Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.5 lotta contro la frode e l'evasione fiscale |
Data: | 15/12/2022 |
Numero: | 2523 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Localizzazione di un'entità costitutiva |
Art. 5. Entità controllante capogruppo nell'Unione |
Art. 6. Entità controllante intermedia nell'Unione |
Art. 7. Entità controllante intermedia localizzata nell'Unione e detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa |
Art. 8. Entità controllante parzialmente partecipata nell'Unione |
Art. 9. Imputazione dell'imposta integrativa nell'ambito dell'IIR |
Art. 10. Meccanismo di compensazione dell'IIR |
Art. 11. Scelta di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata |
Art. 12. Applicazione di un'UTPR all'intero gruppo multinazionale di imprese |
Art. 13. Applicazione dell'UTPR nella giurisdizione di un'entità controllante capogruppo |
Art. 14. Calcolo e imputazione dell'importo dell'imposta integrativa UTPR |
Art. 15. Determinazione del reddito o della perdita qualificante |
Art. 16. Aggiustamenti intesi a determinare il reddito o la perdita qualificante |
Art. 17. Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale |
Art. 18. Ripartizione del reddito o della perdita qualificante tra un'entità principale e una stabile organizzazione |
Art. 19. Attribuzione del reddito o della perdita qualificante di un'entità fiscalmente trasparente |
Art. 20. Imposte rilevanti |
Art. 21. Aggiustamento delle imposte rilevanti |
Art. 22. Importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita |
Art. 23. Regime opzionale della perdita qualificante |
Art. 24. Attribuzione specifica delle imposte rilevanti sostenute da determinati tipi di entità costitutive |
Art. 25. Aggiustamenti successivi alla presentazione della dichiarazione e variazioni dell'aliquota fiscale |
Art. 26. Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta |
Art. 27. Calcolo dell'imposta integrativa |
Art. 28. Esclusione del reddito in base alla sostanza |
Art. 29. Imposta integrativa aggiuntiva |
Art. 30. Esclusione de minimis |
Art. 31. Entità costitutive partecipate in via minoritaria |
Art. 32. Porti sicuri |
Art. 33. Applicazione della soglia dei ricavi consolidati alle fusioni e alle scissioni di gruppi |
Art. 34. Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o nel gruppo nazionale su larga scala o ne escono |
Art. 35. Trasferimento di attività e passività |
Art. 36. Joint venture |
Art. 37. Gruppi multinazionali di imprese a controllante multipla |
Art. 38. Entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente |
Art. 39. Entità controllante capogruppo assoggettata a un regime di dividendi deducibili |
Art. 40. Regimi di imposizione delle distribuzioni ammissibili |
Art. 41. Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa di un'entità d'investimento |
Art. 42. Scelta di considerare un'entità d'investimento come un'entità fiscalmente trasparente |
Art. 43. Scelta di applicare un metodo di distribuzione imponibile |
Art. 44. Obblighi di dichiarazione |
Art. 45. Scelte |
Art. 46. Sanzioni |
Art. 47. Trattamento fiscale di attività fiscali differite, passività fiscali differite e attività trasferite nel periodo di transizione |
Art. 48. Esenzione transitoria per l'esclusione del reddito in base alla sostanza |
Art. 49. Fase iniziale dell'esclusione dall'IIR e dall'UTPR dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala |
Art. 50. Scelta di applicazione differita dell'IIR e dell'UTPR |
Art. 51. Esenzione transitoria per gli obblighi di dichiarazione |
Art. 52. Valutazione dell'equivalenza |
Art. 53. Esercizio della delega |
Art. 54. Informazioni al Parlamento europeo |
Art. 55. Accordo bilaterale su obblighi di dichiarazione semplificati |
Art. 56. Recepimento |
Art. 57. Esame da parte della Commissione dell'attuazione del primo pilastro |
Art. 58. Entrata in vigore |
Art. 59. Destinatari |
§ 9.5.35 - Direttiva 15 dicembre 2022, n. 2523.
Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione
(G.U.U.E. 22 dicembre 2022, n. L 328)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) Negli ultimi anni l'Unione ha adottato misure fondamentali per potenziare la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno. Le direttive antielusione hanno stabilito regole contro l'erosione della base imponibile nel mercato interno e il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno. Tali regole hanno convertito in diritto dell'Unione le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel contesto dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (base erosion and profit shifting — BEPS), al fine di assicurare che gli utili delle imprese multinazionali siano tassati nel luogo in cui sono svolte le attività economiche che li generano e in cui viene creato il valore.
(2) In uno sforzo continuo di porre fine alle pratiche fiscali delle imprese multinazionali che consentono loro di trasferire gli utili verso giurisdizioni in cui sono assoggettati a un'imposizione molto bassa o inesistente, l'OCSE ha ulteriormente elaborato un insieme di norme fiscali internazionali intese a garantire che le imprese multinazionali paghino una giusta quota di tasse ovunque esse operino. Tale ampia riforma mira a stabilire una soglia minima alla concorrenza in materia di aliquote delle imposte sulle società attraverso l'istituzione di un livello di imposizione minimo globale. Con la soppressione di una parte sostanziale dei vantaggi derivati dal trasferimento degli utili verso giurisdizioni a imposizione molto bassa o inesistente, la riforma relativa a un'imposizione minima globale realizzerà la parità di condizioni per le imprese di tutto il mondo e consentirà alle giurisdizioni di tutelare meglio le loro basi imponibili.
(3) Tale obiettivo politico si è tradotto nelle «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» (Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia — Norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile — secondo pilastro) («norme tipo dell'OCSE»), approvate il 14 dicembre 2021 dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, cui hanno aderito gli Stati membri. Nella relazione al Consiglio europeo sulle questioni fiscali approvata dal Consiglio il 7 dicembre 2021, il Consiglio ha ribadito il suo forte sostegno alla riforma relativa a un'imposizione minima globale e si è impegnato a favore di una rapida attuazione di tale riforma mediante il diritto dell'Unione. In tale contesto è essenziale che gli Stati membri attuino effettivamente il loro impegno al fine di conseguire un livello di imposizione minimo globale.
(4) In un'Unione le cui economie sono strettamente integrate, è essenziale che la riforma relativa a un'imposizione minima globale sia attuata in modo sufficientemente coerente e coordinato. Considerati la scala, il dettaglio e gli aspetti tecnici di tali nuove norme fiscali internazionali, solo un quadro comune dell'Unione sarebbe in grado di evitare la frammentazione del mercato interno nella loro attuazione. Inoltre, un quadro comune dell'Unione elaborato per essere compatibile con le libertà fondamentali garantite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornirebbe ai contribuenti la certezza del diritto nell'attuazione di tali norme.
(5) È necessario stabilire norme al fine di istituire un quadro di riferimento efficiente e coerente per un livello di imposizione minimo globale a livello dell'Unione. Tale quadro di riferimento istituisce un sistema di due regole intrecciate, congiuntamente denominate anche «norme GloBE», attraverso le quali si dovrebbe riscuotere un importo integrativo d'imposta («imposta integrativa») ogniqualvolta l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese in una data giurisdizione sia inferiore al 15 %. In tali casi la giurisdizione dovrebbe essere considerata a bassa imposizione. Tali due regole intrecciate sono denominate «regola di inclusione del reddito» (income inclusion rule — IIR) e «regola sui profitti a bassa imposizione» (undertaxed profit rule — UTPR). Nell'ambito di tale sistema, l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese localizzata in uno Stato membro dovrebbe avere l'obbligo di applicare l'IIR alla sua quota di imposta integrativa relativa a ogni entità del gruppo a bassa imposizione, sia tale entità localizzata nell'Unione o al di fuori di essa. L'UTPR dovrebbe fungere da sostegno all'IIR attraverso una reimputazione di un eventuale importo residuo dell'imposta integrativa nei casi in cui le entità controllanti non abbiano potuto riscuotere l'intero importo dell'imposta integrativa relativa alle entità a bassa imposizione attraverso l'IIR.
(6) È necessario attuare le norme tipo dell'OCSE concordate dagli Stati membri in modo da aderire il più possibile all'accordo globale, al fine di garantire che le norme attuate dagli Stati membri conformemente alla presente direttiva siano qualificate ai sensi delle norme tipo dell'OCSE. La presente direttiva si attiene strettamente al contenuto e alla struttura delle norme tipo dell'OCSE. Al fine di garantire la compatibilità con il diritto primario dell'Unione, in particolare con il principio della libertà di stabilimento, le norme della presente direttiva dovrebbero applicarsi alle entità residenti in uno Stato membro nonché alle entità non residenti di un'entità controllante localizzata in tale Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi ai gruppi esclusivamente nazionali su larga scala. In tal modo il quadro giuridico di riferimento sarebbe elaborato per evitare ogni rischio di discriminazione fra situazioni nazionali e transfrontaliere. Tutte le entità localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione, compresa l'entità controllante che applica l'IIR, dovrebbero essere assoggettate all'imposta integrativa. Analogamente, le entità costitutive della stessa entità controllante localizzate in un altro Stato membro a bassa imposizione dovrebbero essere assoggettate all'imposta integrativa.
(7) Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell'Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di almeno 750 000 000 EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (3) introdotte dalla
(8) Al centro del sistema si trova l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala in cui l'entità controllante detiene direttamente o indirettamente una partecipazione di controllo su tutte le altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala. Poiché di norma è tenuta a consolidare i bilanci di tutte le entità del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala o, in caso contrario, vi sarebbe tenuta nell'ambito di un principio contabile conforme, l'entità controllante capogruppo detiene informazioni essenziali e sarebbe nella miglior posizione per garantire che il livello di imposizione per giurisdizione del gruppo sia conforme all'aliquota minima d'imposta concordata. Se è localizzata nell'Unione, l'entità controllante capogruppo dovrebbe sostenere l'obbligo primario nell'ambito della presente direttiva ossia applicare l'IIR alla sua quota imputabile di imposta integrativa relativa a tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese, siano esse localizzate nell'Unione o al di fuori di essa. L'entità controllante capogruppo di un gruppo nazionale su larga scala dovrebbe applicare l'IIR all'intero importo dell'imposta integrativa relativa alle sue entità costitutive a bassa imposizione.
(9) In talune circostanze l'obbligo di applicare l'IIR dovrebbe spostarsi verso il basso, verso altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate nell'Unione. In primo luogo, se l'entità controllante capogruppo è un'entità esclusa o è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che non ha attuato le norme tipo dell'OCSE o equivalenti e non dispone quindi di un'IIR qualificata, le entità controllanti intermedie situate sotto l'entità controllante capogruppo nella catena di proprietà e localizzate nell'Unione dovrebbero avere l'obbligo, nell'ambito della presente direttiva, di applicare l'IIR fino alla loro quota imputabile dell'imposta integrativa. Tuttavia, ove l'entità controllante intermedia tenuta ad applicare l'IIR non detenga una partecipazione di controllo su un'altra entità controllante intermedia, l'IIR dovrebbe essere applicata dalla prima entità controllante intermedia.
(10) In secondo luogo, indipendentemente dal fatto che l'entità controllante capogruppo sia localizzata in una giurisdizione che dispone di un'IIR qualificata, le entità controllanti parzialmente partecipate localizzate nell'Unione appartenenti per oltre il 20 % a titolari di partecipazioni esterni al gruppo dovrebbero avere l'obbligo, nell'ambito della presente direttiva, di applicare l'IIR alla loro quota imputabile dell'imposta integrativa. Tali entità controllanti parzialmente partecipate non dovrebbero tuttavia applicare l'IIR se sono interamente detenute da un'altra entità controllante parzialmente partecipata tenuta ad applicare l'IIR. In terzo luogo, se l'entità controllante capogruppo è un'entità esclusa o è localizzata in una giurisdizione priva di IIR qualificata, le entità costitutive del gruppo dovrebbero applicare l'UTPR agli importi residui dell'imposta integrativa che non sono stati assoggettati all'IIR in proporzione a una formula di imputazione basata sul numero di dipendenti e sulle attività materiali. In quarto luogo, se l'entità controllante capogruppo è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che contempla un'IIR qualificata, le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese dovrebbero applicare l'UTPR alle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione del paese terzo, nei casi in cui questa sia soggetta a bassa imposizione in base all'aliquota effettiva d'imposta di tutte le entità costitutive di tale giurisdizione, inclusa quella dell'entità controllante capogruppo.
(11) Conformemente agli obiettivi politici della riforma relativa a un'imposizione minima globale per quanto riguarda l'equa concorrenza fiscale fra le giurisdizioni, il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta dovrebbe essere effettuato a livello di giurisdizione. Ai fini del calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta, la presente direttiva dovrebbe stabilire un insieme comune di norme specifiche per il calcolo della base imponibile, denominata «reddito o perdita qualificante» e delle imposte versate, denominate «imposte rilevanti». Il punto di partenza dovrebbe essere costituito dai bilanci usati a fini di consolidamento, che dovrebbero quindi essere soggetti a una serie di aggiustamenti, anche per tener conto delle differenze di tempistica, al fine di evitare distorsioni fra le giurisdizioni. Inoltre, il reddito o perdita qualificante nonché le imposte rilevanti di alcune entità dovrebbero essere imputati ad altre entità pertinenti appartenenti al gruppo multinazionale di imprese, al fine di garantire la neutralità del trattamento fiscale del reddito o perdita qualificante che potrebbero essere assoggettati a imposte rilevanti in diverse giurisdizioni, sia a causa della natura delle entità (per esempio entità fiscalmente trasparenti, entità ibride o stabili organizzazioni) oppure a causa del trattamento fiscale specifico del reddito (per esempio, regime di pagamento di dividendi o regime fiscale delle società controllate estere). Per quanto riguarda le imposte rilevanti, la presente direttiva dovrebbe essere interpretata alla luce di eventuali ulteriori orientamenti forniti dall'OCSE, di cui gli Stati membri dovrebbero tenere conto al fine di garantire un'individuazione uniforme delle imposte rilevanti di tutti gli Stati membri e delle giurisdizioni di paesi terzi.
(12) L'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese in ciascuna giurisdizione ove svolge attività o di un gruppo nazionale su larga scala dovrebbe essere raffrontata all'aliquota minima d'imposta concordata del 15 %, al fine di determinare se il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala debba essere tenuto al versamento di un'imposta integrativa e debba quindi applicare l'IIR o l'UTPR. L'aliquota minima d'imposta del 15 % concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS rispecchia un equilibrio fra le aliquote d'imposta sulle società a livello mondiale. Nei casi in cui l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese sia inferiore all'aliquota minima d'imposta in una data giurisdizione, l'imposta integrativa dovrebbe essere imputata alle entità del gruppo multinazionale di imprese che sono soggette a pagare l'imposta secondo l'applicazione dell'IIR e dell'UTPR, al fine di soddisfare l'aliquota effettiva minima concordata a livello globale del 15 %. Nei casi in cui l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo nazionale su larga scala sia inferiore all'aliquota minima d'imposta, l'entità controllante capogruppo del gruppo nazionale su larga scala dovrebbe applicare l'IIR alle sue entità costitutive a bassa imposizione, al fine di garantire che tale gruppo sia soggetto all'aliquota effettiva minima d'imposta del 15 %.
(13) Al fine di consentire agli Stati membri di beneficiare delle imposte integrative percepite presso le rispettive entità a bassa imposizione localizzate sul loro territorio, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di scegliere di applicare un sistema fiscale basato su un’imposta integrativa domestica qualificata. Quando scelgono di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata, gli Stati membri dovrebbero informarne la Commissione, con l'obiettivo di fornire alle autorità fiscali di altri Stati membri e giurisdizioni di paesi terzi, nonché ai gruppi multinazionali di imprese, sufficiente certezza per quanto riguarda l'applicabilità dell'imposta integrativa domestica qualificata alle entità costitutive a bassa imposizione in tale Stato membro. Le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese localizzate in uno Stato membro che ha scelto di applicare tale sistema nel proprio sistema fiscale nazionale dovrebbero versare l'imposta integrativa a tale Stato membro. Tale sistema dovrebbe garantire che la tassazione effettiva minima del reddito o perdita qualificante delle entità costitutive sia calcolata allo stesso modo dell'imposta integrativa conformemente alla presente direttiva.
(14) Per garantire un approccio proporzionato, la presente direttiva dovrebbe tener conto di alcune situazioni specifiche nelle quali i rischi di BEPS sono ridotti. La presente direttiva dovrebbe quindi prevedere un'esclusione del reddito in base alla sostanza fondata sui costi associati ai dipendenti e al valore delle attività materiali in una data giurisdizione. Tale esclusione risolve in una certa misura le situazioni in cui un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala svolge attività economiche che richiedono la presenza materiale in una giurisdizione a bassa imposizione, al fine di ostacolare le pratiche BEPS. Si dovrebbe inoltre tenere in considerazione il caso specifico dei gruppi multinazionali di imprese che si trovano nella fase iniziale della loro attività internazionale, al fine di non scoraggiare lo sviluppo delle attività transfrontaliere dei gruppi multinazionali di imprese che traggono vantaggio della bassa imposizione nella propria giurisdizione nazionale ove operano in modo predominante. Pertanto, le attività nazionali a basso tasso di imposizione di tali gruppi multinazionali dovrebbero essere escluse dall'applicazione delle regole per un periodo transitorio di cinque anni, a condizione che il gruppo multinazionale di imprese non abbia entità costitutive in più di sei giurisdizioni. Al fine di garantire la parità di trattamento ai gruppi nazionali su larga scala, il reddito derivato dalle attività di tali gruppi dovrebbe anch'esso essere escluso per un periodo transitorio di cinque anni.
(15) Inoltre, per far fronte alla situazione particolare degli Stati membri in cui hanno sede pochissimi gruppi e che ospitano un numero di entità costitutive talmente esiguo da rendere sproporzionato esigere immediatamente l'applicazione dell'IIR e dell'UTPR da parte delle amministrazioni fiscali di tali Stati membri, e dato lo status di approccio comune delle norme GloBE, sarebbe opportuno consentire a tali Stati membri di scegliere di non applicare l'IIR e l'UTPR per un periodo di tempo limitato. Gli Stati membri che decidono di operare tale scelta dovrebbero notificarlo la Commissione entro il termine di recepimento della presente direttiva.
(16) Gli Stati membri che scelgono di non applicare temporaneamente l'IIR e l'UTPR dovrebbero recepire la presente direttiva in modo da garantire il corretto funzionamento del sistema relativo al livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione. Ciò riguarda in particolare l'obbligo per le entità costitutive nazionali di tali Stati membri di informare le entità costitutive di altri Stati membri e di paesi terzi, affinché gli altri Stati membri e i paesi terzi possano applicare l'UTPR. Gli oneri amministrativi per le amministrazioni fiscali degli Stati membri che hanno operato tale scelta dovrebbero essere limitati per quanto possibile, preservando nel contempo l'effettiva applicazione della presente direttiva in tutta l'Unione. Pertanto, tali Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di avviare una discussione con la Commissione, richiedendone la consulenza e l'assistenza al fine di giungere a un'interpretazione comune delle modalità pratiche per il recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale.
(17) A causa della natura altamente volatile e del ciclo economico lungo del settore del trasporto marittimo, questo è tradizionalmente assoggettato a regimi fiscali alternativi o integrativi negli Stati membri. Per evitare di compromettere le motivazioni strategiche e consentire agli Stati membri di continuare ad applicare un trattamento fiscale specifico al settore del trasporto marittimo in linea con le pratiche internazionali e le norme in materia di aiuti di Stato, il reddito del trasporto marittimo dovrebbe anch'esso essere escluso dal sistema.
(18) Al fine di conseguire un equilibrio fra gli obiettivi della riforma relativa a un'imposizione minima globale e gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni fiscali nonché dei contribuenti, la presente direttiva dovrebbe contemplare un'esclusione de minimis dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala aventi un ricavo medio inferiore a 10 000 000 EUR e un reddito o una perdita qualificante inferiore a 1 000 000 EUR in una data giurisdizione. Tali gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala non dovrebbero versare un'imposta integrativa anche se la loro aliquota effettiva d'imposta è inferiore all'aliquota minima d'imposta in detta giurisdizione.
(19) L'applicazione delle norme della presente direttiva ai gruppi multinazionali di imprese e ai gruppi nazionali su larga scala che rientrano nel suo ambito di applicazione per la prima volta potrebbe comportare distorsioni derivanti dall'esistenza di attributi fiscali, fra cui perdite relative a precedenti esercizi fiscali, o da differenze di tempistica, e richiedere norme transitorie per eliminare tali distorsioni. Un decremento progressivo delle aliquote relative alle esclusioni delle spese salariali e delle attività materiali in un periodo decennale dovrebbe inoltre applicarsi al fine effettuare una transizione senza soluzione di continuità verso il nuovo sistema fiscale.
(20) Considerando che i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala dovrebbero essere soggetti a un livello minimo d'imposta in una determinata giurisdizione e per un determinato esercizio fiscale, un'imposta integrativa dovrebbe mirare esclusivamente a garantire che gli utili di tali gruppi siano assoggettati a un'aliquota effettiva minima d'imposta in un determinato esercizio fiscale. Per tale motivo le norme relative a un'imposta integrativa non dovrebbero operare come un'imposta diretta sul reddito di un'entità, bensì dovrebbero applicarsi agli utili in eccesso secondo una base standardizzata e uno specifico meccanismo di calcolo dell'imposta al fine di individuare i redditi a bassa imposizione all'interno dei gruppi interessati e imporre un'imposta integrativa che porterebbe l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo su tale reddito al livello minimo d'imposta concordato. La concezione dell'IIR e dell'UTPR quali imposte integrative, tuttavia, non impedisce a una giurisdizione di applicare tali norme nell'ambito di un regime di imposizione sul reddito delle società nel proprio diritto nazionale.
