§ 57.2.81 - D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83.
Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:24/04/2024
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Abilitazione artistica nazionale
Art. 3.  Programmazione del personale
Art. 4.  Ciclo del reclutamento e della mobilità
Art. 5.  Collaborazioni tra istituzioni
Art. 6.  Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato
Art. 7.  Passaggio dei ricercatori alla docenza
Art. 8.  Reclutamento personale docente a tempo indeterminato
Art. 9.  Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato
Art. 10.  Incarichi di insegnamento
Art. 11.  Contratti di ricerca
Art. 12.  Afferenza artistico-disciplinare
Art. 13.  Professori emeriti e onorari
Art. 14.  Reclutamento del personale amministrativo e tecnico
Art. 15.  Pubblicità dei concorsi AFAM
Art. 16.  Figura a esaurimento di docente bibliotecario
Art. 17.  Disposizioni finali e transitorie
Art. 18.  Abrogazioni e dichiarazioni di cessazione dell'efficacia
Art. 19.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 57.2.81 - D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83.

Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

(G.U. 20 giugno 2024, n. 143)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;

     Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» e, in particolare, l'articolo 2, comma 7, lettere a) ed e), e comma 8, lettere a-bis), l-bis) e l-ter);

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e, in particolare, l'articolo 270;

     Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonchè in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità» e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo;

     Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» e, in particolare, l'articolo 19, comma 1 e comma 3-bis;

     Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;

     Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo;

     Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, commi 652, 653, 654 e 655;

     Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, commi 284 e 285;

     Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, commi 890, 891 e 892;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 64-bis, comma 3;

     Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'articolo 14, comma 4-ter e comma 6-novies;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM»;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 597 del 14 agosto 2018 recante «Procedura di selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 4 settembre 2018;

     Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 645 del 31 maggio 2021, recante «Procedura di selezione, per titoli, per la costituzione di graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 giugno 2021;

     Vista l'informativa del Ministero dell'università e della ricerca alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle istituzioni AFAM in data 30 novembre 2021;

     Acquisito il parere espresso dal Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 7 novembre 2023;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 142 del 2024, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2024;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2024;

     Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     a) per «legge»: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

     b) per «istituzioni»: l'Accademia nazionale di arte drammatica, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di Studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

     c) per «Ministro»: il Ministro dell'università e della ricerca;

     d) per «Ministero»: il Ministero dell'università e della ricerca;

     e) per «CNAM»: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

     f) per «Portale unico del reclutamento»: il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     g) per «settori artistico-disciplinari»: gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

     h) per «settori concorsuali»: le aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;

     i) per «graduatorie nazionali», le seguenti graduatorie:

     1) graduatorie ad esaurimento (GNE), di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     2) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET), di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

     3) graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;

     4) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

     5) graduatorie di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

     6) graduatorie di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

     l) per «dotazione organica»: l'organico del personale docente e non docente definito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del medesimo decreto;

     m) per «profilo disciplinare»: un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonchè relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni.

 

     Art. 2. Abilitazione artistica nazionale

     1. L'abilitazione artistica nazionale, di seguito denominata «abilitazione», istituita sulla base dell'articolo 2, comma 8, lettera a-bis), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha durata di nove anni e attesta la qualificazione artistica, musicale e coreutica che costituisce requisito per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo.

     2. Con uno o più decreti del Ministro, sentiti il CNAM e, limitatamente alle lettere b) e h), l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai seguenti criteri:

     a) attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli di studio, dei titoli e delle qualificate competenze ed esperienze artistico-professionali, ivi comprese le attività artistico-culturali didattiche e professionali svolte all'estero, delle pubblicazioni scientifiche, della produzione artistica e culturale e della relativa continuità;

     b) definizione di criteri e indicatori di valutazione differenziati per settore concorsuale, ivi compresi requisiti specifici in relazione alle esigenze didattiche dei settori concorsuali, ferma restando la competenza delle commissioni a precisare i parametri di valutazione per adeguare criteri e indicatori alla specificità dei settori concorsuali;

     c) definizione di meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e degli indicatori di cui alla lettera b) e di revisione e adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione;

     d) possibilità di prevedere un numero massimo di titoli artistico-professionali ovvero di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per settore artistico-disciplinare, ovvero di attribuire alle commissioni la competenza a stabilire tale numero massimo, purchè non inferiore a dieci;

     e) definizione di settori concorsuali, ai fini dell'abilitazione e della formazione delle commissioni, costituiti dall'aggregazione di settori artistico-disciplinari affini, tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;

     f) determinazione dei meccanismi di verifica e di revisione quinquennale dei settori concorsuali;

