§ 5.2.231 - L.R. 7 agosto 2023, n. 2.
Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:07/08/2023
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi)
Art. 2.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2023)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2022)
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie)
Art. 5.  (Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
Art. 6.  (Prestito in conto soci e sottoscrizione di aumento del capitale sociale a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.)
Art. 7.  (Riconoscimento alle ASP degli importi di cui ai budget contrattualizzati con ATS per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie)
Art. 8.  (Proroga dei contratti di servizio ferroviario)
Art. 9.  (Modifica alla l.r. 48/1985)
Art. 10.  (Modifiche alla l.r. 31/2008 in tema di produzioni agricole biologiche)
Art. 11.  (Sostituzione dell'art. 26 della l.r. 26/1993)
Art. 12.  (Disposizioni sull'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività, sull'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e sull'Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli [...]
Art. 13.  (Modifiche agli articoli 2 e 71 della l.r. 27/2015)
Art. 14.  (Configurazione dell'Ufficio regionale del RUNTS)
Art. 15.  (Contrasto della diffusione nel territorio dei comuni lombardi della specie esotica invasiva erba pesce gigante)
Art. 16.  (Diffusione della cultura e della pratica sportiva)
Art. 17.  (Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all'art. 10 della l.r. 17/2015)
Art. 18.  (Variazioni di entrate e di spese)
Art. 19.  (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2023-2025 e approvazione di ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2023-2025)
Art. 20.  (Modifiche agli articoli 36, 44 e 77 della l.r. 10/2003 e norma finale)
Art. 21.  (Modifiche agli articoli 28 sexies e 57 ter della l.r. 34/1978)
Art. 22.  (Modifiche all'art. 90 della l.r. 20/2008)
Art. 23.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.231 - L.R. 7 agosto 2023, n. 2.

Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali.

(B.U. 11 agosto 2023, n. 32, suppl.)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2023, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2022. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2022 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 sono indicate, a livello di titoli, categorie, missioni e programmi, nella Tabella A (Allegato 1).

 

     Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2023)

1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022, il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2023 è determinato in euro 9.980.536.328,58 di cui euro 8.692.817.850,27 relativo al conto della Gestione sanitaria accentrata (GSA) ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed euro 1.287.718.478,31 riferiti al conto ordinario.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2022)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale di approvazione del rendiconto generale della gestione 2022, è quantificato in euro 524.376.256,76. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 686.954.683,70, la quota vincolata a euro 856.586.794,33, la quota destinata agli investimenti a euro 71.346.004,50. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 è quantificato in euro 1.090.511.225,77 e imputato unicamente a debito autorizzato e non contratto.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a euro 1.090.511.225,77 l'indebitamento previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 35 (Bilancio di previsione 2023-2025), per finanziare il saldo negativo effettivo del bilancio 2022, è rideterminato per l'anno 2023 in euro 1.090.511.225,77 e imputato unicamente a debito autorizzato ma non contratto.

3. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2022 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2023-2025 sono apportate le seguenti variazioni:

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 6 'Accensione Prestiti' - Tipologia 300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' è ridotta di euro 709.488.774,23;

b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di euro 1.090.511.225,77;

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di euro 1.800.000.000,00.

4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2023-2025 trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico', rispettivamente programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota interessi e programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota capitale, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie)

1. Per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi è autorizzata, alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2023-2025 e successivi, la spesa complessiva di euro 10.814.000,00 negli anni dal 2023 al 2027, ripartita rispettivamente in euro 2.825.000,00 nel 2023, euro 2.425.000,00 nel 2024, euro 2.522.000,00 nel 2025, euro 2.470.000,00 nel 2026 ed euro 572.000,00 nell'esercizio 2027. Per gli anni successivi al 2025 la Giunta regionale determina il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di programmazione, in relazione agli stanziamenti annuali del relativo bilancio di previsione.

2. La garanzia autorizzata all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022) per un importo di euro 10.000.000,00 nell'ambito dell'iniziativa 'Turnaround financing', gestita da Finlombarda S.p.A. è rideterminata in euro 8.000.000,00 ed è destinata all'iniziativa 'Turnaround financing - Nuova edizione', gestita da Finlombarda S.p.A. e finalizzata a supportare le imprese con forte potenziale di crescita del business che avviano un processo di ristrutturazione di cui ad uno dei seguenti strumenti e procedure del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155):

a) composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa;

b) accordi di ristrutturazione dei debiti;

c) concordato preventivo in continuità;

d) piano di ristrutturazione omologato (PRO).

