglicole sorbitano tristearato

 

79600

009046-01-9

Fosfato tridecilico d'etere di

LMS = 5 mg/kg

 

 

polietileneglicole

Solo per materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti acquosi. Secondo le specifiche dell'allegato V

79920

009003-11-6 106392-12-5

Poli(etilene propilene) glicole

 

80000

009002-88-4

Cera di polietilene

 

80240

029894-35-7

Poliglicerol ricinoleato

 

80640

 

Poliossialchil (C2-C4) dimetilpolisilossano

 

80720

008017-16-1

Acidi polifosforici

 

80800

025322-69-4

Polipropilenglicole

 

81060

009003-07-0

Cera di polipropilene

 

81200

71878-19-8

Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]

LMS = 3 mg/kg *

81220

192268-64-7

Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilamminol]-1,3,5-triazin-2,4-diil] [2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-esandiil[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]]-alfa-[N,N,N',N'-tetrabutil-N''''-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N''-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilammino)-esil]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triammina]-omega-N,N,N',N'-tetrabutil-1,3,5-triazin-2,4-diammina]

LMS = 5 mg/kg

81500

9003-39-8

Polivinilpirrolidone

Conformemente alle specifiche dell'allegato V

81515

087189-25-1

Poli(glicerolato di zinco)

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (espresso come zinco)

81520

07758-02-3

Potassio bromuro

 

81600

01310-58-3

Potassio idrossido

 

81680

07681-11-0

Ioduro di potassio

LMS(T) = 1 mg/kg * (11) (espresso come iodio)

81760

 

Polveri, fiocchi e fibre di ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame) LMS = 48 mg/kg (espresso come ferro)

81840

000057-55-6

1,2-propandiolo

 

81882

000067-63-0

2-propanolo

 

82000

000079-09-4

Acido propionico

 

82020

19019-51-3

Propionato di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg * (14) (espresso come cobalto)

82080

009005-37-2

1,2-propilenglicole alginato

 

82240

22788-19-8

1,2-propilenglicole dilaurato

 

82400

00105-62-4

1,2-propilenglicole dioleato

 

82560

033587-20-1

1,2-propilenglicole dipalmitato

 

82720

006182-11-2

1,2-propilenglicole distearato

 

82800

27194-74-7

1,2-propilenglicole monolaurato

 

82960

01330-80-9

1,2-propilenglicole monoleato

 

83120

029013-28-3

1,2-propilenglicole monopalmitato

 

83300

001323-39-3

1,2-propilenglicole monostearato

 

83320

 

Propilidrossietilcellulosa

 

83325

 

Propilidrossimetilcellulosa

 

83330

 

Propilidrossipropilcellulosa

 

83440

02466-09-3

Acido pirofosforico

 

83455

13445-56-2

Acido pirofosforoso

 

83460

012269-78-2

Pirofillite

 

83470

014808-60-7

Quarzo

 

83595

119345-01-6

Prodotto di reazione del

LMS = 18 mg/kg *

 

 

fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile

In accordo con le specifiche dell'allegato V

83599

68442-12-6

Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetil-stagno, solfuro di sodio e tricloro-metilstagno

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)

83610

073138-82-6

Acidi resinici e acidi rosinici

 

83700

00141-22-0

Acido ricinoleico

LMS = 42 mg/kg *

83840

008050-09-7

Colofonia

 

84000

008050-31-5

Esteri di acidi resinici e acidi rosinici con glicerina

 

84080

008050-26-8

Esteri di acidi resinici e acidi rosinici con pentaeritrite

 

84210

065997-06-0

Colofonia idrogenata

 

84240

065997-13-9

Esteri di acidi resinici e acidi rosinici idrogenati, con glicerina

 

84320

008050-15-5

Esteri di acidi resinici e acidi rosinici, idrogenati, con metanolo

 

84400

0643365-17-9

Esteri di acidi resinici e acidi rosinici, idrogenati con pentaeritrite

 

84560

009006-04-6

Gomma naturale

 

84640

000069-72-7

Acido salicilico

 

84800

00087-18-3

Salicilato di 4-terz-butilfenile

LMS = 12 mg/kg *

84880

00119-36-8

Salicilato di metile

LMS = 30 mg/kg *

85360

000109-43-3

Dibutile sebacato

 

85601

 

Silicati naturali (ad esclusione dell'amianto)

 

85610

 

Silicati naturali sililati (ad esclusione dell'amianto)

 

85680

01343-89-2

Acido silicico

 

85760

12068-40-5

Silicato di litio alluminio (2:1:1)

LMS(T) = 0,6 mg/kg * (8) (espresso come litio)

85840

053320-86-8

Silicato di litio magnesio sodio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)

85920

12627-14-4

Silicato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg * (8) (espresso come litio)

85950

037296-97-2

Sale di magnesio-sodio-fluoruro

LMS = 0,15 mg/kg * (espresso come fluoruro).