     g) definizione di criteri di qualificazione delle sedi delle commissioni giudicatrici, sulla base del numero di docenti, di studenti e di personale tecnico-amministrativo;

     h) definizione di criteri per la positiva valutazione degli aspiranti commissari da parte dei nuclei di valutazione delle istituzioni, coerenti con i criteri di cui alla lettera b);

     i) definizione delle modalità di acquisizione delle domande da parte dei docenti di ruolo presso le istituzioni per la partecipazione alle commissioni giudicatrici, nonchè delle modalità di accertamento dei requisiti, di gestione di incompatibilità, di ricusazione e di dimissioni dei commissari;

     l) definizione delle operazioni di sorteggio di cui ai commi 4, 6 e 7;

     m) definizione di principi generali per lo svolgimento dei lavori delle commissioni con previsione dell'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale;

     n) definizione dei termini e delle modalità per proporre reclamo avverso il giudizio di mancata abilitazione all'istituzione dove la commissione ha sede, con la previsione che esso sia presentato entro sette giorni dalla conoscenza del giudizio e trasmesso alla commissione entro dieci giorni dalla ricezione, che la commissione operi una rivalutazione del candidato ovvero confermi la valutazione precedente entro centoventi giorni, e che la commissione motivi l'eventuale conferma della valutazione precedente con riferimento ai contenuti del reclamo;

     o) definizione delle modalità e dei termini di adozione degli atti conclusivi della valutazione e di pubblicazione dei relativi esiti da parte delle istituzioni dove le commissioni hanno sede.

     3. Con decreto direttoriale sono avviate le procedure per la formazione delle liste dei membri delle commissioni, alle quali possono accedere, a domanda, i docenti di ruolo delle istituzioni che hanno conseguito una positiva valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale svolta nell'ambito dei settori artistico-disciplinari compresi nel settore concorsuale di pertinenza, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2, lettera h), dal nucleo di valutazione dell'istituzione di appartenenza, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

     4. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte presso le istituzioni individuate dal Ministero tramite sorteggio tra le istituzioni dotate di idonee strutture in conformità ai criteri di cui al comma 2, lettera g). L'elenco delle sedi e delle commissioni abbinate è allegato al decreto di cui al comma 3. Le istituzioni prescelte assicurano la disponibilità delle strutture e del supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione, dei quali si tiene conto nella ripartizione dei fondi destinati al finanziamento delle istituzioni.

     5. Per le procedure di abilitazione di ciascun settore concorsuale è istituita un'unica commissione nazionale di durata biennale nominata dal presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede mediante la procedura di sorteggio di cui al comma 6. Ciascuna commissione nazionale è composta da almeno cinque membri, compreso il direttore dell'istituzione presso cui la commissione ha sede, con funzione di presidente. La Commissione, valutate le domande, attribuisce l'abilitazione e compie ogni altro atto connesso sulla base dei decreti di cui al comma 2.

     6. Il Presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede individua i commissari, mediante sorteggio su piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero, all'interno di una lista di nominativi composta per ciascun settore artistico-disciplinare. I commissari sono sorteggiati:

     a) per i settori concorsuali composti da un numero dispari di settori artistico-disciplinari, nel numero di un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare compreso nel settore concorsuale e di un commissario per il settore artistico-disciplinare con il maggior numero di posti nell'organico complessivo delle istituzioni;

     b) per i settori concorsuali composti da un unico settore artistico-disciplinare, nel numero di quattro commissari del medesimo settore artistico-disciplinare;

     c) per i settori concorsuali composti da due settori artistico-disciplinari, nel numero di due commissari per ciascun settore artistico-disciplinare;

     d) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), nel numero di un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare compreso nel settore concorsuale.

     7. Il sorteggio si svolge tra i docenti compresi nelle liste composte per ciascun settore artistico-disciplinare di cui al comma 6. Ciascuna lista è costituita da almeno otto docenti per ciascun settore. La lista che non raggiunge il numero minimo di otto docenti è integrata mediante sorteggio tra docenti aventi almeno dieci anni di insegnamento di ruolo ovvero, in subordine, tra tutti i docenti di ruolo, ovvero, in ulteriore subordine, tra docenti di ruolo, docenti in quiescenza o esperti, ivi compresi docenti universitari, individuati dal Ministero su proposta del Consiglio accademico dell'istituzione nella quale la commissione ha sede e previo parere del CNAM. Con le modalità di cui al presente articolo può essere disposta la sostituzione di uno o più membri della commissione.

