Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 29/10/2010 |
Numero: | 244 |
Sommario |
Art. 1. Natura del Fondo |
Art. 2. Finalità |
Art. 3. Organi |
Art. 4. Il Presidente |
Art. 5. Il Consiglio di amministrazione |
Art. 6. Il Collegio dei revisori dei conti |
Art. 7. Statuto |
Art. 8. Gestione economico-finanziaria |
Art. 9. Patrimonio |
Art. 10. Entrate |
Art. 11. Rapporti con le associazioni di volontariato |
Art. 12. Disposizioni transitorie e finali |
§ 46.9.193 - D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244.
Regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(G.U. 18 gennaio 2011, n. 13)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 2, comma 634, della
Visto l'articolo 26, del
Visto l'articolo 4 del
Visto l'articolo 17, commi 2 e 6, del
Visto l'articolo 10-bis, comma 2, lettera b) del
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuto necessario procedere al riordino dell'assetto ordinamentale ed organizzativo del Fondo, mediante una armonizzazione della vigente disciplina all'attuale ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle mutate esigenze di funzionalità del predetto ente;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 29 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Natura del Fondo
1. Il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato».
2. Il Fondo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.
Art. 2. Finalità
1. Il Fondo cura l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali.
2. In particolare, il Fondo provvede:
a) all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;
b) all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi;
c) alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;
d) alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;
e) alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene;
f) all'anticipo, previe intese con l'INPDAP per la definizione delle quote di anticipo e delle modalità di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonchè ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti «in itinere», per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, il Fondo assicura l'assistenza sociale del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi aventi finalità ricreative o culturali; stipula, inoltre, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani, alle vacanze studio.
4. Il Fondo può disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.
Art. 3. Organi
1. Sono organi del Fondo:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 4. Il Presidente
1. Il Presidente, nella persona del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ha la rappresentanza legale del Fondo e presiede il Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente, inoltre:
a) provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione;
b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso;
c) adotta le misure necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
d) vigila sull'andamento amministrativo e contabile del Fondo;
e) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio con la situazione patrimoniale del Fondo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, lettera a), c), d) ed e), il Presidente può avvalersi del dirigente preposto al Servizio assistenza e attività sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, previo conferimento di delega, comunicata al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
4. Il medesimo dirigente provvede, altresì, su specifica delega del Presidente, a:
a) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
b) curare la riscossione delle entrate, ordinare le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;
c) adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti.
5. Il dirigente svolge gli incarichi a titolo gratuito e partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza potere di voto. Per l'espletamento dei compiti affidati al dirigente, il Fondo si avvale del personale del Servizio assistenza e attività sociali della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Art. 5. Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico ed è composto dal Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'espletamento delle funzioni vicarie e da due membri, prescelti tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nominati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Presidente.
2. Le funzioni referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e la verbalizzazione sono curate da un segretario, nominato dal Consiglio medesimo.
3. I componenti, ivi compresi il Presidente ed il segretario del Consiglio di amministrazione, svolgono l'incarico a titolo gratuito.
Art. 6. Il Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione del Fondo. E' costituito da due revisori designati dal Ministero dell'interno, e da un revisore designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni e procedono, con frequenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa.
3. I componenti del Collegio dei revisori svolgono l'incarico a titolo gratuito.
Art. 7. Statuto
1. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo ed il funzionamento degli organi sono definite con lo statuto.
Art. 8. Gestione economico-finanziaria
1. Il Fondo conforma il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al
2. Il Fondo orienta la propria attività nell'ambito delle risorse disponibili in ogni singolo esercizio finanziario, che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le somme eccedenti il fabbisogno per l'attuazione delle finalità assistenziali del Fondo possono essere utilizzate per il reperimento di alloggi da assegnare a personale della Polizia di Stato in condizioni di particolare stato di necessità. Per il corretto utilizzo di tali somme trova applicazione l'articolo 65 della
Art. 9. Patrimonio
1. Il patrimonio del Fondo è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà del Fondo;
b) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano a titolo oneroso o gratuito.
Art. 10. Entrate
1. Le entrate del Fondo sono costituite da:
a) rendite patrimoniali;
b) interessi sui depositi effettuati presso gli istituti di credito;
c) proventi di sanzioni amministrative pecuniarie utilizzabili, in attuazione dell'articolo 208 del
d) le somme di cui all'articolo 16 della
Art. 11. Rapporti con le associazioni di volontariato
1. Per la realizzazione dei suoi scopi, il Fondo, qualora risulti indispensabile, può ricorre al supporto di associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte nei registri previsti dalla legge. L'attività di supporto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Fondo.
Art. 12. Disposizioni transitorie e finali
1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 8 del presente decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni relative alla gestione contabile ed economico-finanziaria del Fondo di assistenza.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 21, foglio n. 61