(21) A seguito dell'accordo politico raggiunto a livello internazionale, i regimi di imposizione delle distribuzioni presi in considerazione dalle norme GloBE dovrebbero essere quelli in vigore al 1 luglio 2021, data della prima dichiarazione del quadro inclusivo sulla BEPS dal titolo «Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy» («Dichiarazione relativa a una soluzione basata su due pilastri per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia») che ha concordato il trattamento speciale dei regimi di imposizione delle distribuzioni ammissibili, o prima di tale data. Ciò non dovrebbe impedire modifiche del regime di imposizione delle distribuzioni di una giurisdizione che sono in linea con il suo assetto esistente.
(22) Ai fini di un'applicazione efficiente del sistema, è essenziale coordinare le procedure a livello di gruppo. Sarà necessario dotarsi di un sistema inteso a garantire un flusso di informazioni scorrevole in seno al gruppo multinazionale di imprese e verso le amministrazioni fiscali ove sono localizzate le entità costitutive. La responsabilità principale di presentare la dichiarazione sulle imposte integrative dovrebbe spettare alla stessa entità costitutiva. L'esonero da tale responsabilità dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso in cui il gruppo multinazionale di imprese abbia designato un'altra entità per presentare la dichiarazione sulle imposte integrative. Potrebbe trattarsi di un'entità locale o di un'entità di un'altra giurisdizione che ha concluso un accordo con l'autorità competente dello Stato membro dell'entità costitutiva. Le informazioni presentate nell'ambito della dichiarazione sulle imposte integrative dovrebbero consentire alle amministrazioni fiscali in cui sono localizzate le entità costitutive di valutare la correttezza della passività dell'entità costitutiva relativa all'imposta integrativa o all'imposta integrativa domestica qualificata, a seconda dei casi, applicando procedure nazionali, anche per la presentazione delle dichiarazioni fiscali nazionali. Ulteriori orientamenti da elaborare nel quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE dell'OCSE costituiranno un'utile fonte illustrativa e interpretativa a tale riguardo e gli Stati membri potrebbero scegliere di recepire tali orientamenti nel diritto nazionale. Tenuto conto degli adempimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva, ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva si dovrebbe concedere un periodo iniziale di 18 mesi per conformarsi agli obblighi in materia di dichiarazione.
(23) Tenuto conto dei benefici della trasparenza nel settore fiscale, è incoraggiante che un quantitativo significativo di informazioni sia trasmesso alle autorità fiscali di tutte le giurisdizioni partecipanti. I gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni esaustive e dettagliate relativamente ai loro utili e aliquote effettive d'imposta in ogni giurisdizione in cui hanno entità costitutive. Si ritiene che una tale ampia comunicazione aumenti la trasparenza.
(24) Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le norme tipo dell'OCSE e le spiegazioni e gli esempi contenuti nel documento «Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy», pubblicato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, nonché il quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE, comprese le relative norme «porto sicuro», come fonte illustrativa o interpretativa al fine di garantire un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri nella misura in cui tali fonti sono coerenti con la presente direttiva e con il diritto dell'Unione. Tali norme «porto sicuro» dovrebbero essere pertinenti per quanto riguarda i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala.
(25) L'efficacia e l'equità della riforma relativa a un'imposizione minima globale fa ampio affidamento sulla sua attuazione a livello mondiale. Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni adeguate, in particolare nei confronti delle entità che non rispettano i loro obblighi di presentare una dichiarazione sulle imposte integrative e di versare la rispettiva quota di imposta integrativa. Nel determinare tali sanzioni, gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare della necessità di affrontare il rischio che un gruppo multinazionale di imprese non dichiari le informazioni necessarie per l'applicazione dell'UTPR. Per far fronte a tale rischio, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni dissuasive.
(26) Sarà altresì fondamentale che tutti i principali partner commerciali dell'Unione applichino un'IIR qualificata o un insieme equivalente di regole sull'imposizione minima. Per quanto riguarda la questione se un'IIR attuata da una giurisdizione di un paese terzo che aderisce all'accordo globale sia un'IIR qualificata ai sensi dell'accordo globale, è opportuno fare riferimento alla valutazione da effettuare a livello dell'OCSE. Inoltre, e a sostegno della certezza del diritto nonché dell'efficienza delle regole sull'imposizione minima globale, è importante delineare ulteriormente le condizioni alle quali le norme attuate nella giurisdizione di un paese terzo che non recepisce le norme sull'accordo globale possano garantire l'equivalenza con un'IIR qualificata. L'obiettivo della valutazione dell'equivalenza è principalmente chiarire e delineare l'applicazione da parte dello Stato membro della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'UTPR. A tal fine la presente direttiva dovrebbe contemplare una valutazione, elaborata dalla Commissione a seguito della valutazione dell'OCSE, dei criteri di equivalenza basati su alcuni parametri specifici. La determinazione delle giurisdizioni di paesi terzi che applicano quadri giuridici considerati equivalenti a un'IIR qualificata dovrebbe derivare direttamente dai criteri oggettivi stabiliti nella presente direttiva e dovrebbe seguire rigorosamente la valutazione dell'OCSE. È pertanto opportuno, in tale contesto specifico, prevedere un atto delegato. In particolare, alla luce del processo decisionale proprio delle questioni fiscali, il ricorso a un atto delegato in tale specifico contesto non dovrebbe essere considerato un precedente per altri strumenti legislativi adottati secondo la procedura legislativa speciale.
(27) È essenziale garantire un'applicazione coerente delle norme di cui alla presente direttiva nei confronti di qualsiasi giurisdizione di un paese terzo che non recepisca le norme dell'accordo globale e non ottenga l'equivalenza delle sue norme interne con un'IIR qualificata. In tale contesto, è necessario elaborare una metodologia comune per l'attribuzione degli importi, che sarebbero considerati come imposte rilevanti nel quadro delle norme dell'accordo globale, alle entità all'interno di un gruppo multinazionale di imprese che sarebbero assoggettate a un'imposta integrativa conformemente alle norme della presente direttiva. A tal fine, come riferimento per l'attribuzione di tali imposte rilevanti, gli Stati membri dovrebbero avvalersi degli orientamenti del quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE dell'OCSE.
(28) Al fine di integrare taluni elementi non essenziali della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla determinazione, in seguito a una valutazione da parte della Commissione, delle giurisdizioni che dispongono di un quadro giuridico di riferimento che può essere considerato equivalente a un'IIR. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5).
(29) Dato che la presente direttiva entra in vigore nel 2022 e che il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al più tardi il 31 dicembre 2023, l'Unione agirà in linea con il calendario stabilito nel documento «Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy» concordato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021 («dichiarazione dell'ottobre 2021 del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS»), secondo la quale il secondo pilastro dovrà essere convertito in legge nel 2022, per entrare in vigore nel 2023, e l'UTPR dovrà entrare in vigore nel 2024.
(30) Le norme della presente direttiva relative all'applicazione dell'UTPR dovrebbero applicarsi a decorrere dal 2024, onde consentire alle giurisdizioni di paesi terzi di applicare l'IIR nella prima fase dell'attuazione delle norme tipo dell'OCSE.
(31) La dichiarazione dell'ottobre 2021 del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS prevede una soluzione a due pilastri. Il relativo piano attuativo dettagliato che figura nel relativo allegato definisce i calendari per l'attuazione di ciascun pilastro. Poiché la presente direttiva mira ad attuare il secondo pilastro, mentre i lavori sul primo pilastro devono ancora essere portati a compimento, è necessario verificare che anche il primo pilastro sia attuato. A tal fine la presente direttiva prevede una disposizione che obbliga la Commissione a elaborare una relazione in cui siano valutati i progressi compiuti per quanto concerne il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS. Si riconosce che la Commissione, se lo ritiene opportuno, può presentare una proposta legislativa per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, da sottoporre all'esame degli Stati membri.
(32) Prima della fine di ciascun semestre a partire dal 1 luglio 2022, il Consiglio dovrebbe valutare la situazione relativa all'attuazione del primo pilastro della dichiarazione dell'ottobre 2021 del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS.
(33) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire creare un quadro di riferimento comune per un livello di imposizione minimo globale nell'Unione sulla base di un approccio comune contenuto nelle norme tipo dell'OCSE, non può essere conseguito in misura sufficiente dall'azione dei soli Stati membri, perché l'azione indipendente degli Stati membri comporterebbe un ulteriore rischio di frammentazione del mercato interno e perché è essenziale adottare soluzioni efficaci per l'intero mercato interno, ma, a motivo della portata della riforma relativa a un'imposizione minima globale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(34) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce misure comuni per la tassazione effettiva minima dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala sotto forma di:
a) una regola di inclusione del reddito (income inclusion rule — IIR), con la quale un'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo; e
b) una regola sui profitti a bassa imposizione (undertaxed profit rule — UTPR), con la quale un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese ha un onere fiscale supplementare pari alla sua quota di imposta integrativa che non è stata applicata nell'ambito dell'IIR per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo.
2. Gli Stati membri possono scegliere di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata in base alla quale l'imposta integrativa è calcolata e versata sugli utili in eccesso di tutte le entità costitutive a bassa imposizione localizzate nella loro giurisdizione conformemente alla presente direttiva.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle entità costitutive localizzate in uno Stato membro che fanno parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala avente ricavi annui pari o superiori a 750 000 000 EUR, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui al paragrafo 3, nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale sottoposto a verifica.
2. Se uno o più dei quattro esercizi fiscali di cui al paragrafo 1 ha durata inferiore o superiore a 12 mesi, la soglia dei ricavi di cui al medesimo paragrafo è aggiustata in proporzione per ciascuno di detti esercizi fiscali.
3. La presente direttiva non si applica alle seguenti entità («entità escluse»):
a) un'entità statale, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro, un fondo pensione, un fondo d'investimento che è un'entità controllante capogruppo o un veicolo di investimento immobiliare che è un'entità controllante capogruppo;
b) un'entità il cui valore è di proprietà per almeno il 95 % di una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o attraverso una o più entità escluse, fatta eccezione per le entità di servizi pensionistici, e che:
i) opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio della o delle entità di cui alla lettera a); o
ii) svolge esclusivamente attività ausiliarie a quelle eseguite dalla o dalle entità di cui alla lettera a);
c) un'entità il cui valore è di proprietà per almeno l'85 % di una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o attraverso una o più entità escluse, fatta eccezione per le entità di servizi pensionistici, a condizione che sostanzialmente tutto il suo reddito sia derivato da dividendi o plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e c).
In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione può scegliere, a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, di non considerare un'entità di cui alle lettere b) e c) di tale comma come entità esclusa.
Art. 3. Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1) «entità»: qualsiasi istituto giuridico che elabora una contabilità finanziaria separata o qualsiasi persona giuridica;
2) «entità costitutiva»:
a) qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala; e
b) qualsiasi stabile organizzazione di un'entità principale che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese di cui alla lettera a);
3) «gruppo»:
a) un insieme di entità collegate tramite la proprietà o il controllo, come definite dal principio contabile conforme adottato per l'elaborazione del bilancio consolidato da parte dell'entità controllante capogruppo, compresa qualsiasi entità che possa essere stata esclusa dal bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo unicamente sulla base delle sue dimensioni ridotte, del principio di rilevanza o perché detenuta ai fini della vendita; o
b) un'entità che ha una o più stabili organizzazioni, a condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito alla lettera a);
4) «gruppo multinazionale di imprese»: qualsiasi gruppo comprendente almeno un'entità o una stabile organizzazione che non è localizzata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo;
5) «gruppo nazionale su larga scala»: qualsiasi gruppo le cui entità costitutive sono tutte localizzate nello stesso Stato membro;
6) «bilancio consolidato»:
a) il bilancio redatto da un'entità in conformità di un principio contabile conforme, in cui le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa di tale entità e di qualsiasi entità in cui essa detiene una partecipazione di controllo sono presentati come quelli di una singola unità economica;
b) per i gruppi di cui al punto 3), lettera b), il bilancio redatto da un'entità conformemente a un principio contabile conforme;
c) il bilancio dell'entità controllante capogruppo che non è redatto conformemente a un principio contabile conforme e che è stato successivamente aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti; e
d) se l'entità controllante capogruppo non redige il bilancio come descritto alla lettera a), b) o c), il bilancio che sarebbe stato redatto se l'entità controllante capogruppo fosse tenuta a redigere tale bilancio in conformità:
i) di un principio contabile conforme; o
ii) di un altro principio contabile conforme e purché tale bilancio sia stato aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti;
7) «esercizio fiscale»: il periodo di rendicontazione contabile in relazione al quale l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala redige il proprio bilancio consolidato o, se l'entità controllante capogruppo non redige un bilancio consolidato, il periodo corrispondente all'anno civile;
8) «entità costitutiva che presenta la dichiarazione»: un'entità che presenta una dichiarazione sulle imposte integrative a norma dell'articolo 44;
9) «entità statale»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri:
a) è parzialmente o totalmente di proprietà statale, comprese eventuali rispettive suddivisioni politiche o autorità locali;
b) non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale e persegue l'obiettivo principale di:
i) svolgere una funzione statale; o
ii) gestire o investire le attività dell'amministrazione pubblica o della giurisdizione mediante la realizzazione e la detenzione di investimenti, la gestione patrimoniale e le connesse attività di investimento per le attività di tale amministrazione pubblica o della giurisdizione;
c) è responsabile nei confronti di un'amministrazione pubblica in merito alle sue prestazioni complessive e le fornisce una relazione informativa annuale; e
d) le sue attività sono attribuite a un'amministrazione pubblica in caso di scioglimento e nella misura in cui essa distribuisce utili netti, questi ultimi sono distribuiti esclusivamente a tale amministrazione pubblica e nessuna frazione di tali utili netti può maturare a beneficio di un privato;
10) «organizzazione internazionale»: qualsiasi organizzazione intergovernativa, compresa un'organizzazione sovranazionale, o un'agenzia o ente strumentale parzialmente o interamente detenuta o detenuto dalla stessa, che soddisfi tutti i criteri seguenti:
a) consiste principalmente di governi;
b) ha concluso con la giurisdizione in cui è stabilita un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile, per esempio accordi che conferiscono privilegi e immunità agli uffici o alle sedi dell'organizzazione in tale giurisdizione; e
c) la legge o i suoi atti statutari impediscono che il suo reddito maturi a beneficio di privati;
11) «organizzazione senza scopo di lucro»: un'entità che soddisfa tutti i seguenti criteri:
a) è stabilita e gestita nella sua giurisdizione di residenza:
i) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive, educative o simili; o
ii) in quanto organizzazione professionale, unione di operatori economici, camera di commercio, organizzazione del lavoro, organizzazione agricola o orticola, unione civica o organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
b) sostanzialmente tutto il reddito derivante dalle attività di cui alla lettera a) è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza;
c) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sulle sue attività;
d) il reddito o le attività dell'entità non possono essere distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non:
i) nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità;
ii) a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi o per l'utilizzo di beni o capitali; o
iii) a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; e
e) in caso di risoluzione, liquidazione o scioglimento dell'entità, tutte le sue attività devono essere distribuite o devolute a un'organizzazione senza scopo di lucro o all'amministrazione pubblica, compresa qualsiasi entità statale, della giurisdizione di residenza dell'entità o di una sua suddivisione politica;
f) non esercita un'attività commerciale o imprenditoriale non direttamente collegata alle finalità per le quali è stata istituita;
12) «entità fiscalmente trasparente»: un'entità nella misura in cui è fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella giurisdizione in cui è stata costituita a meno che non sia residente a fini fiscali e assoggettata a un'imposta rilevante sul reddito o sul profitto in un'altra giurisdizione;
un'entità fiscalmente trasparente è considerata:
a) un'entità fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella misura in cui è fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario;
b) un'entità ibrida inversa per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella misura in cui non è fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario;
ai fini della presente definizione, per «entità fiscalmente trasparente» si intende un'entità i cui redditi, le cui spese, i cui profitti o le cui perdite sono considerati dalla legislazione di una giurisdizione come se fossero conseguiti o sostenuti dal proprietario diretto di tale entità in proporzione al suo interesse in tale entità;
qualora sia detenuta indirettamente tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, una partecipazione in un'entità o una stabile organizzazione che è un'entità costitutiva è considerata come se detenuta tramite una struttura fiscalmente trasparente;
un'entità costitutiva che non è residente ai fini fiscali e non è assoggettata a un'imposta rilevante o a un'imposta integrativa domestica qualificata in base alla sua sede di direzione, alla sua sede di costituzione o a criteri analoghi è considerata come un'entità fiscalmente trasparente e un'entità fiscalmente trasparente per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite, nella misura in cui:
a) i suoi proprietari sono localizzati in una giurisdizione che considera l'entità come fiscalmente trasparente;
b) non ha una sede di attività nella giurisdizione in cui è stata costituita; e
c) i redditi, le spese, i profitti o le perdite non sono imputabili a una stabile organizzazione;
13) «stabile organizzazione»:
a) una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in una giurisdizione in cui è considerata come stabile organizzazione conformemente a una convenzione fiscale applicabile, a condizione che tale giurisdizione assoggetti a imposizione il reddito ad essa imputabile conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, quale modificato;
b) se non è in vigore alcuna convenzione fiscale, una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in una giurisdizione che assoggetta a imposizione i redditi imputabili a tale sede di attività su base netta in modo analogo a quello applicato ai propri residenti fiscali;
c) se una giurisdizione non prevede alcun regime di imposizione sul reddito delle società, una sede di attività o una presunta sede di attività localizzata in tale giurisdizione che sarebbe considerata come stabile organizzazione conformemente al modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, quale modificato, a condizione che tale giurisdizione avesse avuto il diritto di tassare il reddito che sarebbe stato imputabile alla sede di attività conformemente all'articolo 7 di tale convenzione; o
d) una sede di attività o presunta sede di attività non descritta nelle lettere a), b) e c) tramite la quale sono effettuate operazioni al di fuori della giurisdizione in cui è localizzata l'entità, a condizione che tale giurisdizione esenti i redditi attribuibili a tali operazioni;
14) «entità controllante capogruppo»:
a) un'entità che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità e che non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo in essa; o
b) l'entità principale di un gruppo quale definito al punto 3), lettera b);
15) «aliquota minima d'imposta»: il quindici per cento (15 %);
16) «imposta integrativa»: la maggiore imposta calcolata per una data giurisdizione o un'entità costitutiva a norma dell'articolo 27;
17) «regime fiscale delle società controllate estere»: un insieme di regole fiscali, diverse da un'IIR qualificata, in base alle quali un azionista diretto o indiretto di un'entità estera o l'entità principale di una stabile organizzazione è assoggettato o assoggettata a imposizione sulla sua quota parte o sulla totalità dei redditi percepiti da tale entità costitutiva estera, indipendentemente dal fatto che tali redditi siano distribuiti all'azionista;
18) «IIR qualificata»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di una giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:
a) siano equivalenti alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) (Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - Norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile — secondo pilastro) («norme tipo dell'OCSE»), in base alle quali l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione di tale gruppo;
b) siano gestite in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;
19) «entità costitutiva a bassa imposizione»:
a) un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione; o
b) un'entità costitutiva apolide che, per un dato esercizio fiscale, ha un reddito qualificante e un'aliquota effettiva d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta;
20) «entità controllante intermedia»: un'entità costitutiva che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala e che non si configura come entità controllante capogruppo, entità controllante parzialmente partecipata, stabile organizzazione o entità d'investimento;
21) «partecipazione di controllo»: una partecipazione in un'entità in base alla quale il titolare della partecipazione è tenuto, o sarebbe stato tenuto, a consolidare le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa dell'entità voce per voce, conformemente a un principio contabile conforme; si presume che un'entità principale detenga le partecipazioni di controllo delle sue stabili organizzazioni;
22) «entità controllante parzialmente partecipata»: un'entità costitutiva che possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o dello stesso gruppo nazionale su larga scala, la cui partecipazione agli utili è detenuta, direttamente o indirettamente, per più del 20 % da una o più persone che non sono entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala e che non si configura come entità controllante capogruppo, stabile organizzazione o entità d'investimento;
23) «partecipazione»: qualsiasi interessenza partecipativa che dà diritto agli utili, al capitale o alle riserve di un'entità o di una stabile organizzazione;
24) «entità controllante»: un’entità controllante capogruppo che non è un'entità esclusa, un'entità controllante intermedia o un'entità controllante parzialmente partecipata;
25) «principio contabile conforme»: i principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del
(26) « principio contabile conforme»: in relazione a un'entità, una serie di principi contabili generalmente accettati approvati da un organismo contabile autorizzato nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità; ai fini della presente definizione, per organismo contabile autorizzato si intende l'organismo avente autorità giuridica in una giurisdizione per prescrivere, stabilire o accettare principi contabili a fini di rendicontazione finanziaria;
(27) «distorsione competitiva rilevante»: per quanto riguarda l'applicazione di un principio o di una procedura specifici nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati, una applicazione che comporta una variazione aggregata del reddito o della spesa superiore a 75 000 000 EUR in un esercizio fiscale rispetto all'importo che sarebbe stato determinato applicando il principio o la procedura corrispondente in conformità dei principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del
28) «imposta integrativa domestica qualificata»: una imposta integrativa attuata nel diritto interno di una giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che:
a) preveda la determinazione degli utili in eccesso delle entità costitutive localizzate in tale giurisdizione conformemente alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE e l'applicazione dell'aliquota minima d'imposta a tali utili in eccesso per la giurisdizione e le entità costitutive conformemente alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE; e
b) sia gestita in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;