     8. I commissari non possono partecipare contemporaneamente a più commissioni di abilitazione e, per i due anni successivi alla conclusione del mandato di commissario, non possono partecipare ad alcuna commissione per il conferimento dell'abilitazione.

     9. Per la partecipazione ai lavori della commissione nazionale, non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. I commissari che svolgono attività di docenza presso istituzioni italiane sono, a richiesta, esentati dallo svolgimento della ordinaria attività didattica per i periodi di attività della commissione nazionale. In tal caso, le istituzioni possono nominare un sostituto per lo svolgimento dell'attività didattica.

     10. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti, oggettivi, gravi e imprevedibili, sono adeguatamente motivate. Le dimissioni hanno effetto a decorrere dalla data di adozione dell'atto di accettazione del presidente dell'istituzione nella quale la commissione ha sede.

     11. Dall'ultima data utile per la presentazione della domanda, ai sensi del comma 14 del presente articolo, decorre per ciascun candidato il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali istanze di ricusazione dei commissari, oltre il quale esse sono inammissibili. Le istanze sono esaminate secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95.

     12. Nei casi di incompatibilità tra commissario e candidato di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede procede con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 11.

     13. Per ciascuna commissione di abilitazione, il direttore dell'istituzione nomina, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente e che supporta la commissione in qualità di segretario verbalizzante. Il responsabile del procedimento è individuato tra il direttore amministrativo, il direttore di ragioneria e altro personale amministrativo con qualifica di collaboratore.

     14. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono bandite, ogni due anni per ciascun settore concorsuale definito ai sensi del comma 2, lettera e), con decreto del Ministro, da adottarsi successivamente al decreto di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, individua le modalità informatiche per consentire la conclusione delle procedure entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e definisce le modalità per garantire la pubblicità degli atti delle commissioni giudicatrici.

     15. Per il conseguimento dell'abilitazione è richiesto il possesso di laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonchè di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero.

     16. Il conseguimento dell'abilitazione preclude la presentazione di una ulteriore domanda di abilitazione per lo stesso settore concorsuale, nei cinque anni successivi al medesimo conseguimento.

     17. Possono partecipare alla prima procedura per il conseguimento dell'abilitazione per ciascun settore concorsuale coloro che, pur non in possesso dei titoli di cui al comma 15, sono inseriti nelle graduatorie nazionali o negli elenchi A e B di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonchè coloro che hanno superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni, nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

     18. In caso di accertata impossibilità di assicurare il corretto funzionamento delle commissioni di abilitazione e i relativi adempimenti, è attribuito al Ministero il potere sostitutivo, previa verifica dell'inerzia dell'istituzione e diffida alla medesima, ai fini dell'adozione di ogni atto necessario.

 

     Art. 3. Programmazione del personale

     1. Le istituzioni, nell'ambito della autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi, e viene adottata nei limiti costituiti dalla dotazione organica, considerati i posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, dal numero di ricercatori che raggiungono nel triennio i requisiti per il passaggio alla docenza ai sensi dell'articolo 7, nonchè dagli equilibri di bilancio.

     2. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera e) del presente comma, si conforma alle seguenti disposizioni:

     a) possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti di organico del personale tecnico-amministrativo e di convertire i posti di organico vacanti del personale tecnico-amministrativo in posti di organico del personale docente e ricercatore, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle istituzioni, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, lettera d) e comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dall'articolo 17, comma 14, del presente regolamento;

     b) possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione di cattedra non rappresenta una variazione della dotazione organica e non è sottoposta ad approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione al medesimo da parte delle istituzioni;

     c) possibilità di rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre, posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi presenti in organico, dandone specifica motivazione in relazione alla domanda di formazione o ai fabbisogni amministrativi. Le indisponibilità non costituiscono variazione della dotazione organica e non sono sottoposte ad approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione al medesimo da parte delle istituzioni. Le cattedre e i posti indisponibili non possono essere oggetto di contratti o di incarichi di qualsiasi natura e durata ovvero di alcuna procedura di mobilità;

     d) possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti di ruolo che richiedono di transitare al settore artistico-disciplinare di cui alla medesima cattedra vacante, con la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 11;

     e) destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, di una spesa complessiva pari al cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, calcolati secondo quanto previsto nell'allegata Tabella 2, e parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata Tabella 1. Tali tabelle costituiscono parte integrante del presente decreto. La spesa complessiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, tale decreto dispone la conversione delle assunzioni già autorizzate e non ancora effettuate secondo quanto previsto dalla Tabella 1;

     f) eventuale definizione delle cattedre destinate al reclutamento, da destinare alla mobilità ai sensi del comma 5 dell'articolo 4;

