§ 1.3.190 - L.R. 9 ottobre 2024, n. 15.
Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:09/10/2024
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998
Art. 2.  Norma transitoria
Art. 3.  Norma finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 1.3.190 - L.R. 9 ottobre 2024, n. 15.

Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998

(B.U. 11 ottobre 2024, n. 53)

 

Art. 1. Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998

1. Al fine di conseguire un risparmio della spesa pubblica, e considerato che l'articolo 29, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), determina una significativa sperequazione a favore dei direttori generali nominati dall'esterno nei termini indicati nel presente comma, l'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 si interpreta nel senso che l'indennità in esso prevista non è dovuta quando il soggetto, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e collocato in aspettativa abbia conservato la propria posizione lavorativa di cui è titolare al momento della nomina e abbia ripreso tale posizione lavorativa dopo la revoca intervenuta ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998.

 

     Art. 2. Norma transitoria

1. Al fine di garantire il rispetto del principio del legittimo affidamento, l'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, come interpretato autenticamente dall'articolo 1, si applica ai soli casi di revoca di cui all'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998 intervenuti dal 1° gennaio 2023.

 

     Art. 3. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).