3. Con provvedimento della Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per il rilascio della garanzia di cui al comma 2, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

4. Alla garanzia di cui al comma 2 si provvede per l'esercizio finanziario 2023 con le risorse accantonate da Regione per la prestazione di garanzie concesse in dipendenza di autorizzazioni legislative, di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

5. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e autorizzazione alla costituzione di pegno sulle azioni di Regione Lombardia';

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

'5 bis. Al fine di garantire la bancabilità del progetto di cui al comma 1, la Giunta è inoltre autorizzata a sottoscrivere in qualità di socio l'atto di costituzione di pegno sulle azioni di APL ('Atto di Pegno Azioni APL') a garanzia delle obbligazioni assunte con gli istituti finanziatori creditori, nel rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Con successivo provvedimento la Giunta approva lo schema dell'Atto di Pegno Azioni APL da sottoscrivere.'.

6. Per l'esercizio finanziario 2023 alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 05 'Gestione dei beni demaniali e patrimoniali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2023-2025 è autorizzata la spesa di euro 239.627,36 per la restituzione della somma di pari importo, dovuta allo Stato per gli introiti percepiti dal 19 gennaio 2015 al 31 dicembre 2022 da Regione, subentrata nei contratti di locazione attivi del compendio immobiliare denominato 'Area ex deposito munizioni' suddiviso nei due compendi di Ceriano Laghetto (MB) e Solaro (MI), trasferito a titolo gratuito a favore di Regione Lombardia dal 19 gennaio 2015.

7. A decorrere dal 2023 è autorizzata la spesa annuale di euro 30.139,21 corrispondente all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

8. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale 2023-2025 derivanti dalle disposizioni del presente articolo si fa fronte, nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3). Alle spese autorizzate dai commi 1 e 7 per gli esercizi successivi al 2025 è assicurata la copertura finanziaria con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.

9. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2023-2025 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate Tabella 1 'Variazione di entrate' e Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegati 2 e 3).

 

     Art. 5. (Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio riferiti all'acquisizione di servizi svolti senza preventivo impegno di spesa:

a) per il valore complessivo di euro 157.787,86 riferito all'acquisizione dei servizi di natura legale e nei confronti dei beneficiari elencati all'Allegato A della presente legge;

b) per il valore di euro 43.838,43 dovuto ad ALER Milano, per la gestione della chiusura dell'immobile di via Adolfo Wildt, a Milano, negli anni 2008 e 2009;

c) per il valore di euro 817,36 dovuto a ARVAL per il costo aggiuntivo del canone di noleggio auto riferito al periodo 21 novembre 2019 - 31 dicembre 2019;

d) per il valore di euro 2.742,29 dovuto a TELEPASS per il canone di noleggio di Telepass e pedaggi nei mesi di gennaio e febbraio 2022;

e) per il valore di euro 939,38 dovuto a STAMPA SUD per il servizio di stampa di volantini;

f) per il valore di euro 2.271,00 quale compenso da corrispondere al commissario nominato dal MISE (ai sensi del DM del 06.12.2019 Reg. UCB n. 8448 del 13.12.2019), per la verifica svolta nel 2019 degli interventi realizzati dalle Associazioni dei consumatori e utenti nell'ambito del programma consumatori;

g) per il valore di euro 12.930,00 dovuto a CAP Holding per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio per la ricerca del Sars-Covid-19 nelle acque reflue;

h) per il valore di euro 16.590,00 dovuto all'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio per la ricerca del Sars-Covid-19 nelle acque reflue.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, quantificati in euro 157.787,86 per l'esercizio finanziario 2023, si fa fronte con l'incremento di euro 157.787,86 delle risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione delle risorse del Fondo 'Accantonamento per debiti fuori bilancio' di cui alla missione 20 'Fondo e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera b), del presente articolo quantificati in euro 43.838,43 per l'esercizio finanziario 2023, si fa fronte con l'incremento di euro 43.838,43 delle risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 05 'Gestione dei beni patrimoniali e demaniali' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione delle risorse del Fondo 'Accantonamento per debiti fuori bilancio' di cui alla missione 20 'Fondo e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025 come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera c), del presente articolo, quantificati in euro 817,36 per l'esercizio finanziario 2023, si fa fronte con l'incremento di euro 817,36 delle risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 05 'Gestione dei beni patrimoniali e demaniali' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione delle risorse del Fondo 'Accantonamento per debiti fuori bilancio' di cui alla missione 20 'Fondo e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025 come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

5. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera d), del presente articolo, quantificati in euro 2.742,29 per l'esercizio finanziario 2023, si fa fronte con l'incremento di euro 2.742,29 delle risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 05 'Gestione dei beni patrimoniali e demaniali' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione delle risorse del Fondo 'Accantonamento per debiti fuori bilancio' di cui alla missione 20 'Fondo e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025, come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

6. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera e), del presente articolo, quantificati in euro 939,38 per l'esercizio finanziario 2023, si fa fronte con l'incremento di euro 939,38 delle risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 05 'Gestione dei beni patrimoniali e demaniali' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione delle risorse del Fondo 'Accantonamento per debiti fuori bilancio' di cui alla missione 20 'Fondo e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025 come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

7. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera f), del presente articolo, quantificati in euro 2.271,00 per l'esercizio finanziario 2023, si fa fronte con le risorse appositamente allocate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 02 'Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025, come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

8. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera g), del presente articolo, quantificati in euro 12.930,00 per l'esercizio finanziario 2023, si fa fronte con le risorse appositamente allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti', come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

9. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera h), del presente articolo, quantificati in euro 16.590,00 per l'esercizio finanziario 2023, si fa fronte con le risorse appositamente allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti', come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

 

     Art. 6. (Prestito in conto soci e sottoscrizione di aumento del capitale sociale a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.)

1. Per la realizzazione delle Tratte autostradali B2 e C nell'ambito del progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, di cui alle delibere CIPE n. 97/2009, n. 24/2014, n. 42/2019 e alla delibera CIPESS n. 8/2023, oltre che per la bancabilità del progetto stesso, è autorizzata, a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., una spesa complessiva massima di euro 606.000.000,00 di cui:

a) fino a euro 175.000.000,00 per prestito subordinato in conto soci, accantonati dal 2025 al 2031 nel bilancio regionale in quote annuali di euro 25.000.000,00, che potranno essere erogati in misura pari agli importi accantonati;

b) fino a euro 431.000.000,00 per la sottoscrizione di aumento del capitale sociale, di cui euro 68.000.000,00 accantonati nel 2024, euro 278.000.000,00 accantonati nel 2025, euro 25.000.000,00 accantonati nel 2026 e dal 2027 al 2029 in quote annuali di euro 20.000.000,00, che potranno essere versati con le modalità che individuerà la Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 4, in coerenza con le fasi realizzative del progetto.

2. La copertura della spesa complessiva di euro 606.000.000,00 di cui al comma 1 è garantita rispettivamente:

a) per l'importo di euro 175.000.000,00 di cui al comma 1, lettera a), previsto alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' del bilancio regionale per il periodo 2025-2031, nel 2025 nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3) e dal 2026 al 2031 con le entrate correnti dei titoli 1, 2 e 3 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale degli esercizi finanziari corrispondenti;

b) per l'importo di euro 431.000.000,00 di cui al comma 1, lettera b), previsto alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' per il periodo 2024-2029, con la corrispondente entrata del Titolo 6 'Accensione Prestiti' - Tipologia 300 'Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2023-2025 e successivi, come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

3. Le somme relative alla restituzione del prestito di cui al comma 1, lettera a), sono iscritte al Titolo 5 'Entrate da riduzioni di attività finanziarie' - Tipologia 300 'Riscossione crediti di medio-lungo termine' del bilancio regionale 2032 e successivi.

4. Con successivo atto la Giunta regionale provvede, fermo restando l'impegno di Regione a mantenere il controllo diretto e/o indiretto della Società, a determinare modalità, tempi e condizioni per l'erogazione, la remunerazione e la restituzione delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto delle norme applicabili in materia di contratti e dell'articolo 2467 del codice civile, e ad assicurare il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato, di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

 

     Art. 7. (Riconoscimento alle ASP degli importi di cui ai budget contrattualizzati con ATS per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie)