     g) possibilità di istituire cattedre a tempo definito, il cui impegno orario è pari al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno. Le conversioni e le indisponibilità di cui alle lettere a), b) e c) possono riguardare anche cattedre a tempo definito;

     h) possibilità, nell'ambito delle conversioni di cui alla lettera a) e a invarianza di costo complessivo della dotazione organica, di convertire una cattedra a tempo definito non vacante in una cattedra a tempo pieno, su richiesta del docente interessato, che accede a un nuovo contratto a tempo pieno con conservazione della classe stipendiale di provenienza;

     i) possibilità, nell'ambito delle conversioni di cui alla lettera a), di convertire una cattedra a tempo pieno non vacante in una cattedra a tempo definito, su richiesta del docente interessato, che accede a un nuovo contratto a tempo definito con conservazione della classe stipendiale di provenienza.

 

     Art. 4. Ciclo del reclutamento e della mobilità

     1. Le cessazioni dal servizio sono rilevate e approvate dal consiglio di amministrazione e trasmesse al Ministero entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della cessazione.

     2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), è adottato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento. Entro il successivo 31 dicembre, il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri le cessazioni effettivamente intervenute.

     3. La programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 3 è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico e trasmessa al Ministero entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento al triennio successivo, e può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, nonchè in ogni momento per l'adeguamento alla normativa nazionale o ai fini di cui al comma 6.

     4. Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre.

     5. Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, da procedure di mobilità destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) pubblicazione di un bando per la mobilità sul sito dell'istituzione per almeno quindici giorni, con l'indicazione del settore artistico-disciplinare e con la facoltà di specificare uno o più profili disciplinari;

     b) nomina di una commissione tecnica composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o in settori affini a quello per cui è bandita la procedura di mobilità;

     c) valutazione dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenze sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

     d) valutazione dell'esperienza artistica e professionale in conformità alle esigenze rispettivamente, della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione in misura non inferiore al cinquanta per cento del punteggio attribuito.

     6. I posti di docente e ricercatore vacanti per mobilità del titolare verso altra istituzione possono essere inseriti nella programmazione del personale di cui all'articolo 3, possono essere oggetto delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato o determinato di cui al comma 4 e non sono ulteriormente oggetto delle procedure di mobilità di cui al comma 5.

     7. Le procedure di mobilità di cui al comma 5 comportano l'impiego di facoltà assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e). Le cessazioni derivanti da mobilità verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento delle facoltà assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e).

     8. Le procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo di cui all'articolo 14, commi da 1 a 3, sono precedute dalle relative procedure di mobilità di cui all'articolo 14, comma 4. Tali procedure di mobilità comportano l'impiego di facoltà assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e). Le cessazioni derivanti da mobilità verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento delle facoltà assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e).

     9. Le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 12 rientrano nella programmazione di cui all'articolo 3 e precedono le procedure di mobilità e reclutamento di cui ai commi 4 e 5.

     10. Due o più istituzioni, su istanza congiunta di dipendenti appartenenti al personale tecnico-amministrativo di ruolo, del medesimo profilo professionale, e, per il personale docente e ricercatore, del medesimo settore artistico-disciplinare, possono disporre lo scambio di sede tra gli interessati, previa comunicazione al Ministero.

 

     Art. 5. Collaborazioni tra istituzioni

     1. Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalità, tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a:

     a) programmare procedure di reclutamento comuni a più istituzioni;

     b) utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso del medesimo, definendo le modalità di ripartizione tra le istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.

 

     Art. 6. Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato

     1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

     a) approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. Al termine della procedura è altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'istituzione può procedere allo scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata;

     b) indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze;

     c) definizione nel bando delle modalità, anche telematiche, e dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul Portale unico del reclutamento (InPA). Il bando è pubblicato sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;

     d) possibilità all'interno della medesima procedura di prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare;

     e) previsione che alle procedure possano partecipare i ricercatori a tempo indeterminato presso altra istituzione inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è indetta la procedura, nonchè coloro che siano in possesso del dottorato di ricerca;

     f) previsione di commissioni giudicatrici composte dal direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal Consiglio accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura;

     g) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti siano adeguatamente motivate e documentate e abbiano effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;

     h) applicazione ai membri delle commissioni del regime di incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

     i) svolgimento di una prova di carattere teorico o pratico in relazione al settore artistico-disciplinare, che attesta l'attitudine alla ricerca dei candidati;

     l) svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione al settore artistico-disciplinare, con facoltà di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui alla lettera i);