 

 

dell'acido silicico

Da usare solo in strati di materiali multistrato che non entrano in contatto diretto con alimenti

86000

 

Acido silicico, sililato

 

86160

00409-21-2

Silicio carburo

 

86240

007631-86-9

Biossido di silicio

 

86285

 

Biossido di silicio sililato

 

86480

007631-90-5

Sodio bisolfito

LMS(T) = 10 mg/kg (30) * (espresso come SO2)

86560

07647-15-6

Sodio bromuro

 

86720

01310-73-2

Sodio idrossido

 

86800

07681-82-5

Ioduro di sodio

LMS(T) = 1 mg/kg * (11) (espresso come iodio)

86880

 

Dialchilfenossibenzendisolfonato di monoalchile, sale di sodio

LMS = 9 mg/kg *

86920

007632-00-0

Nitrito di sodio

LMS = 0,6 mg/kg *

86960

007757-83-7

Solfito di sodio

LMS(T) = 10 mg/kg (30) * (espresso come SO2)

87040

01330-43-4

Sodio tetraborato

LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro) fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27, concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano

87120

007772-98-7

Tiosolfato di sodio

LMS(T) = 10 mg/kg (30) * (espresso come SO2)

87200

000110-44-1

Acido sorbico

 

87280

029116-98-1

Sorbitan dioleato

 

87520

062568-11-0

Sorbitan monobeenato

 

87600

001338-39-2

Sorbitan monolaurato

 

87680

001338-43-8

Sorbitan monooleato

 

87760

026266-57-9

Sorbitan monopalmitato

 

87840

001338-41-6

Sorbitan monostearato

 

87920

061752-68-9

Sorbitan tetrastearato

 

88080

026266-58-0

Sorbitan trioleato

 

88160

054140-20-4

Sorbitan tripalmitato

 

88240

026658-19-5

Sorbitan tristearato

 

88320

000050-70-4

Sorbitolo

 

88600

026836-47-5

Sorbitol monostearato

 

88640

008013-07-08

Olio di soia epossidato

LMS = 60 mg/kg

 

 

 

Tuttavia, per le guarnizioni in PVC usate per sigillare di vasetti di vetro contenenti gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento come definiti dal decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 e dal D.P.R. 7 aprile 1999, n. 128 il LMS è pari a 30 mg/kg

 

 

 

Conformemente alle specifiche dell'allegato V

88800

009005-25-8

Amido commestibile

 

88880

068412-29-3

Amido idrolizzato

 

88960

000124-26-5

Stearammide

 

89040

000057-11-4

Acido stearico

 

89170

13586-84-0

Stearato di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (espresso come cobalto) *

89200

007617-31-4

Acido stearico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

89440

 

Esteri dell'acido stearico con etilenglicole

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

90720

058466-52-9

Stearoilbenzoilmetano

 

90800

05793-94-2

Stearoil-2-lactilato di calcio

 

90960

000110-15-6

Acido succinico

 

91200

000126-13-6

Aceto isobutirrato di saccarosio

 

91360

000126-14-7

Ottoacetato di saccarosio

 

91840

007704-34-9

Zolfo

 

91920

007664-93-9

Acido solforico

 

92000

07727-43-7

Solfato di bario

LMS(T) = 1 mg/kg * (12) (espresso come bario)

92030

010124-44-4

Acido solforico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

92080

014807-96-6

Talco

 

92150

01401-55-4

Acidi tannici

In accordo con le specifiche JECFA

92160

000087-69-4

Acido tartarico

 

92195

 

Taurina, sali

 

92205

057569-40-1

Acido tereftalico, diesterificato con 2,2' metilenbis(4-metil-6-tert-butilfenolo)

 

92320

-

Etere di tetradecil-poliossietilen (3-8) dell'acido glicolico

LMS = 15 mg/kg *

92350

000112-60-7

Tetraetilenglicole

 

92560

38613-77-3

Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4'-bifenililene

LMS = 18 mg/kg *

92640

000102-60-3

N,N,N'N'-tetrakis (2-idrossipropil)-etilendiammina

 

92700

078301-43-6

Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one

LMS = 5 mg/kg

92800

00096-69-5

4,4'-Tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)

LMS = 0,48 mg/kg *

92880

41484-35-9

Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]di tiodietanolo

LMS = 2,4 mg/kg *

92930

120218-34-0

Tiodietilenbis(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridina-3-carbossilato)

LMS = 6 mg/kg

93120

00123-28-4

Tiodipropionato di didodecile

LMS(T) = 5 mg/kg (21) *

93280

00693-36-7

Tiodipropionato di diottadecile

LMS(T) = 5 mg/kg (21) *

93440

013463-67-7

Biossido di titanio

 

93520

000059-02-9 010191-41-0

Alfa tocoferolo

 

93680

009000-65-1

Gomma adragante

 

93720

00108-78-1

2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina

LMS = 30 mg/kg

93760

000077-90-7

Tri-n-butil acetil citrato

 

93970

-

Triciclodecan dimetanol-bis(esaidroftalato)

LMS = 0,05 mg/kg *

94320

000112-27-6

Trietilenglicole

 

94400

036443-68-2

Trietilenglicol-bis-3-(3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)-propionato

LMS = 9 mg/kg *

94560

00122-20-3

Triisopropanolammina

LMS = 5 mg/kg *

94960

000077-99-6

1,1,1-trimetilolpropano

LMS = 6 mg/kg

95000

028931-67-1

Copolimero trimetacrilato-metil metacrilato di trimetilolpropano

 