29) «valore contabile netto delle attività materiali»: la media dei valori iniziale e finale delle attività materiali dopo aver tenuto conto della svalutazione, dell'esaurimento e della riduzione di valore accumulati, come riportato nel bilancio;
30) «entità d'investimento»:
a) un fondo d'investimento o un veicolo di investimento immobiliare;
b) un'entità detenuta per almeno il 95 %, direttamente da un'entità di cui alla lettera a) o mediante una catena di tali entità e che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a loro vantaggio; o
c) un'entità il cui valore è di proprietà per almeno l'85 % di un'entità di cui alla lettera a), a condizione che sostanzialmente tutto il suo reddito derivi da dividendi o plusvalenze o minusvalenze che sono esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante ai fini della presente direttiva;
31) «fondo d'investimento»: un'entità o uno strumento giuridico che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) è concepito per aggregare attività finanziarie o non finanziarie di un insieme di investitori, alcuni dei quali non collegati tra loro;
b) investe conformemente a una politica di investimento definita;
c) consente agli investitori di ridurre i costi di transazione, di ricerca e di analisi o di ripartire collettivamente il rischio;
d) è concepito principalmente per generare redditi o utili da investimenti o proteggere da eventi o risultati particolari o generali;
e) i suoi investitori hanno diritto a un rendimento sulle attività del fondo o sul reddito derivante da tali attività, sulla base del conferimento effettuato;
f) il fondo, o la sua gestione, è assoggettato al regime di regolamentazione dei fondi d'investimento, inclusa un'appropriata regolamentazione in materia di antiriciclaggio e protezione degli investitori, nella giurisdizione in cui è stabilito o gestito; e
g) è gestito da un gestore di fondi d'investimento professionale che agisce per conto degli investitori;
32) «veicolo di investimento immobiliare»: un'entità ad ampia diffusione presso il pubblico che detiene prevalentemente beni immobili e che è assoggettata a un unico livello di imposizione, in capo ad essa o in capo ai titolari di sue partecipazioni, con al massimo un anno di differimento;
33) «fondo pensione»:
a) un'entità stabilita e gestita in una giurisdizione esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o erogare prestazioni pensionistiche e benefici accessori o collaterali a persone fisiche se:
i) tale entità è regolamentata in quanto tale da tale giurisdizione o da una delle sue suddivisioni politiche o dalle sue autorità locali; o
ii) tali prestazioni sono garantite o altrimenti protette da disposizioni regolamentari nazionali e finanziate da un aggregato di attività detenute tramite un accordo fiduciario o un fiduciante per garantire l'adempimento dei corrispondenti obblighi pensionistici in caso di insolvenza del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala;
b) un'entità di servizi pensionistici;
34) «entità di servizi pensionistici»: un'entità istituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio delle entità di cui al punto 33), lettera a), o per svolgere attività aventi carattere accessorio rispetto alle attività regolamentate di cui al punto 33), lettera a), a condizione che l'entità di servizi pensionistici faccia parte dello stesso gruppo delle entità che svolgono tali attività regolamentate;
35) «giurisdizione a bassa imposizione»: rispetto a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale su larga scala in qualsiasi esercizio fiscale, uno Stato membro o una giurisdizione di un paese terzo in cui il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala abbia un reddito qualificante e sia assoggettato a un'aliquota effettiva d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta;
36) «reddito o perdita qualificante»: il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva aggiustato conformemente alle regole di cui ai capi III, VI e VII;
37) «imposta di imputazione rimborsabile non qualificata»: qualsiasi imposta, diversa da un'imposta di imputazione qualificata, maturata o versata da un'entità costitutiva, che è:
a) rimborsabile al beneficiario effettivo di un dividendo distribuito da tale entità costitutiva in relazione a tale dividendo o utilizzabile come credito dal beneficiario effettivo a fronte di un debito d'imposta diverso da un debito d'imposta relativo a tale dividendo; o
b) rimborsabile alla società che distribuisce al momento della distribuzione di un dividendo ad un azionista;
ai fini della presente definizione, per «imposta di imputazione qualificata» si intende un'imposta rilevante maturata o versata da un'entità costitutiva — compresa una stabile organizzazione — rimborsabile o accreditabile al beneficiario effettivo del dividendo distribuito dall'entità costitutiva o, nel caso di un'imposta rilevante maturata o versata da una stabile organizzazione, un dividendo distribuito dall'entità principale, nella misura in cui il rimborso è esigibile o il credito è concesso:
a) da una giurisdizione diversa da quella che ha applicato le imposte rilevanti;
b) a un beneficiario effettivo del dividendo assoggettato a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta sul dividendo percepito a norma della legislazione nazionale della giurisdizione che ha applicato le imposte rilevanti all'entità costitutiva;
c) a una persona fisica che è il beneficiario effettivo del dividendo e fiscalmente residente nella giurisdizione che ha applicato le imposte rilevanti all'entità costitutiva e che è assoggettata a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota d'imposta ordinaria applicabile al reddito ordinario; o
d) a un'entità statale, a un'organizzazione internazionale, a un'organizzazione senza scopo di lucro residente, a un fondo pensione residente, a un'entità d'investimento residente che non fa parte del un gruppo multinazionale di imprese o del un gruppo nazionale su larga scala, o a una società di assicurazione sulla vita residente nella misura in cui il dividendo è percepito in relazione alle attività del fondo pensione residente ed è assoggettato a imposizione in modo analogo a un dividendo percepito da un fondo pensione;
ai fini della lettera d):
i) un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione è residente in una giurisdizione se è costituito e gestito in tale giurisdizione;
ii) un'entità d'investimento è residente in una giurisdizione se è costituita e regolamentata in tale giurisdizione;
iii) una società di assicurazione sulla vita è residente nella giurisdizione in cui è localizzata;
38) «credito d'imposta rimborsabile qualificato»:
a) un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo tale da dover essere pagato in contanti o equivalente a contanti a un'entità costitutiva entro quattro anni dalla data in cui l'entità costitutiva ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile ai sensi della legislazione della giurisdizione che concede il credito; o
b) se il credito d'imposta è parzialmente rimborsabile, la parte del credito d'imposta rimborsabile che è pagabile in contanti o equivalente a contanti a un'entità costitutiva entro quattro anni dalla data in cui l'entità costitutiva ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile parziale;
un credito d'imposta rimborsabile qualificato non include alcun ammontare importo di imposta accreditabile o rimborsabile in virtù di un'imposta di imputazione qualificata o di un'imposta di imputazione rimborsabile non qualificata;
39) «credito d'imposta rimborsabile non qualificato»: un credito d'imposta che non è un credito d'imposta rimborsabile qualificato, ma che è rimborsabile in tutto o in parte;
40) «entità principale»: un'entità che include nel proprio bilancio il valore contabile netto del reddito o della perdita di una stabile organizzazione;
41) «entità costitutiva proprietaria»: un’entità costitutiva che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala;
42) «regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile»: un regime di imposizione sul reddito delle società che:
a) applica l'imposta sul reddito sugli utili solo quando tali utili sono distribuiti o si ritiene siano distribuiti agli azionisti o quando la società sostiene determinate spese estranee all'esercizio della sua attività d'impresa;
b) applica un'imposta ad un'aliquota pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; e
c) era in vigore il 1 luglio 2021 o prima di tale data;
43) «UTPR qualificata»: un insieme di regole attuate nel diritto interno di una data giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che queste:
a) siano equivalenti alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE in base alle quali una giurisdizione riscuote la sua quota imputabile di imposta integrativa di un gruppo multinazionale di imprese che non è stata applicata nell'ambito dell'IIR nei confronti delle entità costitutive a bassa imposizione di tale gruppo multinazionale di imprese;
b) sia gestita in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, con le norme tipo dell'OCSE;
44) «entità designata a presentare la dichiarazione »: l'entità costitutiva, diversa dall'entità controllante capogruppo, che è stata designata dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala ad adempiere agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 44 per conto del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala.
Art. 4. Localizzazione di un'entità costitutiva
1. Ai fini della presente direttiva si ritiene che un'entità diversa da un'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione ove è considerata residente a fini fiscali, sulla base della sua sede di direzione, della sua sede di costituzione o criteri analoghi.
Nel caso in cui non sia possibile stabilire la localizzazione di un'entità diversa da un'entità fiscalmente trasparente in base al primo comma, si ritiene che essa sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.
2. Un'entità fiscalmente trasparente è considerata apolide, a meno che sia l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala o che sia tenuta ad applicare l'IIR a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8, nel qual caso si ritiene che l'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.
3. Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera a), sia localizzata nella giurisdizione in cui è considerata come stabile organizzazione e soggetto passivo ai sensi della convenzione fiscale applicabile.
Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera b), sia localizzata nella giurisdizione in cui è assoggettata a imposizione su base netta sulla base della presenza delle sue attività commerciali.
Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera c), sia localizzata nella giurisdizione in cui è situata.
Una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera d), è considerata apolide.
4. Se un'entità costitutiva è localizzata in due giurisdizioni le quali dispongono di una convenzione fiscale applicabile, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione in cui è considerata residente a fini fiscali a norma di detta convenzione fiscale.
Se la convenzione fiscale applicabile richiede che le autorità competenti raggiungano un accordo reciproco in merito alla residenza considerata a fini fiscali dell'entità costitutiva e non si raggiunge alcun accordo, si applica il paragrafo 5.
Se nell'ambito della convenzione fiscale applicabile non è previsto alcuno sgravio per la doppia imposizione, in quanto l'entità costitutiva è residente a fini fiscali in entrambe le parti contraenti, si applica il paragrafo 5.
5. Se un'entità costitutiva è localizzata in due giurisdizioni tra le quali non è in vigore una convenzione fiscale applicabile, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione che applica l'importo più elevato di imposte rilevanti per l'esercizio fiscale.
Ai fini del calcolo dell'importo delle imposte rilevanti di cui al primo comma, non è preso in considerazione l'importo delle tasse versate a norma del regime fiscale delle società controllate estere.
Se l'importo delle imposte rilevanti dovute in due giurisdizioni è equivalente o pari a zero, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione in cui presenta l'importo più elevato di esclusione del reddito in base alla sostanza, calcolato a livello di entità a norma dell'articolo 28.
Se l'importo dell'esclusione del reddito in base alla sostanza nelle due giurisdizioni è equivalente o pari a zero, l'entità costitutiva è considerata apolide, a meno che non sia un'entità controllante capogruppo, nel qual caso si ritiene che sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.
6. Nel caso in cui, in conseguenza dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5, un'entità controllante sia localizzata in una giurisdizione in cui non è assoggettata a un'IIR qualificata, si ritiene che sia assoggettata all'IIR qualificata nell'altra giurisdizione, a meno che una convenzione fiscale applicabile non vieti l'applicazione di tale regola.
7. Nel caso in cui un'entità costitutiva cambi localizzazione durante l'esercizio fiscale, si ritiene che sia localizzata nella giurisdizione in cui si ritiene che fosse localizzata ai sensi del presente articolo all'inizio di tale esercizio fiscale.
CAPO II
IIR e UTPR
Art. 5. Entità controllante capogruppo nell'Unione
1. Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante capogruppo che è un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro sia assoggettata all'imposta integrativa («imposta integrativa IIR») per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi.
2. Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità costitutiva che è l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.
Art. 6. Entità controllante intermedia nell'Unione
1. Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro e detenuta da un'entità controllante capogruppo localizzata nella giurisdizione di un paese terzo sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi.
2. Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità controllante intermedia è localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione ed è detenuta da un'entità controllante capogruppo localizzata nella giurisdizione di un paese terzo, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se:
a) l'entità controllante capogruppo è soggetta a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale; o
b) un'altra entità controllante intermedia è localizzata in una giurisdizione in cui è assoggettata a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale e ha, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nell'entità controllante intermedia.
Art. 7. Entità controllante intermedia localizzata nell'Unione e detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa
1. Gli Stati membri garantiscono che, qualora un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro sia detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi.
2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione sia detenuta da un'entità controllante capogruppo che è un'entità esclusa, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un'altra entità controllante intermedia sia localizzata in una giurisdizione in cui è soggetta a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale e possieda, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nell'entità controllante intermedia di cui ai paragrafi 1 e 2.
Art. 8. Entità controllante parzialmente partecipata nell'Unione
1. Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per l'esercizio fiscale per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un'altra giurisdizione o apolidi.
2. Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità controllante parzialmente partecipata è localizzata in uno Stato membro che è una giurisdizione a bassa imposizione, essa sia assoggettata all'imposta integrativa IIR per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se le partecipazioni dell'entità controllante parzialmente partecipata sono interamente detenute, direttamente o indirettamente, da un'altra entità controllante parzialmente partecipata soggetta a un'IIR qualificata per tale esercizio fiscale.
Art. 9. Imputazione dell'imposta integrativa nell'ambito dell'IIR
1. L'imposta integrativa IIR dovuta da un'entità controllante per un'entità costitutiva a bassa imposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, è uguale all'imposta integrativa dell'entità costitutiva a bassa imposizione, calcolata a norma dell'articolo 27, moltiplicata per la quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per l'esercizio fiscale.
2. La quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per un'entità costitutiva a bassa imposizione è proporzionale alla partecipazione dell'entità controllante nel reddito qualificante dell'entità costitutiva a bassa imposizione. Tale proporzione è pari al reddito qualificante dell'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale, ridotto dell'importo di tale reddito attribuibile a partecipazioni detenute da altri proprietari, diviso per il reddito qualificante dell'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale.
L'importo del reddito qualificante attribuibile alle partecipazioni in un'entità costitutiva a bassa imposizione detenute da altri proprietari è l'importo che sarebbe stato considerato come attribuibile a tali proprietari in base ai principi del principio contabile conforme utilizzato nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo se il reddito netto dell'entità costitutiva a bassa imposizione fosse uguale al suo reddito qualificante e:
a) l'entità controllante avesse redatto il bilancio consolidato conformemente a tale principio contabile («bilancio consolidato ipotetico»);
b) l'entità controllante detenesse una partecipazione di controllo nell'entità costitutiva a bassa imposizione tale per cui tutti i redditi e le spese dell'entità costitutiva a bassa imposizione siano consolidati voce per voce con quelli dell'entità controllante nel bilancio consolidato ipotetico;
c) tutti i redditi qualificanti dell'entità costitutiva a bassa imposizione fossero attribuibili a operazioni con persone che non sono entità del gruppo; e
d) tutte le partecipazioni non detenute direttamente o indirettamente dall'entità controllante fossero detenute da persone diverse dalle entità del gruppo.
3. Oltre all'importo imputato a un'entità controllante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'imposta integrativa IIR dovuta da un'entità controllante a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, include, per l'esercizio fiscale, conformemente all'articolo 27:
a) l'intero importo dell'imposta integrativa calcolata per tale entità controllante; e
b) l'importo dell'imposta integrativa calcolata per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro moltiplicato per la quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per l'esercizio fiscale.
Art. 10. Meccanismo di compensazione dell'IIR
Se un'entità controllante localizzata in uno Stato membro detiene una partecipazione in un'entità costitutiva a bassa imposizione indirettamente attraverso un'entità controllante intermedia o un'entità controllante parzialmente partecipata assoggettata a un'IIR qualificata per l'esercizio fiscale, l'imposta integrativa dovuta a norma degli articoli da 5 a 8 è ridotta di un importo pari all’imposta integrativa dovuta dall'entità controllante intermedia o dall'entità controllante parzialmente partecipata moltiplicata per la quota di partecipazione che la summenzionata entità controllante detiene nell’entità controllante intermedia o nell’entità controllante parzialmente partecipata.
Art. 11. Scelta di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata
1. Gli Stati membri possono scegliere di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata.
Se uno Stato membro in cui sono localizzate le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala sceglie di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata, tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala in tale Stato membro sono assoggettate a tale imposta integrativa domestica per l'esercizio fiscale.
Nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata, gli utili domestici in eccesso delle entità costitutive a bassa imposizione possono essere calcolati sulla base di un principio contabile conforme o di un principio contabile autorizzato approvato dall'organismo contabile autorizzato e aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti, invece che sulla base del principio contabile utilizzato nel bilancio consolidato.
2. Se un'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è localizzata in uno Stato membro e le sue entità costitutive, detenute direttamente o indirettamente, localizzate in tale Stato membro o in un'altra giurisdizione sono assoggettate a un'imposta integrativa domestica qualificata per l'esercizio fiscale in dette giurisdizioni, l'importo di un'eventuale imposta integrativa calcolata a norma dell'articolo 27 dovuta dall'entità controllante a norma degli articoli da 5 a 8 è ridotto dell'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata dovuta dall'entità stessa o da tali entità costitutive, fino a concorrenza del suo azzeramento.
Fatto salvo il primo comma, se l'imposta integrativa domestica qualificata è stata calcolata per un esercizio fiscale in conformità del principio contabile conforme dell'entità controllante capogruppo o dei principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del
3. Se l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata per l'esercizio fiscale non è stato versato entro i quattro esercizi fiscali successivi all'esercizio fiscale in cui era dovuto, l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata non versato è aggiunto all'imposta integrativa giurisdizionale calcolata a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, e non è riscosso dallo Stato membro che ha operato la scelta a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Gli Stati membri che scelgono di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata notificano tale scelta alla Commissione entro i quattro mesi successivi all'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che introducono un'imposta integrativa domestica qualificata. Tale scelta è valida e non può essere revocata per un periodo di tre anni. Al termine di ciascun periodo di tre anni, la scelta è rinnovata automaticamente a meno che lo Stato membro non revochi la sua scelta. L'eventuale revoca della scelta è notificata alla Commissione al più tardi quattro mesi prima del termine del periodo di tre anni.
Art. 12. Applicazione di un'UTPR all'intero gruppo multinazionale di imprese
1. Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che non applica un'IIR qualificata o se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è un'entità esclusa, gli Stati membri garantiscono che le entità costitutive localizzate nell'Unione siano soggette, nello Stato membro in cui sono localizzate, a un aggiustamento pari all'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro per l'esercizio fiscale a norma dell'articolo 14.
A tal fine, tale aggiustamento può assumere la forma di un'imposta integrativa dovuta da tali entità costitutive o di una negazione della deduzione dal reddito imponibile di tali entità costitutive che risulti in un importo di debito d'imposta necessario per riscuotere l'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro.
2. Se uno Stato membro applica l'aggiustamento a norma del paragrafo 1 del presente articolo sotto forma di negazione della deduzione dal reddito imponibile, tale aggiustamento si applica per quanto possibile in relazione all'esercizio d'imposta in cui si conclude l'esercizio fiscale per il quale l'importo dell'imposta integrativa UTPR era stato calcolato e imputato a uno Stato membro conformemente all'articolo 14.
L'importo dell'imposta integrativa UTPR che rimanga dovuto per un esercizio fiscale a seguito dell'applicazione di una negazione della deduzione dal reddito imponibile per tale esercizio fiscale è riportato nella misura necessaria ed è soggetto, per ciascun esercizio fiscale successivo, all'aggiustamento a norma del paragrafo 1 fino al versamento dell'importo totale dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro per l'esercizio fiscale in questione.
3. Le entità costitutive che sono entità d'investimento non sono soggette al presente articolo.
Art. 13. Applicazione dell'UTPR nella giurisdizione di un'entità controllante capogruppo
1. Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo a bassa imposizione, gli Stati membri garantiscono che le entità costitutive localizzate nell'Unione siano soggette, nello Stato membro in cui sono localizzate, a un aggiustamento pari all'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro per l'esercizio fiscale a norma dell'articolo 14.
A tal fine, tale aggiustamento può assumere la forma di un'imposta integrativa dovuta da tali entità costitutive o di una negazione della deduzione dal reddito imponibile di tali entità costitutive che risulti in un importo di debito d'imposta necessario per riscuotere l'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro.
Il primo comma non si applica quando l'entità controllante capogruppo in una giurisdizione di un paese terzo a bassa imposizione è assoggettata a un'IIR qualificata per sé stessa e le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in tale giurisdizione.
2. Se uno Stato membro applica l'aggiustamento a norma del paragrafo 1 del presente articolo sotto forma di negazione della deduzione dal reddito imponibile, tale aggiustamento si applica per quanto possibile in relazione all'esercizio d'imposta in cui si conclude l'esercizio fiscale per il quale l'importo dell'imposta integrativa UTPR era stato calcolato e imputato a uno Stato membro conformemente all'articolo 14.
L'importo dell'imposta integrativa UTPR che rimanga dovuto per un esercizio fiscale a seguito dell'applicazione di una negazione della deduzione dal reddito imponibile per tale esercizio fiscale è riportato nella misura necessaria ed è soggetto, per ciascun esercizio fiscale successivo, all'aggiustamento a norma del paragrafo 1 fino al versamento dell'importo totale dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale Stato membro per l'esercizio fiscale in questione.
3. Le entità costitutive che sono entità d'investimento non sono soggette al presente articolo.
Art. 14. Calcolo e imputazione dell'importo dell'imposta integrativa UTPR
1. L'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a uno Stato membro è calcolato moltiplicando l'imposta integrativa UTPR totale determinata a norma del paragrafo 2 per la percentuale UTPR dello Stato membro determinata a norma del paragrafo 5.
2. L'imposta integrativa UTPR totale per un dato esercizio fiscale è pari alla somma dell'imposta integrativa calcolata per ciascuna entità costitutiva a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese per tale esercizio fiscale a norma dell'articolo 27, subordinatamente agli aggiustamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. L'imposta integrativa UTPR di un'entità costitutiva a bassa imposizione è pari a zero se, per l'esercizio fiscale, tutte le partecipazioni dell'entità controllante capogruppo in tale entità costitutiva a bassa imposizione sono detenute, direttamente o indirettamente, da una o più entità controllate che sono tenute ad applicare un'IIR qualificata per l'entità costitutiva a bassa imposizione per quell'esercizio fiscale.
