Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 16/07/2024 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Residui attivi e passivi. |
Art. 2. Fondo di cassa. |
Art. 3. Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto. |
Art. 4. Mutui e prestiti. |
Art. 5. Stato di previsione delle entrate e delle spese. |
Art. 6. Allegati all’assestamento. |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 “Bilancio di previsione 2024-2026”. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 6.2.265 - L.R. 16 luglio 2024, n. 16.
Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026.
(B.U. 16 luglio 2024, n. 95)
Art. 1. Residui attivi e passivi.
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura finanziaria dell’esercizio 2023, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2024, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2023.
2. Le differenze fra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2023 e l’ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2024, sono rappresentate nell’Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2. Fondo di cassa.
1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2024 è determinato in euro 1.411.358.971,08 in conformità con quanto disposto dall’articolo 8 del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale n. 259 “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2023”.
Art. 3. Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.
1. Come risulta dall’articolo 9 del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale n. 259, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 93.087.491,67.
Art. 4. Mutui e prestiti.
1. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 3, comma 1, della
2. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 1, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all’articolo 3 della
Art. 5. Stato di previsione delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2024, 2025 e 2026 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 2 per le entrate e di cui all’Allegato 3 per le spese.
Art. 6. Allegati all’assestamento.
1. Sono approvati i seguenti Allegati:
a) nota integrativa all’assestamento (Allegato 4);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
e) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8), che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del comma 2 dell’articolo 50 del
f) prospetto aggiornato concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 9);
g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento (Allegato 10);
h) variazione all'Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al
i) variazione all'Allegato 16 “Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo autorizzate per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della
j) variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere per le entrate (Allegato 13) e le spese (Allegato 14);
Art. 7. Modifiche alla
1. Alla
a) gli elenchi, di cui al punto d) dell’Allegato 1, previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 sono aggiornati e sostituiti come da Allegato 15 della presente legge;
b) la dotazione del fondo speciale per le spese correnti (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) di cui all’articolo 7 comma 1, è incrementata di euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026.
Art. 8. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Allegati
(Omissis)