Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 21/12/2010 |
Numero: | 230 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 5, comma 1, primo periodo del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, è sostituito dal seguente |
§ 46.9.192 - D.M. 21 dicembre 2010, n. 230.
Regolamento concernente la modifica al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato».
(G.U. 31 dicembre 2010, n. 305)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto gli articoli 7, 34 e 49 del
Visti gli articoli 8, 35 e 50 del
Visto il
Considerato che la disposizione di cui all'articolo 5, non indicando al comma 1, il numero minimo di candidati necessari per l'attivazione della prova preselettiva, ha comportato, in alcune circostanze, la necessità di svolgere la medesima prova pur in presenza di un numero esiguo di partecipanti;
Ritenuto di dover individuare un criterio più restrittivo per l'attivazione delle prove preselettive, allo scopo di conseguire, in concreto, la semplificazione della procedura concorsuale onde favorirne la rapida conclusione;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3462/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2010, in relazione al quale è stato riformulato l'articolo 1, al fine di meglio specificare «la soglia minima oltre la quale deve comunque attuarsi la predetta prova preselettiva», a prescindere dal rapporto tra il numero dei posti ed il numero dei candidati;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Modifica al
1. L'articolo 5, comma 1, primo periodo del
«1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, si effettua una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. La suddetta prova preselettiva non si effettua qualora il numero dei candidati sia inferiore a cento».
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20,foglio n. 364.