95020

6846-50-0

2,2,4-trimetil-1,3-pentandiolo

LMS = 5 mg/kg

 

 

diisobutirrato

Da utilizzare unicamente per i guanti monouso

95200

001709-70-2

1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-diterz-butil-4-idrossibenzil)benzene

 

95265

227099-60-7

1,3,5-tris(4-benzoilfenil)benzene

LMS = 0,05 mg/kg *

95270

161717-32-4

Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo

LMS = 2 mg/kg (somma di fosfito, fosfato e il prodotto di idrolisi = TTBP)

95280

40601-76-1

1,3,5-tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-trianzin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

LMS = 6 mg/kg *

95360

27676-62-6

1,3,5-tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

LMS = 5 mg/kg *

95420

745070-61-5

1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanamido)-benzene

LMS = 0,05 mg/kg

95600

01843-03-4

1,1,3-tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano

LMS = 5 mg/kg *

95725

110638-71-6

Vermiculite, prodotto di reazione con citrato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)

95855

007732-18-5

Acqua

In accordo con le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano

95859

 

Cere, raffinate, derivate da materie prime di origine petrolifera o da idrocarburi sintetici

 

95883

 

Oli minerali, paraffinici, derivati da idrocarburi di origine petrolifera

In accordo con le specifiche dell'allegato V

95905

013983-17-0

Wollastonite

 

95920

 

Polveri e fibre di legno non trattate

 

95935

11138-66-2

Gomma xantorrea

 

96190

020427-58-1

Idrossido di zinco

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (espresso come zinco)

96240

001314-13-2

Ossido di zinco

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (espresso come zinco)

96320

001314-98-3

Solfuro di zinco

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (espresso come zinco)

 

 

Acetil-tri-2-etilesil-citrato

LMS = 3 mg/kg

 

 

Acetil-trietil-citrato

 

 

 

Acido ftalico

 

 

 

Acido solforicinico

 

 

 

Ammidi dell'acido oleico, palmitico, stearico, linoleico

Nel caso di guarnizioni in quantità complessiva non superiore al 2%, in altri casi in quantità complessiva non superiore a 0,1% sulla materia plastica

 

 

Anidride cromica

Come ancorante per politetrafluoroetilene su utensili da cucina in alluminio o in vetro e purché il cromo migrabile non superi il limite di 0,05 ppm

 

 

Bis-2-terz-butil-6-(3-terz-butil-5-metil2-idrossibenzilfenil)tereftalato

Per polietilene, per polipropilene e polistirene in quantità non superiore rispettivamente a 0,015%, 0,10% e 0,05% sulla materia plastica

 

 

Bis-stearo-etilendiammina

Per guarnizioni in quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica; per PVC e per polietilene in quantità non superiore a 0,5%, in altri casi non superiore a 0,2% sulla materia plastica

 

 

Butil ftalil butil glicolato

 

 

 

Butil stearato

 

 

 

Butil tartrato

 

 

 

Cera polietilenica ossidata con peso molecolare 9.000-14.000

Per PVC rigido

 

 

Cetilpiridinio cloruro

Per polipropilene ed in quantità non superiore a 0,4% sulla materia plastica

 

 

Cresoli butilati, stirenati, butilstirenati con peso molecolare medio 312

In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica

 

 

Di-2-etilesile sebacato

 

 

 

Di-isobutile-adipato

LMS = 3 mg/kg

 

 

Di isoottile ftalato

In quantità non superiore al 5% come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'art. 1, comma 4 del D.M. 17 dicembre 1999, n. 538

 

 

Di-n-esile-azelato

Non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D

 

 

Di-stearil-tiodipropionato

In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica

 

 

3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil-monoetil fosfonato di calcio

Per polietilene in quantità non superiore allo 0,2% e per polipropilene in quantità non superiore allo 0,25%

 

 

Dicetil tiodipropionato

In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica

 

 

Dicetil/distearil-ftalato

Per PVC rigido e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D

 

 

 

LMS = 1,5 mg/kg. In quantità non superiore al 5% come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'art. 1, comma 4 del D.M. 17 dicembre 1999, n. 538

 

 

Dicicloesile ftalato

In quantità non superiore al 5% come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per puericultura, come definiti dall'art. 1, comma 4 del D.M. 17 dicembre 1999, n. 538

 

 

Dietile ftalato

In quantità non superiore al 5% come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'art. 1, comma 4 del D.M. 17 dicembre 1999, n. 538

 

 

1,4-Diidro-2,6-dimetil-3,5-dicarbododecilossi-piridina

Per PVC e suoi copolimeri in quantità non superiore allo 0,3% sulla materia plastica ed esclusivamente per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A e B

 

 

Dimetilcicloesile ftalato

In quantità non superiore al 5% come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'art. 1, comma 4 del D.M. 17 dicembre 1999, n. 538

 

 

Dimetossietile ftalato

In quantità non superiore al 5% come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura, come definiti dall'art. 1, comma 4 del D.M. 17 dicembre 1999, n. 538

 

 

Distearil-(4-idrossi-3-metil-5-terz-butil)-benzil-malonato

In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica

 

 

Distearil-pentaeritritolo-difosfito

Per polietilene, polipropilene e polistirene in quantità non superiore a 0,25% sulla materia plastica. Per PVC rigido in quantità non superiore a 1% sulla materia plastica