     m) previsione che alle prove di cui alle lettere i) e l) siano attribuiti da un minimo di ottanta sino a un massimo di novanta punti;

     n) valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio, da un minimo di dieci sino a un massimo di venti punti, anche con riferimento a profili disciplinari, specificati nel bando, ulteriori rispetto al richiamo al settore artistico-disciplinare;

     o) previsione che l'idoneità sia attribuita ai candidati che conseguono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno sessanta punti su novanta totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni singolo candidato è corredata da un giudizio analitico che descrive sinteticamente il profilo;

     p) previsione che il regolamento definisca i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa e che le commissioni giudicatrici determinino i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori;

     q) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale;

     r) previsione che il direttore, con decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico. Nel caso di irregolarità, il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame;

     s) previsione che soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente articolo permangano nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni.

 

     Art. 7. Passaggio dei ricercatori alla docenza

     1. Nel primo anno accademico successivo alla maturazione di cinque anni di servizio di ruolo nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato, il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione è reclutato dall'istituzione ove presta servizio come docente nel medesimo settore artistico-disciplinare. A tal fine, l'istituzione, nella programmazione di cui all'articolo 3, prevede la conversione del posto da ricercatore in cattedra di docenza senza l'approvazione di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

     2. Il Consiglio accademico, con delibera assunta a maggioranza dei componenti, può negare al ricercatore il passaggio alla docenza di cui al comma 1, con motivata relazione sulla qualità dell'attività di ricerca svolta, previo parere del CNAM che acquisisce le eventuali controdeduzioni del ricercatore.

     3. Il ricercatore che, maturati i cinque anni di servizio, non abbia conseguito l'abilitazione ovvero al quale sia negato il passaggio alla docenza ai sensi del comma 2, permane nel proprio ruolo, ferma restando la possibilità di partecipare, previo conseguimento dell'abilitazione, alle procedure di cui all'articolo 8.

 

     Art. 8. Reclutamento personale docente a tempo indeterminato

     1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

     a) approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. Al termine della procedura è altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata;

     b) indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze, con specificazione della natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra oggetto della procedura;

     c) definizione nel bando delle modalità, anche telematiche, e dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA). Tale bando è, altresì, pubblicato sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;

     d) possibilità, nell'ambito della medesima procedura, di prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare;

     e) previsione che la partecipazione alle procedure sia riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, nonchè a docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;

     f) previsione di commissioni giudicatrici composte dal direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura;

     g) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti siano adeguatamente motivate e documentate e abbiano effetto dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;

     h) applicazione ai componenti delle commissioni delle incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

     i) svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;

     l) svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare;

     m) previsione che alle prove di cui alle lettere i) e l) sono attribuiti sino a un massimo di settantacinque punti;

     n) valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio sino a un massimo di venticinque punti, anche con riferimento ai profili disciplinari richiamati nel bando;

     o) previsione che l'idoneità sia attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno cinquanta sui settantacinque totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo;

     p) definizione dei criteri di massima e delle procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa e previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori;

     q) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale;

     r) previsione che il direttore, con decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico. Nel caso di irregolarità, il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame;

     s) previsione che i soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente articolo permangano nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni.

 

     Art. 9. Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato

     1. Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili per non più di due anni accademici, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito.

     2. Per sopperire temporaneamente a esigenze di ricerca alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di ricerca di durata annuale, rinnovabili per non più di due anni accademici, a cui non si applica la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

     3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con regolamento, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè dei seguenti criteri e modalità:

     a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;

     b) previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato;

     c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;

     d) partecipazione alle procedure di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonchè di titoli equipollenti conseguiti all'estero;

     e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono valutabili i seguenti titoli:

     1) possesso dell'abilitazione artistica di cui all'articolo 2, per almeno un quarto dei punti attribuiti ai titoli;

     2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione;

     3) attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione svolta nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso e prevedendo un punteggio maggiore per l'attività di docenza in ambito AFAM e universitario;

     4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale;

     5) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale;

     f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'istituzione che indice la procedura, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili;

     g) previsione che, per quanto non previsto dal presente articolo, i regolamenti si adeguino a quanto stabilito dall'articolo 6.

     4. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono, in esito alle procedure di cui al comma 3, stipulare contratti di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tali contratti hanno durata annuale e possono essere rinnovati in deroga ai limiti di cui al comma 1. È escluso il tacito rinnovo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 273, comma 3. I contratti di cui al presente comma e le relative modalità di svolgimento sono disciplinati dai medesimi Istituti e gli eventuali contingenti massimi sono previsti all'interno della programmazione triennale di cui all'articolo 3.

