§ 4.9.312 - D.M. 10 maggio 2006, n. 230.
Regolamento recante recepimento della direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:10/05/2006
Numero:230


Sommario
Art. 1. 


§ 4.9.312 - D.M. 10 maggio 2006, n. 230. [1]

Regolamento recante recepimento della direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti.

(G.U. 12 luglio 2006, n. 160)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

     Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;

     Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985, aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;

     Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 556, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CEE;

     Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e 2002/17/CE;

     Vista la direttiva 2004/14/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali ed agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n 400;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 31 marzo 2006;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Il D.M. 1 luglio 1994, n. 556, è modificato come segue:

     a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis:

     «2-bis. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui al comma 1, appartengono ad una delle seguenti categorie:

     a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;

     b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa;

     c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.»;

     b) all'articolo 1, comma 3, è soppressa la lettera a);

     c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2. - 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a) e b) devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato I alle condizioni ivi stabilite.

     2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I, Parte prima, alle condizioni ivi stabilite.

     3. In deroga ai commi 1 e 2, sostanze non elencate nell'allegato I possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rilevabile con un metodo convalidato, conformemente a quanto stabilito dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni.»;

     d) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2-bis:

     «Art. 2-bis. - 1. Il rivestimento delle pellicole di cellulosa rigenerata definite all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), deve essere prodotto utilizzando le sostanze consentite per le materie plastiche di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni, alle condizioni ivi stabilite.

     2. I materiali ed oggetti ottenuti con le pellicole di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c), devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni»;

     e) l'allegato I, Parte seconda, è sostituito dall'allegato I al presente regolamento.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

Allegato I

(articolo 1, comma 1, lettera e)

 

 

PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA VERNICIATA

 

Nome

Limitazioni

 

 

 

A. Cellulosa rigenerate

 

Vedi Parte Prima

Vedi Parte Prima

B. Additivi

 

 

C. Rivestimenti

 

 

I Polimeri

 

La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 50 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

- Esteri etilici, idrossietilici, idrossipropilici e metilici di cellulosa

 

 

 

- Nitrato di cellulosa

Inferiore o uguale a 20 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare; contenuto di azoto nel nitratoo di cellulosa compreso tra 10,8 (m/m) e 12,2% (m/m)

2. Resine

La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 12,5 mg/dm2 del

 

 

rivestimento sul lato a contatto con il

 

 

prodotto alimentare unicamente per la

 

 

preparazione di pellicole di cellulosa

 

 

rigenerata ricoperta da nitrato di cellulosa o

 

 

da un rivestimento a base di nitrato di

 

 

cellulosa

- Caseina

 

 

Colofonia e/o suoi prodotti di

 

polimerizzazione, idrogenazione o

 

disproporzione e i loro esteri di metile, etile

 

o alcoli polivalenti da C2 a C6 o miscele di

 

questi alcoli

 

 

Colofonia e/o suoi prodotti di idrogenazione o polimerizzazione, disproporzione condensati con acidi acrilico, maleico, citrico, fumarico e/o ftalico e/o 2,2 -bis (4-idrossifenil) propano formaldeide ed esterificati con alcoli etilico, metilico, o alcoli polivalenti da C2 a C6 o miscele di questi alcoli

 

 

 

Nome

Limitazioni

 

 

- Esteri derivati dal bis (2-idrossietil) etere

 

con i prodotti di addizione del betapinene

 

e/o dipentene e/o diterpene e anidride

 

maleica

 

- Gelatina alimentare

 

- Olio di ricino e suoi prodotti di

 

idrogenazione, disidratazione e suoi prodotti

 

di condensazione con la poligìicerina e acidi

 

adipico, citrico, maleico, ftalico e sebacico

- Gomma naturale (= resine damar)

 

- Poli-beta-pinene (= resine terpeniche)

 

 

 

Resine urea-formaldeide

 

(vedi agenti ancoranti)

 

3. Plastificanti

La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

- Acetil tributil citrato

- Acetil tri(2-etilesil) citrato

 

- Adipato di di-isobutile

- Adipato di di-n-butile

 

- Di-n-esilazelato

- Dicicloesilftalato

Inferiore o uguale a 4,0 mg/dm2 del

 

rivestimento sul lato a contatto con il

 

prodotto alimentare

 

 

- 2-Etilesildifenilfosfato (acido fosforico, 2-etilesildifenil estere)

La quantità di 2-etiliesilidifenilfosfato deve essere inferiore o uguale a:

 

 

 

a) 2,4 mg/kg del prodotto alimentare a

 

contatto con questo tipo di pellicola,

 

oppure;

 

b) 0,4 mg/dm2 del rivestimento sul lato

 

a contatto con il prodotto alimentare

 

Nome

Limitazioni

Monoacetato di glicerina (= monoacetina)

 

- Diaacetato di glicerina (= diacetina)

 

- Triacetato di glicerina (= triacetina)

 

- Dibutil sebacato

 

- Di-n-butiltartrato

 

 

 

- Diisobutil-tartrato

 

4. Altri additivi

La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore 0 uguale a 6 mg/dm2 della pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta, compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

4.1 Additivi elencati nella Parte prima

Stesse restrizioni specifiche fissate nella parte prima (le quantità in mg/dm2 vanno riferite però alla pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare)

 

 

 

 

 

4.2 Additivi specifici per rivestimento

La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicate in ciascun trattino non deve essere superiore a 2 mg/dm2 (o, ad un limite inferiore se così indicato) del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

 

 

- 1-Esadecanolo e I-ottadecanolo

 

 

 

 

- Esteri degli acidi grassi lineari saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi e dell'acido ricinoleico con gli alcoli lineari etilico, butilico, amilico ed oleico

 

 

 

- Cere "Montana", comprendenti acidi montanici da (C26 aC42) purificati e/o loro esteri con etandiolo e/o 1-3-butandiolo e/o loro sali di calcio e potassio

 

 

 

 

 

Nome

Limitazioni

- Cera carnauba

 

- Cera d'api

 

- Cera di Sparto

 

- Cera candelina

 

- Dimetilpolisilossano

Inferiore o uguale a 1 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

 

 

- Olio di soia epossidato ( con tenore in ossirano compreso tra 6-8%)

 

- Paraffina raffinata e cere microcristalline raffinate

 

- Pentaeritritolo tetrastearato

 

- Mono e bis (ottadecil di etilenossido) fosfati

Inferiore o uguale a 0,2 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

 

 

- Acidi alifatici da C8 a C20, esterificati con

 

mono-o di-(2-idrossietil)-ammina

 

 

 

- 2- e 3-Terz-butil-4-idrossianisolo

Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del

[=idrossianisolo butilato-BHA]

rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

è

 

- 2 ,6-di-Terz-butil-4-metilfenolo

Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del

[=-idrossitoluene butilato-BHT]

rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

 

 

- Stagno di-n-ottile-bis-(2-etilesil) maleato

Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

 

 

5. Solventi

La quantità massima delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 0,6 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

 

Nome

Limitazioni

- Butilacetato

 

- Etilacetato

 

- Isobutilacetato

 

- Isopropilacetato

 

- Propilacetato

 

- Acetone

 

- 1-Butanolo

 

- Etanolo

 

- 2-Butanolo

 

- 2-Propanolo

 

- 1-Propanolo

 

- Cicloesano

 

- Glicoletilenico monobutiletere

 

- Glicoletilenico monobutiletere acetato

 

- Metiletilchetone

 

- Metilisobutilchetone

 

- Tetraidrofurano

 

- Toluene

Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.M. 31 maggio 2016, n. 142.