§ 80.3.1 - R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2092 .
Norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.3 leggi e decreti
Data:27/10/1927
Numero:2092


Sommario
Art. 1.      Per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti reali o ministeriali, quando questi siano costituiti da più fogli, i fogli intercalari devono essere legati [...]
Art. 2.      Le disposizioni contenute nell'art. 1° saranno osservate da tutte le amministrazioni dello Stato a partire dal 1° marzo 1928
Art. 3.      Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge


§ 80.3.1 - R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2092 [1] .

Norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli.

(G.U. 21 novembre 1927, n. 269)

 

 

     Art. 1.

     Per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti reali o ministeriali, quando questi siano costituiti da più fogli, i fogli intercalari devono essere legati tra loro e col foglio esterno mediante un nastrino tricolore che attraversi due fori fatti nel dorso dei fogli medesimi, e gli estremi del nastro, riuniti tra loro, saranno fermati con ceralacca su di una pagina del foglio esterno, e prima che gli atti stessi siano sottoposti alla firma. Sulla ceralacca sarà apposto un timbro costituito dal sigillo dell'amministrazione proponente, quale è prescritto nell'art. 3 del regio decreto 27 marzo 1927, n. 1048, di diametro non superiore a centimetri tre.

     La disposizione che precede si osserva pure quando si tratti di convenzioni e contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni contenute nell'art. 1° saranno osservate da tutte le amministrazioni dello Stato a partire dal 1° marzo 1928.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 29 novembre 1928, n. 2709.