 

 

Estere dell'acido beta-ammino crotonico con 2,2'-idrossi-dietilensolfuro

Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC, esenti da plastificanti, ed in quantità non superiore al 2% in totale sulla materia plastica

 

 

Estere dell'acido montanico con etandiolo e 1,3 butandiolo

Purché l'oggetto finito non ceda glicole etilenico

 

 

Estere di glicole dietilenico con acido stearico

Per alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione

 

 

Estere dimetilico dell'acido succinico policondensato con 2-(4-idrossi-2,2,6,6-tetrametil 1 piperidil)-etanolo

Per polietilene e polipropilene, in quantità massima non superiore, rispettivamente, a 0,3% ed a 0,5%

 

 

Estere glicolico dell'acido 3,3-bis-(4-idrossi-3'-terz-butilfenil)butirrico

Per polietilene: in quantità non superiore allo 0,5% sulla materia plastica per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A, B, C e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione; in quantità non superiore allo 0,2% per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A, B, D non soggetti a sterilizzazione.

 

 

 

Per polipropilene: in quantità non superiore allo 0,5% sulla materia plastica per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A, B e C e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione, e per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A, B, D non soggetti a sterilizzazione.

 

 

 

Per polipropilene: in quantità non superiore allo 0,3% per alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A, B, D in qualsiasi condizione di temperatura.

 

 

 

Per polistirene. In quantità non superiore a 0,2% sulla materia plastica.

 

 

 

Inoltre la sostanza non deve essere ceduta in quantità superiore ad 1 mg/kg

 

 

Esteri dell'acido beta ammino-crotonico con 1,4-butilenglicole e con alcoli della serie grassa da C16 a C18

Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC esenti da plastificanti in quantità non superiore al 3%

 

 

Esteri della glicerina con gli acidi beenico e arachico

 

 

 

Esteri della glicerina con gli acidi caprilico e n-decanoico

 

 

 

Esteri della glicerina con acido montanico

 

 

 

Esteri di acidi alifatici saturi C6-C22 con alcoli alifatici saturi monoidrossilici C2-C20, incluso alcool oleico

In quantità non superiore a 1,5% sulla materia plastica

 

 

Esteri di acidi grassi con poliglicerolo

Per film estensibili di PVC (limitatamente agli alimenti per i quali è prevista la prova con simulanti A e B) e di poliolefine destinati al contatto con alimenti (con esclusione degli alimenti per i quali è prevista la prova con il simulante C)

 

 

Esteri di sorbitolo con acido erucico, laurico, linoleico, miristico, oleico, pelargonico, palmitico, ricinoleico, stearico, 12-idrossistearico

 

 

 

Etil-ftalil-etilglicolato

 

 

 

2-etilesile difenilfosfato

 

 

 

Farina di guar

 

 

 

Fenile salicilato

 

 

 

Glicol propilenico

 

 

 

Glicoli polipropilenici

 

 

 

2-idrossi-4-n-ortossibenzofenone

Per polietilene e polipropilene, in quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica e con esclusione dall'impiego per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D o contenenti oltre il 20% di alcool etilico

 

 

Iso-ottile-epossi-stearato

 

 

 

1,1,3-(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano

In quantità non superiore a 0,2% sulla materia plastica

 

 

4,4'-Metilen-bis-(2,6-di-terz-butilfenolo)

In quantità non superiore allo 0,5% sulla materia plastica

 

 

2,2'-Metilen-bis-(4,6-di-terz-butilfenile)fosfato sodico

Limitatamente alla produzione di polipropilene. Limite di migrazione specifica: 5 mg/kg

 

 

Metilidrossietilcellulosa

 

 

 

Miscela di dimetilstagno-S,S'-bis(isoottilmecarptoacetato) e mono metilstagno-S,S',S''-tris (isoottilmecarptoacetato)

Da impiegare nel PVC e nei copolimeri di PVC rigidi esenti da plastificanti. LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)

 

 

Mono laurato di trietanolammina

Come antistatico per poliolefine in quantità non superiore a 0,3% sulla materia plastica

 

 

Monometilammina e dimetilcarbonato

Per polimetacrilato modificato. Limite di migrazione specifica 50 ppb, per ciascuna delle due sostanze

 

 

Montanato di calcio

 

 

 

Oli siliconici

 

 

 

Oli vegetali di cotone

 

 

 

Oli vegetali di lino

 

 

 

Oli di lino epossidato secondo buona tecnica industriale

Per PVC e PVDC (il numero di iodio dell'olio di lino epossidato deve essere inferiore a 6 ed il contenuto in ossigeno ossiranico deve essere inferiore al 10%)

 

 

Olio di ricino e suoi prodotti di disidratazione, idrogenazione e/o condensazione con acidi adipico, sebacico e ftalico

 

 

 

Orto-difenilglicidiletere

Per film di copolimeri cloruro di vinile - cloruro di vinilidene, in quantità non superiore a 0,3% sulla materia plastica

 

 

2-n-ottiltio-4,6-di-(4'-idrossi-3',5'-di-terz-butil)-fenossi-1,3,5-triazina

 

 

 

Palmitoil-benzoil-metano

Per PVC rigido e suoi copolimeri in quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica

 

 

Paraffina

Conforme ai requisiti di purezza indicati in Allegato III, Sezione 4, Punto 1 del D.M. 21 marzo 1973.