1. Per le Aziende di servizi alla persona (ASP) derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia), che rientrano nella rete territoriale regionale quali enti gestori di unità di offerta preposte all'erogazione dei livelli di assistenza di cui al capo IV 'Assistenza sociosanitaria' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), che hanno dovuto affrontare i maggiori costi legati alla gestione dell'emergenza sanitaria entro un quadro normativo che le esclude dal campo di applicazione dei soggetti che possono beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni - decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) - è possibile riconoscere fino al 100 per cento del budget assegnato nell'ambito dei contratti sottoscritti per l'intero esercizio 2021 e per l'esercizio 2022 limitatamente alla quota parte relativa al primo trimestre. Il predetto riconoscimento tiene conto sia dell'attività ordinariamente erogata nel corso dell'anno 2021 e nel corso del primo trimestre 2022, di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 100 per cento del budget sottoscritto, di un contributo una tantum legato all'emergenza ed erogato a ristoro dei soli costi fissi a rilevanza sanitaria sostenuti dalle ASP. A tal fine, si applicano le modalità previste per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 4, commi 5 bis e 5 ter, e 109 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nel quadro delle risorse previste dalla legislazione vigente, per l'anno 2021 e per l'anno 2022.

 

     Art. 8. (Proroga dei contratti di servizio ferroviario)

1. In ragione della sopravvenuta complessità dell'attività istruttoria correlata alla definizione del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, nelle more dell'affidamento del servizio ferroviario regionale in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento citato, al fine di garantire l'interesse pubblico connesso alla continuità ed efficienza del servizio di trasporto ferroviario regionale, i contratti di servizio stipulati tra Regione Lombardia e Trenord s.r.l. e tra Regione Lombardia e l'associazione temporanea di imprese costituita da Trenord s.r.l. e l'Azienda di trasporti milanesi S.p.A. sono prorogati, alle medesime condizioni, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio e, comunque, non oltre il 30 novembre 2023.

 

     Art. 9. (Modifica alla l.r. 48/1985)

1. Alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 (Sostegno alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floroorto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio' per spese sostenute nell'interesse della Regione) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

'Art. 2 bis. (Contributo regionale straordinario per spese di gestione)

1. Per la stessa finalità di cui all'articolo 1, in ottica di rilancio delle iniziative della Fondazione, è riconosciuto dalla Regione a favore della medesima fondazione un contributo straordinario per spese di gestione pari a euro 50.000,00 per l'anno 2023 e a euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).'.

2. Alle spese di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 bis della l.r. 48/1985, come introdotto dal presente articolo, previste in euro 50.000,00 per l'anno 2023 e in euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si fa fronte rispettivamente:

a) per gli anni dal 2023-2025 con le risorse appositamente allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 05 'Gestione dei beni demaniali e patrimoniali' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025 nell'ambito delle operazioni di equilibrio dell'assestamento di bilancio con corrispondente diminuzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondi di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti', come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3);

b) per l'anno 2026 la copertura finanziaria è garantita con le entrate correnti dei titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2026.

 

     Art. 10. (Modifiche alla l.r. 31/2008 in tema di produzioni agricole biologiche)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 7 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 7 ter sui distretti biologici';

b) dopo l'articolo 7 bis è inserito il seguente:

'Art. 7 ter. (Distretti biologici)

1. La Regione promuove, in particolare, l'individuazione di distretti biologici, come definiti dall'articolo 13, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico) quali strumenti per lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenute con metodo biologico.

2. La Giunta regionale definisce, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2022 (Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici), tempi e modalità di svolgimento della procedura di riconoscimento dei distretti di cui al comma 1. Definisce altresì:

a) modalità e tempi di aggiornamento periodico dei piani di distretto e di rendicontazione finale sul raggiungimento degli obiettivi dei piani medesimi;

b) modalità e frequenze delle verifiche del mantenimento dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento.';

c) all'articolo 9, comma 4, le parole 'all'articolo 1, comma 2, del regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007/CE (Regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91)' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 2, comma 1, del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio';

d) la definizione di cui al punto 6 dell'Allegato A è sostituita dalla seguente:

'6. Operatore di agricoltura biologica

Per operatore di agricoltura biologica si intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto del regolamento n. 2018/848/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il suo controllo.'.

2. Alle spese derivanti dalle modifiche apportate alla l.r. 31/2008 dal comma 1, lettere a) e b), previste in euro 10.000,00 in ciascun anno del biennio 2024-2025, si provvede con le risorse allocate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 1 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo I 'Spesa corrente' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025, rese disponibili nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'art. 26 della l.r. 26/1993)

1. L'articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)è sostituito dal seguente:

'Art. 26. (Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento)