     5. Gli incarichi di cui al comma 2 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè dei seguenti criteri e modalità:

     a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;

     b) previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato;

     c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15;

     d) partecipazione alle procedure di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati;

     e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono valutabili i seguenti titoli:

     1) titoli di studio e culturali di alta qualificazione, attribuendo un quarto dei punti riservati ai titoli al possesso del dottorato di ricerca;

     2) attività di ricerca svolta nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso;

     3) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;

     4) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;

     f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'istituzione che indice la procedura, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti o ricercatori a tempo indeterminato del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti e ricercatori di ruolo disponibili;

     g) previsione che, per quanto non previsto dal presente articolo, i regolamenti si adeguino a quanto stabilito dall'articolo 6.

 

     Art. 10. Incarichi di insegnamento

     1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, previa proposta del Consiglio accademico e delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque senza vincolo di subordinazione, le istituzioni provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 1, commi 284 e 285 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata massima di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni complessivi. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a trentasei mesi, anche non consecutivi.

     2. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo presso la medesima istituzione e sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non dà luogo, in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

     3. Gli incarichi conferiti a soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, nonchè di riconosciuta esperienza e competenza, da parte dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) e dell'Accademia nazionale di Arte drammatica, sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di trentasei mesi in relazione al medesimo incarico. A tali incarichi non si applica il limite di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo.

     4. Le istituzioni disciplinano con regolamento il conferimento di incarichi, anche retribuiti, di «visiting professor» ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero, previa selezione comparativa. Tali incarichi hanno durata massima annuale e sono rinnovabili per un periodo massimo di due anni.

 

     Art. 11. Contratti di ricerca

     1. Per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, le istituzioni possono stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, contratti di ricerca ai sensi della normativa vigente.

     2. I contratti di ricerca di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con apposito regolamento. Le procedure di selezione sono bandite in relazione ad uno o più settori artistico disciplinari e valutano l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando ed il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto nonchè le modalità di svolgimento dello stesso.

     3. I bandi di selezione per l'attribuzione di contratti di ricerca sono resi pubblici anche per via telematica sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 e contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

     4. I titolari dei contratti di ricerca non possono effettuare, nell'ambito dello svolgimento degli stessi, attività di docenza o di supporto alla didattica.

 

     Art. 12. Afferenza artistico-disciplinare

     1. I docenti di ruolo delle istituzioni possono transitare, a domanda, in un diverso settore artistico-disciplinare, previa deliberazione del Consiglio accademico e successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, che valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.

     2. In caso di domanda relativa al transito a un settore artistico-disciplinare per il quale non vi siano cattedre vacanti all'interno dell'istituzione, l'accoglimento della domanda è subordinato alla conversione della cattedra di titolarità del docente interessato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), che viene tempestivamente valutata dal Consiglio di amministrazione in sede di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale.

     3. Nell'ambito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 4, comma 5, i docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità possono partecipare alla procedura presentando apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda è valutata dal Consiglio accademico dell'istituzione di destinazione, fermo restando il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, da rendersi entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione di abilitazione artistica nazionale valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.

 

     Art. 13. Professori emeriti e onorari

     1. Ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni possono essere conferiti i titoli di cui all'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

     2. Ai fini del conferimento del titolo di «professore emerito» il requisito richiesto è di almeno venti anni di servizio in qualità di docente di ruolo presso le istituzioni.

     3. Ai fini del conferimento del titolo di «professore onorario» il requisito richiesto è di almeno quindici anni di servizio in qualità di docente di ruolo presso le istituzioni.

     4. I titoli sono conferiti dall'istituzione con decreto del direttore, su proposta del presidente, previa deliberazione, con maggioranza dei due terzi dei componenti, del Consiglio accademico dell'istituzione alla quale l'interessato apparteneva al momento della cessazione dal servizio.

     5. Ai professori emeriti e onorari non competono particolari prerogative accademiche nè il trattenimento in servizio oltre i limiti di legge.

 

     Art. 14. Reclutamento del personale amministrativo e tecnico

     1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico è informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza, e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento del medesimo, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali, e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.

     2. I criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

     3. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano:

     a) i profili professionali richiesti, con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'istituzione;

     b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;

     c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno il novanta per cento del punteggio alle prove;

     d) il contenuto delle prove, avendo cura, in caso di selezioni per profili tecnici, di effettuare almeno una prova di carattere pratico-applicativo.

