Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 31. Criminalità organizzata |
Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
Data: | 27/12/2024 |
Numero: | 204 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 |
Art. 2. Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 4. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 31.1.220 - D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 204.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113.
(G.U. 28 dicembre 2024, n. 303)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 1, comma 2:
1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;»;
2) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) conti di passaggio: rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;»;
3) dopo la lettera m), è inserita la seguente:
«m-bis) cripto-attività: cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del
4) alla lettera t), dopo le parole: «mezzi di pagamento» sono inserite le seguenti: «o di cripto-attività»;
5) la lettera ff) è abrogata;
6) la lettera ff-bis) è abrogata;
7) alla lettera ll), le parole: «, che non si esaurisce in un'unica operazione» sono soppresse;
8) dopo la lettera mm), è inserita la seguente:
«mm-bis) servizi per le cripto-attività: i servizi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114;»;
9) la lettera qq) è abrogata;
10) dopo la lettera qq), è aggiunta la seguente:
«qq-bis) indirizzo auto-ospitato: un indirizzo auto-ospitato quale definito all'articolo 3, punto 20), del
b) all'articolo 3:
1) al comma 2, lettera v), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2) al comma 2, dopo la lettera v), è aggiunta la seguente:
«v-bis) i prestatori di servizi per le cripto-attività come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del
3) al comma 5, le lettere i) e i-bis) sono abrogate;
c) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis);»;
d) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
«Art. 16 bis. (Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato). - 1. I prestatori di servizi per le cripto-attività individuano e valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure necessarie a mitigare tali rischi e applicano misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure comprendono una o più delle misure seguenti:
a) misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l'identità;
b) richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite;
c) un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati;
d) qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè il rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter del
e) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole: «un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del
f) all'articolo 24, comma 5, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo»;
g) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:
«Art. 25 bis. (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività). - 1. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del
a) determinano se l'intermediario corrispondente è autorizzato o registrato;
b) raccolgono informazioni sufficienti sull'intermediario corrispondente per comprendere pienamente la natura delle attività svolte e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'intermediario corrispondente è soggetto;
c) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'intermediario corrispondente è soggetto;
d) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
e) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'intermediario corrispondente e i rispettivi obblighi;
f) si assicurano che l'intermediario corrispondente abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di cripto-attività di passaggio, che effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo documentano tale decisione.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività aggiornano le informazioni sull'adeguata verifica per il rapporto di corrispondenza periodicamente o qualora emergano nuovi rischi in relazione all'intermediario corrispondente.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto delle informazioni di cui al comma 1 al fine di determinare, in funzione della valutazione del rischio, le misure appropriate da adottare per mitigare i rischi associati all'intermediario corrispondente.»;
h) all'articolo 62, al comma 7, le parole: «regolamento (UE) n. 2015/847» sono sostituite dalle seguenti: «
i) all'articolo 70:
1) al comma 1, le parole: «regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847» sono sostituite dalle seguenti: «
2) ai commi 2 e 3, le parole: «
3) alla rubrica, le parole: «regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847» sono sostituite dalle seguenti: «
Art. 2. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 1, comma 1, le parole da: «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2,» a: «effettuate anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività» sono sostituite dalle seguenti: «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, e gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e agli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate e le istituzioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2024.