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge 157/1992, sono consentiti l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro utilizzo in funzione di richiami per l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Gli uccelli devono essere muniti di contrassegni inamovibili numerati, consistenti in anelli inamovibili numerati in materiale plastico di colore verde dotati di linguetta di metallo (fermo) da apporsi al tarso rilasciati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, anche avvalendosi di enti o istituti ornitologici riconosciuti e di associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome, oppure a livello nazionale o internazionale. A decorrere dalla stagione venatoria 2023/2024 l'anello inamovibile numerato in materiale plastico dotato di linguetta di metallo (fermo) rilasciato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, è il solo ad avere valore legale per la legittima detenzione e utilizzazione venatoria dei richiami vivi. Fino al rilascio del nuovo contrassegno di cui al presente comma, per la legittima detenzione e l'utilizzo venatorio dei richiami fa fede il contrassegno inamovibile già apposto al tarso degli uccelli. In riferimento a tutte le caratteristiche dimensionali del contrassegno inamovibile è riconosciuta una tolleranza non superiore a ±10% dei valori indicati nel provvedimento di cui al comma 3 purché, in ogni caso, la dimensione dell'anello non sia tale da permettere la rimozione dello stesso. La medesima tolleranza è riconosciuta anche nell'ipotesi di usura dei contrassegni; le eventuali variazioni cromatiche non inficiano la legittimità degli stessi, purché, in ogni caso, l'usura dell'anello non sia tale da permettere la rimozione dello stesso e la sua variazione cromatica non sia tale da comprometterne il riconoscimento o la lettura del codice identificativo ivi impresso.

3. Le ulteriori caratteristiche tecniche dei contrassegni sono determinate con provvedimento della Giunta regionale. La Giunta stabilisce, altresì, le modalità di consegna dei contrassegni inamovibili ai detentori e agli allevatori di richiami che ne fanno richiesta, anche tramite il coinvolgimento delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni ornitologiche riconosciute, degli enti o degli istituti ornitologici riconosciuti, e gli incombenti documentali relativi.

4. I contrassegni inamovibili possono essere sostituiti per ragioni di benessere animale a causa di lesioni insorte e per finalità terapeutiche, per intervenuto deterioramento o per esigenze di uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami, su richiesta motivata e documentata del detentore, corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, nell'osservanza delle modalità previste nel provvedimento regionale di cui al comma 3, osservando le modalità di controllo previste nel comma 3.

5. Fino al rilascio del nuovo contrassegno rilasciato dalla Regione Lombardia, qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) oppure alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altre associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome, oppure a livello nazionale o internazionale, il contrassegno inamovibile numerato di cui al comma 2 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse.

6. La detenzione e l'uso dei richiami di allevamento di cui al comma 1 per l'esercizio dell'attività venatoria sono consentiti senza limitazioni di numero. È consentito l'uso, ai fini dell'esercizio venatorio, del piccione forma domestica, del germano reale forma domestica e degli uccelli appartenenti alle specie cacciabili a fenotipo mutato per i quali non è richiesto alcun tipo di contrassegno inamovibile regionale.

7. Con provvedimento regionale è, altresì, disciplinato il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 7, comma 5, della presente legge, consentendo ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), l'utilizzazione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l'utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità. Tali limitazioni numeriche non riguardano la stabulazione dei richiami appartenenti a più cacciatori contemporaneamente. Per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l'uso possono effettuarsi nella stessa gabbia tutto l'anno. Gli anelli inamovibili numerati in materiale plastico dotati di linguetta di metallo (fermo) che legittimano il possesso e l'utilizzo dei richiami di cattura sono forniti dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio. Le caratteristiche dei contrassegni inamovibili sono definite con apposito provvedimento regionale.

8. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante contrassegno inamovibile numerato secondo quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo.

9. Al fine di garantire le condizioni rigidamente controllate previste dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE, è istituita presso la Giunta regionale la banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all'articolo 4 della legge 157/1992 detenute dai cacciatori per la caccia da appostamento. La Giunta ne determina, altresì, le modalità di implementazione. Nella banca dati confluiscono, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali:

a) i dati anagrafici relativi ai cacciatori che utilizzano, ai fini del prelievo venatorio, richiami provenienti da cattura o da allevamento;

b) i dati relativi alla specie e al codice identificativo riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun esemplare di cattura, utilizzato da ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a), ai fini del prelievo venatorio;

c) le quantità di richiami di allevamento distinti per specie utilizzati ai fini dell'esercizio venatorio.

Il mancato inserimento in banca dati dei suddetti dati comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51, comma 1.

10. Le province e la Città metropolitana di Milano per il relativo territorio, esercitano i controlli sulle attività previste nel presente articolo.'.