 

 

Paraffina clorurata

 

 

 

Polietilene adipato

 

 

 

Polietilenglicol monostearato

Purché il prodotto finito non ceda glicoli mono e dietilenico

 

 

Polietilenimmina

Per polipropilene come agente ancorante; in quantità non superiore a 0,05 μg/dm2 purché il prodotto finito non ceda etilenimmina

 

 

Polimeri derivati dalla esterificazione dell'acido azelaico con alcoli n-esilico e 2 etilesilico

 

 

 

Polimeri derivanti dalla esterificazione di uno o più acidi organici mono o poli carbossilici sottoelencati con uno o più alcooli polibasici pure sottoelencati:

Purché il prodotto non ceda monomeri o composti a basso peso molecolare

 

 

acidi:

 

 

 

acetico

 

 

 

acrilico

 

 

 

adipico

 

 

 

beenico

 

 

 

caprilico

 

 

 

crotonico

 

 

 

ftalico e isomeri

 

 

 

fumarico

 

 

 

grassi di cocco

 

 

 

grassi di tallolio

 

 

 

itaconico

 

 

 

maleico

 

 

 

miristico

 

 

 

palmitico

 

 

 

sebacico

 

 

 

stearico

 

 

 

alcoli:

 

 

 

beenico

 

 

 

bisfenolo

 

 

 

1,3-butilglicol

 

 

 

isodecilalcool

 

 

 

n-decilalcool

 

 

 

glicerina

 

 

 

glicoli mono, di-e polietilenico (purché il prodotto finito non ceda glicoli mono e dietilenico)

 

 

 

glicoli mono, di-e polipropilenico

 

 

 

glicol trietilenico

 

 

 

n-ottil alcool

 

 

 

pentaeritrite

 

 

 

sorbitolo

 

 

 

Polipropilene adipato

 

 

 

Polivinile etiletere

Viscosità 0,5-0,8 cP all'1% in benzene a 20 °C

 

 

Potassio caprinato

 

 

 

Potassio capronato

 

 

 

Prodotti di condensazione del poliossietilene-3-con alcoli grassi da C10 a C18

Per film poliolefinici in quantità non superiore a 1% sulla materia plastica

 

 

Prodotti di condensazione del sorbitolo e/o ossido di etilene

Purché l'oggetto finito non ceda glicol etilenico

 

 

Prodotto di condensazione dell'alcool n-dodecilico con ossido di etilene

Come agente antistatico per resine poliolefiniche in quantità non superiore a 0,1% sulla materia plastica

 

 

Propilen glicole alginato

 

 

 

Sale potassico dell'acido maleico semiesterificato con l'alcool cetilico

 

 

 

Sodio alchil (C10-C18) solfonato

Come agente antistatico nel PVC e nel polistirolo in quantità non superiore rispettivamente a 1,5% e 2,5% sulla materia plastica. Come agente emulsionante nel PVC e suoi copolimeri e nel polistirolo in quantità superiore, rispettivamente al 2 e 5% sulla materia plastica

 

 

Sodio diottile solfosuccinato

Per polietilene in quantità non superiore all'1% ed esclusivamente in contatto con alimenti per i quali è previsto l'impiego dei simulanti A e D e per alimenti per i quali non sono previste prove di cessione

 

 

Sodio dodecilbenzensolfonato

Nel caso di guarnizioni e mastici in quantità non superiore a 2% sulla materia plastica. In altri casi con le condizioni previste dall'articolo 10 del D.M. 21 marzo 1973, così come sostituito dall'articolo 4 del D.M. 26 aprile 1993, n. 220

 

 

Sodio solforicinato

 

 

 

Sorbitano sesquioleato

 

 

 

Stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio, magnesio

 

 

 

Stearil-(3,5-dimetil-4-idrossi-benzil)tioglicolato

In quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica

 

 

Terpolimeri di etilene, acetato di vinile ed ossido di carbonio

Per PVC

 

 

 

 

 

 

Tio-di-etilen-bis-(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridin-3-carbossilato)

Per PVC per contatto a temperatura ambiente. LMS = 5 mg/kg

 

 

Triacetina

 

 

 

Tributil-citrato

 

 

 

1,1,3-tris-(2-metil-4-di-tridecilfosfito-5-terz-butil-fenil)-butano addizionato di difenilfosfito

Per polietilene e polipropilene in quantità non superiore a 0,5% sulla materia plastica

 

 

Urea

 

 

 

Vetro fibre

 

 

 

Zinco carbonato

 

 

 

Zinco resinato

 

 

 

 

 

 

* Nel caso in cui la verifica di conformità viene effettuata con il simulante D o nei mezzi di prova sostitutivi di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e successive modificazioni i LMS si applicano a partire dal 1° maggio 2008.

 

 

Allegato V

(articolo 6, comma 1, lettera a)

 

Parte A: Specifiche generali

I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono rilasciare amine aromatiche primarie in quantità rilevabile (LR = 0,01 mg/kg di prodotto o simulante alimentare). Questa restrizione non si applica, tuttavia, alla migrazione delle amine aromatiche primarie che figurano nell'elenco dei monomeri ed altre sostanze di partenza e degli additivi di cui all'allegato I del presente regolamento.