4. Nel caso in cui non si applichi il paragrafo 3, l'imposta integrativa UTPR di un'entità costitutiva a bassa imposizione è ridotta della quota imputabile di imposta integrativa di un'entità controllante dell'entità costitutiva a bassa imposizione imponibile ai sensi dell'IIR qualificata.
5. La percentuale UTPR di uno Stato membro è calcolata, per ciascun esercizio fiscale e per ciascun gruppo multinazionale di imprese, secondo la seguente formula:
dove:
a) il numero di dipendenti nello Stato membro corrisponde al numero totale di dipendenti di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in detto Stato membro;
b) il numero di dipendenti in tutte le giurisdizioni UTPR corrisponde al numero totale di dipendenti di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in una giurisdizione in cui vige un'UTPR qualificata per l'esercizio fiscale;
c) il valore totale delle attività materiali nello Stato membro corrisponde alla somma del valore contabile netto delle attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in detto Stato membro;
d) il valore totale delle attività materiali in tutte le giurisdizioni UTPR corrisponde alla somma del valore contabile netto delle attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in una giurisdizione in cui vige un'UTPR qualificata per l'esercizio fiscale.
6. Il numero di dipendenti corrisponde al numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno di tutte le entità costitutive localizzate nella pertinente giurisdizione, compresi i contraenti indipendenti, a condizione che partecipino alle attività operative ordinarie dell'entità costitutiva.
Le attività materiali includono le attività materiali di tutte le entità costitutive localizzate nella pertinente giurisdizione ma non comprendono le disponibilità liquide o attività equivalenti, né le attività immateriali o finanziarie.
7. I dipendenti le cui spese salariali sono incluse nella contabilità finanziaria separata di una stabile organizzazione quale determinata dall'articolo 18, paragrafo 1, e aggiustata conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, sono imputati alla giurisdizione in cui è localizzata la stabile organizzazione.
Le attività materiali incluse nella contabilità finanziaria separata di una stabile organizzazione quale determinata dall'articolo 18, paragrafo 1, e aggiustata conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, sono imputate alla giurisdizione in cui è localizzata la stabile organizzazione.
Il numero di dipendenti e le attività materiali imputate alla giurisdizione di una stabile organizzazione non sono prese in considerazione per il numero di dipendenti e le attività materiali della giurisdizione dell'entità principale.
Il numero di dipendenti e il valore contabile netto delle attività materiali detenute da un'entità d'investimento sono esclusi dagli elementi della formula di cui al paragrafo 5.
Il numero di dipendenti e il valore contabile netto delle attività materiali di un'entità fiscalmente trasparente sono esclusi dagli elementi della formula di cui al paragrafo 5, a meno che non siano imputati a una stabile organizzazione o, in assenza di questa, alle entità costitutive localizzate nella giurisdizione in cui è stata costituita l'entità fiscalmente trasparente.
8. In deroga al paragrafo 5, si ritiene che la percentuale UTPR di una giurisdizione per un gruppo multinazionale di imprese sia pari a zero per un esercizio fiscale se l'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a tale giurisdizione in un esercizio fiscale precedente non ha comportato per le entità costitutive di tale gruppo multinazionale di imprese localizzate in tale giurisdizione un onere fiscale supplementare pari, in totale, all'importo dell'imposta integrativa UTPR per tale esercizio fiscale precedente imputato a tale giurisdizione.
Il numero di dipendenti e il valore contabile netto delle attività materiali delle entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese localizzate in una giurisdizione con una percentuale UTPR pari a zero per un esercizio fiscale sono esclusi dagli elementi della formula per l'imputazione dell'imposta integrativa UTPR totale al gruppo multinazionale di imprese per tale esercizio fiscale.
9. Il paragrafo 8 non si applica a un esercizio fiscale se tutte le giurisdizioni che hanno un'UTPR qualificata in vigore per tale esercizio fiscale hanno una percentuale UTPR pari a zero per il gruppo multinazionale di imprese per tale esercizio fiscale.
CAPO III
CALCOLO DEL REDDITO O DELLA PERDITA QUALIFICANTE
Art. 15. Determinazione del reddito o della perdita qualificante
1. Il reddito o la perdita qualificante di un'entità costitutiva sono calcolati apportando gli aggiustamenti di cui agli articoli da 16 a 19 al valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale prima di eventuali aggiustamenti di consolidamento per eliminare le operazioni infragruppo, come stabilito in base al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.
2. Qualora non sia ragionevolmente possibile determinare il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva sulla base del principio contabile conforme o del principio contabile autorizzato utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale può essere determinato utilizzando un altro principio contabile conforme o un principio contabile autorizzato, a condizione che:
a) la contabilità finanziaria dell'entità costitutiva sia tenuta sulla base di tale principio contabile;
b) le informazioni contenute nella contabilità finanziaria siano affidabili; e
c) le differenze permanenti superiori a 1 000 000 EUR derivanti dall'applicazione di un particolare principio a voci di reddito o spesa od operazioni, ove tale principio differisca dal principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, siano aggiustate per conformarsi al trattamento richiesto per tale voce in base al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato.
3. Se un'entità controllante capogruppo non ha redatto il proprio bilancio consolidato in conformità di un principio contabile conforme di cui all'articolo 3, punto 6), lettera c), il bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo è aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti.
4. Se un'entità controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato di cui all'articolo 3, punto 6), lettere a), b) e c), il bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo di cui all'articolo 3, punto 6), lettera d), è quello che sarebbe stato redatto se l'entità controllante capogruppo fosse tenuta a redigere tale bilancio consolidato in conformità di:
a) un principio contabile conforme; o
b) un principio contabile autorizzato, a condizione che tale bilancio consolidato sia aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti.
5. Se uno Stato membro o una giurisdizione di uno paese terzo applica un'imposta integrativa domestica qualificata, il valore contabile netto del reddito o della perdita delle entità costitutive localizzate in tale Stato membro o in detta giurisdizione del paese terzo può essere determinato conformemente a un principio contabile conforme o a un principio contabile autorizzato diverso dal principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, purché tale valore contabile netto del reddito o della perdita sia aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti.
6. Qualora l'applicazione di un principio o di una procedura specifici nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati determini una distorsione competitiva rilevante, il trattamento contabile di qualsiasi voce od operazione oggetto di tale principio o procedura è aggiustato per conformarsi al trattamento richiesto per la voce o l'operazione in conformità dei principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS o IFRS adottati dall'Unione a norma del
Art. 16. Aggiustamenti intesi a determinare il reddito o la perdita qualificante
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «spese fiscali nette»: l'ammontare netto delle seguenti voci:
i) imposte rilevanti maturate a titolo di spesa e tutte le imposte rilevanti correnti e differite incluse nelle imposte sul reddito, comprese le imposte rilevanti sul reddito escluse dal calcolo del reddito o della perdita qualificante;
ii) attività fiscali differite attribuibili a una perdita per l'esercizio fiscale;
iii) imposte integrative domestiche qualificate maturate a titolo di spesa;
iv) imposte derivanti dalle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, dalle norme tipo dell'OCSE, maturate a titolo di spesa; e
v) imposte di imputazione rimborsabili non qualificate maturate a titolo di spesa;
b) «dividendo escluso»: dividendo o altra distribuzione percepiti o maturati in relazione a una partecipazione, a eccezione di dividendi o di altre distribuzioni percepiti o maturati in relazione a:
i) una partecipazione:
- detenuta dal gruppo in un'entità che dà diritto a meno del 10 % dei profitti, del capitale o delle riserve, o dei diritti di voto di tale entità alla data della distribuzione o della cessione («partecipazione di portafoglio»); e
- di proprietà economica dell'entità costitutiva che riceve o matura il dividendo o l’altra distribuzione per meno di un anno alla data della distribuzione;
ii) una partecipazione in un'entità d'investimento soggetta a scelta a norma dell'articolo 43;
c) «plusvalenze o minusvalenze escluse»: un utile, un profitto o una perdita, inclusi nel valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva, derivanti da:
i) utili e perdite derivanti da variazioni del valore equo di una partecipazione, ad eccezione di una partecipazione di portafoglio;
ii) profitti o perdite relativi a una partecipazione inclusa nel metodo del patrimonio netto; e
iii) utili e perdite derivanti dalla cessione di una partecipazione, fatta eccezione per la cessione di una partecipazione di portafoglio;
d) «utile o perdita inclusi nel metodo della rivalutazione»: un utile o una perdita netti, maggiorati o ridotti di eventuali imposte rilevanti associate per l'esercizio fiscale, derivanti dall'applicazione di un metodo o di una prassi contabile che, in relazione a tutti gli immobili, impianti e macchinari:
i) aggiusta periodicamente il valore contabile di tali immobili, impianti e macchinari al loro valore equo;
ii) registra le variazioni di valore nelle altre componenti di conto economico complessivo; e
iii) non riporta successivamente l'utile o la perdita maturati nelle altre componenti di conto economico complessivo nei profitti e perdite;
e) «utile o perdita asimmetrici in valuta estera»: utile o perdita in valuta estera di un'entità le cui valute funzionali contabili e fiscali sono diverse e che sono:
i) inclusi nel calcolo del reddito imponibile o della perdita di un'entità costitutiva e imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta funzionale contabile e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva;
ii) inclusi nel calcolo del valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva e imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta funzionale contabile e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva;
iii) inclusi nel calcolo del valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva e imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta estera terza e la valuta funzionale contabile dell'entità costitutiva; e
iv) imputabili alle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta estera terza e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva, indipendentemente dal fatto che tale utile o perdita in valuta estera terza sia incluso o inclusa nel reddito imponibile;
la valuta funzionale fiscale è la valuta funzionale utilizzata per determinare il reddito o la perdita imponibile dell'entità costitutiva per un'imposta rilevante nella giurisdizione in cui è localizzata; la valuta funzionale contabile è la valuta funzionale utilizzata per determinare il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva; una valuta estera terza è una valuta che non è la valuta funzionale fiscale o la valuta funzionale contabile dell'entità costitutiva;
f) «spesa non riconosciuta per principio»:
i) una spesa maturata dall'entità costitutiva per pagamenti illeciti, comprese tangenti e bustarelle; e
ii) una spesa maturata dall'entità costitutiva per ammende e sanzioni pari o superiori a 50 000 EUR o a un importo equivalente nella valuta funzionale in cui sono calcolati il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva;
g) «errori di un esercizio precedente e cambiamenti di principi contabili»: una variazione del patrimonio netto in apertura di un'entità costitutiva all'inizio di un esercizio fiscale attribuibile a:
i) la correzione di un errore nella determinazione del valore contabile netto del reddito o della perdita in un esercizio fiscale precedente che ha inciso sul reddito o sulle spese che possono essere inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificante nell'esercizio fiscale precedente, salvo nella misura in cui tale correzione di un errore abbia comportato una diminuzione significativa di una passività per le imposte rilevanti in conformità dell'articolo 25; e
ii) un cambiamento nei principi contabili o nelle scelte di politiche contabili che ha inciso sul reddito o sulle spese inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificante;
h) «oneri pensionistici maturati»: la differenza tra l'importo della spesa per passività pensionistiche incluso nel valore contabile netto del reddito o della perdita e l'importo versato a un fondo pensione per l'esercizio fiscale.
2. Il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva è aggiustato dell'importo delle seguenti voci per determinarne il reddito o la perdita qualificante:
a) spese fiscali nette;
b) dividendi esclusi;
c) plusvalenze o minusvalenze escluse;
d) utili o perdite inclusi nel metodo della rivalutazione;
e) utili o perdite derivanti dalla cessione di attività e passività escluse a norma dell'articolo 35;
f) utili o perdite asimmetrici in valuta estera;
g) spese non riconosciute per principio;
h) errori di un esercizio precedente e cambiamenti di principi contabili; e
i) oneri pensionistici maturati.
3. A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, un'entità costitutiva può sostituire l'importo iscritto nella sua contabilità finanziaria come costo o spesa di tale entità costitutiva che è stato pagato con remunerazioni in azioni con l'importo che è stato riconosciuto a titolo di deduzione nel calcolo del suo reddito imponibile laddove è localizzata.
Se l'opzione dei pagamenti basati su azioni non è stata esercitata, l'importo del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni che è stato dedotto dal valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante per tutti gli esercizi fiscali precedenti è incluso nell'esercizio fiscale in cui l'opzione è scaduta.
Se una parte dell'importo del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni è stata registrata nella contabilità finanziaria dell'entità costitutiva negli esercizi fiscali precedenti l'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, un importo pari alla differenza tra l'importo totale del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni che è stato dedotto per il calcolo del reddito o della perdita qualificante nel corso di tali esercizi fiscali precedenti e l'importo totale del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni che sarebbe stato dedotto per il calcolo del reddito o della perdita qualificante in tali esercizi fiscali precedenti se la scelta fosse stata effettuata in tali esercizi fiscali è incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva per tale esercizio fiscale.
La scelta è effettuata conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, e si applica coerentemente a tutte le entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione per l'esercizio in cui è effettuata la scelta e per tutti gli esercizi fiscali successivi.
Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è revocata, l'importo del costo o della spesa per le remunerazioni in azioni non versato dedotto in base alla scelta che supera le spese contabili maturate è incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva.
4. Qualsiasi operazione tra entità costitutive localizzate in giurisdizioni diverse che non è registrata per lo stesso importo nella contabilità finanziaria di entrambe le entità costitutive e che non è conforme al principio di libera concorrenza è aggiustata in modo da essere registrata per lo stesso importo ed essere conforme al principio di libera concorrenza.
Una perdita derivante da una vendita o da un altro trasferimento di attività tra due entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione che non è registrata conformemente al principio di libera concorrenza è aggiustata sulla base del principio di libera concorrenza se tale perdita è inclusa nel calcolo del reddito o della perdita qualificante.
Ai fini del presente paragrafo, per «principio di libera concorrenza» si intende il principio in base al quale le operazioni tra entità costitutive devono essere registrate con riferimento alle condizioni che sarebbero state ottenute tra imprese indipendenti in operazioni comparabili e in circostanze analoghe.
5. I crediti d'imposta rimborsabili qualificati di cui all'articolo 3, punto 38), sono considerati come reddito ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante di un'entità costitutiva. I crediti d'imposta rimborsabili non qualificati non sono considerati come reddito ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante di un'entità costitutiva.
6. A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, gli utili e le perdite relativi ad attività e passività che sono soggette a una contabilizzazione del valore equo o della riduzione di valore nel bilancio consolidato per un esercizio fiscale possono essere determinati sulla base del principio di realizzazione per il calcolo del reddito o della perdita qualificante.
Gli utili o le perdite risultanti dall'applicazione della contabilizzazione del valore equo o della riduzione di valore in relazione a un'attività o a una passività sono esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante di un'entità costitutiva ai sensi del primo comma.
Il valore contabile di un'attività o di una passività ai fini della determinazione di un utile o di una perdita ai sensi del primo comma corrisponde al valore contabile nel momento in cui l'attività è stata acquisita o la passività è stata assunta, o al primo giorno dell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, a seconda di quale data sia posteriore.
La scelta è effettuata a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, e si applica alle entità costitutive localizzate nella giurisdizione per cui è stata effettuata la scelta, a meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione decida di limitare la scelta alle attività materiali delle entità costitutive o alle entità d'investimento.
Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è revocata, un importo pari alla differenza tra il valore equo dell'attività o della passività e il valore contabile dell'attività o della passività il primo giorno dell'esercizio fiscale in cui è effettuata la revoca, determinato in base alla scelta, è incluso, se il valore equo supera il valore contabile, o dedotto, se il valore contabile supera il valore equo, ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante delle entità costitutive.
7. A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, il reddito o la perdita qualificante di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione derivante dalla cessione di attività materiali locali localizzate in tale giurisdizione da parte di detta entità costitutiva a terzi, diversi da un membro del gruppo, per un esercizio fiscale può essere aggiustato come stabilito nel presente paragrafo. Ai fini del presente paragrafo, le attività materiali locali sono beni immobili localizzati nella stessa giurisdizione dell'entità costitutiva.
L'utile netto derivante dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta è compensato dall'eventuale perdita netta di un'entità costitutiva localizzata in tale giurisdizione derivante dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta e nei quattro esercizi fiscali precedenti tale esercizio («periodo di cinque anni»). L'utile netto è compensato in primo luogo con l'eventuale perdita netta che si è verificata nel primo esercizio fiscale del periodo di cinque anni. L'eventuale importo residuo dell'utile netto è riportato e compensato dalle eventuali perdite nette che si sono verificate negli esercizi fiscali successivi del periodo di cinque anni.
L'eventuale importo residuo dell'utile netto che rimane dopo l'applicazione del secondo comma è ripartito uniformemente sul periodo di cinque anni per il calcolo del reddito o della perdita qualificante di ciascuna entità costitutiva localizzata in tale giurisdizione che ha realizzato un utile netto dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta. L'importo residuo dell'utile netto imputato a un'entità costitutiva è proporzionato all'utile netto di tale entità costitutiva diviso per l'utile netto di tutte le entità costitutive.
Se nessuna entità costitutiva in una giurisdizione ha realizzato un utile netto dalla cessione di attività materiali locali di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, l'importo residuo dell'utile netto di cui al terzo comma è attribuito in parti uguali a ciascuna entità costitutiva in tale giurisdizione e ripartito uniformemente sul periodo di cinque anni per il calcolo del reddito o della perdita qualificante di ciascuna di tali entità costitutive.
Eventuali aggiustamenti ai sensi del presente paragrafo per gli esercizi fiscali precedenti l'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta sono soggetti ad aggiustamenti a norma dell'articolo 29, paragrafo 1. La scelta è effettuata con cadenza annuale conformemente all'articolo 45, paragrafo 2.
8. Eventuali spese relative a un accordo di finanziamento secondo il quale una o più entità costitutive concedono crediti a una o più altre entità costitutive dello stesso gruppo o vi investono in altro modo («accordo di finanziamento infragruppo») non sono prese in considerazione nel calcolo del reddito o della perdita qualificante di un'entità costitutiva se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'entità costitutiva è localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione o in una giurisdizione che sarebbe stata a bassa imposizione se le spese non fossero state maturate dall'entità costitutiva;
b) si può ragionevolmente prevedere che, per la durata prevista dell'accordo di finanziamento infragruppo, quest'ultimo porterà a un aumento dell'importo delle spese considerate per il calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva, senza comportare un aumento corrispondente del reddito imponibile dell'entità costitutiva che concede i crediti («controparte»);
c) la controparte è localizzata in una giurisdizione che non è una giurisdizione a bassa imposizione o in una giurisdizione che non sarebbe stata a bassa imposizione se il reddito relativo alle spese non fosse stato maturato dalla controparte.
9. Un'entità controllante capogruppo può scegliere di applicare il trattamento contabile consolidato per eliminare il reddito, la spesa, gli utili e le perdite derivanti da operazioni fra entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione e incluse in un gruppo di consolidamento fiscale ai fini del calcolo del valore netto del reddito o della perdita qualificante di tali entità costitutive.
La scelta è effettuata a norma dell'articolo 45, paragrafo 1.
Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è effettuata o revocata sono apportati opportuni aggiustamenti affinché le voci di reddito o perdita qualificante non siano prese in considerazione più di una volta o omesse a seguito di tale scelta o revoca.
10. Un’impresa di assicurazioni esclude dal calcolo del reddito o della perdita qualificante qualsiasi importo addebitato agli assicurati per le imposte versate dall'impresa di assicurazioni in relazione ai rendimenti degli assicurati. Un'impresa di assicurazioni include nel calcolo del reddito o della perdita qualificante tutti i rendimenti degli assicurati che non sono riflessi nel valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita nella misura in cui il corrispondente aumento o diminuzione della passività nei confronti degli assicurati si riflette nel valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita.
11. Un importo riconosciuto come una diminuzione del patrimonio di un'entità costitutiva e che è il risultato di distribuzioni effettuate o dovute in relazione a uno strumento emesso da tale entità costitutiva conformemente ai requisiti prudenziali di regolamentazione («capitale aggiuntivo di classe uno») è considerato come una spesa nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità.
Un importo riconosciuto come un aumento del patrimonio di un'entità costitutiva e che è il risultato di distribuzioni percepite o che devono essere percepite in relazione a un capitale aggiuntivo di classe uno detenuto dall'entità costitutiva è incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità.
