Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 29/01/2004 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 3.3.784 – Direttiva 29 gennaio 2004, n. 14.
Direttiva n. 2004/14/CE della Commissione che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 30 gennaio 2004, n. L 27).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) In seguito ai progressi tecnologici, è necessario autorizzare un nuovo tipo di pellicola di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica, compostabile e biodegradabile. Questo nuovo tipo di pellicola di cellulosa rigenerata è conforme ai requisiti ambientali della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio, modificata dal
(3) Le norme da applicare alle pellicole di cellulosa rigenerata dovrebbero essere specifiche alla natura dello strato in contatto con i prodotti alimentari. Quindi i requisiti per le pellicole di cellulosa rigenerata con rivestimenti in materia plastica dovrebbero essere diversi da quelli previsti per le pellicole di cellulosa rigenerata non rivestite o rivestite con vernici derivate da cellulosa.
(4) Nella produzione di tutti i tipi di pellicole di cellulosa rigenerata, comprese le pellicole di cellulosa rigenerata rivestite in materia plastica, devono essere utilizzate solo le sostanze autorizzate.
(5) Nel caso della pellicola di cellulosa rigenerata rivestita con un rivestimento in materia plastica, lo strato a contatto con i prodotti alimentari consiste in un materiale simile ai materiali e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Sarebbe quindi opportuno che le disposizioni previste dalla
(6) Nell'interesse della coerenza della normativa comunitaria, la verifica della conformità delle pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica alle limitazioni di migrazione fissati dalla direttiva 2002/72/ CE dovrebbe essere realizzata secondo le regole stabilite dalla
(7) Devono essere soppressi dall'elenco delle sostanze autorizzate nella direttiva 93/10/CEE alcuni polimeri utilizzati come rivestimenti, poiché sono soggetti alle disposizioni stabilite nella
(8) Devono inoltre essere soppressi dall'elenco delle sostanze autorizzate con la direttiva 93/10/CEE quattro solventi, poiché le nuove informazioni disponibili indicano un rischio per la riproduzione ed essi non sono più utilizzati nella produzione di pellicole di cellulosa rigenerata. Vanno soppressi dall'elenco anche alcuni plastificanti non più utilizzati.
(9) Deve inoltre essere modificata la limitazione sull'impiego di 2-etilesildifenilfosfato (sinonimo: acido fosforico, 2- etilesildifenil estere) prevista dalla direttiva 93/10/CEE, per tenere conto del parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana del 19 marzo 1998.
(10) La direttiva 93/10/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La direttiva 93/10/CEE è modificata come segue:
1) È soppressa la lettera a) dell'articolo 1, paragrafo 3.
2) È inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, appartengono a una delle seguenti categorie:
a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;
b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa; o
c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.»
3) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:
«1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 bis devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.»
4) È inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell'articolo 1 bis devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nella prima parte dell'allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.
2. Il rivestimento applicato alle pellicole di cellulosa rigenerata di cui al paragrafo 1 deve essere prodotto utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate negli allegati da II a VI della
3. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, i materiali e gli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell'articolo 1 bis devono essere conformi agli articoli 2, 7 e 8 della
5) L'allegato II è modificato secondo quanto disposto dall'allegato alla presente direttiva.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 luglio 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra tali norme e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da:
a) permettere il commercio e l'utilizzazione di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari a partire dal 29 luglio 2005;
b) vietare la produzione e l'importazione nella Comunità di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, a partire dal 29 gennaio 2006. Queste disposizioni devono contenere un riferimento alla presente direttiva al momento dell'adozione da parte degli Stati membri o devono essere accompagnate da un riferimento alla loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
(Omissis)