Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.6 alcol e bevande alcoliche |
Data: | 12/05/1957 |
Numero: | 307 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino, con le [...] |
§ 4.6.1d - Legge 12 maggio 1957, n. 307.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino.
(G.U. 15 maggio 1957, n. 123).
E' convertito in legge il
All'art. 1:
alle parole: dalla distillazione di vini genuini, sono sostituite le parole: dalla distillazione di vini denunciati come genuini;
alle parole: acescenti o alterati, tali riconosciuti, sono sostituite le parole: acescenti o alterati, e tali riconosciuti;
dopo le parole: nella
in fine, è aggiunto il seguente comma:
L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.
L'art. 3 è soppresso.