Art. 17. Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «reddito del trasporto marittimo internazionale»: il reddito netto ottenuto da un'entità costitutiva a partire dalle seguenti attività, a condizione che il trasporto non sia effettuato per vie navigabili interne situate nella stessa giurisdizione:
i) trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale, indipendentemente dal fatto che la nave sia di proprietà, in locazione o altrimenti a disposizione dell'entità costitutiva;
ii) trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale nel quadro di contratti di noleggio di spazio di carico;
iii) locazione di una nave adibita al trasporto di passeggeri o di merci nell'ambito del traffico internazionale con un contratto di locazione di nave equipaggiata e armata;
iv) locazione di una nave adibita al trasporto di passeggeri o di merci nell'ambito del traffico internazionale, sulla base di un contratto di locazione a scafo nudo, a un'altra entità costitutiva;
v) partecipazione a un pool, a un'attività imprenditoriale comune o a un'agenzia operativa internazionale per il trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale; e
vi) vendita di una nave adibita al trasporto di passeggeri o di merci nell'ambito del traffico internazionale, a condizione che la nave sia stata detenuta per essere utilizzata dall'entità costitutiva per almeno un anno;
b) «reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale»: il reddito netto ottenuto da un'entità costitutiva a partire dalle seguenti attività, a condizione che tali attività siano svolte principalmente in relazione al trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale:
i) locazione di una nave, sulla base di un contratto di locazione a scafo nudo, ad un'altra impresa di trasporto marittimo che non sia un'entità costitutiva, a condizione che la durata del contratto di locazione non superi i tre anni;
ii) vendita di biglietti emessi da altre imprese di trasporto marittimo per la tratta nazionale di un viaggio internazionale;
iii) locazione e stoccaggio a breve termine di container o spese di detenzione per il ritorno tardivo dei container;
iv) prestazione di servizi ad altre imprese di trasporto marittimo da parte di ingegneri, personale addetto alla manutenzione, addetti al trasporto merci, personale addetto alla ristorazione e personale addetto ai servizi alla clientela; e
v) reddito da investimenti, quando l'investimento che genera il reddito è effettuato come parte integrante dell'esercizio dell'attività di gestione delle navi nell'ambito del traffico internazionale.
2. Il reddito del trasporto marittimo internazionale e il reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale di un'entità costitutiva sono esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante, a condizione che l'entità costitutiva dimostri che la gestione strategica o commerciale di tutte le navi interessate è effettivamente esercitata all'interno della giurisdizione in cui l'entità costitutiva è localizzata.
3. Se il calcolo del reddito del trasporto marittimo internazionale e del reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale di un'entità costitutiva comporta una perdita, tale perdita è esclusa dal calcolo del reddito o della perdita qualificante dell'entità costitutiva.
4. Il valore aggregato del reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale di tutte le entità costitutive localizzate in una giurisdizione non supera il 50 % del reddito del trasporto marittimo internazionale di tali entità costitutive.
5. I costi sostenuti da un'entità costitutiva direttamente attribuibili alle sue attività di trasporto marittimo internazionale elencate al paragrafo 1, lettera a), e alle attività accessorie qualificate di trasporto marittimo internazionale elencate al paragrafo 1, lettera b), sono imputati a tali attività ai fini del calcolo del reddito netto del trasporto marittimo internazionale e del reddito accessorio netto qualificato del trasporto marittimo internazionale dell'entità costitutiva.
I costi sostenuti da un'entità costitutiva che derivano indirettamente dalle sue attività di trasporto marittimo internazionale e dalle attività accessorie qualificate di trasporto marittimo internazionale sono dedotti dai ricavi dell'entità costitutiva derivanti da tali attività per calcolare il reddito del trasporto marittimo internazionale e il reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale dell'entità costitutiva sulla base dei ricavi ottenuti da tali attività in proporzione ai ricavi totali.
6. Dal calcolo del reddito o della perdita qualificante sono esclusi tutti i costi diretti e indiretti attribuiti al reddito del trasporto marittimo internazionale e al reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale di un'entità costitutiva conformemente al paragrafo 5.
Art. 18. Ripartizione del reddito o della perdita qualificante tra un'entità principale e una stabile organizzazione
1. Se un'entità costitutiva è una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 13), lettera a), b) o c), il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita è rappresentato dal reddito o dalla perdita netti che figurano nella contabilità finanziaria separata di tale stabile organizzazione.
Se una stabile organizzazione non dispone di una contabilità finanziaria separata, il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita è rappresentato dall'importo che sarebbe stato indicato nella sua contabilità finanziaria separata se questa fosse stata elaborata su base autonoma e conformemente al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.
2. Se un'entità costitutiva soddisfa la definizione di stabile organizzazione di cui all'articolo 3, punto 13), lettera a) o b), il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita è aggiustato per riflettere solo gli importi e le voci di reddito e di spesa ad essa attribuibili conformemente alla convenzione fiscale o al diritto interno applicabili della giurisdizione in cui è localizzata, indipendentemente dall'ammontare del reddito assoggettato a imposizione e dall'importo delle spese deducibili in tale giurisdizione.
Se un'entità costitutiva soddisfa la definizione di stabile organizzazione di cui all'articolo 3, punto 13), lettera c), il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita è aggiustato per riflettere solo gli importi e le voci di reddito e di spesa che le sarebbero stati attribuibili conformemente all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, quale modificato.
3. Se un'entità costitutiva soddisfa la definizione di stabile organizzazione di cui all'articolo 3, punto 13), lettera d), il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita sono calcolati sulla base degli importi e delle voci di reddito esenti nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità principale e attribuibili alle operazioni effettuate al di fuori di tale giurisdizione e agli importi e alle voci di spesa che non sono dedotti a fini fiscali nella giurisdizione in cui è ubicata l'entità principale e che sono attribuibili a tali operazioni.
4. Il valore contabile netto del reddito o della perdita di una stabile organizzazione non è preso in considerazione nel determinare il reddito o la perdita qualificante dell'entità principale, salvo quanto disposto al paragrafo 5.
5. Una perdita qualificante di una stabile organizzazione è considerata una spesa dell'entità principale ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificante di quest'ultima nella misura in cui la perdita della stabile organizzazione è considerata una spesa nel calcolo del reddito imponibile nazionale di tale entità principale e non è compensata con una voce del reddito imponibile nazionale assoggettata a imposizione ai sensi della legislazione sia della giurisdizione dell'entità principale che della giurisdizione della stabile organizzazione.
Il reddito qualificante che è successivamente percepito dalla stabile organizzazione è considerato reddito qualificante dell'entità principale fino a concorrenza dell'importo della perdita qualificante precedentemente considerata come spesa dell'entità principale ai sensi del primo comma.
Art. 19. Attribuzione del reddito o della perdita qualificante di un'entità fiscalmente trasparente
1. Il valore contabile netto del reddito o della perdita di un'entità costitutiva che è un'entità fiscalmente trasparente è ridotto dell'importo attribuibile ai suoi proprietari che non fanno parte delle entità del gruppo e che detengono la loro partecipazione in tale entità fiscalmente trasparente direttamente o tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, a meno che:
a) l'entità fiscalmente trasparente sia un'entità controllante capogruppo; o
b) l'entità fiscalmente trasparente sia detenuta, direttamente o tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti, da un’entità controllante capogruppo di cui alla lettera a).
2. Il valore contabile netto del reddito o della perdita di una entità costitutiva che è un'entità fiscalmente trasparente è ridotto del valore contabile netto del reddito o della perdita attribuito a un'altra entità costitutiva.
3. Se un'entità fiscalmente trasparente svolge in tutto o in parte la propria attività attraverso una stabile organizzazione, il valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita che rimane dopo l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è attribuito a tale stabile organizzazione conformemente all'articolo 18.
4. Se un'entità fiscalmente trasparente non è l'entità controllante capogruppo, il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità fiscalmente trasparente che rimane dopo l'applicazione dei paragrafi 1 e 3 è attribuito alle sue entità costitutive proprietarie conformemente alla loro partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente.
5. Se un'entità fiscalmente trasparente è un'entità fiscalmente trasparente che è l'entità controllante capogruppo o un'entità ibrida inversa, il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità fiscalmente trasparente che rimane dopo l'applicazione dei paragrafi 1 e 3 è attribuito all'entità controllante capogruppo o all'entità ibrida inversa.
6. I paragrafi 3, 4 e 5 sono applicati separatamente in relazione a ciascuna partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente.
CAPO IV
CALCOLO DELLE IMPOSTE RILEVANTI AGGIUSTATE
Art. 20. Imposte rilevanti
1. Le imposte rilevanti di un'entità costitutiva comprendono:
a) imposte registrate nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva per quanto riguarda il suo reddito o i suoi utili, o la sua quota del reddito o degli utili di un'entità costitutiva in cui possiede una partecipazione;
b) imposte sugli utili distribuiti, sulle presunte distribuzioni di utili e sulle spese estranee all'attività d'impresa assoggettate a imposizione nell'ambito di un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile;
c) imposte applicate in luogo di un'imposta sul reddito delle società di applicazione generale; e
d) imposte prelevate con riferimento agli utili non distribuiti e al patrimonio, comprese le imposte su più componenti basate sul reddito e sul patrimonio.
2. Le imposte rilevanti di un'entità costitutiva non comprendono:
a) l'imposta integrativa maturata da un'entità controllante in base a un'IIR qualificata;
b) l'imposta integrativa maturata da un'entità costitutiva nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata;
c) imposte attribuibili a un aggiustamento effettuato da un'entità costitutiva a seguito dell'applicazione di un’UTPR qualificata;
d) l'imposta di imputazione rimborsabile non qualificata; e
e) imposte versate da una impresa di assicurazioni in relazione ai rendimenti degli assicurati.
3. Le imposte rilevanti relative a utili o perdite netti derivanti dalla cessione di attività materiali locali di cui all'articolo 16, paragrafo 7, primo comma, nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta di cui a tale comma, sono escluse dal calcolo delle imposte rilevanti.
Art. 21. Aggiustamento delle imposte rilevanti
1. L'aggiustamento delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale sono determinate aggiustando la somma degli oneri fiscali correnti maturati nel valore contabile netto del suo reddito o della sua perdita in relazione alle imposte rilevanti per l'esercizio fiscale, in funzione:
a) dell'importo netto delle sue maggiorazioni e riduzioni delle imposte rilevanti per l'esercizio fiscale di cui ai paragrafi 2 e 3;
b) dell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita di cui all'articolo 22; e
c) di qualsiasi aumento o diminuzione delle imposte rilevanti registrate nel patrimonio o nelle altre componenti di conto economico complessivo relative a importi inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificante che saranno assoggettati a imposizione conformemente alle norme fiscali locali.
2. Le maggiorazioni delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per l'esercizio fiscale comprendono:
a) qualsiasi importo delle imposte rilevanti maturato come spesa nell'utile prima dell'imposizione nella contabilità finanziaria;
b) qualsiasi importo dell'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante utilizzato a norma dell'articolo 23, paragrafo 2;
c) qualsiasi importo delle imposte rilevanti relative a una posizione fiscale incerta precedentemente esclusa a norma del paragrafo 3, lettera d), versato nell'esercizio fiscale; e
d) qualsiasi importo del credito o del rimborso relativo a un credito d'imposta rimborsabile qualificato maturato a titolo di riduzione degli oneri fiscali correnti.
3. Le riduzioni delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per l'esercizio fiscale comprendono:
a) l'importo degli oneri fiscali correnti in relazione al reddito escluso dal calcolo del reddito o della perdita qualificante a norma del capo III;
b) qualsiasi importo del credito o del rimborso relativo a un credito d'imposta rimborsabile non qualificato che non era registrato come riduzione degli oneri fiscali correnti;
c) qualsiasi importo delle imposte rilevanti rimborsate o accreditate a un'entità costitutiva che non è stato considerato come aggiustamento degli oneri fiscali correnti nella contabilità finanziaria, a meno che non si riferisca a un credito d'imposta rimborsabile qualificato;
d) l'importo degli oneri fiscali correnti che si riferisce a una posizione fiscale incerta; e
e) qualsiasi importo degli oneri fiscali correnti che si prevede non sarà pagato entro tre anni dalla fine dell'esercizio fiscale.
4. Ai fini del calcolo dell'aggiustamento delle imposte rilevanti, se l'importo dell'imposta rilevante è descritto in più punti nei paragrafi 1, 2 e 3, esso è considerato una sola volta.
5. Se, per un esercizio fiscale, non vi è alcun reddito netto qualificante in una giurisdizione e l'importo delle imposte rilevanti aggiustate per tale giurisdizione è negativo e inferiore a un importo pari alla perdita qualificante netta moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta («importo previsto delle imposte rilevanti aggiustate»), l'importo pari alla differenza tra l'importo delle imposte rilevanti aggiustate e l'importo previsto delle imposte rilevanti aggiustate è considerato un'imposta integrativa aggiuntiva per tale esercizio fiscale. L'importo dell'imposta integrativa aggiuntiva è attribuito a ciascuna entità costituiva nella giurisdizione conformemente all'articolo 29, paragrafo 3.
Art. 22. Importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «oneri maturati non riconosciuti»:
i) qualsiasi variazione degli oneri fiscali differiti maturati nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva che si riferisce a una posizione fiscale incerta; e
ii) qualsiasi variazione degli oneri fiscali differiti maturati nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva che si riferisce a distribuzioni da parte di un'entità costitutiva;
b) «oneri maturati non richiesti»: qualsiasi aumento di una passività fiscale differita registrata nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale che si prevede non sarà pagato entro il periodo indicato al paragrafo 7 del presente articolo e che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione sceglie con cadenza annuale, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, di non includere nell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita per tale esercizio fiscale.
2. Se l'aliquota d'imposta applicata ai fini del calcolo degli oneri fiscali differiti è pari o inferiore all'aliquota minima d'imposta, l'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita da aggiungere all'aggiustamento delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è l'onere fiscale differito maturato nella sua contabilità finanziaria in relazione alle imposte rilevanti, fatti salvi gli aggiustamenti di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.
Se l'aliquota d'imposta applicata ai fini del calcolo degli oneri fiscali differiti è superiore all'aliquota minima d'imposta, l'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita da aggiungere all'aggiustamento delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è l'onere fiscale differito maturato nella sua contabilità finanziaria in relazione alle imposte rilevanti ricalcolate all'aliquota minima d'imposta, fatti salvi gli aggiustamenti di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.
3. L'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita è aumentato:
a) dell'eventuale importo degli oneri maturati non riconosciuti o degli oneri maturati non richiesti versato nel corso dell'esercizio fiscale; e
b) dell'eventuale importo della passività fiscale differita recuperata determinata in un esercizio fiscale precedente che è stata versata nel corso dell'esercizio fiscale.
4. Se, per un esercizio fiscale, un'attività fiscale differita relativa a una perdita non è riconosciuta nella contabilità finanziaria perché i criteri di rilevazione non sono soddisfatti, l'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita è ridotto dell'importo che avrebbe ridotto l'importo complessivo degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita se fosse stata registrata un'attività fiscale differita relativa a una perdita per l'esercizio fiscale.
5. L'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita non comprende:
a) l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione alle voci escluse dal calcolo del reddito o della perdita qualificante a norma del capo III;
b) l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione a oneri maturati non riconosciuti e a oneri maturati non richiesti;
c) l'impatto dell'aggiustamento della valutazione o della rilevazione contabile in relazione a un'attività fiscale differita;
d) l'importo degli oneri fiscali differiti derivanti da una nuova valutazione in relazione a una variazione dell'aliquota fiscale nazionale applicabile; e
e) l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione alla generazione e all'utilizzo di crediti d'imposta.
6. Se un'attività fiscale differita attribuibile a una perdita qualificante di un'entità costitutiva è stata registrata per un esercizio fiscale a un tasso inferiore all'aliquota minima d'imposta, essa può essere ricalcolata all'aliquota minima d'imposta nello stesso esercizio fiscale, purché il contribuente possa dimostrare che l'attività fiscale differita è attribuibile a una perdita qualificante.
Se un'attività fiscale differita è aumentata a norma del primo comma, l'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita è ridotto di conseguenza.
7. Una passività fiscale differita non stornata e il cui importo non è versato nei cinque esercizi fiscali successivi è recuperata nella misura in cui è stata considerata nell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita di un'entità costitutiva.
L'importo della passività fiscale differita recuperata determinato per l'esercizio fiscale in corso è considerato come una riduzione delle imposte rilevanti nel quinto esercizio fiscale precedente l'esercizio fiscale in corso e l'aliquota fiscale effettiva e l'imposta integrativa di tale esercizio fiscale sono ricalcolate conformemente all'articolo 29, paragrafo 1. La passività fiscale differita recuperata per l'esercizio fiscale in corso corrisponde all'importo dell'aumento nella categoria delle passività fiscali differite incluso nell'importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita nel quinto esercizio fiscale precedente l'esercizio in corso che non è stato stornato entro la fine dell'ultimo giorno dell'esercizio fiscale in corso.
8. In deroga al paragrafo 7, se una passività fiscale differita costituisce un'eccezione al recupero spettante, essa non è recuperata anche se non è stornata o versata entro i cinque esercizi successivi. Un'eccezione al recupero spettante è l’importo degli oneri fiscali maturati attribuibile alle variazioni delle passività fiscali differite associate in relazione alle seguenti voci:
a) indennità per il recupero dei costi su attività materiali;
b) costo di una licenza o di un accordo analogo da parte di un'amministrazione pubblica per l'utilizzo di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comporta investimenti significativi in attività materiali;
c) spese di ricerca e sviluppo;
d) spese di smantellamento e bonifica;
e) contabilizzazione al valore equo degli utili netti non realizzati;
f) utili netti sui cambi di valuta estera;
g) riserve di assicurazione e costi di acquisizione differiti delle polizze assicurative;
h) utili derivanti dalla vendita di attività materiali localizzate nella stessa giurisdizione dell'entità costitutiva che sono reinvestiti in attività materiali nella stessa giurisdizione; e
i) importi supplementari maturati a seguito di modifiche del principio contabile con riguardo alle voci elencate alle lettere da a) ad h).
Art. 23. Regime opzionale della perdita qualificante
1. In deroga all'articolo 22, un'entità costitutiva che presenta la dichiarazione può optare per una perdita qualificante per una giurisdizione in base alla quale è determinata un'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante per ciascun esercizio fiscale in cui vi è una perdita netta qualificante in tale giurisdizione. A tal fine l'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante è pari alla perdita netta qualificante per un esercizio fiscale per la giurisdizione moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta.
Il regime opzionale della perdita qualificante non è possibile per una giurisdizione con un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile ai sensi dell'articolo 40.
2. L'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante determinata a norma del paragrafo 1 è utilizzata in qualsiasi esercizio fiscale successivo in cui vi sia un reddito netto qualificante per la giurisdizione per un importo pari al reddito netto qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta o, se inferiore, per l'importo dell'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante che sia disponibile.
3. L'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante determinata a norma del paragrafo 1 è ridotta dell'importo utilizzato per un esercizio fiscale e il saldo è riportato agli esercizi successivi.
4. In caso di revoca del regime opzionale della perdita qualificante, qualsiasi attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante rimanente determinata a norma del paragrafo 1 è ridotta a zero a decorrere dal primo giorno del primo esercizio fiscale in cui il regime opzionale della perdita qualificante non è più applicabile.
5. Il regime opzionale della perdita qualificante è presentato con la prima dichiarazione sull'imposta integrativa di cui all'articolo 44 del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala che include la giurisdizione per la quale è effettuata l'opzione.
6. Se un'entità fiscalmente trasparente che è l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala opta per il regime opzionale di perdita qualificante a norma del presente articolo, l'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante è calcolata tenendo conto della perdita qualificante dell'entità fiscalmente trasparente dopo la riduzione a norma dell'articolo 38, paragrafo 3.
Art. 24. Attribuzione specifica delle imposte rilevanti sostenute da determinati tipi di entità costitutive
1. A una stabile organizzazione è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva e che si riferiscono al reddito o alla perdita qualificante di tale stabile organizzazione.
2. A un'entità costitutiva proprietaria è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria di un'entità fiscalmente trasparente e che si riferiscono al reddito o alla perdita qualificante di tale entità costitutiva proprietaria a norma dell'articolo 19, paragrafo 4.
3. A un'entità costitutiva è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria delle sue entità costitutive proprietarie dirette o indirette nell'ambito di un regime fiscale delle società controllate estere, rispetto alla loro quota di reddito della società controllata estera.
4. A un'entità costitutiva che è un'entità ibrida è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria dell'entità costitutiva proprietaria e che si riferiscono al reddito qualificante dell'entità ibrida.
Un'«entità ibrida» è un'entità considerata come una persona distinta ai fini dell'imposta sul reddito nella giurisdizione in cui è localizzata, ma come fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario.
5. A un'entità costitutiva che ha effettuato una distribuzione nel corso dell'esercizio fiscale è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti maturate nella contabilità finanziaria delle sue entità costitutive proprietarie in tali distribuzioni.
6. Un'entità costitutiva cui sono state attribuite imposte rilevanti a norma dei paragrafi 3 e 4 in relazione al reddito passivo include tali imposte rilevanti nelle sue imposte rilevanti aggiustate in un importo pari alle imposte rilevanti attribuite per tale reddito passivo.
In deroga al primo comma, l'entità costitutiva di cui al primo comma include nelle sue imposte rilevanti aggiustate l'importo risultante dalla moltiplicazione della percentuale di imposta integrativa relativa alla giurisdizione per l'importo del reddito passivo dell'entità costitutiva che è incluso in un regime fiscale delle società controllate estere o in una norma di trasparenza fiscale se il risultato è inferiore all'importo determinato a norma del primo comma. Ai fini del presente comma, la percentuale di imposta integrativa relativa alla giurisdizione è determinata indipendentemente dalle imposte rilevanti sostenute in relazione a tale reddito passivo dall'entità costitutiva proprietaria.
Le imposte rilevanti dell'entità costitutiva proprietaria sostenute in relazione al reddito passivo che rimangono dopo l'applicazione del presente paragrafo non sono attribuite a norma dei paragrafi 3 e 4.
Ai fini del presente paragrafo, per «reddito passivo» si intendono le seguenti voci di reddito incluse nel reddito qualificante nella misura in cui un'entità costitutiva proprietaria sia stata assoggettata a imposizione nel quadro di un regime fiscale delle società controllate estere o in conseguenza di una partecipazione a un'entità ibrida:
a) un dividendo o equivalente a dividendo;
b) interessi o equivalenti a interessi;
c) canoni di locazione;
d) canoni (royalties);
e) rendite; o
f) utili netti da beni immobili di un tipo che produce reddito di cui alle lettere da a) a e).
