§ 6.2.437 - L.R. 9 dicembre 2022, n. 35.
Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:09/12/2022
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi
Art. 2.  Fondo pluriennale vincolato
Art. 3.  Variazioni del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024
Art. 4.  Variazione delle tabelle di autorizzazione di cui alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2022)
Art. 5.  Aggiornamento degli allegati di cui alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024)
Art. 6.  Utilizzo di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione dell’esercizio 2021
Art. 7.  Ripiano disavanzo di amministrazione
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2022)
Art. 9.  Risorse finanziarie per interventi di contrasto all’emergenza idrica
Art. 10.  Modifica alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 44 (Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata)
Art. 11.  Istituzione del Fondo regionale per la transizione verde
Art. 12.  Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità regionale 2020)
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 6.2.437 - L.R. 9 dicembre 2022, n. 35.

Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024

(B.U. 9 dicembre 2022, n. 65 Speciale)

 

Art. 1. Residui attivi e passivi

1. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2021 da parte della Corte dei conti, i dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto approvato dalla Giunta regionale.

2. Le differenze fra l’ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio e l’ammontare dei residui dell’esercizio finanziario 2021 sono rappresentate negli allegati A e B, annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Fondo pluriennale vincolato

1. Per l’esercizio finanziario 2022, il fondo pluriennale vincolato iscritto nello stato di previsione delle entrate è adeguato ad euro 438.374.596,67, suddiviso in euro 64.660.583,58, per la parte corrente, ed in euro 373.714.013,09, per la parte capitale.

2. Per l’esercizio finanziario 2023, il fondo pluriennale vincolato iscritto nello stato di previsione delle entrate è adeguato ad euro 52.441.200,42, suddiviso in euro 5.048.004,66, per la parte corrente, ed in euro 47.393.195,76, per la parte capitale.

3. Per l’esercizio finanziario 2024, il fondo pluriennale vincolato iscritto nello stato di previsione delle entrate è adeguato ad euro 4.400.780,65, suddiviso in euro 500.000,00, per la parte corrente, ed in euro 3.900.780,65, per la parte capitale.

 

     Art. 3. Variazioni del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024, sono introdotte le variazioni di cui agli allegati C, D, E, F, G, H, annessi alla presente legge.

 

     Art. 4. Variazione delle tabelle di autorizzazione di cui alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2022)

1. Le tabelle A, B, C, D, E ed F di cui alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 sono variate così come evidenziate nelle tabelle A1, B1, C1, D1, E1 ed F1, allegate alla presente legge.

 

     Art. 5. Aggiornamento degli allegati di cui alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024)

1. Gli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, H.1, H.2, I, J, K, L, M, alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 10, sono aggiornati dagli allegati A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, H2.1, H2.2, I2, J2, K2, L2, M2, N2 acclusi alla presente legge.

 

     Art. 6. Utilizzo di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione dell’esercizio 2021

1. Nel rispetto delle finalità cui sono destinate, l’utilizzo delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è autorizzato per euro 313.108.324,90.

 

     Art. 7. Ripiano disavanzo di amministrazione

1. Il disavanzo di amministrazione riveniente dagli esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell’allegato M2.6, accluso all’allegato M2 di cui alla presente legge.

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2022)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 è sostituita dalla seguente:

“a) attivazione di una misura di sostegno alle imprese agricole e agroalimentari per contrastare gli effetti economici che la grave crisi internazionale ha determinato, mediante un contributo, temporaneo ed eccezionale, una tantum, per fronteggiare l’aumento dei costi di bonifica e delle tariffe irrigue, le cui modalità applicative sono individuate con provvedimento della Giunta regionale che assicuri che dall’applicazione della presente disposizione non si generino nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese medesime;”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 è abrogata.

3. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 9 è abrogato.

 

     Art. 9. Risorse finanziarie per interventi di contrasto all’emergenza idrica

1. Le risorse finanziarie riallocate nel bilancio regionale, a seguito della soppressione dell’Autorità Interregionale di bacino della Basilicata, a norma dell’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2019”, sono destinate a interventi per contrastare l’emergenza idrica da gestire a cura dell’Acquedotto Lucano.

 

     Art. 10. Modifica alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 44 (Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata)

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2018, n. 44 è abrogato.

 

     Art. 11. Istituzione del Fondo regionale per la transizione verde

1. La Regione, nel rispetto della legge regionale 15 ottobre 2018, n. 32 (Decarbonizzazione e politiche regionali sui cambiamenti climatici- Basilicata Carbon Free), anche a seguito della congiuntura geopolitica internazionale e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi, istituisce il Fondo regionale per la transizione verde a favore del sistema produttivo regionale delle piccole e medie imprese, volto a sostenere una transizione giusta verso la neutralità climatica, con efficienza di costo e che faciliti l’eliminazione graduale dei combustibili fossili.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa europea, la Giunta regionale adotta un disegno di legge recante i criteri di gestione, le modalità applicative e le forme degli aiuti di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2022/C 80/01.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022/2024, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sugli stanziamenti di competenza della missione 20, programma 03, titolo 2, del bilancio di previsione 2022/2024 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.

 

     Art. 12. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità regionale 2020)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 10 è sostituita dalla seguente:

“a) alle assunzioni di personale a tempo determinato per le sole attività di sorveglianza, controllo e monitoraggio ambientale, nei limiti della normativa vigente;”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 10 le parole “di vigilanza” sono sostituite dalle parole “di sorveglianza”.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)