 

Parte B: Altre specifiche

 

N. rif.

ALTRE SPECIFICHE

 

11530

ACRILATO DI 2-IDROSSIPROPILE

 

 

Può contenere fino al 25% (m/m) di acrilato di 2-idrossipropile (N. CAS 002918-23-2)

 

16690

DIVINILBENZENE

 

 

Può contenere fino al 45% (m/m) di etilvinilbenzene

 

18888

COPOLIMERO FRA ACIDO 3-IDROSSIBUTANOICO E ACIDO 3-IDROSSIPENTANOICO

 

 

Definizione

Questi copolimeri vengono prodotti mediante fermentazione controllata di Alcaligenes eutrophus utilizzando miscela di glucosio e acido propanoico come fonti di carbonio. L'organismo utilizzato non è un prodotto dell'ingegneria genetica e deriva da un unico organismo naturale inalterato di Alcaligenes eutrophus del ceppo H16 NCIMB 10442. Alcuni campioni di base dell'organismo vengono conservati in ampolle come liofilizzato. Con il campione di base si prepara il campione di lavoro che viene conservato nell'azoto liquido e utilizzato per preparare gli inoculi destinati al fermentatore. I campioni del fermentatore vengono esaminati quotidianamente sia al microscopio, sia con analisi volte ad individuare qualsiasi eventuale cambiamento morfologico della colonia coltivata su agar diversi a differenti temperature. I copolimeri vengono isolati dai batteri sottoposti a trattamento termico tramite digestione controllata delle altre componenti cellulari, lavaggio e asciugamento. Solitamente vengono presentati sotto forma di granuli ottenuti per fusione, contenenti additivi quali agenti nucleanti, plastificanti, agenti di carica, stabilizzanti e pigmenti conformi alle specifiche generali e individuali.

 

Denominazione chimica

Poli(3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato)

 

Numero CAS

080181-31-3

 

Formula strutturale

 

Peso

Non inferiore a 150.000 dalton

 

molecolare medio

(misurati con cromatografia di gel permeazione)

 

Saggio

Non meno del 98% di poli (3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) analizzato dopo idrolisi come miscela degli acidi 3-D-idrossibutanoico e 3-D-idrossipentanoico.

 

Descrizione

Polvere da bianca a biancastra dopo isolamento.

 

Caratteristiche

 

 

Prove di identificazione:

 

 

Solubilità

Solubili in idrocarburi clorurati come il cloroformio o il cloruro di metilene, ma praticamente insolubili in etanolo, alcani alifatici e acqua.

 

Restrizioni

QMA per l'acido crotonico = 0,05 mg/6 dm2

 

Purezza

Prima della granulazione il copolimero grezzo in polvere deve contenere:

 

- Azoto

Non oltre 2.500 mg/kg di materia plastica

 

- Zinco

Non oltre 100 mg/kg di materia plastica

 

- Rame

Non oltre 5 mg/kg di materia plastica

 

- Piombo

Non oltre 5 mg/kg di materia plastica

 

- Arsenico

Non oltre 1 mg/kg di materia plastica

 

- Cromo

Non oltre 1 mg/kg di materia plastica

23547

POLIDIMETILSILOSSANO (pm > 6.800)

 

 

Viscosità minima 100 x 10-6 m2/s (= 100 centistoke) a 25 °C

 

24903

Sciroppi idrogenati da amido idrolizzato

 

 

In conformità con i criteri di purezza dello sciroppo di maltitolo E 965 (ii) di cui al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209 e successive modifiche

 

25385

TRIALLILAMMINA

 

 

40 mg/kg di idrogel con un rapporto di 1 kg di prodotto alimentare per un massimo di 1,5 grammi di idrogel. Da utilizzare solo in idrogel non destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti

 

38320

4-(2-BENZOSSAZOLIL)-4'-(5-METIL-2-BENZOSSAZOLIL)STILBENE

 

 

Non oltre 0,05% p/p (quantità di sostanza utilizzata/quantità di formulazione)

 

42080

Nero di carbone

 

 

Specifiche:

 

 

- sostanze estraibili con il toluene: massimo 0,1%, determinato secondo il metodo ISO 6209

 

 

- assorbimento UV dell'estratto cicloesanico a 386 nm: < 0,02 AU per cella di 1 cm o < 0,1 AU per una cella di 5 cm, determinato secondo un metodo di analisi generalmente riconosciuto

 

 

- tenore di benzo(a)pirene: massimo 0,25 mg/kg di nero di carbone

 

 

- livello massimo di impiego del nero di carbone nel polimero: 2,5% p/p

 

43480

Carbone attivo

 

 

Da usare solo nel PET (max.: 10 mg/kg di polimero). Stessi requisiti di purezza del carbone vegetale (E 153) di cui al decreto del Ministro della sanità 27 novembre 1996, n. 684 modificato da ultimo dal decreto del Ministro della salute 8 luglio 2005 (G.U.R.I. n. 229 del 1° ottobre 2005), ad eccezione del tenore di ceneri che può essere fino al 10% (p/p)