     4. I bandi di concorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono preceduti dalle procedure di mobilità di cui al medesimo articolo 30. La valutazione delle domande di mobilità presentate è informata ai seguenti criteri:

     a) nomina di una commissione tecnica composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale è bandita la procedura;

     b) valutazione per gli appartenenti ai ruoli nazionali dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenze sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;

     c) valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale in misura non inferiore al cinquanta per cento del punteggio massimo attribuito.

     5. Le istituzioni possono, con riferimento alle aree con un solo posto nelle rispettive dotazioni organiche, effettuare le progressioni tra le aree di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del presente decreto, al fine di riservare almeno il cinquanta per cento dei posti all'accesso dall'esterno tramite concorso. I bandi individuano l'istituzione o le istituzioni che svolgono la procedura selettiva di progressione interna e le istituzioni che indicono la corrispettiva procedura concorsuale con accesso all'esterno. Tali procedure sono affidate a una commissione composta da soggetti esterni alle istituzioni interessate, secondo criteri che prescindono da elementi suscettibili di valutazione differenziata in base all'istituzione di appartenenza dei partecipanti.

     6. Per sopperire temporaneamente a esigenze amministrative o tecniche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, all'attribuzione di contratti a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per due anni.

     7. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, previa delibera del Consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, con oneri a carico del proprio bilancio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 15. Pubblicità dei concorsi AFAM

     1. Fermo l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali di cui agli articoli 6, 8 e 14 sul Portale unico del reclutamento (InPA), le istituzioni AFAM pubblicano, pena l'invalidità delle stesse, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul proprio sito istituzionale, i bandi relativi alle procedure concorsuali, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici.

     2. La piattaforma di cui al comma 1 è indicizzata in base alla procedura di concorso indetta, alla tipologia contrattuale, al profilo professionale, all'istituzione di afferenza e, relativamente ai docenti e ai ricercatori, al settore concorsuale e al settore artistico-disciplinare.

     3. Ai fini della gestione delle procedure concorsuali su InPA, il Ministero assicura, ove necessario, attraverso specifici protocolli, il collegamento delle banche dati e delle piattaforme già in uso con il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

 

     Art. 16. Figura a esaurimento di docente bibliotecario

     1. I docenti di «bibliografia e biblioteconomia musicale», inquadrati nel settore artistico-disciplinare CODM/01, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano appartenenti ai ruoli delle istituzioni, espletano le funzioni di bibliotecari, oltre alla funzione docente prevista dalla declaratoria del settore artistico-disciplinare. Nelle istituzioni in cui non vi sono docenti di «bibliografia e biblioteconomia musicale» in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca, ove presente. In seguito alla cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra sede del docente di «bibliografia e biblioteconomia musicale», il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca, ove presente. Le istituzioni possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca, garantendo la partecipazione dei docenti con specifiche competenze in materia.

 

     Art. 17. Disposizioni finali e transitorie

     1. I richiami contenuti nelle disposizioni di legge al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si intendono riferiti al presente regolamento.

     2. Con decreto direttoriale, aggiornato a ogni rinnovo contrattuale, sono definiti gli indici di costo medio equivalente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e). In sede di prima applicazione, si applicano le Tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.

     3. Il comma 1 dell'articolo 2 si applica al reclutamento a tempo indeterminato dei docenti delle istituzioni non statali, nonchè delle istituzioni accreditate al rilascio di titoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nel limite dei corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto.

     4. In sede di prima applicazione e sino a diversa disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il personale docente e ricercatore a tempo definito ha impegno orario e retribuzione pari al cinquanta per cento del corrispondente personale a tempo pieno. I docenti a tempo definito sono equiparati ai docenti universitari a tempo definito, ai fini del comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     5. Ai ricercatori non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza.

     6. Per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso da parte dei candidati del dottorato di ricerca e prevede il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base ai previgenti ordinamenti ad essi equiparati.

     7. L'efficacia delle disposizioni sull'attribuzione dei contratti di ricerca è subordinata alla definizione dell'importo degli stessi ai sensi della normativa vigente. Possono, in ogni caso, concorrere all'attribuzione di tali contratti coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca.

     8. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026. A tal fine, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento e con decorrenza dall'applicazione delle disposizioni dello stesso, si procede con decreto del Ministro, sentito il CNAM, alla riduzione e all'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari relativi all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in un'ottica di interdisciplinarietà degli insegnamenti, prevedendo che i settori artistico-disciplinari contengano profili disciplinari, definiti e aggiornati con decreto direttoriale, sentito il CNAM, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, all'articolo 6, comma 1, lettere b) e n), all'articolo 8, comma 1, lettere b) e n), e all'articolo 9, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a). Il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, è adottato entro centottanta giorni dall'adozione del predetto decreto di revisione dei settori artistico-disciplinari. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, è adottato entro e non oltre sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 14, è adottato entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

     9. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'articolo 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti di cui all'articolo 8 possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonchè coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2, il parere previsto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 è reso dal CNAM.

