Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 22/02/2005 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione. 1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo [...] |
Art. 2. Nulla osta – Domanda e autorità competente. 1. L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico è soggetto a nulla osta preventivo in relazione: a) all’idoneità dell’ubicazione [...] |
Art. 3. Commissione ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 230/95. 1. E’ istituita la Commissione per la Radioprotezione, quale organismo tecnico consultivo di cui all’articolo 29, [...] |
Art. 4. Nomina della Commissione. 1. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. n.2 di Potenza e n.4 di Matera, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta [...] |
Art. 5. Regolamento organizzativo della Commissione. 1. Ciascuna Commissione, entro sessanta giorni dall’insediamento, provvede a dotarsi di un regolamento organizzativo che, nel rispetto di quanto [...] |
Art. 6. Procedimento. 1. La domanda del rilascio del nulla osta o della modifica dello stesso ai sensi dell’articolo 9 viene inoltrata all’Autorità la quale la trasmette celermente alla Commissione per [...] |
Art. 7. Contenuto del nulla osta – Prescrizioni. 1. Il nulla osta contiene specifiche prescrizioni tecniche relative: a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti [...] |
Art. 8. Aggiornamento, variazioni, modifiche. 1. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l’obbligo di inoltrare all’Autorità, che la trasmette per il parere [...] |
Art. 9. Cessazione, revoca, sospensione. 1. L’intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta deve essere comunicato all’Autorità, almeno trenta giorni prima della data di cessazione. 2. [...] |
Art. 10. Procedure per la variazione di titolarità dell’impianto. 1. In caso di variazione della titolarità dell’impianto il titolare e il subentrante ne danno comunicazione all’Autorità, la quale su [...] |
Art. 11. Istituzione del Registro. 1. L’Autorità istituisce il Registro degli impianti autorizzati all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico e provvede al suo [...] |
Art. 12. Vigilanza. 1. Alla Commissione spetta il compito di vigilanza. |
Art. 13. Spese. 1. Le spese di cui al comma 3 dell’articolo 3 sono liquidate e pagate dalle Aziende Sanitarie competenti e gravano sulle risorse attribuite nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale, [...] |
Art. 14. Disposizioni finali e transitorie. 1. I soggetti titolari delle autorizzazioni all’impiego di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizione a scopo medico, già [...] |
Art. 15. Entrata in vigore. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti [...] |
§ 5.1.103 - L.R. 22 febbraio 2005, n. 11. [1]
Norme per il rilascio del nulla-osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria “B”, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico.
(B.U. 23 febbraio 2005, n. 14).
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.
1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, la presente legge disciplina il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni classificato di categoria B, qui di seguito denominato nulla osta, in base alle condizioni fissate dall’articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/ Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modificazioni, qui di seguito denominato Decreto, per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico, definendo, altresì, l’autorità competente al rilascio e gli organismi tecnici che devono essere consultati.
Art. 2. Nulla osta – Domanda e autorità competente.
1. L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico è soggetto a nulla osta preventivo in relazione:
a) all’idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto;
b) alle conseguenze di eventuali incidenti;
c) alle modalità dell’eventuale allontanamento o smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi.
2. L’autorità competente al rilascio del Nulla Osta di cui al comma 1, di seguito denominata Autorità, è individuata nel Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n.2 di Potenza, per il territorio dell’intera Provincia di Potenza, e nel Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n.4 di Matera, per il territorio dell’intera Provincia di Matera, previo parere tecnico obbligatorio della commissione per la radioprotezione, organismo tecnico consultivo, di seguito denominata Commissione, disciplinata dal successivo articolo.
3. La domanda di nulla osta è presentata all’Autorità in relazione alla località di svolgimento della pratica e contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si intende svolgere, alle caratteristiche delle macchine radiogene, al tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare, alle modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, all’eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali, all’identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori connessi all’esercizio della pratica.
