§ 98.1.27380 - D.L. 3 dicembre 1953, n. 879 .
Modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli


Settore:Normativa nazionale
Data:03/12/1953
Numero:879


Sommario
Art. 1.      L'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate, [...]
Art. 2.      Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in [...]
Art. 3.      Per il periodo indicato nel primo comma dell'art. 1 il diritto erariale sugli alcoli di 1ª categoria o considerati tali agli effetti fiscali è ridotto a L. 27.000 per [...]
Art. 4.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 settembre 1954, gli spiriti di 2ª categoria provenienti da frutta diverse dai datteri e [...]
Art. 5.      I diritti erariali previsti nei precedenti articoli non si applicano sui cali di giacenza, che non superino l'uno per cento all'anno, degli alcoli gravati da imposta di [...]
Art. 6.      L'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è aumentata, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 7.      Per gli spiriti di 2ª categoria e loro residui che saranno sottoposti a denaturazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolita la [...]
Art. 8.      La misura dell'imposta, aumentata ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, con gli abbuoni spettanti in base all'art. 2 e con i diritti erariali dovuti in base [...]
Art. 9.      Allo spirito e all'acquavite di vino accantonati a norma dell'art. 3 del decreto-legge 18 aprile 1950, numero 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, [...]
Art. 10.      Agli spiriti destinati alla produzione del vermut, del marsala e dell'aceto che abbiano già pagato l'imposta ridotta ed il diritto erariale nelle misure preesistenti, e [...]
Art. 11.      La restituzione d'imposta sugli spiriti spettante, a termini delle norme in vigore, ai prodotti esportati all'estero, sarà accordata in base all'aliquota d'imposta [...]
Art. 12.  [2]
Art. 13.  [3]
Art. 14.      Limitatamente agli spiriti ottenuti, in qualsiasi data, dal vino e dalle materie vinose, esclusi lo spirito e l'acquavite di vino di cui al precedente art. 9, che siano [...]
Art. 15.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27380 - D.L. 3 dicembre 1953, n. 879 [1] .

Modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli

(G.U. 3 dicembre 1953, n. 278)

 

     Art. 1.

     L'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 settembre 1954, di lire 6000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15°, 56 del termometro centesimale.

     Nella stessa misura e per lo stesso periodo sono aumentate l'imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcole etilico di 1ª categoria.

 

          Art. 2.

     Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso, in sede di liquidazione dell'imposta, nel periodo indicato nel primo comma dell'articolo precedente, un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 2000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

     Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

     Gli spiriti di 2ª categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle società cooperative, di cui all'art. 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924, godono, con le limitazioni e sotto la osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di lire 500.

     Nel periodo indicato nell'art. 1, l'alcole ottenuto da materia prima dichiarata per produzione di spirito di 2ª categoria ma non riconosciuta tale dall'Amministrazione finanziaria è classificato di 1ª categoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nel caso che il fatto costituisca reato.

 

          Art. 3.

     Per il periodo indicato nel primo comma dell'art. 1 il diritto erariale sugli alcoli di 1ª categoria o considerati tali agli effetti fiscali è ridotto a L. 27.000 per ettanidro, per gli alcoli provenienti da materie prime diverse dal sorgo, ed a L. 23.000 per ettanidro, per l'alcole proveniente dal sorgo.

     Per lo stesso periodo e limitatamente al quantitativo di 5300 ettanidri la misura del diritto erariale sull'alcole proveniente dalla canna gentile è ridotto a L. 24.000 per ettanidro.

 

          Art. 4.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 settembre 1954, gli spiriti di 2ª categoria provenienti da frutta diverse dai datteri e dall'uva passa sono esenti dal diritto erariale.

     Per il periodo anzidetto, tale diritto è ridotto alla misura indicata nel n. 1 del precedente articolo per gli spiriti di 2ª categoria provenienti da datteri o da uva passa.

 

          Art. 5.

     I diritti erariali previsti nei precedenti articoli non si applicano sui cali di giacenza, che non superino l'uno per cento all'anno, degli alcoli gravati da imposta di fabbricazione in deposito nei magazzini fiduciari.

 

          Art. 6.

