§ 2.13.43 - L.R. 28 settembre 2023, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29. Disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.13 sport
Data:28/09/2023
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29
Art. 2.  Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29
Art. 3.  Disposizioni finanziarie
Art. 4.  Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 in materia di contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Art. 5.  Variazioni al bilancio della Regione
Art. 6.  Norma finale


§ 2.13.43 - L.R. 28 settembre 2023, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29. Disposizioni varie.

(G.U.R. 6 ottobre 2023, n. 42 - S.O. n. 34)

 

Art. 1. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e successive modificazioni le parole "della partecipazione al corso 'Basic life support defibrillation ' (BLSD)" sono sostituite dalle parole "della partecipazione al corso di Primo Soccorso Sportivo Defibrillato (PSSD) della Federazione Medico Sportiva Italiana, in armonia con quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 24 aprile 2013".

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"e) l'indicazione degli estremi della convenzione medico sanitaria stipulata dal titolare o dal gestore con un medico specialista in medicina dello sport ovvero con un medico della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano ai fini della certificazione medica.".

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie

1. All'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 (Allegato 1 - parte B), per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183355);

b) l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 (Tabella 1), per le finalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, di 1.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183376).

2. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.000 migliaia di euro da destinare al libero Consorzio comunale di Siracusa in dissesto finanziario per il ripiano dei debiti pregressi relativi al servizio di assistenza degli studenti disabili nelle scuole superiori.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 in materia di contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 dopo le parole "l'acquisto e l'installazione di" sono inserite le parole "pannelli fotovoltaici nonché di".

 

     Art. 5. Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" discendenti dall'applicazione della presente legge.

 

     Art. 6. Norma finale

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Tabelle

(Omissis)