4. La domanda di cui al comma 3 è inoltre corredata da una relazione tecnica recante gli elementi di cui all’articolo 79 del Decreto, redatta e firmata dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del Decreto.
5. Le modalità di cui al comma 2 e al comma 3 si osservano anche per le domande relative alla modifica del nulla osta.
Art. 3. Commissione ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del
1. E’ istituita la Commissione per la Radioprotezione, quale organismo tecnico consultivo di cui all’articolo 29, comma 2, del Decreto, rispettivamente presso la ASL n.2 di Potenza e presso la ASL n.4 di Matera, ciascuna competente sull’intero ambito territoriale della medesima Provincia.
2. La Commissione per la Radioprotezione è composta da:
a) un esperto qualificato di 3° grado di cui all’articolo 78 del Decreto, iscritto nell’elenco nazionale degli esperti qualificati presso l’Ispettorato Medico Centrale del Ministero del Lavoro;
b) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia;
c) un medico specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all’articolo 88 del Decreto e iscritto nell’elenco nazionale presso il Ministero del Lavoro;
d) un rappresentante del Dipartimento Provinciale dell’ARPAB;
e) un rappresentante della Direzione Provinciale del Lavoro;
f) un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
g ) il responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica della ASL, con funzioni di presidenza.
Per i componenti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) devono essere previsti i sostituti e nel caso del presidente un suo delegato. Le funzioni di segreteria saranno svolte da un amministrativo della ASL competente.
3. Qualora non reperibili presso strutture pubbliche regionali le figure professionali di cui alla lettera a) e alla lettera c) del comma 2, si ricorre a professionisti esterni con i quali vengono stipulate specifiche convenzioni sulla base di parametri e modalità di remunerazione stabiliti, previa intesa, dai Direttori Generali delle due Aziende Sanitarie competenti.
4. La presenza dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2 del presente articolo, è indispensabile per la validità delle sedute della Commissione.
5. Alla Commissione per la Radioprotezione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprime all’Autorità parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del Nulla Osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B, ai sensi dell’articolo 29 del Decreto;
b) fornisce alla ASL ogni necessario supporto tecnico-scientifico per affrontare le questioni relative alla radioprotezione della popolazione e dei lavoratori nell’ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti.
6. La Commissione dura in carica tre anni.
Art. 4. Nomina della Commissione.
1. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. n.2 di Potenza e n.4 di Matera, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dei rispettivi Responsabili delle UU.OO. Igiene e Sanità Pubblica e su designazione degli enti di cui al comma 2 del precedente articolo, nominano i componenti, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 5. Regolamento organizzativo della Commissione.
1. Ciascuna Commissione, entro sessanta giorni dall’insediamento, provvede a dotarsi di un regolamento organizzativo che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 3, definisce:
a) l’ordine di priorità delle riunioni;
b) le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere;
c) il numero legale dei partecipanti ai fini della validità delle riunioni nonché della formulazione dei pareri, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 3.
Art. 6. Procedimento.
1. La domanda del rilascio del nulla osta o della modifica dello stesso ai sensi dell’articolo 9 viene inoltrata all’Autorità la quale la trasmette celermente alla Commissione per il parere tecnico obbligatorio.
2. La Commissione può acquisire ulteriori documenti o elementi conoscitivi, può eseguire sopralluoghi nelle sedi in cui sono o saranno installati gli impianti radiologici, qualora lo ritenga necessario per la formulazione del parere.
3. L’Autorità, acquisito il preventivo parere tecnico obbligatorio della Commissione, provvede con proprio decreto al rilascio o al diniego del nulla osta.
4. L’intero iter del rilascio del nulla osta deve essere concluso entro e non oltre 120 giorni dalla ricezione della domanda.
Art. 7. Contenuto del nulla osta – Prescrizioni.
1. Il nulla osta contiene specifiche prescrizioni tecniche relative:
a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla cessazione della pratica e alla disattivazione degli impianti, compresa l’eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;
b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell’esposizione esterna e dell’esposizione interna;
c) all’eventuale allontanamento o smaltimento di rifiuti radioattivi nell’ambiente;
d) agli aspetti della radioprotezione del paziente.