     L'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è aumentata, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 15 settembre 1954, nelle seguenti misure:

     1) spiriti di 1ª categoria:

     per ogni ettanidro ..........................................................L.16.000

     2) spiriti di 2ª categoria, compreso lo spirito di vino

     per ogni ettanidro .........................................................L.15.500

     Sullo spirito di 1ª categoria e su quello di 2ª categoria proveniente dai datteri e dall'uva passa, impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è altresì dovuto il diritto erariale nella misura stabilita dall'art. 3.

 

          Art. 7.

     Per gli spiriti di 2ª categoria e loro residui che saranno sottoposti a denaturazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolita la concessione del premio di denaturazione accordato dall'art. 7 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200.

 

          Art. 8.

     La misura dell'imposta, aumentata ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, con gli abbuoni spettanti in base all'art. 2 e con i diritti erariali dovuti in base all'art. 3, si applica anche agli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei depositi fiduciari dei fabbricati e dei rettificatori di alcoli.

     Agli alcoli di produzione nazionale gravati d'imposta e ai prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data suindicata in depositi fiduciari diversi da quelli elencati nel precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai depositi stessi, si applica l'imposta nella misura di cui all'art. 1 con gli abbuoni spettanti, nonchè i diritti erariali stabiliti nell'art. 3. Qualora il diritto erariale sia stato già assolto nella misura preesistente, l'ammontare dell'imposta di fabbricazione, determinato in base alla nuova aliquota, sarà ridotto della differenza fra l'importo del diritto erariale già pagato e quello dovuto in base al presente decreto.

     La sovrimposta di cui al citato art. 1, col diritto erariale di L. 27.000, si applica agli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e ai prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonchè nei depositi fiduciari o viaggianti con destinazione ai depositi stessi.

 

          Art. 9.

     Allo spirito e all'acquavite di vino accantonati a norma dell'art. 3 del decreto-legge 18 aprile 1950, numero 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, nonchè all'acquavite di vino di cui agli articoli 7, 8 e 10 del citato decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, esistente nei magazzini di invecchiamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, i benefici fiscali accordati dalle disposizioni vigenti si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta aumentata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, con gli abbuoni spettanti.

 

          Art. 10.

     Agli spiriti destinati alla produzione del vermut, del marsala e dell'aceto che abbiano già pagato l'imposta ridotta ed il diritto erariale nelle misure preesistenti, e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche dei detti prodotti, in natura o già impiegati nella loro preparazione, ovvero viaggianti con destinazione alle fabbriche stesse, non si applicano le variazioni di imposta e di diritti erariali stabilite dal presente decreto.

 

          Art. 11.

     La restituzione d'imposta sugli spiriti spettante, a termini delle norme in vigore, ai prodotti esportati all'estero, sarà accordata in base all'aliquota d'imposta aumentata ai sensi del presente decreto, per le esportazioni effettuate a partire dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

          Art. 12. [2]

     Sono abrogati l'art. 7 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e l'art. 17 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331..

 

          Art. 13. [3]

     I prezzi dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti spirito puro, per i contenuti idrati fissati dall'art. 1 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1952, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a)

fino a litri

0,100.................

L.

10

b)

di litri

0,250.................

L.

25

c)

di litri

0,500.................

L.

50

d)

di litri

0,750.................

L.

75

e)

di litri

1,000.................

L.

100

f)

di litri

1,500.................

L.

150

g)

di litri

2,000.................

L.

200

     Le caratteristiche dei predetti contrassegni, differenti da quelle dei contrassegni per recipienti contenenti liquori, la data di entrata in vigore del presente articolo e il termine e le modalità per la regolarizzazione dei recipienti muniti dei precedenti contrassegni, ancora esistenti presso gli imbottigliatori e i rivenditori, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

     I recipienti contenenti spirito puro, anche se di capacità non eccedente i quattro centilitri, debbono essere muniti di contrassegno stabilito alla lettera a) del presente articolo.

 

          Art. 14.

     Limitatamente agli spiriti ottenuti, in qualsiasi data, dal vino e dalle materie vinose, esclusi lo spirito e l'acquavite di vino di cui al precedente art. 9, che siano estratti con pagamento d'imposta entro trenta giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione si applica nella misura uniforme di L. 38.000 per ettanidro, al netto di qualsiasi abbuono.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 31 gennaio 1954, n. 3. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Per la modifica dei prezzi dei contrassegni di Stato, vedi l'art. 1 del D.L. 11 gennaio 1956, n. 3.