2. Alle spese di natura corrente, derivanti dalle finalità di cui all'articolo 26, commi 2, 4, 7 e 9, della l.r. 26/1993, come sostituito dal comma 1, si provvede incrementando di euro 100.000,00 per l'esercizio 2023 le risorse stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 2 'Caccia e pesca' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023 - 2025 rese disponibili nell'ambito delle operazioni di equilibrio mediante riduzione di pari importo per il medesimo esercizio finanziario alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti'.

 

     Art. 12. (Disposizioni sull'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività, sull'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e sull'Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della l.r. 13/2003 - modifiche agli articoli 14 e 84 della l.r. 27/2015)

1. Il presente articolo reca disposizioni relative all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività di cui all'articolo 14 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), all'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) e all'Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate), al fine di un coordinamento più efficace e integrato delle relative attività con le politiche regionali di settore.

2. Alla l.r. 27/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 14, le parole 'presso l'Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Éupolis Lombardia)' sono sostituite dalle seguenti: 'presso la Giunta regionale';

b) al comma 2 dell'articolo 14, le parole ', senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale,' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ', nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente,';

c) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

'5. La Giunta regionale con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2023-2025 con modifiche di leggi regionali' disciplina la costituzione, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. La Giunta regionale definisce altresì i criteri e le modalità di collaborazione di cui al comma 2. La deliberazione di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.';

d) dopo il comma 5 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

'5 bis. Le funzioni statistiche in ambito turistico svolte dall'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2023-2025 con modifiche di leggi regionali' continuano a essere esercitate dallo stesso ente tramite l'accesso ai dati, alle SCIA e alle informazioni relative alle strutture ricettive regionali, nonché alle comunicazioni dei flussi turistici gestiti dal sistema informativo regionale.';

e) dopo il comma 2 bis dell'articolo 84 è aggiunto il seguente:

'2 ter. Nelle more del completamento del trasferimento delle funzioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 14 alla Giunta regionale, PoliS-Lombardia continua a gestire tali funzioni fino alla data stabilita nella deliberazione di cui al primo periodo del comma 5 di tale articolo.'.

3. Alla data stabilita nella deliberazione di cui al comma 4, le attività concernenti la gestione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e dell'Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della l.r. 13/2003 svolte da PoliS-Lombardia sono trasferite alla Giunta regionale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane in servizio che, alla data del 31 maggio 2023, svolgono in via prevalente le attività di cui al comma 3, da trasferire alla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Sono altresì adottate le disposizioni per il compimento di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente articolo, compresi gli aspetti organizzativi inerenti allo svolgimento delle attività trasferite, il subentro nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi e la definizione delle risorse del salario accessorio del personale trasferito, a fronte della corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi di PoliS-Lombardia, nel rispetto del vigente CCNL Funzioni locali. La deliberazione di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

5. Il personale di cui al comma 4 con contratto a tempo indeterminato proveniente da PoliS-Lombardia mantiene la posizione giuridica e il trattamento economico fondamentale, accessorio e previdenziale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nell'organico della Giunta regionale.

6. Alle spese di natura corrente, derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 della l.r. 27/2015, come modificato dal presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2023, si provvede con le risorse stanziate alla missione 07 'Turismo', programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025, rese disponibili nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3). Per gli esercizi successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

7. Alle spese di natura corrente per le attività dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificate rispettivamente in euro 80.000,00 nel 2023, euro 109.000,00 nel 2024 ed euro 71.000,00 nel 2025, si provvede con le risorse già stanziate alla missione 15 'Politiche del lavoro', programma 01 'Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025, come riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

8. Alle spese di natura corrente per l'Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della l.r. 13/2003 derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificate rispettivamente in euro 20.000,00 nel 2023 ed euro 80.000,00 nel 2024, si provvede con le risorse già stanziate alla missione 15 'Politiche del lavoro', programma 01 'Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025, come riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

9. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli ulteriori atti necessari all'attuazione del presente articolo relativi agli aspetti organizzativi e contabili, compresa la riduzione degli impegni già assunti nei confronti di PoliS-Lombardia.

 

     Art. 13. (Modifiche agli articoli 2 e 71 della l.r. 27/2015)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera w) è aggiunta la seguente:

'w bis) riconosce il ruolo dei grandi eventi di elevata risonanza a livello nazionale e internazionale come fattore di incremento dell'attrattività del territorio.';

b) dopo il comma 2 dell'articolo 71 è inserito il seguente:

'2 bis. La Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione dei grandi eventi di cui alla lettera w bis) del comma 1 dell'articolo 2, tenuto conto delle loro diverse tipologie e delle specifiche misure di sostegno previste dalle discipline regionali di settore, e ne sostiene la realizzazione attraverso il riconoscimento di contributi e agevolazioni da assegnare con i criteri e le modalità dalla stessa definite.'.