Art. 8. Aggiornamento, variazioni, modifiche.
1. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l’obbligo di inoltrare all’Autorità, che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del D.Lgs. n.230/95, relativa alla gestione radioprotezionistica della pratica, con l’aggiornamento della documentazione originariamente prodotta di cui al comma 3 dell’articolo 2.
2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all’Autorità. Il titolare del nulla osta può adottare le variazioni qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, l’Autorità non abbia comunicato l’avvio del procedimento di modifica del nulla osta.
3. Il nulla osta deve essere modificato dall’Autorità nei seguenti casi:
a) ove ritenuto necessario, a seguito del parere della Commissione sulla relazione tecnica di cui al comma 1;
b) su richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all’oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;
c) su richiesta degli organi di vigilanza.
Art. 9. Cessazione, revoca, sospensione.
1. L’intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta deve essere comunicato all’Autorità, almeno trenta giorni prima della data di cessazione.
2. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione sottoscritta dall’esperto qualificato, di cui all’articolo 77 del Decreto, che attesti, in particolare, il rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta inerenti la disattivazione dell’impianto.
3. L’Autorità, previo parere tecnico obbligatorio della Commissione, provvede alla autorizzazione delle operazioni di disattivazione dell’impianto.
4. Al termine delle operazioni di cessazione dell’attività l’esercente trasmette all’Autorità una relazione, sottoscritta dall’esperto qualificato, che attesti l’assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui l’attività è stata effettuata.
5. L’Autorità, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 provvede alla revoca del nulla osta.
6. La revoca del nulla osta è subordinata alla verifica, effettuata dalla Commissione, sulla conclusione della disattivazione stessa, che dimostri la mancanza di vincoli di natura radiologica dell’attività esercitata e la corretta sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti.
Art. 10. Procedure per la variazione di titolarità dell’impianto.
1. In caso di variazione della titolarità dell’impianto il titolare e il subentrante ne danno comunicazione all’Autorità, la quale su parere conforme della Commissione dispone la necessaria voltura nel Registro di cui all’articolo successivo.
2. La mancata comunicazione della variazione da parte degli interessati comporta la revoca del nulla osta e la cancellazione dell’impianto dallo specifico Registro di cui all’articolo 11.
Art. 11. Istituzione del Registro.
1. L’Autorità istituisce il Registro degli impianti autorizzati all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico e provvede al suo aggiornamento.
2. L’Autorità provvede all’iscrizione nel Registro dell’impianto al quale viene rilasciato il nulla osta.
Art. 12. Vigilanza.
1. Alla Commissione spetta il compito di vigilanza.
Art. 13. Spese.
1. Le spese di cui al comma 3 dell’articolo 3 sono liquidate e pagate dalle Aziende Sanitarie competenti e gravano sulle risorse attribuite nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale, previa adeguata rendicontazione al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione.
2. Le spese previste dalle procedure disciplinate dal comma 1 dell’articolo 6, dal comma 3 dell’articolo 8, dal comma 1 dell’articolo 10 e dall’articolo 11 della presente legge sono a carico dei soggetti non pubblici richiedenti il nulla osta, in conformità all’articolo 39, comma 3, del
3. La individuazione e la tariffazione delle spese di cui al comma 2 viene effettuata, previa intesa, dalle Aziende Sanitarie competenti.
Art. 14. Disposizioni finali e transitorie.
1. I soggetti titolari delle autorizzazioni all’impiego di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizione a scopo medico, già rilasciate ai sensi del DPR 13 febbraio 1964, n.185 “Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego pacifico dell’energia nucleare”, devono chiedere la convalida o la conversione dei provvedimenti medesimi secondo le modalità di cui all’articolo 2, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del Decreto.
Art. 15. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Abrogata dall'art. 22 della