7. Se il reddito qualificante di una stabile organizzazione è considerato il reddito qualificante dell'entità principale conformemente all'articolo 18, paragrafo 5, tutte le imposte rilevanti dovute nella giurisdizione in cui è localizzata la stabile organizzazione e associate a tale reddito sono considerate come imposte rilevanti dell'entità principale per un importo non superiore a tale reddito moltiplicato per l'aliquota fiscale più elevata sul reddito ordinario nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità principale.
Art. 25. Aggiustamenti successivi alla presentazione della dichiarazione e variazioni dell'aliquota fiscale
1. Se un'entità costitutiva registra nella sua contabilità finanziaria un aggiustamento delle imposte rilevanti per un esercizio fiscale precedente, tale aggiustamento è considerato un aggiustamento delle imposte rilevanti nell'esercizio fiscale in cui l'aggiustamento è effettuato, a meno che esso non si riferisca a un esercizio fiscale in cui si verifica una diminuzione delle imposte rilevanti per la giurisdizione.
Se si verifica una diminuzione delle imposte rilevanti che erano state incluse nelle imposte rilevanti aggiustate dell'entità costitutiva per un esercizio fiscale precedente, l'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa per tale esercizio fiscale sono ricalcolate a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, riducendo le imposte rilevanti soggette all'aggiustamento dell'importo della diminuzione di tali imposte. Il reddito qualificante per l'esercizio fiscale e gli eventuali esercizi fiscali precedenti è aggiustato di conseguenza.
Al momento della scelta annuale, effettuata in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, da parte dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, una diminuzione ininfluente delle imposte rilevanti può essere considerata come un aggiustamento delle imposte rilevanti nell'esercizio fiscale in cui è effettuato l'aggiustamento. Una diminuzione ininfluente delle imposte rilevanti è una diminuzione aggregata inferiore a 1 000 000 EUR delle imposte rilevanti aggiustate determinate per la giurisdizione per l'esercizio fiscale in questione.
2. Se l'aliquota fiscale nazionale applicabile è ridotta al di sotto dell'aliquota minima d'imposta e tale riduzione comporta un onere fiscale differito, l'importo dell'onere fiscale differito risultante è considerato come un aggiustamento della passività dell'entità costitutiva per le imposte rilevanti considerate a norma dell'articolo 21 per un esercizio fiscale precedente.
3. Se un onere fiscale differito è stato considerato a un'aliquota inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta applicabile viene in seguito aumentata, l'importo dell'onere fiscale differito derivante da tale aumento è considerato al momento del pagamento come un aggiustamento della passività dell'entità costitutiva per le imposte rilevanti utilizzate per un esercizio fiscale precedente conformemente all'articolo 21.
L'aggiustamento di cui al primo comma non supera un importo pari al ricalcolo dell'onere fiscale differito all'aliquota minima d'imposta.
4. Se più di 1 000 000 EUR dell'importo maturato da un'entità costitutiva a titolo di onere fiscale corrente e incluso nell'aggiustamento delle imposte rilevanti per un esercizio fiscale non è versato entro tre anni dalla fine di tale esercizio, l'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa per l'esercizio fiscale in cui l'importo non pagato è stato utilizzato come imposta rilevante sono ricalcolate a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, escludendo tale importo non versato dalle imposte rilevanti aggiustate.
CAPO V
CALCOLO DELL'ALIQUOTA EFFETTIVA D'IMPOSTA E DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA
Art. 26. Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta
1. L'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è calcolata, per ciascun esercizio fiscale e per ciascuna giurisdizione, a condizione che vi sia un reddito netto qualificante nella giurisdizione, secondo la seguente formula:
dove le imposte rilevanti aggiustate delle entità costitutive corrispondono alla somma delle imposte rilevanti aggiustate di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione determinate a norma del capo IV.
2. Il reddito netto qualificante o la perdita netta qualificante delle entità costitutive localizzate nella giurisdizione per un dato esercizio fiscale è determinato secondo la seguente formula:
dove:
a) il reddito qualificante delle entità costitutive corrisponde all'eventuale somma positiva del reddito qualificante di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione, determinato a norma del capo III;
b) le perdite qualificanti delle entità costitutive corrispondono alla somma delle perdite qualificanti di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione, determinate a norma del capo III.
3. Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificante delle entità costitutive che sono entità d'investimento sono esclusi dal calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta a norma del paragrafo 1 e dal calcolo del reddito netto qualificante a norma del paragrafo 2.
4. L'aliquota effettiva d'imposta di ciascuna entità costitutiva apolide è calcolata, per ciascun esercizio fiscale, separatamente dall'aliquota effettiva d'imposta di tutte le altre entità costitutive.
Art. 27. Calcolo dell'imposta integrativa
1. Se l'aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione in cui sono localizzate le entità costitutive è inferiore all'aliquota minima d'imposta per un dato esercizio fiscale, il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala calcola l'imposta integrativa separatamente per ognuna delle sue entità costitutive aventi un reddito qualificante compreso nel calcolo del reddito netto qualificante di tale giurisdizione. L'imposta integrativa è calcolata su base giurisdizionale.
2. La percentuale dell'imposta integrativa per una data giurisdizione per un dato esercizio fiscale è l'eventuale differenza positiva in punti percentuali calcolata secondo la seguente formula:
dove l'aliquota effettiva d'imposta corrisponde all'aliquota calcolata conformemente all'articolo 26.
3. L'imposta integrativa giurisdizionale per un dato esercizio fiscale corrisponde all'eventuale importo positivo calcolato secondo la seguente formula:
dove:
a) l'imposta integrativa aggiuntiva corrisponde all'importo dell'imposta determinato a norma dell'articolo 29 per l'esercizio fiscale;
b) l'imposta integrativa domestica corrisponde all'importo dell'imposta per l'esercizio fiscale determinato a norma dell'articolo 11 o nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata di una giurisdizione di un paese terzo.
4. Gli utili in eccesso per la giurisdizione per l'esercizio fiscale di cui al paragrafo 3 corrispondono all'eventuale importo positivo calcolato secondo la seguente formula:
dove:
a) il reddito netto qualificante corrisponde al reddito determinato a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, per la giurisdizione;
b) l'esclusione del reddito in base alla sostanza corrisponde all'importo determinato a norma dell'articolo 28 per la giurisdizione.
5. L'imposta integrativa di un'entità costitutiva per l'esercizio fiscale in corso è calcolata secondo la seguente formula:
dove:
a) il reddito qualificante dell'entità costitutiva per una data giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrisponde al reddito determinato a norma del capo III;
b) il reddito aggregato qualificante di tutte le entità costitutive per una data giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrisponde alla somma del reddito qualificante di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione per l'esercizio fiscale.
6. Se l'imposta integrativa giurisdizionale risulta dal ricalcolo a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, e non vi è alcun reddito netto qualificante nella giurisdizione per l'esercizio fiscale, l'imposta integrativa è imputata a ciascuna entità costitutiva utilizzando la formula di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sulla base del reddito qualificante delle entità costitutive negli esercizi fiscali per i quali si eseguono i ricalcoli a norma dell'articolo 29, paragrafo 1.
7. L'imposta integrativa di ciascuna entità costitutiva apolide è calcolata, per ciascun esercizio fiscale, separatamente dall'imposta integrativa di tutte le altre entità costitutive.
Art. 28. Esclusione del reddito in base alla sostanza
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «dipendenti ammissibili»: i dipendenti impiegati a tempo pieno o a tempo parziale di un'entità costitutiva e i contraenti indipendenti che partecipano alle attività operative ordinarie del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala sotto la direzione e il controllo dello stesso;
b) «spese salariali ammissibili»: le spese per indennità dei dipendenti, inclusi stipendi, salari e altre spese che forniscono un beneficio personale diretto e distinto ai dipendenti, quali assicurazione sanitaria e contributi pensionistici, imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonché contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro;
c) «attività materiali ammissibili»:
i) proprietà, impianti e attrezzature localizzate nella giurisdizione;
ii) risorse naturali localizzate nella giurisdizione;
iii) il diritto del locatore di utilizzare le attività materiali localizzate nella giurisdizione; e
iv) licenza o accordo analogo da parte dell'amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in attività materiali.
2. A meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala scelga, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, di non applicare l'esclusione del reddito in base alla sostanza per l'esercizio fiscale, il reddito netto qualificante per una data giurisdizione è ridotto, ai fini del calcolo dell'imposta integrativa, di un importo pari alla somma dell'esclusione in base alle spese salariali di cui al paragrafo 3 del presente articolo e dell'esclusione in base alle attività materiali di cui al paragrafo 4 del presente articolo per ciascuna entità costitutiva localizzata nella giurisdizione.
3. L'esclusione in base alle spese salariali di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione è pari al 5 % delle sue spese salariali ammissibili per i dipendenti ammissibili che esercitano attività per il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala in detta giurisdizione, fatta eccezione per le spese salariali ammissibili:
a) capitalizzate e incluse nel valore contabile delle attività materiali ammissibili;
b) imputabili a un reddito escluso a norma dell'articolo 17.
4. L'esclusione in base alle attività materiali di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione è pari al 5 % del valore contabile delle attività materiali ammissibili localizzate nella giurisdizione, fatta eccezione per:
a) il valore contabile della proprietà, compresi terreni ed edifici, posseduti per la vendita, la locazione o l'investimento;
b) il valore contabile delle attività materiali utilizzate per generare il reddito escluso a norma dell'articolo 17.
5. Ai fini del paragrafo 4, il valore contabile delle attività materiali ammissibili corrisponde alla media del valore contabile delle attività materiali ammissibili all'inizio e alla fine dell'esercizio fiscale, quale registrato ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, eventualmente ridotto di svalutazione, ammortamento, esaurimento accumulati ed eventualmente incrementato dell'importo imputabile alla capitalizzazione delle spese salariali.
6. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili di un'entità costitutiva che è una stabile organizzazione sono quelle incluse nella relativa contabilità separata a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, a condizione che le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili siano localizzate nella stessa giurisdizione della stabile organizzazione.
Le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili di una stabile organizzazione non sono prese in considerazione per le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili dell'entità principale.
Nel caso in cui il reddito di una stabile organizzazione sia stato escluso, in tutto o in parte, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 38, paragrafo 5, le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili di tale stabile organizzazione sono escluse nella stessa proporzione dal calcolo di cui al presente articolo per il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala.
7. Le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili sostenute dall'entità fiscalmente trasparente e le relative attività materiali ammissibili di sua proprietà che non sono attribuite ai sensi del paragrafo 6 sono attribuite:
a) alle entità costitutive proprietarie dell'entità fiscalmente trasparente, in proporzione all'importo a esse attribuite a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, a condizione che i dipendenti ammissibili e le attività materiali ammissibili siano localizzati nella giurisdizione delle entità costitutive proprietarie; e
b) all'entità fiscalmente trasparente se corrisponde all'entità controllante capogruppo, ridotte in proporzione al reddito escluso dal calcolo del reddito qualificante dell'entità fiscalmente trasparente a norma dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2, a condizione che i dipendenti ammissibili e le attività materiali ammissibili siano localizzati nella giurisdizione dell'entità fiscalmente trasparente.
Tutte le altre spese salariali ammissibili e attività materiali ammissibili dell'entità fiscalmente trasparente sono escluse dai calcoli dell'esclusione del reddito in base alla sostanza del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala.
8. L'esclusione del reddito in base alla sostanza di ciascuna entità costitutiva apolide è calcolata, per ciascun esercizio fiscale, separatamente dall'esclusione del reddito in base alla sostanza di tutte le altre entità costitutive.
9. L'esclusione del reddito in base alla sostanza ai sensi del presente articolo non include l'esclusione basata sulle spese salariali e l'esclusione basata sulle attività materiali delle entità costitutive che sono entità d'investimento in tale giurisdizione.
Art. 29. Imposta integrativa aggiuntiva
1. Nel caso in cui, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 16, paragrafo 7, dell'articolo 22, paragrafo 6, dell'articolo 25, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 40, paragrafo 5, un aggiustamento delle imposte rilevanti o del reddito o della perdita qualificante comporti il ricalcolo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala per l'esercizio fiscale precedente, l'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto disposto agli articoli 26, 27 e 28. L'eventuale importo di un'imposta integrativa incrementale derivante da tale ricalcolo è considerato come un'imposta integrativa aggiuntiva ai fini dell'articolo 27, paragrafo 3, per l'esercizio durante il quale è stato effettuato il ricalcolo.
2. Qualora vi sia un'imposta integrativa aggiuntiva e non vi sia alcun reddito netto qualificante per la giurisdizione per l'esercizio fiscale, il reddito qualificante di ciascun'entità costitutiva localizzata in tale giurisdizione è di importo pari all'imposta integrativa imputata a tali entità costitutive ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 5 e 6, divisa per l'aliquota minima d'imposta.
3. Nel caso in cui, a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, è dovuta un’imposta integrativa aggiuntiva, il reddito qualificante di ciascun'entità costitutiva localizzata nella giurisdizione è di importo pari all'imposta integrativa imputata a tale entità costitutiva divisa per l'aliquota minima d'imposta. L'imputazione è effettuata su base forfettaria, per ciascun'entità costitutiva, secondo la seguente formula:
L'imposta integrativa aggiuntiva è imputata unicamente alle entità costitutive che registrano un importo di imposte rilevanti aggiustate inferiore a zero e inferiore al reddito o alla perdita qualificante di tali entità costitutive moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.
4. Se a un'entità costituiva è imputata un'imposta integrativa aggiuntiva a norma del presente articolo e dell'articolo 27, paragrafi 5 e 6, tale entità costitutiva è considerata un'entità costituiva a bassa imposizione ai fini del capo II.
Art. 30. Esclusione de minimis
1. In deroga agli articoli da 26 a 29 e all'articolo 31, a scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'imposta integrativa dovuta dalle entità costitutive localizzate in una giurisdizione è pari a zero per un dato esercizio fiscale se, per tale esercizio fiscale:
a) i ricavi qualificanti medi di tutte le entità costitutive localizzate in tale giurisdizione sono inferiori a 10 000 000 EUR; e
b) il reddito qualificante medio o la perdita qualificante media di tutte le entità costitutive in detta giurisdizione è una perdita o è inferiore a 1 000 000 EUR.
La scelta è effettuata con cadenza annuale conformemente all'articolo 45, paragrafo 2.
2. I ricavi qualificanti medi o il reddito qualificante medio o la perdita qualificante media di cui al paragrafo 1 corrispondono alla media dei ricavi qualificanti o del reddito qualificante medio o della perdita qualificante media delle entità costitutive localizzate nella giurisdizione per l'esercizio fiscale e i due esercizi fiscali precedenti.
Se non vi sono entità costitutive localizzate nella giurisdizione con ricavi qualificanti o una perdita qualificante nel primo o nel secondo esercizio fiscale precedente, o in entrambi, tale esercizio fiscale o tali esercizi fiscali sono esclusi dal calcolo dei ricavi qualificanti medi o del reddito o della perdita qualificante di detta giurisdizione.
3. I ricavi qualificanti delle entità costitutive localizzate in una giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrispondono alla somma di tutti i ricavi delle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione, ridotti o aumentati degli eventuali aggiustamenti effettuati a norma del capo III.
4. Il reddito o la perdita qualificante delle entità costitutive localizzate in una giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrisponde al reddito netto qualificante o alla perdita netta qualificante di detta giurisdizione calcolati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.
5. L'esclusione de minimis di cui ai paragrafi da 1 a 4 non è applicabile alle entità costitutive apolidi e alle entità d'investimento. I ricavi e il reddito o la perdita qualificante di tali entità sono esclusi dal calcolo dell'esclusione de minimis.
Art. 31. Entità costitutive partecipate in via minoritaria
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «entità costitutiva partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva in cui l'entità controllante capogruppo ha una partecipazione diretta o indiretta del 30 % o inferiore;
b) «entità controllante partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che detiene, direttamente o indirettamente, la partecipazione di controllo di un'altra entità costitutiva partecipata in via minoritaria, fatta eccezione per il caso in cui la partecipazione della prima entità è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità costituiva partecipata in via minoritaria;
c) «sottogruppo partecipato in via minoritaria»: un'entità controllante partecipata in via minoritaria e le sue controllate partecipate in via minoritaria; e
d) «entità controllata partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria la cui partecipazione di controllo è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'entità controllante partecipata in via minoritaria.
2. Il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa per una giurisdizione a norma dei capi da III a VII relativamente ai membri di un sottogruppo partecipato in via minoritaria si applica come se ogni sottogruppo partecipato in via minoritaria fosse un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala.
Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificante dei membri di un sottogruppo partecipato in via minoritaria sono esclusi dalla determinazione dell'importo residuo dell'aliquota effettiva d'imposta del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala calcolata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dal reddito netto qualificante calcolato a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.
3. L'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa di un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che non fa parte di un sottogruppo partecipato in via minoritaria sono calcolate a livello di entità a norma dei capi da III a VII.
Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificante dell'entità costitutiva partecipata in via minoritaria sono esclusi dalla determinazione dell'importo residuo dell'aliquota effettiva d'imposta del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala calcolata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dal reddito netto qualificante calcolato a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.
Il presente paragrafo non si applica a un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che è un'entità d'investimento.
Art. 32. Porti sicuri
In deroga agli articoli da 26 a 31, gli Stati membri provvedono affinché, a scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'imposta integrativa dovuta da un gruppo in una giurisdizione sia considerata pari a zero per un esercizio fiscale se il livello effettivo di imposizione delle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione soddisfa le condizioni di un accordo internazionale qualificante sui porti sicuri.
Ai fini del primo comma, per «accordo internazionale qualificante sui porti sicuri» si intende un insieme di norme e condizioni a cui tutti gli Stati membri hanno acconsentito e che concede ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva la possibilità di scegliere di beneficiare di uno o più porti sicuri per una giurisdizione.
CAPO VI
NORME SPECIALI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE E PER LE STRUTTURE DI HOLDING
Art. 33. Applicazione della soglia dei ricavi consolidati alle fusioni e alle scissioni di gruppi
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «fusione»: tutti gli accordi in cui:
i) tutte o sostanzialmente tutte le entità del gruppo di due o più gruppi distinti sono poste sotto un controllo comune in modo da costituire entità di un unico gruppo; o
ii) un'entità che non fa parte di alcun gruppo è posta sotto il controllo comune di un'altra entità o gruppo in modo da costituire entità di un unico gruppo;
b) «scissione»: tutti gli accordi in cui le entità del gruppo di un unico gruppo sono separate in due o più gruppi distinti non più consolidati dalla stessa entità capogruppo controllante.
2. Nel caso in cui due o più gruppi si fondano per costituire un unico gruppo in uno degli ultimi quattro esercizi fiscali consecutivi immediatamente precedenti l'esercizio fiscale sottoposto a verifica, si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala di cui all'articolo 2 sia raggiunta per un qualsiasi esercizio fiscale che precede la fusione se la somma dei ricavi inclusi nei rispettivi bilanci consolidati per detto esercizio fiscale è pari o superiore a 750 000 000 EUR.
3. Se un'entità che non fa parte del gruppo («entità target») si fonde con un'entità o gruppo («entità acquirente») nell'esercizio fiscale sottoposto a verifica e l'entità target o l'entità acquirente non dispone di bilanci consolidati negli ultimi quattro esercizi fiscali consecutivi immediatamente precedenti l'esercizio fiscale sottoposto a verifica, si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala sia raggiunta per tale esercizio se la somma dei ricavi inclusi nei rispettivi bilanci o bilanci consolidati per detto esercizio fiscale è pari o superiore a 750 000 000 EUR.
4. Se un unico gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva si scinde in due o più gruppi (ciascuno un «gruppo scisso»), si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati sia raggiunta da un gruppo scisso se:
a) per quanto riguarda il primo esercizio fiscale sottoposto a verifica che termina dopo la scissione, il gruppo scisso ha ricavi annui pari o superiori a 750 000 000 EUR in tale esercizio fiscale;
b) per quanto riguarda gli esercizi fiscali dal secondo al quarto che terminano dopo la scissione, il gruppo scisso ha ricavi annui pari o superiori a 750 000 000 EUR in almeno due di tali esercizi fiscali.
Art. 34. Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o nel gruppo nazionale su larga scala o ne escono
1. Se un'entità («entità target») diventa o cessa di essere un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala in conseguenza di un trasferimento diretto o indiretto di partecipazione nell'entità target o se l'entità target diventa l'entità controllante capogruppo di un nuovo gruppo durante un dato esercizio fiscale («esercizio di acquisizione»), l'entità target è considerata parte del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala ai fini della presente direttiva, a condizione che una parte delle sue attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa sia inclusa voce per voce nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo nell'esercizio di acquisizione.
L'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa dell'entità target sono calcolate a norma dei paragrafi da 2 a 8.
2. Nell'esercizio di acquisizione il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala tiene conto solo del valore contabile netto del reddito o della perdita e delle imposte rilevanti aggiustate dell'entità target inclusi nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo ai fini della presente direttiva.
3. Nell'esercizio di acquisizione, e in ciascun esercizio fiscale successivo, il reddito o la perdita qualificante e le imposte rilevanti aggiustate dell'entità target sono basati sul valore contabile storico delle sue attività e passività.
4. Nell'esercizio di acquisizione il calcolo delle spese salariali ammissibili dell'entità target a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, tiene conto solo dei costi che figurano nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.
5. Il calcolo del valore contabile delle attività materiali ammissibili dell'entità target a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, è aggiustato, se del caso, in proporzione al periodo di tempo durante il quale l'entità target faceva parte del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala durante l'esercizio di acquisizione.