2. Agli oneri finanziari di natura corrente, derivanti dall'attuazione della finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera w bis), della l.r. 27/2015, come introdotta dal presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'anno 2023, si provvede con le risorse stanziate alla missione 7 'Turismo', programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023 - 2025 rese disponibili nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3). Per gli esercizi successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 14. (Configurazione dell'Ufficio regionale del RUNTS)

1. Al fine di assicurarne un efficace svolgimento, sulla base dei principi di prossimità e adeguatezza, le funzioni e le attività di competenza dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) sono svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti in relazione alla sede legale di ciascun ente. Le province e la Città metropolitana di Milano operano nel rispetto delle procedure e delle regole definite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo, secondo criteri di uniformità sull'intero territorio regionale; a tal fine rimangono in capo alla Regione le funzioni di coordinamento e indirizzo unitario nei confronti degli stessi enti, nonché i rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con gli altri Uffici del RUNTS delle Regioni e delle Province autonome. La Giunta regionale definisce l'assetto organizzativo dell'Ufficio regionale del RUNTS conseguente alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo e l'assegnazione delle risorse necessarie all'espletamento delle relative funzioni e attività.

2. Alle spese per l'Ufficio regionale del RUNTS, come configurato al comma 1, concorrono per gli esercizi finanziari 2023-2025 come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3), rispettivamente:

a) le risorse statali complessivamente pari a euro 2.792.079,00, riferite alle annualità 2021 e 2022 e disponibili per l'esercizio finanziario 2023 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 08 'Cooperazione e associazionismo' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025, assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del d.lgs. 117/2017, nell'ambito del riparto delle somme destinate alle Regioni e Province autonome per l'istituzione, l'avvio e il funzionamento degli Uffici regionali e provinciali del RUNTS;

b) le risorse statali riferite alle annualità successive al 2022 che si renderanno disponibili, ai sensi dello stesso articolo 53, comma 3, del d.lgs. 117/2017, per gli esercizi finanziari successivi al 2023;

c) le risorse regionali previste nell'ambito dell'intesa tra Regione Lombardia, UPL, Province lombarde e Città metropolitana di Milano nel triennio 2023-2025 ed erogate a valere sulle risorse di cui alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2023-2025; per gli esercizi finanziari successivi al 2025 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 15. (Contrasto della diffusione nel territorio dei comuni lombardi della specie esotica invasiva erba pesce gigante)

1. Per prevenire e ridurre rischi di carattere ambientale sul territorio lombardo nell'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per la realizzazione dello studio di un progetto sperimentale di contrasto all'introduzione e presenza sul territorio lombardo della specie esotica invasiva denominata erba pesce gigante (Salvinia molesta). Agli oneri di natura corrente si fa fronte con le risorse appositamente allocate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile tutela del territorio e dell'ambiente', programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025, come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento dispone entro il 31 dicembre 2023 un contributo di natura corrente a favore di ERSAF Lombardia per lo studio di un progetto sperimentale di contrasto all'introduzione e presenza sul territorio dei comuni lombardi della specie esotica invasiva denominata erba pesce gigante (Salvinia molesta).

 

     Art. 16. (Diffusione della cultura e della pratica sportiva)

1. Per favorire la diffusione della cultura e della pratica sportiva, per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2023 la spesa di euro 100.000,00 per l'erogazione di un contributo di natura corrente a favore del CONI per lo sviluppo in Lombardia di un progetto sperimentale di diffusione della conoscenza e della pratica della disciplina sportiva. Con successivo provvedimento la Giunta regionale definisce le modalità per l'affidamento dell'incarico. Agli oneri di natura corrente si fa fronte con le risorse appositamente allocate alla missione 06, 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025, come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

 

     Art. 17. (Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all'art. 10 della l.r. 17/2015)

1. All'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), della legge regionale 20 dicembre 2022, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Rapporti con il terzo settore';

b) all'alinea del comma 2 le parole 'le organizzazioni di volontariato e le associazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'gli enti del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017'.