 

43680

CLORODIFLUOROMETANO

 

 

Contenuto di clorofluorometano inferiore a 1 mg/kg della sostanza

 

47210

Polimero dell'acido dibutiltiostannoico

 

 

Unità molecolare = (C8 H18 S3 Sn2)n (n = 1,5-2)

 

64990

Copolimero stirene e anidride maleica, sale di sodio

 

 

Frazione PM < 1.000 inferiore allo 0,05% (p/p)

 

67155

Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-methyl-2-benzossazolil)stilbene

 

 

Miscela ottenuta dal processo di produzione nella proporzione di (58-62%):(23-27%):(13-17%)

 

72981/10

Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio

 

 

Specifiche:

 

 

le resine idrocarburiche idrogenate derivate dal petrolio prodotte mediante polimerizzazione catalitica o termica di dieni e olefine alifatici, aliciclici e/o arilalcheni monobenzenici da distillati di petrolio crackizzato con un intervallo di ebollizione non superiore a 220 °C, nonché i monomeri puri presenti in questi flussi della distillazione, con successiva distillazione, idrogenazione e ulteriore trasformazione.

 

 

Proprietà:

 

 

viscosità: > 3 Pa s a 120 °C;

 

 

temperatura di rammollimento: > 95 °C determinata secondo metodo ASTM E 28-67;

 

 

numero di bromo: < 40 (ASTM D1159);

 

 

colore di una soluzione al 50% di toluene < 11 nella scala Gardner;

 

 

monomero aromatico residuo ≤ 50 ppm

 

76721

POLIDIMETILSILOSSANO (pm > 6.800)

 

 

Viscosità minima 100 x 10-6 m2/s (= 100 centistoke) a 25 °C

 

76815

Poliestere dell'acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari

 

 

Frazione PM < 1.000 inferiore al 5% (p/p)

 

76845

Poliestere di caprolattone con 1,4-butanediolo

 

 

Frazione PM < 1.000 inferiore al 0,05% (p/p)

 

77895

ETERE MONOALCHILICO (C16-C18) DI POLIETILENGLICOLE (OE = 2-6)

 

 

La composizione di questa miscela è la seguente:

 

 

- etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6) (circa 28%)

 

 

- alcoli grassi (C16-C18) (circa 48%)

 

 

- etere monoalchilico (C16 - C18) di polietilenglicole (circa 24%)

 

 

Fosfato tridecilico d'etere di polietileneglicole

 

79600

Fosfato tridecilico d'etere di polietileneglicole (EO < 11) (estere di mono- e dialchile) con tenore massimo polietileneglicole (EO < 11) trideciletere pari al 10%

 

81500

Polivinilpirrolidone

 

 

La sostanza deve soddisfare i requisiti di purezza di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356

 

83595

PRODOTTO DI REAZIONE DEL FOSFONITO DI DI-TERZ-BUTILE CON DIFENILE, OTTENUTO DA CONDENSAZIONE DI 2,4-DI-TERZ-BUTILFENOLO CON IL PRODOTTO DI REAZIONE DI FRIEDEL CRAFT DI TRICLORURO DI FOSFORO CON DIFENILE

 

 

Composizione:

 

 

- 4,4'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito]

 

 

- (N. CAS 38613-77-3) [36-46% p/p (10)]

 

 

- 4,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito]

 

 

- (N. CAS 118421-00-4) (17-23% p/p (10))

 

 

- 3,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis-(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito]

 

 

- (N. CAS 118421-01-5) (1,5% p/p (10))

 

 

- 4-Bifenilen-0,0-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito]

 

 

- (N. CAS 91362-37-7) (11-19% p/p (10))

 

 

- Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito

 

 

- (N. CAS 31570-04-4) (9-18% p/p (10))

 

 

- 4,4'-Bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonato-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito

 

 

- (N. CAS 112949-97-0) (< 5% p/p)

 

 

Altre specifiche

 

 

- Contenuto in fosforo compreso tra minimo 5,4% e massimo 5,9%

 

 

- Valore acido: massimo 10 mg KOH per grammo

 

 

- Intervallo di fusione: 85-110 °C

 

88640

OLIO DI SOIA, EPOSSIDATO

 

 

Ossirano <8%, numero di iodio < 6

 

95859

CERE RAFFINATE DERIVATE DA MATERIE PRIME DI ORIGINE PETROLIFERA O DA IDROCARBURI SINTETICI

 

 

Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche:

 

 

- Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5% (p/p)

 

 

- Viscosità non inferiore a 11 x 10-6 m2/s (= 11 centistoke) a 100 °C

 

 

- Peso molecolare medio non inferiore a 500

 

95883

OLI MINERALI BIANCHI, PARAFFINICI, DERIVATI DA IDROCARBURI DI ORIGINE PETROLIFERA

 

 

Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche:

 

 

- Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5% (p/p)

 

 

- Viscosità non inferiore a 8,5 x 10-6 m2/s (= 8,5 centistoke) a 100 °C

 

 

- Peso molecolare medio non inferiore a 480

 

 

 

 

 

(10)  Quantità di sostanza impiegata/quantità di formulazione.

 

 

Allegato VI

(articolo 7, comma 1, lettera b)

 

Note relative alla colonna «restrizioni e specifiche»

 

(1) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse.

