| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
| Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
| Data: | 27/10/1927 |
| Numero: | 2092 |
| Sommario |
| Art. 1. Per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti reali o ministeriali, quando questi siano costituiti da più fogli, i fogli intercalari devono essere legati [...] |
| Art. 2. Le disposizioni contenute nell'art. 1° saranno osservate da tutte le amministrazioni dello Stato a partire dal 1° marzo 1928 |
| Art. 3. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge |
§ 80.3.1 - R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2092 [1] .
Norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli.
(G.U. 21 novembre 1927, n. 269)
Per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti reali o ministeriali, quando questi siano costituiti da più fogli, i fogli intercalari devono essere legati tra loro e col foglio esterno mediante un nastrino tricolore che attraversi due fori fatti nel dorso dei fogli medesimi, e gli estremi del nastro, riuniti tra loro, saranno fermati con ceralacca su di una pagina del foglio esterno, e prima che gli atti stessi siano sottoposti alla firma. Sulla ceralacca sarà apposto un timbro costituito dal sigillo dell'amministrazione proponente, quale è prescritto nell'art. 3 del
La disposizione che precede si osserva pure quando si tratti di convenzioni e contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato.
Le disposizioni contenute nell'art. 1° saranno osservate da tutte le amministrazioni dello Stato a partire dal 1° marzo 1928.
Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
[1] Convertito in legge dalla