6. Fatta eccezione per l'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante di cui all'articolo 23, le attività fiscali differite e le passività fiscali differite di un'entità target che sono trasferite fra gruppi multinazionali di imprese o gruppi nazionali su larga scala sono prese in considerazione dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala acquirente nello stesso modo e nella stessa misura con cui sarebbero state prese in considerazione se detto gruppo avesse controllato l'entità target al momento in cui sono sorte tali attività e passività.
7. Le passività fiscali differite dell'entità target precedentemente incluse nel rispettivo importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita sono considerate stornate, ai fini dell'articolo 22, paragrafo 7, dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala cedente e sorte dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala acquirente nell'esercizio di acquisizione, eccetto che in tal caso ogni successiva riduzione di imposte rilevanti a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, produce effetto nell'esercizio in cui l'importo è recuperato.
8. Se l'entità target è un'entità controllante e un'entità del gruppo in due o più gruppi multinazionali di imprese o gruppi nazionali su larga scala durante l'esercizio di acquisizione, applica separatamente l'IIR alle sue quote imputabili dell'imposta integrativa delle entità costitutive a bassa imposizione determinate per ciascun gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala.
9. In deroga ai paragrafi da 1 a 8, l'acquisizione o la cessione di una partecipazione di controllo in un'entità target è considerata un'acquisizione o una cessione di attività e passività qualora la giurisdizione ove è localizzata l'entità target o, nel caso di un'entità fiscalmente trasparente, la giurisdizione ove sono localizzate le attività consideri l'acquisizione o la cessione di detta partecipazione di controllo allo stesso modo o analogamente a un'acquisizione o a una cessione di attività e passività e applichi un'imposta rilevante al venditore basata sulla differenza fra la base imponibile e il corrispettivo versato in cambio della partecipazione di controllo o del valore equo delle attività e passività.
Art. 35. Trasferimento di attività e passività
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) per «riorganizzazione» s'intende una trasformazione o un trasferimento di attività e passività, ad esempio nel contesto di una fusione, scissione, liquidazione od operazione simile, in cui:
i) il corrispettivo del trasferimento è, in tutto o per una parte significativa, una interessenza partecipativa emessa dall'entità costitutiva acquirente o da una persona connessa all'entità costitutiva acquirente o, nel caso di una liquidazione, una interessenza partecipativa dell'entità target, o, quando non è fornito alcun corrispettivo, in cui l'emissione di una interessenza partecipativa non avrebbe alcuna rilevanza economica;
ii) l'utile o la perdita dell'entità costitutiva cedente rispetto a tali attività non è assoggettato, in tutto o in parte, a imposizione; e
iii) le normative fiscali della giurisdizione in cui è localizzata l'entità costitutiva acquirente impongono a quest'ultima di calcolare il reddito imponibile dopo la cessione o l'acquisizione utilizzando la base imponibile dell'entità costitutiva cedente nelle attività, aggiustata per qualsiasi utile o perdita non qualificante derivante dalla cessione o acquisizione;
b) per «utile o perdita non qualificante» s'intende l'importo minore tra l'utile o la perdita dell'entità costitutiva cedente sorti in relazione a una riorganizzazione e assoggettati a imposizione nel luogo di localizzazione dell'entità costitutiva cedente e l'utile o la perdita contabile che sorge in relazione alla riorganizzazione.
2. Un'entità costitutiva che cede attività e passività («entità costitutiva cedente») include l'utile o la perdita derivati da tale cessione nel calcolo del reddito o della perdita qualificante.
Un'entità costitutiva che acquisisce attività e passività («entità costitutiva acquirente») determina il proprio reddito o la propria perdita qualificante sulla base del valore contabile delle attività e passività acquisite, determinato secondo il principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.
3. In deroga al paragrafo 2, se una cessione o un'acquisizione di attività e passività è effettuata nell'ambito di una riorganizzazione:
a) l'entità costitutiva cedente esclude l'utile o la perdita derivati da tale cessione nel calcolo del reddito o della perdita qualificante; e
b) l'entità costitutiva acquirente determina il reddito o la perdita qualificante sulla base del valore contabile delle attività e passività dell'entità costitutiva cedente acquisite alla cessione.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, se la cessione di attività e passività è effettuata nell'ambito di una riorganizzazione che comporta, per l'entità costitutiva cedente, un utile o una perdita non qualificante:
a) l'entità costitutiva cedente include l'utile o la perdita derivante dalla cessione nel calcolo del proprio reddito o della propria perdita qualificante nella misura dell'utile o della perdita non qualificante; e
b) l'entità costitutiva acquirente determina il reddito o la perdita qualificante dopo l'acquisizione utilizzando il valore contabile delle attività e passività dell'entità costitutiva cedente acquisite alla cessione, aggiustate coerentemente con le norme fiscali locali dell'entità costitutiva acquirente per tenere conto dell'utile o della perdita non qualificante.
5. A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, se un'entità costitutiva è tenuta o autorizzata ad aggiustare la base delle sue attività e l'importo delle sue passività al valore equo a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata, detta entità costitutiva può:
a) includere nel calcolo del reddito o della perdita qualificante un importo dell'utile o della perdita per ciascuna delle sue attività e passività:
i) pari alla differenza fra il valore contabile a fini di rendicontazione finanziaria dell'attività o passività immediatamente prima della data dell'evento che ha innescato l'aggiustamento fiscale («evento attivatore») e il valore equo dell'attività o passività immediatamente dopo l'evento attivatore; e
ii) diminuita (o aumentata) dell'eventuale utile o perdita non qualificante sorto o sorta in relazione all'evento attivatore;
b) avvalersi del valore equo a fini di rendicontazione finanziaria dell'attività o passività immediatamente dopo l'evento attivatore per calcolare il reddito o la perdita qualificante negli esercizi fiscali che terminano dopo l'evento attivatore; e
c) includere il totale netto degli importi determinati alla lettera a) nel reddito o nella perdita qualificante dell'entità costitutiva in uno dei seguenti modi:
i) il totale netto di tali importi è incluso nell'esercizio fiscale in cui si verifica l'evento attivatore; o
ii) un importo pari al totale netto di tali importi divisi per cinque è incluso nell'esercizio fiscale in cui si verifica l'evento attivatore e in ciascuno dei quattro esercizi fiscali immediatamente successivi, a meno che l'entità costitutiva esca dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala in un esercizio fiscale rientrante in tale periodo, nel qual caso l'importo residuo sarà interamente incluso in detto esercizio fiscale.
Art. 36. Joint venture
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «joint venture»: un'entità i cui risultati finanziari sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, a condizione che questa detenga, direttamente o indirettamente, almeno del 50 % della partecipazione.
Una joint venture non comprende:
i) un'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala che dovrà applicare l'IIR;
ii) un'entità esclusa quale definita all'articolo 2, paragrafo 3;
iii) un'entità le cui partecipazioni detenute dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala sono detenute direttamente tramite un'entità esclusa di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e che soddisfa una delle seguenti condizioni:
- opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio dei suoi investitori;
- svolge attività aventi carattere accessorio rispetto a quelle svolte dall'entità esclusa; o
- sostanzialmente tutto il suo reddito è escluso dal calcolo del reddito o della perdita qualificante conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e c);
iv) un'entità detenuta da un gruppo multinazionale di imprese o da un gruppo nazionale su larga scala composto esclusivamente da entità escluse; o
v) una affiliata di joint venture;
b) per «affiliata di joint venture» s'intende:
i) un'entità le cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa sono consolidati da una joint venture nell'ambito di un principio contabile conforme o sarebbero stati consolidati, se la joint venture fosse stata tenuta a consolidare tali attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa nell'ambito di un principio contabile conforme; o
ii) una stabile organizzazione la cui entità principale è una joint venture o un'entità di cui al punto i). In tali casi la stabile organizzazione è considerata un'affiliata di joint venture distinta.
2. Un'entità controllante che detiene una partecipazione diretta o indiretta in una joint venture o un'affiliata di joint venture applica l'IIR per la sua quota imputabile dell'imposta integrativa di tale joint venture o affiliata di joint venture a norma degli articoli da 5 a 10.
3. Il calcolo dell'imposta integrativa della joint venture e delle sue affiliate di joint venture (congiuntamente denominate «gruppo di joint venture») è effettuato a norma dei capi da III a VII, come se si trattasse di entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala distinto e la joint venture fungesse da entità controllante capogruppo di tale gruppo.
4. L'imposta integrativa dovuta dal gruppo di joint venture è ridotta della quota imputabile a ciascuna entità controllante dell'imposta integrativa a norma del paragrafo 2 di ogni membro del gruppo di joint venture imponibile ai sensi del paragrafo 3. L'eventuale importo residuo dell'imposta integrativa è aggiunto all'importo totale dell'imposta integrativa UTPR, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, paragrafo 2.
Ai fini del presente paragrafo per «imposta integrativa dovuta dal gruppo di joint venture» s'intende la quota imputabile all'entità controllante dell'imposta integrativa del gruppo di joint venture.
Art. 37. Gruppi multinazionali di imprese a controllante multipla
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla»: due o più gruppi in cui le entità controllanti capogruppo concludono un accordo che istituisce una struttura interconnessa o un accordo di doppia quotazione (dual-listed arrangement) che include almeno un'entità o stabile organizzazione del gruppo complessivo localizzata in una giurisdizione diversa rispetto alla localizzazione delle altre entità del gruppo complessivo;
b) «struttura interconnessa»: un accordo concluso da due o più entità controllanti capogruppo di gruppi distinti, nell'ambito del quale:
i) 50 % o più della partecipazione nelle entità controllanti capogruppo di gruppi distinti che, se quotati, lo sono con quotazione unica e, per motivi di assetto proprietario, di restrizioni al trasferimento o altri termini e condizioni, sono combinati tra loro e non possono essere trasferiti o scambiati separatamente; e
ii) una delle entità controllanti capogruppo redige il bilancio consolidato in cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa di tutte le entità dei gruppi interessati sono presentati congiuntamente come quelli di un'unica unità economica, che il regime di regolamentazione impone di sottoporre ad audit esterno;
c) «accordo di doppia quotazione»: un accordo concluso da due o più entità controllanti capogruppo di gruppi distinti, nell'ambito del quale:
i) le entità controllanti capogruppo concordano di combinare le loro attività imprenditoriali unicamente per contratto;
ii) in base agli accordi contrattuali, le entità controllanti capogruppo effettueranno distribuzioni, per quanto riguarda i dividendi e nel contesto di una liquidazione, ai loro azionisti sulla base di un rapporto fisso;
iii) le attività delle entità controllanti capogruppo sono gestite come un'unica unità economica per mezzo di accordi contrattuali, pur mantenendo le personalità giuridiche distinte;
iv) le partecipazioni delle entità controllanti capogruppo che sono parti dell'accordo sono quotate, scambiate o trasferite in maniera indipendente su diversi mercati di capitali; e
v) le entità controllanti capogruppo redigono un bilancio consolidato in cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa delle entità di tutti i gruppi sono presentati congiuntamente come quelli di un'unica unità economica e che un regime di regolamentazione impone di sottoporre ad audit esterno.
2. Se le entità e le entità costitutive di due o più gruppi formano parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla, le entità e le entità costitutive di ciascun gruppo sono considerate membri di un unico gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla.
Un'entità diversa da un'entità esclusa di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è considerata un'entità costitutiva se è consolidata voce per voce dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla o se la sua partecipazione di controllo è detenuta da entità di tale gruppo.
3. Il bilancio consolidato del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla è costituito dai bilanci consolidati combinati di cui alle definizioni di una struttura interconnessa o di un accordo di doppia quotazione di cui al paragrafo 1, redatti nell'ambito di un principio contabile conforme, ritenuto essere il principio contabile dell'entità controllante capogruppo.
4. Le entità controllanti capogruppo dei gruppi distinti che compongono il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla corrispondono alle entità controllanti capogruppo del gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla.
Nell'applicare la presente direttiva a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla, i riferimenti a un'entità controllante capogruppo si applicano, ove necessario, a entità controllanti capogruppo multiple.
5. Le entità controllanti del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla localizzate in uno Stato membro, compresa ogni entità controllante capogruppo, applicano l'IIR a norma degli articoli da 5 a 10 relativamente alla loro quota imputabile dell'imposta integrativa delle entità costitutive a bassa imposizione.
6. Le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla localizzate in uno Stato membro applicano l'UTPR a norma degli articoli 12, 13 e 14, tenendo conto dell'imposta integrativa di ciascun'entità costitutiva a bassa imposizione che fa parte del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla.
7. Le entità controllanti capogruppo del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla sono tenute a presentare la dichiarazione informativa sull'imposta integrativa a norma dell'articolo 44, a meno che esse non nominino un'unica entità designata a presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera b). Tale dichiarazione include le informazioni relative a ciascun gruppo che compone il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala a controllante multipla.
CAPO VII
REGIMI DI NEUTRALITÀ FISCALE E DI IMPOSIZIONE DELLE DISTRIBUZIONI
Art. 38. Entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente
1. Il reddito qualificante di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo è ridotto, per l'esercizio fiscale, dell'importo del reddito qualificante attribuibile al titolare di una partecipazione («titolare della partecipazione») nell'entità fiscalmente trasparente, a condizione che:
a) il titolare della partecipazione sia assoggettato a imposizione su tale reddito per un periodo d'imposta che termina entro 12 mesi dalla fine di tale esercizio fiscale in questione a un'aliquota nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; o
b) si possa ragionevolmente prevedere che l'importo aggregato delle imposte rilevanti aggiustate dell'entità controllante capogruppo e delle imposte versate dal titolare della partecipazione su tale reddito entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale sia pari o superiore a un importo pari a tale reddito moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.
2. Il reddito qualificante di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo è inoltre ridotto, per l'esercizio fiscale, dell'importo del reddito qualificante attribuito al titolare di una partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente, a condizione che il titolare della partecipazione sia:
a) una persona fisica residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detiene partecipazioni che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo; o
b) un'entità statale, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensioni residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detiene partecipazioni che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo.
3. La perdita qualificante di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo è ridotta, per l'esercizio fiscale, dell'importo della perdita qualificante attribuibile al titolare di una partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente.
Il primo comma non si applica nella misura in cui il titolare della partecipazione non sia autorizzato a utilizzare tale perdita per il calcolo del suo reddito imponibile.
4. Le imposte rilevanti di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo sono ridotte proporzionalmente all'importo del reddito qualificante ridotto conformemente ai paragrafi 1 e 2.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano a una stabile organizzazione tramite la quale un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo svolge in tutto o in parte la propria attività o tramite la quale è svolta, in tutto o in parte, l'attività di un'entità fiscalmente trasparente, a condizione che la partecipazione dell'entità controllante capogruppo in tale entità fiscalmente trasparente sia detenuta direttamente o tramite una catena di entità fiscalmente trasparenti.
Art. 39. Entità controllante capogruppo assoggettata a un regime di dividendi deducibili
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «regime di dividendi deducibili»: un regime fiscale che applica un livello unico di imposizione sul reddito dei proprietari di un'entità detraendo o escludendo dal reddito dell'entità gli utili distribuiti ai proprietari o esentando una cooperativa dall'imposizione;
b) «dividendo deducibile»: in relazione a un'entità costitutiva assoggettata a un regime di dividendi deducibili:
i) una distribuzione degli utili al titolare di una partecipazione nell'entità costitutiva che è deducibile dal reddito imponibile dell'entità costitutiva a norma della legislazione della giurisdizione in cui è localizzata; o
ii) un dividendo di patrocinio a favore di un membro di una cooperativa; e
c) «cooperativa»: un'entità che commercializza o acquista collettivamente beni o servizi per conto dei suoi membri e che è assoggettata a un regime fiscale nella giurisdizione in cui è localizzata che garantisce la neutralità fiscale rispetto ai beni o ai servizi venduti o acquistati dai suoi membri tramite la cooperativa.
2. L'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala assoggettata a un regime di dividendi deducibili riduce, fino a un minimo di zero, per l'esercizio fiscale, il proprio reddito qualificante dell'importo distribuito come dividendo deducibile entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale, a condizione che:
a) il dividendo sia assoggettato a imposizione in capo al percettore per un periodo d'imposta che termina entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale a un'aliquota nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; o
b) si possa ragionevolmente prevedere che l'importo aggregato delle imposte rilevanti aggiustate e delle imposte dell'entità controllante capogruppo versate dal percettore su tale dividendo sia pari o superiore al reddito in questione moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.
3. L'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala assoggettata a un regime di dividendi deducibili riduce, fino a un minimo di zero, per l'esercizio fiscale, il proprio reddito qualificante dell'importo che distribuisce come dividendo deducibile entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale, a condizione che il percettore sia:
a) una persona fisica e il dividendo percepito sia un dividendo di patrocinio di una cooperativa di fornitura;
b) una persona fisica residente a fini fiscali nella stessa giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detenga partecipazioni che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo; o
c) un'entità statale, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensioni diverso da un'entità di servizi pensionistici residenti a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo.
4. Le imposte rilevanti dell'entità controllante capogruppo, diverse dalle imposte per le quali è stata consentita la deduzione dei dividendi, sono ridotte proporzionalmente all'importo del reddito qualificante ridotto conformemente ai paragrafi 2 e 3.
5. Se l'entità controllante capogruppo detiene una partecipazione in un'altra entità costitutiva assoggettata a un regime di dividendi deducibili, direttamente o tramite una catena di tali entità costitutive, i paragrafi 2, 3 e 4 si applicano a qualsiasi altra entità costitutiva localizzata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo che è assoggettata al regime dei dividendi deducibili, nella misura in cui il suo reddito qualificante è ulteriormente distribuito dall'entità controllante capogruppo ai percettori che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.
6. Ai fini del paragrafo 2, un dividendo di patrocinio distribuito da una cooperativa di fornitura è considerato assoggettato a imposizione in capo al percettore nella misura in cui tale dividendo riduce un onere o un costo deducibile nel calcolo del reddito o della perdita imponibili del percettore.
Art. 40. Regimi di imposizione delle distribuzioni ammissibili
1. Un'entità costitutiva che presenta la dichiarazione può scegliere, per sé stessa o nei confronti di un'altra entità costitutiva assoggettata a un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile, di includere l'importo determinato come imposta sulla distribuzione presunta in conformità del paragrafo 2 nelle imposte rilevanti aggiustate dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale.
La scelta è effettuata con cadenza annuale in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, e si applica a tutte le entità costitutive localizzate in una giurisdizione.
2. L'importo dell'imposta sulla distribuzione presunta è l'importo minore tra:
a) l'importo delle imposte rilevanti aggiustate necessarie per aumentare l'aliquota effettiva d'imposta calcolata a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, per la giurisdizione per l'esercizio fiscale fino all'aliquota minima d'imposta; o
b) l'importo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se le entità costitutive localizzate nella giurisdizione avessero distribuito il loro reddito totale assoggettato al regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile durante l'esercizio fiscale.
3. Se è effettuata la scelta ai sensi del paragrafo 1, è costituito un conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta relativamente a ciascun esercizio fiscale in cui si applica tale scelta. L'importo dell'imposta sulla distribuzione presunta determinato conformemente al paragrafo 2 per la giurisdizione è aggiunto al conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per l'esercizio fiscale in cui è stato costituito.
Alla fine di ciascun esercizio fiscale successivo, il saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta accertato per gli esercizi fiscali precedenti è ridotto in ordine cronologico, fino a un minimo di zero, delle imposte versate dalle entità costitutive durante l'esercizio fiscale in relazione alle distribuzioni effettive o presunte.
L'importo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta che rimane dopo l'applicazione del secondo comma è ridotto, fino a un minimo di zero, di un importo pari alla perdita qualificante netta di una giurisdizione moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta.
4. L'importo residuo della perdita qualificante netta moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta che rimane dopo l'applicazione del paragrafo 3, terzo comma, per la giurisdizione, è riportato agli esercizi fiscali successivi e riduce l'eventuale importo residuo nei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta che rimane dopo l'applicazione del paragrafo 3.
5. L'eventuale saldo residuo del conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta l'ultimo giorno del quarto esercizio fiscale successivo all'esercizio fiscale per il quale tale conto era stato costituito è considerato come una riduzione delle imposte rilevanti aggiustate precedentemente determinate per tale esercizio fiscale. L'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa per tale esercizio fiscale sono ricalcolate di conseguenza, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1.
6. Le imposte versate durante l'esercizio fiscale in relazione a distribuzioni effettive o presunte non sono incluse nelle imposte rilevanti aggiustate nella misura in cui riducono un conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta conformemente ai paragrafi 3 e 4.
7. Se un'entità costitutiva che ha effettuato la scelta di cui al paragrafo 1 lascia il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala o sostanzialmente tutte le sue attività sono trasferite a una persona che non è un'entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese o dello stesso gruppo nazionale su larga scala localizzata nella stessa giurisdizione, l'eventuale saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta negli esercizi fiscali precedenti in cui tale conto è stato costituito è considerato come una riduzione delle imposte rilevanti aggiustate per ciascuno di tali esercizi fiscali conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.
L'eventuale importo dell'imposta integrativa aggiuntiva dovuta è moltiplicato per il seguente coefficiente per determinare l'imposta integrativa aggiuntiva dovuta per la giurisdizione:
dove:
a) il reddito qualificante dell'entità costitutiva è determinato conformemente al capo III per ciascun esercizio fiscale in cui esiste un saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per la giurisdizione; e
b) il reddito netto qualificante della giurisdizione è determinato conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, per ciascun esercizio fiscale in cui esiste un saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per la giurisdizione.
Art. 41. Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa di un'entità d'investimento
1. Se l'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è un'entità d'investimento che non è un'entità fiscalmente trasparente e che non ha effettuato una scelta a norma degli articoli 42 e 43, l'aliquota effettiva d'imposta di tale entità d'investimento è calcolata separatamente dall'aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione in cui è localizzata.
2. L'aliquota effettiva d'imposta dell'entità d'investimento di cui al paragrafo 1 è pari alle imposte rilevanti aggiustate divise per un importo pari alla quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito o nella perdita qualificante di tale entità d'investimento.
Se più entità d'investimento sono localizzate in una giurisdizione, la loro aliquota effettiva d'imposta è calcolata combinando le imposte rilevanti aggiustate e la quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito o nella perdita qualificante.
3. Le imposte rilevanti aggiustate di un'entità d'investimento di cui al paragrafo 1 sono le imposte rilevanti aggiustate attribuibili alla quota imputabile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito qualificante dell'entità d'investimento e le imposte rilevanti attribuite all'entità d'investimento conformemente all'articolo 24. Le imposte rilevanti aggiustate dell'entità d'investimento non includono le imposte rilevanti maturate dall'entità d'investimento attribuibili al reddito che non fa parte della quota imputabile del reddito dell'entità d'investimento del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala.
4. L'imposta integrativa di un'entità d'investimento di cui al paragrafo 1 è un importo pari alla percentuale di imposta integrativa dell'entità d'investimento moltiplicata per un importo pari alla differenza tra la quota imputabile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito qualificante dell'entità d'investimento e l'esclusione del reddito in base alla sostanza calcolata per l'entità d'investimento.
La percentuale dell'imposta integrativa di un'entità d'investimento corrisponde a un importo positivo pari alla differenza tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota effettiva d'imposta di tale entità d'investimento.
Se più entità d'investimento sono localizzate in una giurisdizione, la loro aliquota effettiva d'imposta è calcolata combinando i relativi importi dell'esclusione del reddito in base alla sostanza e la quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito o nella perdita qualificante.
L'esclusione del reddito in base alla sostanza di un'entità d'investimento è determinata a norma dell'articolo 28, paragrafi da 1 a 7. Le spese salariali ammissibili dei dipendenti e le attività materiali ammissibili prese in considerazione per tale entità d'investimento sono ridotte in proporzione alla quota imputabile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito qualificante dell'entità d'investimento divisa per il reddito qualificante totale di tale entità d'investimento.
5. Ai fini del presente articolo la quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito o nella perdita qualificante di un'entità d'investimento è determinata conformemente all'articolo 9, tenendo conto unicamente degli interessi non soggetti a una scelta a norma dell'articolo 42 o 43.
Art. 42. Scelta di considerare un'entità d'investimento come un'entità fiscalmente trasparente
1. Ai fini del presente articolo, per «entità di investimento assicurativo» si intende un'entità che soddisferebbe le definizioni di fondo di investimento di cui all'articolo 3, punto 31), o di veicolo di investimento immobiliare di cui all'articolo 3, punto 32), se non fosse stata costituita in relazione a passività derivanti da un contratto di assicurazione o di rendita e se non fosse interamente di proprietà di un'entità assoggettata a regolamentazione nella giurisdizione in cui è localizzata come impresa di assicurazioni.
2. A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, un'entità costitutiva che è un'entità d'investimento o un'entità di investimento assicurativo può essere considerata come un'entità fiscalmente trasparente se l'entità costitutiva proprietaria è assoggettata a imposizione nella giurisdizione in cui è localizzata in base a un valore di mercato equo o a un regime analogo basato sulle variazioni annuali del valore equo delle sue partecipazioni in tale entità e l'aliquota d'imposta applicabile all'entità costitutiva proprietaria su tale reddito è pari o superiore all'aliquota minima d'imposta.
3. Un'entità costitutiva che detiene indirettamente una partecipazione in un'entità d'investimento o in un'entità di investimento assicurativo attraverso una partecipazione diretta in un'altra entità d'investimento o un'entità di investimento assicurativo è considerata assoggettata a imposizione in base al valore di mercato equo o a un regime analogo con riguardo alla sua partecipazione indiretta nella prima entità o entità di investimento assicurativo se è assoggettata a un valore di mercato equo o a un regime analogo per quanto riguarda la sua partecipazione diretta nella seconda entità o entità di investimento assicurativo.
4. La scelta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo è effettuata a norma dell'articolo 45, paragrafo 1.
Se la scelta è revocata, qualsiasi utile o perdita derivante dalla dismissione di un'attività o di una passività detenuta dall'entità d'investimento o da un'entità di investimento assicurativo si determina sulla base del valore di mercato equo dell'attività o della passività il primo giorno dell'esercizio in cui è effettuata la revoca.
Art. 43. Scelta di applicare un metodo di distribuzione imponibile
1. A scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'entità costitutiva proprietaria di un'entità d'investimento può applicare un metodo di distribuzione imponibile per quanto riguarda la sua partecipazione nell'entità d'investimento, a condizione che l'entità costitutiva proprietaria non sia un'entità d'investimento e si possa ragionevolmente prevedere che sia assoggettata a imposizione sulle distribuzioni dell'entità d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima.
2. Secondo il metodo di distribuzione imponibile, le distribuzioni e le distribuzioni presunte del reddito qualificante di un'entità d'investimento sono incluse nel reddito qualificante dell'entità costitutiva proprietaria che ha percepito la distribuzione, a condizione che non sia un'entità d'investimento.
L'importo delle imposte rilevanti sostenute dall'entità d'investimento che possono essere utilizzate come credito a fronte dell'imposta dovuta dall'entità costitutiva proprietaria a seguito della distribuzione dell'entità d'investimento è incluso nel reddito qualificante e nelle imposte rilevanti aggiustate dell'entità costitutiva proprietaria che ha percepito la distribuzione.
La quota dell'entità costitutiva proprietaria nel reddito netto qualificante non distribuito dell'entità d'investimento di cui al paragrafo 3 generato nel terzo esercizio precedente l'esercizio fiscale («esercizio sottoposto a verifica») è considerata reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio fiscale. L'importo pari a tale reddito qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato come l'imposta integrativa di un'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale ai fini del capo II.
Il reddito o la perdita qualificante di un'entità d'investimento e le imposte rilevanti aggiustate attribuibili a tale reddito per l'esercizio fiscale sono esclusi dal calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta in conformità del capo V e dell'articolo 41, paragrafi da 1 a 4, ad eccezione dell'importo delle imposte rilevanti di cui al secondo comma del presente comma.
3. Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica corrisponde all'importo del reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica ridotto, fino a un minimo di zero:
a) delle imposte rilevanti dell'entità d'investimento;
b) delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte agli azionisti che non sono entità d'investimento nel periodo compreso tra il primo giorno del terzo esercizio precedente l'esercizio fiscale e l'ultimo giorno dell'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione in cui la partecipazione è detenuta («periodo di prova»);
c) delle perdite qualificanti verificatesi durante il periodo di prova; e
d) dell'importo residuo delle perdite qualificanti che non è già stato utilizzato per ridurre il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica, ossia il riporto delle perdite di investimento.
Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto delle distribuzioni o delle distribuzioni presunte che hanno già ridotto il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica in applicazione del primo comma, lettera b).
Il reddito netto qualificante non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto dell'importo delle perdite qualificanti che hanno già ridotto il reddito netto qualificante non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica in applicazione del primo comma, lettera c).
4. Ai fini del presente articolo, una distribuzione presunta ha luogo quando una partecipazione diretta o indiretta nell'entità d'investimento è trasferita a un'entità che non appartiene al gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala ed è pari alla quota del reddito netto qualificante non distribuito attribuibile a tale partecipazione alla data del trasferimento, determinata indipendentemente dalla distribuzione presunta.
5. La scelta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è effettuata a norma dell'articolo 45, paragrafo 1.
Se la scelta è revocata, la quota dell'entità costitutiva proprietaria nel reddito netto qualificante non distribuito dell'entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica al termine dell'esercizio fiscale precedente l'esercizio fiscale in cui avviene la revoca è considerata reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio fiscale. L'importo pari a tale reddito qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato come l'imposta integrativa di un'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale ai fini del capo II.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 44. Obblighi di dichiarazione
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) «entità locale designata»: l'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala localizzata in uno Stato membro e designata dalle altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala localizzate nello stesso Stato membro per presentare per loro conto la dichiarazione sulle imposte integrative o trasmettere le notifiche a norma del presente articolo;
b) «accordo qualificante tra autorità competenti»: accordo o intesa bilaterale o multilaterale tra due o più autorità competenti che prevede lo scambio automatico delle dichiarazioni annuali sulle imposte integrative.
2. Un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro presenta una dichiarazione sulle imposte integrative alla propria amministrazione fiscale conformemente al paragrafo 5.
Tale dichiarazione può essere presentata da un'entità locale designata per conto dell'entità costitutiva.
3. In deroga al paragrafo 2, un'entità costitutiva non ha l'obbligo di presentare una dichiarazione sulle imposte integrative alla propria amministrazione fiscale se tale dichiarazione è stata presentata, conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 5:
a) dall'entità controllante capogruppo localizzata in una giurisdizione che ha, per l'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, un accordo qualificante tra autorità competenti in vigore con lo Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva; o
b) dall'entità designata a presentare la dichiarazione localizzata in una giurisdizione che ha, per l'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione, un accordo qualificante tra autorità competenti in vigore con lo Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva.
4. Nei casi in cui si applica il paragrafo 3 l'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro, o l'entità locale designata per suo conto, notifica alla propria amministrazione fiscale l'identità dell'entità che presenta la dichiarazione sulle imposte integrative nonché la giurisdizione in cui è localizzata.
5. La dichiarazione sulle imposte integrative è presentata con un modello standard e contiene le seguenti informazioni relative al gruppo multinazionale di imprese o al gruppo nazionale su larga scala:
a) l'identificazione delle entità costitutive, compresi gli eventuali numeri di identificazione fiscale, la giurisdizione in cui sono localizzate e il loro status in base alle disposizioni della presente direttiva;
b) informazioni sulla struttura societaria complessiva del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala, comprese le partecipazioni di controllo nelle entità costitutive detenute da altre entità costitutive;
c) le informazioni necessarie per calcolare:
i) l'aliquota effettiva d'imposta per ciascuna giurisdizione e l'imposta integrativa di ciascuna entità costitutiva;
ii) l'imposta integrativa di un membro di un gruppo di joint-venture;
iii) l'attribuzione dell'imposta integrativa a ciascuna giurisdizione in base all'IIR e all'importo dell'imposta integrativa UTPR; e
d) una registrazione delle scelte effettuate conformemente alla presente direttiva.
6. In deroga al paragrafo 5, se un'entità costitutiva è localizzata in uno Stato membro con un'entità controllante capogruppo localizzata in una giurisdizione di un paese terzo che applica norme che sono state valutate come equivalenti alle disposizioni della presente direttiva a norma dell'articolo 52, l'entità costitutiva o l'entità locale designata presenta una dichiarazione sulle imposte integrative contenente le seguenti informazioni:
a) tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 8, tra cui:
i) l'identificazione di tutte le entità costitutive in cui un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in qualsiasi momento durante l'esercizio fiscale e la struttura di tali partecipazioni;
ii) tutte le informazioni necessarie per calcolare l'aliquota effettiva d'imposta delle giurisdizioni in cui un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro detiene partecipazioni nelle entità costitutive di cui al punto i) e l'imposta integrativa dovuta; e
iii) tutte le informazioni pertinenti a tale scopo a norma dell'articolo 9, 10 o 11;
b) tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 13, tra cui:
i) l'identificazione di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo e la struttura di tali partecipazioni;
ii) tutte le informazioni necessarie per calcolare l'aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione dell'entità controllante capogruppo e la relativa imposta integrativa dovuta; e
iii) tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione di tale imposta integrativa sulla base della formula di ripartizione UTPR di cui all'articolo 14;
c) tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di un'imposta integrativa domestica qualificata da parte di qualsiasi Stato membro che abbia scelto di applicare tale imposta integrativa, conformemente all'articolo 11.
7. La dichiarazione sulle imposte integrative di cui ai paragrafi 5 e 6 e le eventuali notifiche pertinenti sono presentate all'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva entro 15 mesi dall'ultimo giorno dell'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione.
Art. 45. Scelte
1. Le scelte di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 16, paragrafi 3, 6 e 9, e agli articoli 42 e 43 sono valide per un periodo di cinque anni a decorrere dall'anno della scelta. La scelta è rinnovata automaticamente a meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione non revochi la scelta alla fine del periodo di cinque anni. La revoca della scelta è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio in cui è effettuata la revoca.
2. Le scelte di cui all'articolo 16, paragrafo 7, all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 40, paragrafo 1, sono valide per un periodo di un anno. La scelta è rinnovata automaticamente a meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione non revochi la scelta alla fine dell'anno.
3. Le scelte di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 16, paragrafi 3, 6, 7 e 9, all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 1, all'articolo 40, paragrafo 1, e agli articoli 42 e 43 sono comunicate all'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva che presenta la domanda.
Art. 46. Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, comprese quelle riguardanti l'obbligo di un'entità costitutiva di dichiarare e versare la propria quota di imposta integrativa o di avere un onere fiscale supplementare, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 47. Trattamento fiscale di attività fiscali differite, passività fiscali differite e attività trasferite nel periodo di transizione
1. Ai fini del presente articolo, per «esercizio di transizione» si intende, per una giurisdizione, il primo esercizio fiscale in cui un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva riguardo a tale giurisdizione.
2. Nel determinare l'aliquota effettiva d'imposta per una giurisdizione in un esercizio di transizione, e per ogni esercizio fiscale successivo, il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala tiene conto di tutte le attività fiscali differite e passività fiscali differite riflesse o indicate nella contabilità finanziaria di tutte le entità costitutive di una giurisdizione per l'esercizio di transizione.
Le attività fiscali differite e le passività fiscali differite sono prese in considerazione al valore più basso tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota nazionale d'imposta applicabile. Tuttavia, un'attività fiscale differita registrata ad un'aliquota d'imposta inferiore all'aliquota minima può essere presa in considerazione all'aliquota minima se il contribuente è in grado di dimostrare che l'attività fiscale differita è attribuibile a una perdita qualificante.
L'impatto di un aggiustamento della valutazione o della rilevazione contabile in relazione a un'attività fiscale differita non è preso in considerazione.
3. Le attività fiscali differite derivanti da voci escluse dal calcolo del reddito o della perdita qualificante a norma del capo III sono escluse dal calcolo di cui al paragrafo 2 se tali attività fiscali differite sono generate in un'operazione che ha luogo dopo il 30 novembre 2021.
4. In caso di trasferimento di attività fra entità costitutive dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'inizio di un esercizio di transizione, la base nelle attività acquisite, diverse dalle giacenze, è basata sul valore contabile delle attività trasferite dell'entità costitutiva cedente alla cessione con attività e passività fiscali differite determinate su tale base.
Art. 48. Esenzione transitoria per l'esclusione del reddito in base alla sostanza
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, il valore del 5 % è sostituito, per ciascun esercizio fiscale che inizia a decorrere dal 31 dicembre degli anni civili seguenti, dai valori indicati nella tabella seguente:
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 4, il valore del 5 % è sostituito, per ciascun esercizio fiscale che inizia a decorrere dal 31 dicembre degli anni civili seguenti, dai valori indicati nella tabella seguente:
Art. 49. Fase iniziale dell'esclusione dall'IIR e dall'UTPR dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala
1. L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o da un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, quando l'entità controllante capogruppo è un'entità esclusa, è ridotta a zero:
a) nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, fatti salvi i requisiti di cui al capo V;
b) nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno dell'esercizio fiscale in cui il gruppo nazionale su larga scala rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
2. Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione di un paese terzo, l'imposta integrativa dovuta da un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, fatti salvi i requisiti di cui al capo V.
3. Un gruppo multinazionale di imprese è considerato nella fase iniziale della sua attività internazionale se, per un esercizio fiscale:
a) ha entità costitutive in non più di sei giurisdizioni; e
b) la somma del valore contabile netto delle attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in tutte le giurisdizioni diverse dalla giurisdizione di riferimento non supera 50 000 000 EUR.
Ai fini del primo comma, lettera b), per «giurisdizione di riferimento» si intende la giurisdizione in cui le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese detengono il valore totale delle attività materiali più elevato nell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Il valore totale delle attività materiali in una giurisdizione corrisponde alla somma dei valori contabili netti di tutte le attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese che sono localizzate in detta giurisdizione.
4. Il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, decorre dall'inizio dell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra originariamente nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera a), decorre dal 31 dicembre 2023.
Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 2 decorre dal 31 dicembre 2024.
Per i gruppi nazionali su larga scala che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera b), decorre dal 31 dicembre 2023.
5. L'entità designata a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 44 informa l'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è localizzata in merito all'inizio della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale.
Art. 50. Scelta di applicazione differita dell'IIR e dell'UTPR
1. In deroga agli articoli da 5 a 14, gli Stati membri in cui sono localizzate non più di dodici entità controllanti capogruppo di gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono scegliere di non applicare l'IIR e l'UTPR per sei esercizi finanziari consecutivi che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023. Gli Stati membri che effettuano tale scelta ne informano la Commissione entro il 31 dicembre 2023.
2. Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in uno Stato membro che ha effettuato la scelta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri diversi da quello in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo provvedono affinché le entità costitutive di tale gruppo multinazionale siano soggette, nello Stato membro in cui sono localizzate, all'importo dell'imposta integrativa UTPR assegnato a tale Stato membro per gli esercizi finanziari che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023 a norma dell'articolo 14.
L'entità controllante capogruppo di cui al primo comma nomina un'entità designata a presentare la dichiarazione in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata l'entità controllante capogruppo o, se il gruppo multinazionale non ha un'entità costitutiva in un altro Stato membro, in una giurisdizione di un paese terzo che ha, per l'esercizio fiscale di riferimento, un accordo di autorità competente qualificata in vigore con lo Stato membro in cui è ubicata l'entità controllante capogruppo.
In tal caso, l'entità designata a presentare la dichiarazione trasmette una dichiarazione sulle imposte integrative conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 5. Le entità costitutive localizzate nello Stato membro che ha operato la scelta a norma del paragrafo 1 del presente articolo forniscono all'entità designata a presentare la dichiarazione le informazioni necessarie per conformarsi all'articolo 44, paragrafo 5, e sono esentate dall'obbligo di presentazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2.
3. La percentuale UTPR determinata per uno Stato membro che ha effettuato la scelta a norma del paragrafo 1 è considerata pari a zero per l'esercizio fiscale.
Art. 51. Esenzione transitoria per gli obblighi di dichiarazione
Nonostante l'articolo 44, paragrafo 7, la dichiarazione sulle imposte integrative e le notifiche di cui all'articolo 44 sono presentate all'amministrazione fiscale degli Stati membri entro 18 mesi dall'ultimo giorno dell'esercizio fiscale oggetto della dichiarazione che è l'esercizio di transizione di cui all'articolo 47.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 52. Valutazione dell'equivalenza
1. Il quadro giuridico attuato nel diritto interno di una giurisdizione di un paese terzo è considerato equivalente all'IIR qualificata di cui al capo II e non è considerato come un regime fiscale delle società controllate estere, se soddisfa le seguenti condizioni:
a) applica un insieme di norme in base alle quali l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese;
b) stabilisce un'aliquota effettiva minima d'imposta pari ad almeno il 15 % al di sotto della quale un'entità costitutiva è considerata a bassa imposizione;
c) ai fini del calcolo dell'aliquota effettiva minima d'imposta, consente solo la combinazione di reddito di entità localizzate nella stessa giurisdizione; e
d) ai fini del calcolo di un'imposta integrativa in base all'IIR qualificata equivalente, prevede un'esenzione per qualsiasi imposta integrativa versata in uno Stato membro in applicazione dell'IIR qualificata e per qualsiasi imposta integrativa domestica qualificata di cui alla presente direttiva.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 53 al fine di stabilire l'elenco delle giurisdizioni di paesi terzi che hanno attuato nel loro diritto interno un quadro giuridico che è considerato equivalente a un'IIR qualificata conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché di aggiornare tale elenco a seguito di una successiva valutazione del quadro giuridico attuato da una giurisdizione di un paese terzo nel suo diritto interno.
Art. 53. Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 52 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 23 dicembre 2022.
3. La delega di potere di cui all'articolo 52 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 52 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
Art. 54. Informazioni al Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è informato dalla Commissione dell'adozione degli atti delegati, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.
Art. 55. Accordo bilaterale su obblighi di dichiarazione semplificati
L'Unione può concludere accordi con le giurisdizioni dei paesi terzi i cui quadri giuridici sono stati valutati come equivalenti a un'IIR qualificata conformemente all'articolo 52, al fine di predisporre un quadro per semplificare le procedure di dichiarazione di cui all'articolo 44, paragrafo 6.
Art. 56. Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni in relazione agli esercizi fiscali che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Tuttavia, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 12, 13 e 14 in relazione agli esercizi fiscali che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2024.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Art. 57. Esame da parte della Commissione dell'attuazione del primo pilastro
Entro il 30 giugno 2023 la Commissione presenta al Consiglio una relazione in cui è valutata la situazione relativa all'attuazione del primo pilastro del documento «Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation of the Economy» concordato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021 e se del caso presenta una proposta legislativa per far fronte a dette sfide fiscali in assenza di attuazione della soluzione relativa al primo pilastro.
Art. 58. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 59. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
(1) GU C 290 del 29.7.2022, pag. 52.
(2) Parere del 19 maggio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
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(5) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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