 

(2) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 10060 e 23920, non deve superare la restrizione indicata.

 

(3) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata.

 

(10) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 19540, 19960 e 64800, non deve superare la restrizione indicata.

 

(5) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 14200, 14230 e 41840, non deve superare la restrizione indicata.

 

(6) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata.

 

(7) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata.

 

(8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.

 

(9) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

 

(10) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 e 73120, non deve superare la restrizione indicata.

 

(11) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 45200, 64320, 81680 e 86800, non deve superare la restrizione indicata.

 

(12) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 36720, 36000, 36840 e 92000, non deve superare la restrizione indicata.

 

(13) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 39090 e 39120, non deve superare la restrizione indicata.

 

(14) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. rif. 44960, 68078, 69160, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.

 

(15) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 e 61600, non deve superare la restrizione indicata.

 

(16) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 49595, 49600, 67515, 67520 e 83599, non deve superare la restrizione indicata.

 

(17) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 e 51120, non deve superare la restrizione indicata.

 

(18) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 67600, 67680 e 67760, non deve superare la restrizione indicata.

 

(19) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 60400, 60480 e 61440, non deve superare la restrizione indicata.

 

(20) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 66400 e 66480, non deve superare la restrizione indicata.

 

(21) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 93120 e 93280, non deve superare la restrizione indicata.

 

(22) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 17260, 18670, 54880 e 59280, non deve superare la restrizione indicata.

 

(23) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 13620, 36840, 40320 e 87040, non deve superare la restrizione indicata.

 

(24) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 13720 e 40580, non deve superare la restrizione indicata.

 

(25) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 16650 e 51570, non deve superare la restrizione indicata.

 

(26) QM(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N PM/REF 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270, non deve superare la restrizione indicata.

 

(27) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N PM/REF 10599/90A, 10599/91, 10599/92A e 10599/93, non deve superare la restrizione indicata.

 

(28) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 13480 e 39680, non deve superare la restrizione indicata.

 

(29) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 22775 e 69920, non deve superare la restrizione indicata.

 

(30) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 86480, 86960 e 87120, non deve superare la restrizione indicata.

 

(31) Le prove di conformità in presenza di contatto con i grassi vanno effettuate utilizzando simulanti delle sostanze grasse sature come simulante D.

 

(32) Le prove di conformità in presenza di contatto con i grassi vanno effettuate utilizzando isoottano come sostituto del simulante D (instabile).

 

(33) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 14800 e 54600, non deve superare la restrizione indicata.

 

(34) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 55200, 55280 e 55360, non deve superare la restrizione indicata.

 

(35) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 25540 e 25550, non deve superare la restrizione indicata.

 

(36) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 e 31500, non deve superare la restrizione indicata.

 

(37) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 e 21460, non deve superare la restrizione indicata.

 

(38) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 81515, 96190, 96240 e 96320 nonché dei sali (compresi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati, non deve superare la restrizione indicata. La stessa restrizione dello zinco si applica a sostanze il cui nome contiene i termini «... acido/i, sali,» che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i.

 

(39) Il limite di migrazione potrebbe essere superato a temperatura molto elevata.

 

(40) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 38940 e 40020, non deve superare la restrizione indicata.

 

(41) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 47600 e 67360, non deve superare la restrizione indicata.

 

(42) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 75100 e 75105, non deve superare la restrizione indicata.

 

 

Allegato VII

(articolo 3, comma 3)

 

Dichiarazione di conformità

 

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 3 deve contenere le seguenti informazioni:

 

1) l'identità e l'indirizzo dell'operatore di settore che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica, o le sostanze destinate alla loro fabbricazione;

 

2) l'identità dei materiali, degli oggetti o delle sostanze destinate alla loro fabbricazione;

 

3) la data della dichiarazione;

 

4) la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva e al regolamento (CE) n. 1935/2004;

 

5) informazioni adeguate circa le sostanze impiegate per le quali la presente direttiva stabilisce restrizioni e/o specifiche, in modo da consentire agli operatori di settore a valle di rispettare tali restrizioni;

 

6) per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici, sui livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma dei decreti del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, D.M. 27 novembre 1996, n. 684 e D.M. 4 agosto 1997, n. 356, onde consentire a chi utilizza tali materiali od oggetti di rispettare le disposizioni comunitarie pertinenti o, in loro assenza, le disposizioni nazionali sui prodotti alimentari;

 

7) le specifiche relative all'impiego del materiale o dell'oggetto, come:

 

i) il tipo o i tipi di alimenti con cui sono destinati a venire a contatto;

 

ii) i tempi e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;

 

iii) il rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume, utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell'oggetto;

 

8) nel caso di impiego di una barriera funzionale di materia plastica in una materia plastica multistrato, la conferma che il materiale o l'oggetto soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 9-bis, commi 6 e 7 ed articolo 9-bis, comma 6 del decreto 21 marzo 1973.

 

La dichiarazione scritta deve consentire un'identificazione agevole dei materiali, degli oggetti o delle sostanze per cui viene rilasciata; deve inoltre essere rinnovata quando cambiamenti significativi a livello della fabbricazione determinino variazioni della migrazione o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici.