§ 3.1.195 - L.R. 10 settembre 2024, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:10/09/2024
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
Art. 2.  Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
Art. 3.  Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
Art. 4.  Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
Art. 5.  Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
Art. 6.  Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
Art. 7.  Inserimento dell’articolo 11bis alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
Art. 8.  Modifiche dell’articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
Art. 9.  Modifiche dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
Art. 10.  Norma finale.
Art. 11.  Norma finanziaria.


§ 3.1.195 - L.R. 10 settembre 2024, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" e successive modificazioni.

(B.U. 13 settembre 2024, n. 122)

 

Art. 1. Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 è così sostituita:

“b) taglio a strisce con ampiezza massima di venti metri, ceduazione del soprassuolo con rilascio di matricine produttive, o eventuale trasformazione in alto fusto, secondo un progetto redatto da un tecnico abilitato;”.

2. Il comma 4 dell’articolo 3 è così sostituito:

“4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d’arte nell’ambito della superficie delle tartufaie secondo un piano di gestione redatto da un tecnico abilitato; i miglioramenti previsti dal piano, qualora validati dall’ufficio competente della Regione, non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte della Giunta regionale.”.

3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:

“4 ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale prevede un piano pluriennale di miglioramento delle aree tartufigene, anche attraverso l’uso di piante micorizzate, sentito il parere della commissione di cui al comma 5 dell’articolo 7.”.

     Art. 2. Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. Il comma 1 dell’articolo 4 è così sostituito:

“1. Sono tartufaie coltivate gli impianti artificiali, in terreni agricoli, in cui sono messe a dimora piante micorizzate oppure piante idonee alla produzione di tartufo, con lo scopo di produrre tartufi attraverso l’adozione di specifiche tecniche colturali e i miglioramenti indicati all’articolo 3, comma 3.”.

2. Il comma 1 ter dell’articolo 4 è così sostituito:

“1 ter. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, nonché il disciplinare di produzione. La Giunta regionale individua il soggetto abilitato alla certificazione.”.

 

     Art. 3. Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 è così sostituita:

“b) relazione contenente il piano agronomico e le planimetrie di descrizione dell’impianto per le tartufaie coltivate;”.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 è aggiunta la seguente:

“b bis) relazione contente il piano di gestione e la planimetria per le tartufaie controllate.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 5 è così sostituito:

“3. Le tartufaie riconosciute devono essere delimitate con l’apposizione di tabelle che riportino le indicazioni dell’articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 o la dicitura “Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati” e i riferimenti dell’autorizzazione; solo per le tartufaie coltivate, è facoltà del conduttore di delimitare la tartufaia con le tabelle lungo il perimetro, nonché di installare una recinzione secondo la disciplina vigente al fine di assicurare forme di tutela alle coltivazioni in atto.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “e coltivate” sono soppresse;

b) dopo le parole: “di cui al primo comma.”, sono aggiunte le seguenti: “Il riconoscimento delle tartufaie coltivate non ha scadenza e sarà onere del conduttore comunicare l’espianto della tartufaia coltivata a fine ciclo.”;

5. Al comma 6 dell’articolo 5 le parole: “; il registro è articolato su base provinciale” sono soppresse.

 

     Art. 4. Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 7 è così sostituita:

“c) da un delegato indicato dalle associazioni di tartufai più rappresentative a livello regionale;”.

2. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 7 è così sostituita:

“d) da un esperto botanico scelto tra il personale docente o di ricerca delle Università con sede nella Regione del Veneto;”.

3. Dopo la lettera d) del comma 5 dell’articolo 7 è aggiunta la seguente:

“d bis) da un esperto di gestione forestale e tartuficola indicato dagli ordini professionali del settore agricolo o forestale.”.

 

     Art. 5. Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. Al comma 1 dell’articolo 8 le parole: “tartufo di estate o scorzone dal 1° maggio al 30 novembre”, sono sostituite dalle seguenti: “tartufo di estate o scorzone dal 1° giugno al 30 novembre”.

2. Al comma 1 dell’articolo 8 le parole: “tartufo uncinato dal 1° ottobre al 31 dicembre”, sono sostituite dalle seguenti: “tartufo uncinato dal 15 settembre al 31 gennaio”.

3. Al comma 1 dell’articolo 8 le parole: “o Tuber albidum Pico” sono soppresse.

4. Al comma 1 dell’articolo 8 le parole: “bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 30 aprile”, sono sostituite dalle seguenti: “bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 15 aprile”.

5. Al comma 2 dell’articolo 8 le parole: “di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.”, sono sostituite dalle seguenti: “della commissione di cui al comma 5 dell’articolo 7.”.

6. Il comma 4 dell’articolo 8 è così sostituito:

“4. La ricerca deve essere effettuata con l’ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l’eventuale impiego del “vanghetto” o “vanghella” avente una lama di forma rettangolare o triangolare della lunghezza massima di 20 centimetri, della larghezza massima in punta di 8 centimetri e dotata di manico, al massimo di 120 centimetri, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato.”.

7. Dopo il comma 10 dell’articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

“10 bis. I raccoglitori abilitati possono raccogliere massimo 0.5 chilogrammi di tartufi al giorno per autoconsumo, e 0.1 chilogrammi qualora si tratti di tartufo bianco.

10 ter. I raccoglitori commerciali occasionali, in regola con il pagamento dell’imposta sostitutiva di cui ai commi dal 692 al 697, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” per l’anno di raccolta in corso e i raccoglitori professionali titolari di partita IVA non sono soggetti a limiti di raccolta giornaliera. La ricevuta del pagamento dell’imposta sostitutiva, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita, anche in modalità telematica, al personale addetto alla vigilanza.”.

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è inserito il seguente:

“1 bis. È consentita la raccolta di tartufi nelle foreste del demanio regionale.”.

 

     Art. 7. Inserimento dell’articolo 11bis alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis. Tassa di concessione.

1. È istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di euro 100,00.

2. La tassa è corrisposta entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce, oppure entro tre mesi dalla data di rilascio del tesserino.

3. L’autorizzazione alla raccolta dei tartufi si intende rinnovata con il versamento, entro il termine previsto dal comma 2, della tassa annuale.

4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né a coloro che, consorziati ai sensi dell’articolo 6, esercitino la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.

5. La Giunta regionale definisce le modalità di pagamento della tassa regionale di raccolta di cui al comma 1.”.

 

     Art. 8. Modifiche dell’articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1) della lettera a) le parole: “L. 150.000 a L. 900.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 400,00 a euro 1.000,00”;

b) al punto 2) della lettera a) le parole: “L. 10.000 a L. 60.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 15,00 a euro 50,00”;

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a bis) per la raccolta senza aver pagato la tassa di concessione di cui all’articolo 11 bis, la sanzione è applicata ai sensi della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 “Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali” e successive modificazioni;”;

d) dopo la lettera a bis) è inserita la seguente:

“a ter) per la raccolta in violazione dei limiti di cui al comma 10bis dell’articolo 8, da euro 300,00 a euro 3.000,00;”;

e) alla lettera b) le parole: “L. 100.000 a L. 600.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 150,00 a euro 300,00”;

f) alla lettera c) le parole: “L. 150.000 a L. 900.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 300,00 a euro 600,00”;

g) alla lettera d) le parole: “L. 50.000 a L. 300.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 100,00 a euro 250,00”;

h) alla lettera e) le parole: “15 anni”, sono sostituite dalle seguenti: “12 anni” e le parole: “L. 25.000 a L. 150.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 100,00 a euro 250,00”;

i) la lettera f) è così sostituita:

“f) per la ricerca e raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da euro 500,00 a euro 1.500,00;”;

j) alla lettera g) le parole: “lire 25.000 a L. 150.00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 100,00 a euro 150,00”;

k) alla lettera h) le parole: “L. 25.000 a lire 150.000 con l’obbligo di rimozione immediate”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 15,00 a euro 75,00 con l’obbligo di adeguamento delle tabelle o rimozione delle stesse”;

l) alla lettera i) le parole: “L. 500.000 a L. 3.000.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 150,00 a euro 500,00”;

m) alla lettera l) le parole: “L. 500.000 a L. 3.000.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 300,00 a euro 500,00”;

n) alla lettera m) le parole: “L. 500.000 a L. 3.000.000”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 300,00 a euro 1.500,00”.

 

     Art. 9. Modifiche dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.

1. Al comma 1 dell’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

“a bis) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie controllate e coltivate attraverso adeguati interventi colturali, avuto riguardo agli equilibri naturali preesistenti e funzionali alla difesa e al miglioramento dell’efficienza produttiva delle aree vocate alla produzione del tartufo;

a ter) attività didattiche ed informative, per la promozione della conoscenza dell’ambiente tartufigeno;”;

b) la lettera c) è così sostituita:

“c) sviluppo e applicazione dei protocolli di certificazione delle piante micorizzate prodotte all’interno della Regione del Veneto;”;

c) la lettera c bis) è abrogata;

d) dopo la lettera c bis) è aggiunta la seguente:

“c ter) azioni di promozione dei territori vocati alla produzione tartuficola e dei relativi prodotti, anche con la realizzazione di manifestazioni regionali e nazionali, anche a valere nell’ambito del programma di promozione delle produzioni venete del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e successive modificazioni e del piano turistico annuale di cui all’articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: “inoltre” è soppressa.

b) la parola: “micologiche” è sostituita dalle seguenti: “dei tartufai”.

3. Il comma 3 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“3. Le modalità con cui sono concessi i contributi sono definite con deliberazione della Giunta regionale.”.

 

     Art. 10. Norma finale.

1. Le disposizioni di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotte dal comma 7 dell’articolo 5 della presente legge e la disposizione di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotta dal comma 1 dell’articolo 7 della presente legge, producono effetti dal primo gennaio successivo all’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) nella parte che inserisce la lettera a bis) al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

3. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) nella parte che inserisce la lettera a ter) al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

4. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 1 lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

5. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 1, lettera d) nella parte che inserisce la lettera c ter) al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

6. Alle maggiori entrate conseguenti all’istituzione della tassa di concessione di cui all’articolo 7, quantificate in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 e introitate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” corrisponde, per pari importo nei due esercizi, un incremento della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondi di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.