§ 4.6.15 - D.L. 16 marzo 1957, n. 69 .
Ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:16/03/1957
Numero:69


Sommario
Art. 1.      Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957, dalla distillazione di vini denunciati come genuini di qualsiasi gradazione anche se acescenti [...]
Art. 2.      All'acquavite di vino che sarà prodotta dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957 e che abbia i requisiti previsti all'art. 11 del decreto-legge 16 settembre [...]
Art. 3. 
Art. 4.      In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente decreto possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25% per [...]
Art. 5.      Alle acquavite di vino e di vinacce prodotte ai sensi della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sottoposte a successive operazioni di ridistillazione, per affinamento, è concesso l'abbuono [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 4.6.15 - D.L. 16 marzo 1957, n. 69 [1].

Ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118.

(G.U. 18 marzo 1957, n. 72).

 

     Art. 1.

     Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957, dalla distillazione di vini denunciati come genuini di qualsiasi gradazione anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato nella misura del 70% un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione e della riduzione di imposta di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957 ed all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 [2].

     L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

     L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata [3].

 

          Art. 2.

     All'acquavite di vino che sarà prodotta dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 1957 e che abbia i requisiti previsti all'art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato nella misura del 70% un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

     L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta dopo il primo anno di giacenza in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4.

     In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente decreto possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25% per anno.

 

          Art. 5.

     Alle acquavite di vino e di vinacce prodotte ai sensi della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sottoposte a successive operazioni di ridistillazione, per affinamento, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sui cali, fino alla concorrenza dell'1,50% per ogni operazione.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 12 maggio 1957, n. 307.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Articolo abrogato dalla legge di conversione.