     10. In sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 3 è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico entro il 15 maggio 2025, previo espletamento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 e previa adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e). La previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), si applica a decorrere dall'anno accademico 2024/2025.

     11. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui agli articoli 6, 8 e 9 avviene prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali. A tal fine, le istituzioni, con la programmazione di cui all'articolo 3, comunicano al Ministero gli insegnamenti per i quali intendono reclutare a tempo indeterminato e a tempo determinato, e sono autorizzati dal Ministero a procedere laddove le relative graduatorie nazionali siano esaurite. Se le graduatorie nazionali risultano capienti, il Ministero ne trasmette gli elenchi alle istituzioni, che procedono a reclutare seguendo l'ordine di graduatoria.

     12. La modalità di reclutamento di cui al comma 11 non consente, per i settori artistico-disciplinari le cui graduatorie nazionali siano capienti:

     a) il previo espletamento delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 12;

     b) l'espletamento delle procedure di mobilità, fatta salva la possibilità per le istituzioni di attivare, per i posti oggetto di reclutamento a tempo indeterminato e previa informativa al Ministero contestuale alla comunicazione della programmazione, le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 4.

     13. In sede di prima applicazione, il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato avviene prioritariamente mediante stabilizzazione, ad opera delle istituzioni, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 3, del personale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

     a) essere in servizio con contratto a tempo determinato presso l'istituzione che procede all'assunzione;

     b) essere reclutato, alla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di istituto, anche espletate presso istituzioni o università diverse da quella che procede all'assunzione;

     c) aver maturato, alla data della stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM, ovvero, per i profili di assistente e di coadiutore, due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM.

     14. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».

     15. Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dal comma 14, non si applica alle conversioni di cattedra e alle indisponibilità di cui alle lettere b), c) e g) del comma 2 dell'articolo 3.

     16. L'utilizzazione di personale docente e tecnico-amministrativo presso sedi diverse da quella di appartenenza non è consentita, fatta salva la normativa in materia di comando dei pubblici dipendenti e le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 14.

     17. Il Ministero può disporre trasferimenti di unità di personale in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di specifiche disposizioni di legge o delle autorità.

     18. I ruoli del personale docente e del personale tecnico e amministrativo sono nazionali.

     19. Agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici non statali non si applicano l'articolo 3, comma 2, lettera e), limitatamente all'approvazione della spesa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e i commi 5, 12 e 14 del presente articolo.

     20. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 vengono calcolate da ciascuna istituzione statale applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali.

     21. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento del decreto del Ministro della pubblica istruzione, del 31 maggio 1996 in materia di compensi per l'attività di docenza prestata presso gli ISIA, ai fini degli incarichi di cui all'articolo 10.

     22. Al personale docente e ricercatore delle istituzioni si applica l'articolo 508, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riferimento all'erogazione di lezioni individuali e collettive, comunque denominate, a studenti iscritti presso l'istituzione ove il docente o il ricercatore presta servizio.

     23. Alle procedure concorsuali e comparative di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.

 

     Art. 18. Abrogazioni e dichiarazioni di cessazione dell'efficacia

     1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 17, comma 8, primo periodo, sono abrogati:

     a) il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

     b) l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

     c) l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

     d) l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

     e) l'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

     f) l'articolo 4, comma 12, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

     g) gli articoli 214, 215 comma 2, 223, 234, 235, 236, 245, 248, 259, 260, 264, 265, 268, 269, 271, 273 comma 2, primo periodo, e comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     h) all'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i periodi secondo, terzo e quarto periodo, nonchè, al nono periodo, le parole: «Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma»;

     i) l'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

     l) il comma 9-ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come introdotto dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.

     2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 17, comma 8, primo periodo, cessano di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica:

     a) l'articolo 246 comma 2, l'articolo 261, comma 3, il Titolo II della Parte terza, ad eccezione della Sezione III del Capo III, e l'articolo 589 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     b) gli articoli 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

 

     Art. 19. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2024  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1637

 

     TABELLA 1

     (di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e)

 

     INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

 

 

     INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

 

 

 

     TABELLA 2

     (di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e)

 

     INDICI DI COSTO EQUIVALENTE DELLE CESSAZIONI DELLE QUALIFICHE AFAM