2. All'Allegato 11 della presente legge 'Prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011', che aggiorna l'Allegato 13 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 35 (Bilancio di previsione 2023 - 2025), la voce 'Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti' è allineata all'importo indicato come totale della colonna A 'Importo complessivo della garanzia' dell'Allegato 11 'Elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti' di cui all'articolo 1, comma 4, lettera k), della l.r. 35/2022.

 

     Art. 18. (Variazioni di entrate e di spese)

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2023-2025 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2023 diminuito quanto alla previsione di competenza di euro 300.102.663,21 e quanto alla previsione di cassa di euro 458.319.166,44; per il 2024 e il 2025 risulta rispettivamente aumentato di euro 355.305.587,42 e di euro 441.293.746,75 per la sola competenza.

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025, a seguito delle disposizioni della presente legge, sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).

4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2023 diminuito quanto alla previsione di competenza di euro 300.102.663,21 e diminuito di euro 761.430.779,18 quanto alla previsione di cassa; per il 2024 e il 2025 risulta rispettivamente aumentato di euro 355.305.587,42 e di euro 441.293.746,75 per la sola competenza.

5. Sono autorizzate per il triennio 2023/2025 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2 b).

6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2023/2025 come da allegata Tabella 2 c).

7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2023/2025 di cui alla allegata Tabella 2 d).

8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il riepilogo delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 (Allegato 2) e alla Tabella 2 (Allegato 3):

a) il riepilogo delle variazioni delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);

b) il riepilogo delle variazioni delle spese di bilancio per titoli e missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5).

9. A seguito delle disposizioni della presente legge, il ricorso all'indebitamento autorizzato ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 della l.r. 35/2022 è variato degli importi riportati alla Tabella 1 'Variazione di entrate' (Allegato 2) e nel prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 (Allegato 11).

10. É approvato, in riferimento alle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6).

 

     Art. 19. (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2023-2025 e approvazione di ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2023-2025)

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 35 (Bilancio di previsione 2023 - 2025) di cui all'articolo 1, comma 4, lettere f), g), j), k), l), m), o) e p).

2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 7);

b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8);

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9 a-b-c);

d) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (Allegato 10);

e) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 (Allegato 11);

f) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura; (Allegato 12);

g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13).

3. Sono altresì allegati alla presente legge rispettivamente:

a) la nota integrativa prevista dall'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato 14);

b) il prospetto aggiornato recante 'Elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti' di cui alla lettera k) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 35/2022 (Allegato 15);

c) in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del d.lgs. 118/2011, la relazione del Collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera a), acquisita entro il termine di cui al comma 8 bis dell'articolo 2 della l.r. 18/2012 (Allegato 16);

d) il prospetto delle variazioni per il tesoriere, come previsto dall'articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011 (Allegato 17).

 

     Art. 20. (Modifiche agli articoli 36, 44 e 77 della l.r. 10/2003 e norma finale)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 36, le parole 'il termine per il pagamento della tassa di rinnovo di cui alla presente Sezione è stabilito al 31 marzo di ogni anno.' sono sostituite dalle seguenti: 'non si procede con l'applicazione di sanzioni e interessi nel caso in cui il pagamento della tassa di rinnovo sia effettuato entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce.';

b) dopo il comma 8 dell'articolo 44 è inserito il seguente:

'8 bis. Fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del d.lgs. 460/1997, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), l'esenzione di cui al comma 8 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione a) del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo.';

c) il comma 9 dell'articolo 44 è abrogato;

d) dopo il comma 1 dell'articolo 77 è inserito il seguente:

'1 bis. Fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del d.lgs. 460/1997, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del d.lgs. 117/2017, l'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione a) del RUNTS di cui all'articolo 45 del d.lgs. 117/2017.'.

2. In applicazione della disposizione di cui alla lettera d) del comma 1, si procede ad eventuali rimborsi, su istanza di parte.

 

     Art. 21. (Modifiche agli articoli 28 sexies e 57 ter della l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 28 sexies è inserita la seguente:

'c bis 1) ai finanziamenti della Regione destinati all'attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile e della Strategia regionale aree interne.';

b) il comma 2 bis dell'articolo 57 ter è abrogato.

 

     Art. 22. (Modifiche all'art. 90 della l.r. 20/2008)

1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 90 è sostituito dal seguente:

'1. Il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni statali.';

b) al comma 3 dell'articolo 90 dopo le parole 'al verificarsi della condizione prevista' sono inserite le seguenti: 'al comma 1' e le parole 'a quello di compimento dell'età o di raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1' sono soppresse.

 

     Art. 23. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

ALLEGATI

(Omissis)