§ 6.2.262 - L.R. 22 dicembre 2023, n. 31.
Legge di stabilità regionale 2024.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:22/12/2023
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 6.2.262 - L.R. 22 dicembre 2023, n. 31.

Legge di stabilità regionale 2024.

(B.U. 22 dicembre 2023, n. 168)

 

Art. 1. Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2. Per il triennio 2024-2026 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nelle misure indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011)” alla presente legge.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.